Impianti di riscaldamento: responsabilità di esercizio e manutenzione
Responsabile
del funzionamento (esercizio), della manutenzione ordinaria o straordinaria
della caldaia centralizzata e degli impianti correlati sono, alternativamente:
·
Il condominio o il suo rappresentante
(amministratore condominiale);
·
oppure
un altro soggetto delegato dal condominio (persona o azienda). É il
cosiddetto"terzo responsabile”.
Quando la proprietà
dell’impianto è condominiale, primo responsabile finisce per essere l’amministratore
condominiale, che ha come compito istituzionale quello della tutela delle cose
comuni (impianto compreso). A meno che l’amministratore convinca i condomini a incaricare un"terzo responsabile”. É
quel che farà ogni amministratore con un po’ di sale in zucca. Infatti la responsabilità di eventuali guai ricadrebbe
comunque sulle sue spalle anche se dovesse assumere personale tecnico
dipendente in grado di gestire un impianto.
Chi è il"terzo responsabile” dell’impianto calore
1) è un soggetto che deve essere
in possesso di determinate capacità tecniche, economiche e
organizzative;
2) per gli impianti
con potenza superiore a 350 Kw, doveva essere un
soggetto iscritto all’albo costruttori (ora abrogato),
ad elenchi europei equivalenti o accreditato da un ente di certificazione ai
sensi delle norme di qualità En Iso della serie 9000, per la categoria di
competenza;
3) il suo nome deve
essere riportato con evidenza sul libretto di impianto
o sul libretto centrale prescritto;
4) è unico, per quel
che riguarda l’esercizio, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria di
un impianto centralizzato. Non è possibile cioè
attribuire queste tre differenti funzioni a soggetti diversi.
5) il Dpr 551/99 impone come nuovo obbligo del terzo responsabile
la comunicazione all'ente locale (comune sopra i 40 mila abitanti o provincia,
negli altri casi), la propria nomina, il mutamento di incarico
e le dimissioni.
6) impone inoltre
che non sia un fornitore di combustibile, per evitare conflitti di interesse e truffe. Viene fatta
eccezione per i cosiddetti contratti di servizio energia, in cui il fornitore
non vende direttamente gasolio, metano o gpl,
ma"calore". Nel senso che garantisce un certo
livello di temperatura nell'immobile, dietro un compenso prefissato: guadagnerà
di più se l'inverno è mite, di meno se invece è freddo. In tali casi il
fornitore di calore deve di fatto, per motivi tecnici,
anche essere responsabile dell'esercizio e della manutenzione.
OBBLIGHI DI ESERCIZIO DELLA CALDAIA
Temperature massime e tempi di esercizio
I valori massimi di
temperatura ambiente nei locali chiusi, sono stabiliti per legge. Essi sono
pari a:
Ø
18 gradi (più 2 di
tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività artigianali o industriali;
Ø
20 gradi (più 2 di
tolleranza) per tutti gli altri edifici (abitazioni, uffici, negozi, eccetera).
Attenzione: le
temperature indicate vanno intese come media aritmetica di quelle esistenti nei
vari ambienti dello stesso alloggio. Se per esempio vi
sono 23 gradi in soggiorno e 17 gradi in camera da letto, per questi due
ambienti la media è rispettata.
Inoltre
sono stabiliti:
1)
periodi
massimi dell’anno di accensione, validi per tutti gli impianti e dipendenti
dalle temperature medie annuali del comune
2)
orari
massimi di accensione nell’arco delle 24 ore, validi però solo per gli impianti
di tipo “tradizionale” e comunque non nelle poche zone della penisola con clima
particolarmente freddo.
Impianti che possono funzionare 24 ore su 24
-
quelli
con caldaie con un certo rendimento termico previsto dalla legge e con una
centralina climatica (cronotermostato) che permetta di programmare due diversi
livelli di temperatura nel corso delle 24 ore (uno più alto, in genere durante
il giorno, e uno più basso, di 16°C, durante la notte);
-
impianti
centralizzati con contabilizzazione del calore;
-
impianti
particolari (con cogeneratori, a teleriscaldamento,
con riscaldamento a pavimento, condotti con contratti di Servizio energia da
un’azienda o da un consorzio che si prende la responsabilità del controllo).
La suddivisione in zone energetiche
Ecco quale rapporto
esiste tra periodi di accensione e zona energetica in
cui è situato il comune:
Zona energetica |
Max ore-giorno* |
Periodo |
A |
6 |
1 dicembre-15 marzo |
B |
8 |
1 dicembre -31 marzo |
C |
10 |
15 novembre- 31 marzo |
D |
12 |
1 novembre-15 aprile |
E |
14 |
15 ottobre-15 aprile |
F |
nessuna limitazione |
* Nessuna limitazione per particolari tipi di impianti (vedi scheda)
Altre regole sono:
1) tranne che nella
zona F, l’impianto va acceso dopo le 5 di mattino e chiuso dopo le 23;
2) le ore giorno
permesse possono essere frazionate in due o più periodi, a
seconda delle necessità.
3) In presenza di clima particolarmente freddo, è possibile che
il periodo di accensione sia prolungato (ma le ore di accensione vanno
dimezzate). In genere è il Sindaco, con apposita
ordinanza, che dà il permesso: tuttavia il Dpr 412/93
non esclude che l'iniziativa provenga dal singolo, o dall'amministratore
condominiale (che rischiano sanzioni, in caso di abuso) .
Zone energetiche e comuni
Per motivi di sintesi
riportiamo solo le zone energetiche dei comuni capoluoghi di provincia (anche
quelli in procinto di diventarlo). Nessuno appartiene a quella A, mentre solo Belluno, Trento e Cuneo sono nella F (nessun limite al
periodo di accensione). Chi abita altrove potrà informarsi presso il comune. L'alternativa è oppure consultare la Gazzetta Ufficiale n. 242
del 14 ottobre 1993, che riporta l’elenco completo, ma anche il DM Industria 16
maggio 1995, sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1995, n. 119, che lo modifica
parzialmente. Altri numerosi decreti hanno però ulteriormente cambiato
l’elenco, seppure limitatamente a pochi comuni.
Zona B Agrigento, Catania, Crotone, Messina,
Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.
Zona C
Andria, Bari, Barletta, Benevento, Brindisi,
Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli,
Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto, Trani.
Zona D Ancona, Ascoli
Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Fermo,
Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia,
Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia,
Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo.
Zona E
Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia,
Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone,
Gorizia, L’Aquila, Mantova, Milano, Modena,
Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza,
Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso,
Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli,
Vicenza.
Zona F Belluno, Cuneo, Trento.
Libretto della caldaia centralizzata
Ogni impianto di riscaldamento deve
essere dotato di un documento essenziale, il libretto, su cui vanno annotati
non solo le caratteristiche dell’impianto stesso, ma anche tutti gli interventi
di controllo e manutenzione effettuati. Il libretto può essere in ogni momento
sottoposto a controlli e deve essrre conservato
presso l’impianto stesso..
Per gli impianti
centralizzati, il libretto caldaia deve essere un facsimile di un originale approvato per legge (Decreto del
ministero delle attività produttive in data 17 marzo 2003). Eventuali libretti
precedenti a questa data debbono essere allegati.
Consiste in 33
pagine, di cui solo 18 effettive (escluse intestazioni doppioni e note).
Scheda. |
Contenuto |
Chi compila (ed è responsabile) |
1 |
Dove è situato l'impianto, quando è stato
installato, chi è il proprietario, l'inquilino e amministratore condominiale,
chi è il progettista, l'installatore, manutentore o terzo responsabile. |
installatore |
2 |
A chi è affidata la manutenzione e il controllo (cambiamenti
nel tempo) |
condominio o amministratore
condominiale |
3 |
Chi è l'eventuale
terzo responsabile (cambiamenti nel tempo) |
condominio o amministratore
condominiale (firma terzo responsabile) |
4 |
Descrizione
dell'impianto. Tipo di caldaia, bruciatori, pompe di
circolazione, unità di termoregolazione, eventuali sistemi telematici di
controllo. |
installatore |
5 |
Termoregolazione
nella singola unità immobiliare. termostato, timer,
cronotermostato, regolatore climatico, valvole termostatiche, contatore di
calore |
installatore |
6 |
Sostituzione componenti centrale termica |
installatore |
7 |
Sostituzione componenti di
termoregolazione nella singola unità immobiliare |
manutentore o terzo
responsabile |
8 |
Rendimento di
combustione a seconda del tipo di caldaia (a acqua
calda o aria calda) |
installatore |
9 |
Risultati della
prima e delle altre verifiche biennali (temperature fumi, aria comburente,
indice di Bacharach, ossido di carbonio e verifiche
visive) |
manutentore o terzo
responsabile |
10 |
Risultati controlli del comune o della provincia competenti |
verificatore incaricato
dall'ente locale |
11 |
Annotazioni su
interventi di manutenzione ordinaria annuali e di eventuale
manutenzione straordinaria |
manutentore o terzo
responsabile |
12 |
Registrazione dei
consumi di combustibile, elettricità, acqua di reintegro e di prodotti
chimici per il trattamento dell'acqua nell'esercizio annuale |
condominio, amministratore o
terzo responsabile |
Appendice |
Modello di lettera
che il terzo responsabile dell'impianto termico invia all'ente locale |
terzo responsabile |
Fonte: Ufficio Studi
Confappi-Federamministratori
Scadenze minime per la manutenzione degli
impianti termici
(la
periodicità valida è comunque stabilita
dall’installatore, o in mancanza, dal costruttore o, infine, dal manutentore.
Quindi queste scadenze sono solo quelle minime )
Apparecchio |
Scadenza |
caldaie di potenza uguale o maggiore a 350 kW |
ogni anno, più un ulteriore controllo del
rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo
di riscaldamento; |
caldaie di potenza da 35 Kw
a 350 kw |
ogni anno; |
caldaie di potenza inferiore a 35 kw di anzianità superiore a 8 anni |
ogni due anni |
scaldabagni a fiamma aperta |
ogni due anni. |
caldaie di potenza inferiore a 35 kw di anzianità inferiore a 8 anni |
ogni quattro anni. |
Fonte:
Elaborazione Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
su allegato L al decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311.