Sull’esenzione Ici gli immobili assimilati dividono i comuni
Dal primo al 16
dicembre occorre versare la seconda rata dell’Ici, l’imposta comunale sugli immobili
(per chi non ha saldato l’Ici annuale entro il 16
giugno). E’ una buona occasione per approfondire la
grande novità del 2008, l’esenzione totale per l’abitazione principale
Chi ne ha diritto?
La risposta, in teoria, non è difficile, se si analizzano con attenzione i
chiarimenti forniti dalla Risoluzione Federalismo Fiscale 5 giugno 2008, n. 12.
In pratica non è affatto così, perché sull’Ici i comuni hanno larghissima
autonomia impositiva. Nell’occhio del ciclone non
sono tanto gli alloggi adibiti a dimora principale del contribuente e dei suoi
familiari (che sono, tutto sommato, abbastanza facili da identificare), quanto
quelli che tali non sono, ma sono “assimilati”, e quindi esenti anch’essi dall’Ici.
Le regole fissate
dalla circolare n. 12/2008 affermano che sono, appunto,”assimilati”
gli alloggi dichiarati come tali nei regolamenti comunali Ici vigenti al 29
maggio 2008, mentre per quelli in vigore dal giorno dopo in poi un eventuale
assimilazione non porta all’esenzione, ma tutt’alpiù
all’aliquota agevolata e alle detrazioni previste, come accade per le
abitazione principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il
Comune, oltre a non poter cambiar regole per il futuro, non può farlo neppure
per il passato: piaccia o non piaccia all’amministrazione locale, gli alloggi
che erano assimilati restano esenti dall’Ici. Peccato però che non sempre i
regolamenti Ici varati siano chiari a proposito.
Abbiamo perciò
fotografato la situazione vigente nelle 30 più popolose città italiane, offrendo
le interpretazioni date da ciascuno dei municipi sulle proprie stesse regole
tributarie. Dall’analisi sono risultati ben 15,
differenti, criteri di “assimilazione”, applicati in maniera assolutamente
disparata a seconda della località.
Le
tipologia più ricorrenti sono le abitazioni date in
comodato a parenti stretti e da loro abitate stabilmente. Ma
anche in questo caso il grado di parentela varia dal primo in linea retta
(ammessi solo figli e genitori) fino a parenti e affini molto lontani. Frequente anche l’esenzione per anziani e disabili in ricovero
permanente, che non abbiano locato la casa. A Milano e Ravenna sono agevolati anche i proprietari di casa che subiscono il
blocco degli sfratti previsti per inquilini con handicap, o anziani in
condizioni disagiate (legge n. 9/2007). A Cagliari e a Reggio Calabria i
“soggetti che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di
servizio”, come per esempio i poliziotti o il personale della Difesa. In
tabella abbiamo posto anche i proprietari che locano a canone agevolato, quando
esenti da Ici (a Bologna, Parma, Firenze e Foggia), anche se non sempre si
tratta di un’assimilazione formale. Per il resto, alcuni comuni recitano a
soggetto, prevedendo ulteriori assimilazioni. Solo a
Catania è avara di esenzioni: nessuna è ammessa oltre
quella prevista dalla legge nazionale.
Pertinenze. Abbiamo poi messo
sotto la lente di ingrandimento le pertinenze
dell’abitazione principale: come si noterà, anche qui si recita a soggetto.
Diciassette comuni su trenta non creano limitazioni né al numero né al tipo di
pertinenze possibili per ciascuna abitazione. Si
tratterà comunque sempre di magazzini o cantine
(categoria catastale C/2), box, garage o stalle (categoria catastale C/6)
oppure tettoie (categoria catastale C/7). Gli altri 13, invece, limitano o il
numero di pertinenze, o il tipo di categoria (esclusione dei C/7), o la
dislocazione (per esempio, nello stesso edificio o vicino) o, infine, nel caso
di Milano, anche la superficie.
Le regole nazionali
Sono esenti:
1) Gli
alloggi adibiti ad abitazione principale di chi li possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale e dei suoi familiari.
2)Le loro
pertinenze distintamente accatastale, per quanto siano possibili esclusioni o
limitazioni con regolamento comunale Ici.
3) Le
abitazioni assegnati dal giudice al coniuge separato o
o all’ex coniuge divorziato o con matrimonio
annullato, purché il loro proprietario non abbia un’altra proprietà o diritto
reale su altra abitazione principale nel comune (novità della Finanziaria
2008).
4)
Gli immobili adibiti ad abitazione principale assegnati da cooperative edilizie
in proprietà indivisa;
5) Gli
immobili assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari. Restano in tutti questi esclusi le abitazioni
Dai cinque
casi qui elencati sono escluse le abitazioni classificate in Catasto nelle
categorie A/1 (lusso), A/8 (ville) e A/9 (immobili di valenza storico-architettonica).
Esenzioni Ici nelle 30 principali città italiane
Comune |
Assimilazione ad abitazione principale |
Limitazioni
esenzioni per le pertinenze? |
Bari |
1b; 3 |
No |
Bologna |
1a; 3; 4; 5 |
No |
Brescia |
1b; 3; 7 |
Massimo 2 pert. classificate in C/2 con superficie
fino a mq. 40 e in C/6 e C/7 senza limiti superficie |
Cagliari |
2; 9 |
No |
Catania |
No |
No |
Ferrara |
1c; 3; 10 |
Una sola
pertinenza |
Firenze |
3, 4 |
No |
Foggia |
4; 5 |
No |
Genova |
1a; 3 |
Una sola C2 (nello
stabile), una sola C/6 entro 400 m |
Livorno |
3 |
Una sola
pertinenza C/2 o C/6 in immediata vicinanza |
Messina |
1a* |
Nello stesso
edificio |
Milano |
3; 6 |
No |
Modena |
1b; 2; 3 |
No |
Napoli |
No |
No |
Padova |
1a; 3; |
Una sola
pertinenza |
Palermo |
1b |
No |
Parma |
1a; 3; 4; 12 |
No |
Perugia |
1d; 2; 3 |
No |
Prato |
3* |
Una sola
pertinenza |
Ravenna |
6 |
No |
Reggio Calabria |
1a; 2; 3; 9; 11 |
No |
Reggio Emilia |
3 |
Una sola pertinenza
C/2 o C/6 |
Rimini |
4; 13 |
No |
Roma |
1b; 2, 3 |
Una C/2 e una C/6 |
Salerno |
1b |
Una sola
pertinenza C/2 o C/6 |
Taranto |
3** |
No |
Torino |
1b |
1 sola pertinenza
C/6 |
Trieste |
1c; 3 |
No |
Venezia |
1a; 3 |
No |
Verona |
1c,3; 8 |
Una sola pertinenza |
Legenda
1a) comodato parenti fino a 1° grado
1b) comodato parenti fino a
2° grado
1c) comodato parenti fino 3° grado e affini 2°
1d) comodato a parenti fino al 4° grado e
affini fino al 3°
2) cittadini italiani residenti all'estero
3) anziani o disabili in ricovero permanente
che non abbiano locato la casa
4) locazione a canone agevolato ad abitazione
principale
5) locazione a canone agevolato a studenti
universitari
6) chi affitta a conduttori individuati
nell'art. 1, commi 1 e 3, della L. 9/07
7) trasferito con la
sua famiglia in altro comune per motivi di lavoro
8) titolare di sfratto ottenuto per uso
personale o dei parenti
9) soggetto che la legge obbliga a risiedere
in altro comune per ragioni di servizio
10) abitazione acquistata da persona fisica,
per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni "prima casa",
qualora non venga locata
11) Due abitazioni principali contigue in via di unificazione catastale
12) Anziani o disabili con residenza presso
parenti entro il 3° grado o affini entro il 2°
13) Case ubicate nel centro storico con
interventi sulle facciate
* Occorre produrre apposita
istanza
** a condizione che il nucleo familiare non
possieda su tutto il territorio nazionale altri immobili e terreni agricoli e/o
edificabili
Fonte: Ufficio Studi
Confappi-Federamministratori
Alcuni chiarimenti delle Finanze*
Risoluzione
Politiche Fiscali 18/10/2007, n. 4 |
Non sono
estensibili all’Ici le agevolazioni concesse per le compravendite prima casa e
per i redditi al personale di polizia che ha l'obbligo di residenza presso la
caserma per un immobile in altro comune. |
Risoluzione
Politiche Fiscali 18/10/2007, n. 5 |
Il locatario con
patto di futura vendita non é tenuto al pagamento dell'ICI,perché
è titolare solo di un diritto personale di credito e non di un diritto reale
di godimento. |
Risoluzione
Politiche Fiscali 7/05/02, n. 6 |
Chi dimora in
un'unica unità immobiliare che è divisa catastalmente con l'attribuzione di
due rendite catastali, può considerare abitazione principale solo una delle
due, fino al loro eventuale accatastamento comune. |
Circolare
Fiscalità Locale 07/03/2001 n. 3 |
In caso di
multiproprietà il pagamento dell’Ici è effettuato
dall'amministratore del condominio o della comunione in multiproprietà, con
possibile rivalsa sul multiproprietario |
Circolare Entrate
17/05/2000, n. 98 |
Ai fini Ici per
l'applicazione delle agevolazioni alle pertinenze di una abitazione
principale si prescinde dalla sussistenza di un atto formale di destinazione
delle pertinenze stesse. |
Fonte:
Elaborazione Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Per le attività commerciali
talora sconti
sulle aliquote ordinarie
Gli immobili non
abitativi assicuravano già l’anno scorso più del 70% del gettito Ici: ora con
l’esenzione della dimora abituale questa percentuale è destinata a crescere.
Di norma ad essi di applica l’aliquota Ici ordinaria che in genere
oscilla del 6 al 7 per mille ed è cioè applicata nella misura massima. Alcuni
comuni però utilizzano la leva fiscale a favore delle attività commerciali, per
agevolare certe attività.
C’è chi lo fa in
modo indiscriminato, come ad esempio Pavia, che introduce un
aliquota lievemente inferiore a quella normale (6,75, anziché 7 per
mille) per tutte le unità classificate nelle s categorie catastali A/10; gruppo
B; gruppo C ( con esclusione della categoria C/6 ) e gruppo D.
A Roma, invece, si
scende dal 7 al 4,6 per mille per negozi, laboratori artigianali e autorimesse
gestite direttamente dal proprietario o dai suoi familiari. Genova premia con
una riduzione ancora più consistente (dal 7 al 2 per mille) i negozi e i
laboratori nel centro storico, per attività iniziate nel 2008 e per un periodo di
tre anni dall’iscrizione della nuova attività alla Camera di Commercio (ma
occorre un’apposita istanza). A La
Spezia si passa sempre dal 7 al 4 di aliquota per le per i nuove costruzioni per le quali sia stata rilasciata concessione edilizia per la costruzione
di unità immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali,
artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere o ampliamento di attività esistenti, nonché
per le aree edificabili che li ospiteranno. Stesso discorso
per le costruzioni esistenti in cui sia aperta una nuova attività, con
agevolazione triennale, che passa a sei anni se si assume a tempo indeterminato
almeno un dipendente. A Rimini l’aliquota si abbassa di un punto
millesimali (al 6 per mille) per gli alberghi ove vengono
effettuati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. A Bardonecchia (nota località turistica in provincia di
Torino) “sconto” dal 6 al 4 per mille per alberghi e pensioni e dal 6 al 5 per
le strutture ricettive extralberghiere
(affittacamere, agriturismi, bed & Breakfast
eccetera).
In
vari comuni (per esempio Verona, Roma, Rimini e Cremona) agevolazioni per le
botteghe qualificate come “storiche”.
Uno dei motivi si scontro più frequenti tra municipi e contribuenti resta
l’imposizione dei terreni edificabili e riguarda l’identificazione del loro
imponibile pari, come è noto, ai valori di mercato. Essi vengono
spesso identificati dal comune da tabelle per zone omogenee che non sempre
corrispondono alla realtà, anche perché non tengono conto di costi aggiuntivi
(come quelli necessari per scarichi fognari in zone con vincoli idrogeologici)
o di limiti all’edificabilità derivanti da distanze legali dalle costruzioni,
dalle strade o da zone di rispetto paesaggistico-architettoniche.
Inoltre, come è noto, costa in genere molto di più, in
termini Ici, un’area edificabile che lo stesso terreno una volta costruito: un
paradosso difficile da ingoiare per il contribuente. A Roma si aggiungono
aliquote particolarmente onerose (si passa dal 7 al 9 per mille).