Risparmio energetico. Su finestre, tetti e caldaie gli interventi più richiesti - In aumento l'appeal dei pannelli solari

Bonus del 55% per 1,8 miliardi

 

L'agevolazione convince i contribuenti: in due anni oltre 230mila domande

 

Lo sconto fiscale del 55% corre verso un traguardo ambizioso: oltre 230mila domande presentate dai contribuenti, interventi agevolati per un valore di 3,3 miliardi di euro e detrazioni per circa 1,8 miliardi.

Sono questi i numeri con cui si chiuderà il bilancio dei primi due anni di agevolazione, il 2007 e il 2008. Le cifre sono state elaborate dal Sole 24 Ore del lunedì utilizzando i dati ufficiali dell'Enea, l'ente tecnico incaricato dalla legge di ricevere tutta la documentazione sulle opere agevolate dalla detrazione del 55 per cento.

Tendenza in crescita

Il numero di domande e il valore degli interventi mostra una crescita significativa. Da aprile 2007 a febbraio 2008 (questi i termini per la presentazione delle domande relative al 2007) i contribuenti che hanno scelto di ristrutturare casa o cambiare la caldaia effettuando interventi diretti al risparmio energetico sono stati 106mila. Quest'anno sono già più di 70mila (dato aggiornato a venerdì scorso): e dal momento che la documentazione per il 2008 potrà essere presentata fino a marzo 2009 si stima che il conteggio finale arriverà almeno quota 130mila. Fermo restando che la detrazione si riferisce sempre alle spese pagate con bonifico nell'anno di riferimento, in questo caso il 2008.

Gli interventi realizzati l'anno scorso hanno permesso di ridurre di 196mila tonnellate le emissioni annue di anidride carbonica, il più pericoloso tra i gas inquinanti. E quest'anno si andrà almeno al raddoppio dal momento che (pur in assenza di dati definitivi) i tecnici dell'Enea non hanno rilevato grandi differenze nella portata dei nuovi interventi rispetto a quelli precedenti a cui si aggiungono.

Come si vede dal grafico riportato a destra, tra le tipologie di interventi prevalgono quelli sulle coibentazioni (infissi e pannelli isolanti a pareti e soffitti) e sulle caldaie (sostituzione dei vecchi impianti con quelli a condensazione), che insieme coprono circa i due terzi delle domande totali. Mentre sono meno frequenti quelli tecnicamente più complessi, come la riqualificazione globale dell'edificio e l'installazione di pannelli solari per l'acqua calda.

I dubbi operativi

A livello applicativo le norme sullo sconto fiscale per il risparmio energetico sono state interpretate da diverse circolari e risoluzioni dell'agenzia delle Entrate (si veda la scheda in basso). A loro volta, sono numerosi gli esperti che hanno sintetizzato o commentato il contenuto di questi documenti. I punti oscuri restano, però, molti.

Alcuni di questi sono stati chiariti dallo stesso Enea, che da aprile dell'anno scorso – tramite il gruppo di lavoro efficienza energetica diretto da Giampaolo Valentini – ha risposto a 35mila richieste via email. Inoltre, i quesiti più comuni sono pubblicati in una sezione di Faq (Frequently asked questions) sul sito dell'Enea, che viene periodicamente incrementata e corretta.

Alla domanda di un contribuente (Faq 30) sul perché non abbia ricevuto riscontro della documentazione inviata, l'Enea risponde non solo che non ha l'obbligo di dare tale riscontro, ma che non ha nemmeno l'obbligo di segnalare se la documentazione è incompleta, errata o non conforme.

Affermazione in linea con le norme, che pone però interrogativi sulla verifica della correttezza delle domande. Correttezza che pare, dunque, affidata principalmente alle verifiche dei professionisti che redigono la documentazione (ai quali nel 2007 i contribuenti hanno pagato 72 milioni di euro proprio per consulenze relative alle dichiarazioni).

Controlli e certificazione

Altro argomento generale è quello riguardante l'attestato di qualificazione energetica (documento di verifica delle prestazioni energetiche delle opere, allegato al Dm Economia e finanze del 19 febbraio 2007). Il regolamento di applicazione del 55% sembrerebbe richiedere la compilazione e l'invio all'Enea dell'attestato solo se la Regione in cui si trova l'immobile non ha approvato modelli e procedure per la certificazione energetica (che ha lo stesso scopo della qualificazione, ma con regole dettate dalle Regioni). Quindi, nelle Regioni come la Lombardia – che hanno disciplinato la certificazione energetica – sarebbe solo quest'ultima a dover essere presentata.

L'Enea, invece, non è d'accordo: l'attestato di qualificazione va compilato e inviato comunque, e quello di certificazione è solo un documento in più, da predisporre solo nelle Regioni in cui è necessario e da conservare in caso di controlli. Si giustifica questa convinzione dicendo che essa trae origine dall'articolo 6, comma 1-ter del Dlgs 192/2005, che impone il possesso del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo pubblico «se non altrimenti esplicitamente disposto» (Faq 5 e 48). Al di là della fondatezza o meno di questa giustificazione, si può supporre che l'Ente, che oggi riceve la documentazione solo per via telematica, possa gestire solo un attestato di qualificazione uguale in tutt'Italia, piuttosto che tanti tipi di certificazioni.

 

Incentivi. In due anni presentate oltre 230mila domande

 

A finestre e nuove caldaie due terzi del «bonus 55%»

 

 

 

Lo sconto fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico conquista i contribuenti: le domande presentate quest'anno sono già più di 70mila (230mila negli ultimi due anni) e le detrazioni relative al 2007 e al 2008 superano quota 1,8 miliardi di euro. Il 63% delle richieste riguarda gli interventi sugli infissi, la sostituzione delle caldaie con impianti a condensazione e – in misura minore – la coibentazione di pareti e tetti.

 

I numeri del successo

1,8 miliardi

Il bonus

L'ammontare delle detrazioni del 55% nel 2007 e nel 2008

230mila

Le domande

Le richieste di detrazione inviate dai contribuenti nel 2007 e 2008

63%

Infissi e caldaie

La percentuale di richieste che si riferiscono a finestre e caldaie

196mila

Le emissioni

Le tonnellate di anidride carbonica non emesse nel 2007 grazie al 55%

 

 

La sezione sul 55% nel sito dell'Enea

 

efficienzaenergetica.acs.enea.it

 

 

 

 

La caldaia. Due formule di sostituzione

 

Via libera alle pompe di calore

 

L'installazione di nuove caldaie è premiata per due tipi di interventi: la riqualificazione globale dell'edificio e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Nel primo caso si può installare qualsiasi tipo di caldaia, purché si arrivi agli obiettivi di riduzione del fabbisogno di energia dell'edificio previsti dal decreto Sviluppo dell'11 marzo 2008 (Faq 20). Inoltre, lo stesso decreto prevede che quando si installa una caldaia a biomassa il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale sia valutato pari a zero. Quindi non conta il calcolo del fabbisogno termico dell'edificio, ma solo il fatto di raggiungere la trasmittanza corretta di pareti, soffitti e infissi. C'è un però: la caldaia a biomasse deve avere determinate prestazioni (classe 3 secondo la norma europea UNI-EN 303-5), rispettare certi limiti di emissione di fumi (allegato IX, parte quinta del Dlgs 152/2006) e usare particolari combustibili come legna o pellets (Faq 42 e 11).

La semplice sostituzione di impianti, invece, dal 2008 è ammessa – oltre che per le caldaie a condensazione – anche per «le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia» con le prestazioni riportate nell'allegato H del decreto Economia e finanze del 19 febbraio 2007.

Quanto alla certificazione, il rendimento della caldaia può essere attestato, per quelle fino a 100 kw, attraverso l'asseverazione del tecnico o con la certificazione del produttore. Invece, per caldaie con potenza nominale superiore occorre comunque l'asseverazione del tecnico (Faq 33).

 

Gli infissi. Usci assimilati alle vetrate

Per le porte interne niente sconto

 

Quelli sugli infissi sono gli interventi più frequenti. Molti si chiedono se la sostituzione delle porte sia agevolabile ai sensi della detrazione sulle coibentazioni. Occorre fare una distinzione: «sì» per le porte di ingresso, che separano locali caldi o da locali freddi (pianerottoli delle scale); «no» per le porte interne. Da notare poi che le porte d'ingresso – anche non a vetri – possono essere assimilate agli infissi vetrati ai fini della mancata necessità di produrre l'attestato di qualificazione energetica: può bastare la certificazione del produttore, a patto che si tratti della porta di accesso a un' unità immobiliare, esclusi quindi i portoni condominiali (Faq 33).

Altri chiarimenti riguardano la modalità con cui va fatta la certificazione degli infissi. La trasmittanza deve essere dichiarata tramite le certificazioni delle due componenti: i profilati e i vetri (Faq 31). Il metodo di certificazione può essere quello "semplificato" riportato nella tabella E1 della UNI EN 14351-1. Poiché è anche necessario riportare la trasmittanza degli infissi che sono stati sostituiti, è lecito stimarne i valori usando gli schemi di calcolo presenti sul sito dell'Enea (Faq 39).

In genere quando si cambiano le finestre, si fa lo stesso con le persiane e gli scuri. È spesa detraibile al 55%? Secondo l'Enea lo è, ma solo se effettuata insieme alla sostituzione degli infissi.. Si noti che tale risposta sembrerebbe in contraddizione con la risoluzione delle Entrate n. 233 del 7 luglio 2008 che, pur riguardando un caso diverso (rifacimento di pavimento per installazione di impianto radiante), pareva escludere la detrazione del 55% per le spese che non sono direttamente connesse a un intervento di risparmio energetico, ammettendo per esse solo

quella del 36% (Faq 31).

 

Gli altri quesiti. Dal riscaldamento al sottotetto

I caminetti restano in fuorigioco

 

 

Un o dei nodi più complessi riguarda il tipo di riscaldamento che esisteva nell'edificio in cui si effettua l'intervento. Nell'edificio, infatti, dev'esserci un impianto che viene sostituito con un altro più efficiente: altrimenti non si ha diritto all'agevolazione (eccetto quella per l'installazione di pannelli solari in piscine o centri sportivi). In questo senso, non sono «impianti di riscaldamento» stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante e scaldacqua unifamiliari, a meno che la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi della singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 15 kW. Quindi nessuna agevolazione per ristrutturare un rustico con caminetto o stufa a legna (Faq 37), installare una caldaia in una villetta di nuova costruzione (Faq 29) o fare la coibentazione di un box non riscaldato (Faq 33).

Difficile, infine, definire il trattamento del sottotetto (Faq 49): se è abitato e riscaldato, nessun problema; se non è abitabile né praticabile, il tecnico deve asseverare l'insieme copertura-sottotetto-solaio, da considerarsi come un corpo architettonico unico; se è praticabile, ma non abitabile, è agevolata solo la coibentazione del pavimento, non quella delle falde.

È complessa anche la definizione di «unità immobiliari» agevolabili. Mancando una definizione ministeriale, l'Enea considera tali i fabbricati individuati tramite i dati catastali (Faq 46), purché non di nuova costruzione. E questo vale anche se si vogliono installare solo i pannelli solari termici (Faq 17).

 

 

Il quadro normativo

 

Norme sulla detrazione

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 344-361

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 20-24 e 286

Decreto Economia e finanze 19 febbraio 2007 (modificato dal Dm 26 ottobre 2007 e dal Dm 7 aprile 2008)

Decreto Sviluppo 11 marzo 2008

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

Circolari e risoluzioni dell'agenzia delle Entrate

Circolare 31/05/2007 n. 36

Risoluzione 05/07/2007  n. 152

Risoluz. 11/09/2007 n. 244

Risoluz. 12/12/2007 n. 365

Risoluz. 05/02/2008 n. 33

Circ. 19/02/2008 n. 12

Circ. 04/04/2008 n. 34 (Punti 11.1-11.2)

Risoluz. 20/05/2008 n. 207

Risoluz. 07/07/2008 n. 283

Risoluz. 11/07/2008 n. 295

Risoluz. 14/07/2008 n. 299

Risoluz. 15/07/2008 n. 303

Risoluz. 01/08/2008 n. 335

Risoluz. 01/08/2008 n. 340

Fonte: Ufficio Studi Confappi Federamministratori

 

Mix di aiuti regionali alle fonti rinnovabili

 

 


Bolzano (Provincia autonoma)
Decreto presidente giunta provinciale 39 novembre 2004, n. 34
Calabria
Legge 16 aprile 2002, n. 19, articolo 53-bis
Emilia Romagna
Delibera giunta regionale  16 novembre 2007, n. 1730
Friuli Venezia Giulia
Legge 18 maggio 2005, n. 23  e legge 23 febbraio 2007, n. 5, articolo 39
Molise
Legge 27 maggio 2005, n. 23
Toscana
Decreto presidente Giunta 9 febbraio 2007, n. 2, articolo 22
Delibera giunta regionale 28 febbraio 2005, n. 322  (allegati D e E)
Legge 3 gennaio 2005, n. 1, articoli 145-147
Trento (Provincia autonoma)
Delibera giunta provinciale 20 aprile 2007, n. 825
Veneto
Legge 9 marzo 2007, n. 4
Delibera giunta regionale  30 luglio 2007, n. 2398

Fonte: Ufficio Studi Confappi Federamministratori