Risparmio energetico. Su finestre, tetti e caldaie gli
interventi più richiesti - In aumento l'appeal dei pannelli solari
Bonus del 55% per 1,8 miliardi
L'agevolazione
convince i contribuenti: in due anni oltre 230mila domande
Lo sconto fiscale
del 55% corre verso un traguardo ambizioso: oltre 230mila domande presentate
dai contribuenti, interventi agevolati per un valore di 3,3 miliardi di euro e detrazioni per circa 1,8 miliardi.
Sono questi i numeri
con cui si chiuderà il bilancio dei primi due anni di agevolazione,
il 2007 e il 2008. Le cifre sono state elaborate dal Sole 24 Ore del lunedì
utilizzando i dati ufficiali dell'Enea, l'ente tecnico incaricato dalla legge
di ricevere tutta la documentazione sulle opere agevolate dalla detrazione del
55 per cento.
Tendenza in crescita
Il numero di domande
e il valore degli interventi mostra una crescita
significativa. Da aprile 2007 a febbraio 2008 (questi i termini per la
presentazione delle domande relative al 2007) i
contribuenti che hanno scelto di ristrutturare casa o cambiare la caldaia
effettuando interventi diretti al risparmio energetico sono stati 106mila.
Quest'anno sono già più di 70mila (dato aggiornato a venerdì scorso): e dal
momento che la documentazione per il 2008 potrà essere presentata fino a marzo 2009 si stima che il conteggio finale arriverà
almeno quota 130mila. Fermo restando che la detrazione si riferisce sempre alle
spese pagate con bonifico nell'anno di riferimento, in questo caso il 2008.
Gli interventi
realizzati l'anno scorso hanno permesso di ridurre di 196mila tonnellate le
emissioni annue di anidride carbonica, il più
pericoloso tra i gas inquinanti. E quest'anno si andrà
almeno al raddoppio dal momento che (pur in assenza di dati definitivi) i
tecnici dell'Enea non hanno rilevato grandi differenze nella portata dei nuovi
interventi rispetto a quelli precedenti a cui si aggiungono.
Come si vede dal
grafico riportato a destra, tra le tipologie di interventi
prevalgono quelli sulle coibentazioni (infissi e pannelli isolanti a pareti e
soffitti) e sulle caldaie (sostituzione dei vecchi impianti con quelli a
condensazione), che insieme coprono circa i due terzi delle domande totali.
Mentre sono meno frequenti quelli tecnicamente più complessi, come la
riqualificazione globale dell'edificio e
l'installazione di pannelli solari per l'acqua calda.
I dubbi operativi
A livello
applicativo le norme sullo sconto fiscale per il risparmio energetico sono
state interpretate da diverse circolari e risoluzioni dell'agenzia delle
Entrate (si veda la scheda in basso). A loro volta, sono numerosi gli esperti
che hanno sintetizzato o commentato il contenuto di questi documenti. I punti
oscuri restano, però, molti.
Alcuni di questi
sono stati chiariti dallo stesso Enea, che da aprile
dell'anno scorso – tramite il gruppo di lavoro efficienza energetica diretto da
Giampaolo Valentini – ha risposto a 35mila richieste
via email. Inoltre, i quesiti più comuni sono
pubblicati in una sezione di Faq (Frequently
asked questions) sul sito
dell'Enea, che viene periodicamente incrementata e
corretta.
Alla domanda di un
contribuente (Faq 30) sul perché non abbia ricevuto
riscontro della documentazione inviata, l'Enea risponde non solo che non ha
l'obbligo di dare tale riscontro, ma che non ha nemmeno l'obbligo di segnalare
se la documentazione è incompleta, errata o non conforme.
Affermazione
in linea con le norme, che pone però interrogativi sulla verifica della
correttezza delle domande. Correttezza che
pare, dunque, affidata principalmente alle verifiche dei professionisti che
redigono la documentazione (ai quali nel 2007 i contribuenti hanno pagato 72
milioni di euro proprio per consulenze relative alle
dichiarazioni).
Controlli e certificazione
Altro argomento
generale è quello riguardante l'attestato di
qualificazione energetica (documento di verifica delle prestazioni energetiche
delle opere, allegato al Dm Economia e finanze del 19 febbraio 2007). Il
regolamento di applicazione del 55% sembrerebbe
richiedere la compilazione e l'invio all'Enea dell'attestato solo se la Regione
in cui si trova l'immobile non ha approvato modelli e procedure per la
certificazione energetica (che ha lo stesso scopo della qualificazione, ma con
regole dettate dalle Regioni). Quindi, nelle Regioni
come la Lombardia – che hanno disciplinato la certificazione energetica –
sarebbe solo quest'ultima a dover essere presentata.
L'Enea, invece, non
è d'accordo: l'attestato di qualificazione va compilato e inviato comunque, e quello di certificazione è solo un documento in
più, da predisporre solo nelle Regioni in cui è necessario e da conservare in
caso di controlli. Si giustifica questa convinzione dicendo che essa trae
origine dall'articolo 6, comma 1-ter del Dlgs 192/2005, che impone il possesso
del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo
pubblico «se non altrimenti esplicitamente disposto» (Faq
5 e 48). Al di là della fondatezza o meno di questa
giustificazione, si può supporre che l'Ente, che oggi riceve la documentazione
solo per via telematica, possa gestire solo un attestato di qualificazione
uguale in tutt'Italia, piuttosto che tanti tipi di
certificazioni.
Incentivi. In due
anni presentate oltre 230mila domande
A finestre e nuove caldaie due terzi del «bonus 55%»
Lo sconto fiscale
del 55% per gli interventi di risparmio energetico conquista i contribuenti: le
domande presentate quest'anno sono già più di 70mila (230mila negli ultimi due
anni) e le detrazioni relative al 2007 e al 2008
superano quota 1,8 miliardi di euro. Il 63% delle richieste riguarda gli
interventi sugli infissi, la sostituzione delle caldaie con impianti a
condensazione e – in misura minore – la coibentazione di pareti e tetti.
I numeri del successo
1,8 miliardi
Il bonus
L'ammontare delle
detrazioni del 55% nel 2007 e nel 2008
230mila
Le domande
Le richieste di
detrazione inviate dai contribuenti nel 2007 e 2008
63%
Infissi
e caldaie
La percentuale di
richieste che si riferiscono a finestre e caldaie
196mila
Le emissioni
Le tonnellate di anidride carbonica non emesse nel 2007 grazie al 55%
La sezione sul 55% nel
sito dell'Enea
efficienzaenergetica.acs.enea.it
La caldaia. Due formule di sostituzione
Via libera alle pompe di calore
L'installazione di
nuove caldaie è premiata per due tipi di interventi:
la riqualificazione globale dell'edificio e la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale.
Nel primo caso si
può installare qualsiasi tipo di caldaia, purché si arrivi agli obiettivi di
riduzione del fabbisogno di energia dell'edificio
previsti dal decreto Sviluppo dell'11 marzo 2008 (Faq
20). Inoltre, lo stesso decreto prevede che quando si installa
una caldaia a biomassa il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
invernale sia valutato pari a zero. Quindi non conta
il calcolo del fabbisogno termico dell'edificio, ma solo il fatto di
raggiungere la trasmittanza corretta di pareti, soffitti e infissi. C'è un
però: la caldaia a biomasse deve avere determinate prestazioni (classe 3
secondo la norma europea UNI-EN 303-5), rispettare certi limiti di emissione di fumi (allegato IX, parte quinta del Dlgs
152/2006) e usare particolari combustibili come legna o pellets
(Faq 42 e 11).
La semplice
sostituzione di impianti, invece, dal 2008 è ammessa –
oltre che per le caldaie a condensazione – anche per «le pompe di calore ad
alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia» con le prestazioni
riportate nell'allegato H del decreto Economia e finanze del 19 febbraio 2007.
Quanto alla
certificazione, il rendimento della caldaia può essere attestato, per quelle
fino a 100 kw, attraverso l'asseverazione del tecnico
o con la certificazione del produttore. Invece, per caldaie con potenza
nominale superiore occorre comunque l'asseverazione
del tecnico (Faq 33).
Gli infissi. Usci assimilati alle
vetrate
Per le porte interne niente sconto
Quelli sugli infissi
sono gli interventi più frequenti. Molti si chiedono se la sostituzione delle
porte sia agevolabile ai sensi della detrazione sulle coibentazioni. Occorre
fare una distinzione: «sì» per le porte di ingresso,
che separano locali caldi o da locali freddi (pianerottoli delle scale); «no»
per le porte interne. Da notare poi che le porte d'ingresso – anche non a vetri
– possono essere assimilate agli infissi vetrati ai fini della mancata
necessità di produrre l'attestato di qualificazione energetica: può bastare la
certificazione del produttore, a patto che si tratti della porta di accesso a un' unità immobiliare, esclusi quindi i portoni
condominiali (Faq 33).
Altri chiarimenti
riguardano la modalità con cui va fatta la
certificazione degli infissi. La trasmittanza deve essere dichiarata tramite le
certificazioni delle due componenti: i profilati e i
vetri (Faq 31). Il metodo di certificazione può
essere quello "semplificato" riportato nella tabella E1 della UNI EN 14351-1. Poiché è
anche necessario riportare la trasmittanza degli infissi che sono stati
sostituiti, è lecito stimarne i valori usando gli schemi di calcolo presenti
sul sito dell'Enea (Faq 39).
In genere quando si
cambiano le finestre, si fa lo stesso con le persiane e gli scuri. È spesa
detraibile al 55%? Secondo l'Enea lo è, ma solo se effettuata
insieme alla sostituzione degli infissi.. Si noti che tale risposta sembrerebbe
in contraddizione con la risoluzione delle Entrate n. 233 del 7 luglio 2008
che, pur riguardando un caso diverso (rifacimento di pavimento per
installazione di impianto radiante), pareva escludere la detrazione del 55% per
le spese che non sono direttamente connesse a un intervento di risparmio
energetico, ammettendo per esse solo
quella
del 36% (Faq 31).
Gli altri quesiti. Dal riscaldamento al
sottotetto
I caminetti restano in fuorigioco
Un o dei nodi più
complessi riguarda il tipo di riscaldamento che
esisteva nell'edificio in cui si effettua l'intervento. Nell'edificio, infatti,
dev'esserci un impianto che viene
sostituito con un altro più efficiente: altrimenti non si ha diritto
all'agevolazione (eccetto quella per l'installazione di pannelli solari in
piscine o centri sportivi). In questo senso, non sono «impianti di
riscaldamento» stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante e scaldacqua unifamiliari, a meno che la
somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi della singola unità
immobiliare sia maggiore o uguale a 15 kW. Quindi nessuna agevolazione per ristrutturare un rustico con
caminetto o stufa a legna (Faq 37), installare una
caldaia in una villetta di nuova costruzione (Faq 29)
o fare la coibentazione di un box non riscaldato (Faq
33).
Difficile,
infine, definire il trattamento del sottotetto (Faq
49): se è abitato e riscaldato, nessun problema; se non è abitabile né
praticabile, il tecnico deve asseverare l'insieme copertura-sottotetto-solaio,
da considerarsi come un corpo architettonico unico; se è praticabile, ma non
abitabile, è agevolata solo la coibentazione del pavimento, non quella delle
falde.
È complessa anche la
definizione di «unità immobiliari» agevolabili. Mancando una definizione
ministeriale, l'Enea considera tali i fabbricati individuati tramite i dati
catastali (Faq 46), purché non di nuova costruzione. E questo vale anche se si vogliono installare solo i
pannelli solari termici (Faq 17).
Il quadro normativo
Norme sulla detrazione
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 344-361
Legge 24 dicembre
2007, n. 244, articolo 1, commi 20-24 e 286
Decreto Economia e
finanze 19 febbraio 2007 (modificato dal Dm 26 ottobre 2007 e dal Dm 7 aprile
2008)
Decreto Sviluppo 11 marzo 2008
Decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
Circolari e risoluzioni
dell'agenzia delle Entrate
Circolare
31/05/2007 n. 36
Risoluzione
05/07/2007 n. 152
Risoluz.
11/09/2007 n. 244
Risoluz.
12/12/2007 n. 365
Risoluz.
05/02/2008 n. 33
Circ.
19/02/2008 n. 12
Circ.
04/04/2008 n. 34 (Punti 11.1-11.2)
Risoluz.
20/05/2008 n. 207
Risoluz.
07/07/2008 n. 283
Risoluz.
11/07/2008 n. 295
Risoluz.
14/07/2008 n. 299
Risoluz.
15/07/2008 n. 303
Risoluz.
01/08/2008 n. 335
Risoluz.
01/08/2008 n. 340
Fonte: Ufficio Studi Confappi Federamministratori
Mix di aiuti regionali alle fonti rinnovabili
Bolzano (Provincia autonoma)
Decreto presidente giunta
provinciale 39 novembre 2004, n. 34
Calabria
Legge 16 aprile 2002, n. 19, articolo 53-bis
Emilia Romagna
Delibera giunta regionale 16
novembre 2007, n. 1730
Friuli Venezia Giulia
Legge 18 maggio 2005, n. 23 e legge
23 febbraio 2007, n. 5, articolo 39
Molise
Legge 27 maggio 2005, n. 23
Toscana
Decreto presidente Giunta 9 febbraio 2007, n. 2, articolo 22
Delibera giunta regionale 28 febbraio 2005, n. 322 (allegati D e E)
Legge 3 gennaio 2005, n. 1, articoli 145-147
Trento (Provincia autonoma)
Delibera giunta provinciale 20 aprile 2007, n. 825
Veneto
Legge 9 marzo 2007, n. 4
Delibera giunta regionale 30 luglio
2007, n. 2398
Fonte: Ufficio
Studi Confappi Federamministratori