Edifici ristrutturati e detrazione del 36%
Ho
da poco acquistato un appartamento ricavato da un edificio quasi interamente
ristrutturato da una impresa edile.
Prima
del rogito sembrava potessi avvalermi della detrazione del 36% del 25% del dichiarato, ma il notaio ha detto che questo
sarebbe potuto essere applicato solo alle pertinenze (box auto).
Qualcuno
sa dirmi se e come posso avvalermi di tale detrazione?
Grazie
Matteo
Vadagnini
tessera 39209
Riportiamo qui le
disposizioni di legge: A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge (n. 448 del 28/12/2001 n.d.r.
, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.
457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005* da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30
giugno 2006*. In questo caso, la detrazione dall'Irpef
relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al
successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in
ragione di un'aliquota 36 per cento
del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del
prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o
di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo
articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.
* Termini prorogati
della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) e poi dalla legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) e infine dalla Legge 27 febbraio 2004,
n. 47
Ricordiamo quindi che non basta, per godere di
questo tipo di detrazione, che l’edificio sia stato totalmente e quasi
totalmente ristrutturato: occorre in sostanza che sia divenuto di proprietà di una società o di
un impresa che abbia avviato la ristrutturazione e che in seguito abbia messo
in vendita le singole unità immobiliari. Forse è sulla mancanza di questo
presupposto che si basa il parere del notaio. Se così
non è, non capiamo il perché.
Il cambio d’uso non mette in crisi la detrazione sul recupero
Grazie
per la risposta,
>...si applica anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.
457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005*...
In realtà la dicitura esatta che viene riportata sulla concessione edilizia è
"ristrutturazione e cambio d'uso" (trattasi di ex-fabbrica). Questo
comporta un problema?
Inoltre la ristrutturazione ha riguardato circa il 90% dell'edificio, le due
parti di edificio sono però identificate da due
differenti numeri civici e la parte non toccata è di proprietà di terzi.
>occorre in sostanza che sia divenuto di proprietà di una società o di un impresa
che abbia avviato la ristrutturazione e che in seguito abbia messo in vendita
le singole unità immobiliari. Forse è sulla mancanza di questo presupposto che
si basa il parere del notaio. Se così non è, non capiamo il perché.
...Mah... Sul preliminare sta scritto "premesso che la ditta .... è proprietaria dell'immobile sito in..." Quindi io
ho acquisito dall'impresa che ha effettuato il
lavoro...
In definitiva, quali documenti devo procurarmi e cosa devo fare per ottenere la
detrazione? Che rischio corro se realmente non avessi
diritto a tale detrazione?
Grazie.
Riteniamo utile
inviarle, via e-mail, estratti delle circolari delle Entrate a proposito, che
potranno indirizzarLa compiutamente
Quanto alla prima
domanda il requisito della ristrutturazione edilizia c’è e, ai sensi della
risoluzione 8 febbraio 2005 n. 14, il cambio d’uso non comporta esclusioni
(vedi documentazione allegata) . Quindi,
nessun problema.
Lei comunque
ha pieno diritto di richiedere la detrazione nella sua denuncia dei redditi: il
notaio non c’entra. Meglio comunque che approfondisca
le sue motivazioni (e ce le comunichi:saremmo molto curiosi di conoscerle).
Così come ha descritto la situazione, non ci pare davvero che possano esistere
fondati motivi per non poter godere della agevolazione
e ci pare che Lei possa agire in tutta tranquillità. Quanto ai box, legga con
attenzione la circolare n. 24/2004.