Doppia rateizzazione millesimale di spese per opere edili
Un condominio ha deliberato lavori straordinari per un
importo considerevole. l'impresa ha accordato una
dilazione di pagamento in 46 rate.
Alcuni condomini hanno manifestato l'intenzione di versare in
contanti la propria quota millesimale dell'intero importo per poter usufruire
dello sgravio fiscale su tutta la spesa di competenza.
Premesso che la quota fiscalmente detraibile da ciascuno è
determinata in base agli importi bonificati ai fornitori nell'anno, è possibile
predisporre due tabelle millesimali, una per chi vuole rateizzare
e l'altra per chi vuole pagare subito, girare gli importi da questi ultimi
versati ai fornitori e predisporre dichiarazione, utile per lo sgravio, che da
talune persone è stata versata l'intera quota di competenza dell'importo
complessivo lavori?
spero di essere stata chiara.
Qualora l'agevolazione fiscale non venisse
prorogata,i lavori iniziati quest'anno e ultimati nel 2007 danno diritti
all'agevolazione fiscale anche nel 2007? (vale a dire nel 2007 pago fornitori
per lavori iniziati nel 2006 per € 50000,00=, i condomini possono detrarre il
41% anche da tale importo?)
ringrazion anticipatamente
RM 000547
Va premesso che la
detrazione si gode per le rate delle spese regolarmente pagate all’impresa con
l’apposito bonifico e la data che conta è appunto,
quella del bonifico . Ciò risponde alla sua ultima domanda. Quindi
se la detrazione non fosse prorogata al 2007, i pagamenti effettuati nel 2007,
anche per lavori eseguiti nel 2006, non sarebbero detraibili.
Detto ciò occorrerebbe
sapere se con la delibera di approvazione dei lavori è stata decisa anche la modalità
della loro rateizzazione. Se anche è così, riteniamo che un’ulteriore
delibera assunta con le maggioranze tipiche di quelle regolamentari (dei
presenti con almeno 500 millesimi) si possa utilmente modificare il criterio di
rateizzazione, perfino allorquando la delibera precedente sia stata assunta con
la maggioranza “più pesante” delle innovazioni, in quanto non si va a
modificare la decisione presa ma le sue modalità di esecuzione e non è
ipotizzabile nessun svantaggio a carico dei condomini che preferiscono le 46
rate.