MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA RESIDENZALE E LE
POLITICHE ABITATIVE
Criteri generali per la realizzazione gli Accordi da definire in
sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati al sensi dell'articolo 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché del contratti di locazione
transitori e dei contratti
di
locazione per studenti universitari al sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
della stessa legge.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEl TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 9 dicembre 1998, n 431, concernente la disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999,
sottoscritta. ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della richiamata legge;
Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5
marzo 1999, pubblicato sulla.
G.U. del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67 con il quale sono
stati definiti, stilla base dei contenuti della citata Convenzione nazionale,
criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale
per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto in particolare l'articolo 4, comma 1 della citata legge
431/98, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
8 gennaio 2002, n. 2 che stabilisce che il Ministro dello infrastrutture e dei
trasporti convochi, ogni tre anni, le organizzazioni della proprietà edilizia e
dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di
aggiornare la richiamata Convenzione nazionale che individua i criteri generali
da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire in
sede locale tra le stesse associazioni ai fini della determinazione dei canoni
di locazione;
Vista la nota ministeriale in data 15 gennaio 2002 con la quale ai
sensi del richiamato articolo 4, comma 1, della legge n. 431/98, si e proceduto
a convocare le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia. e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di aggiornare la
citata Convenzione nazionale;
Considerato che alla scadenza del termine previsto dall’articolo 4,
comma 2, della menzionata legge n. 431/98, tra tutte le parti convocate dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non à stato raggiunto un accordo
formale unico;
Considerato che ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge 431/98, in mancanza di un unico
accordo fra le parti, i criteri per la definizione dei canoni, anche in
relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad
altri parametri oggettivi, nonché alle modalità per garantire particolari
esigenze delle parti debbono essere indicati in apposito decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze da emanare sulla base degli orientamenti prevalenti espressi
dalle organizzazIonI sindacati degli inquilini dei proprietari;
Visti i distinti accordi presentati il primo, in data 6 settembre
2002, dalle organizzazioni sindacali Sunia, Sicet, Uniat, Unione inquilini,
Ania, Feder.Casa, Anpe-Federproprietà, Asppi, Confappi, Uppi - al quale ha
successivamente aderito l'associazione Assocasa - ed il secondo, in data 9
settembre 2002 dalle organizzazioni Confedilizia, Appc, Unioncasa, Conia;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, lettera c);
Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l’On.le Ugo Giovanni Martinat
all'esercizio anche delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere
pubbliche e per l’edilizia;
Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98
(Cliccare sulle parole sottolineate per le note)
1. Gli Accordi territoriali, in conformità delle finalità indicate all'articolo 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di
locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell’edificio e
dell'unità immobiliare, è concordato, fra le parti, il canone per i singoli
contratti.
2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o
in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della. realizzazione
degli Accordi di cui al comma 1, dopo aver acquisito le informazioni
concernenti le delimitazioni - ove effettuate - delle microzone del territorio
comunale definite ai sensi del Dpr 23 marzo 1998, n. 138, individuano, anche
avvalendosi della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare
dell'Agenzia del territorio, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee
per:
- valori di mercato;
- dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico,
servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.);
- tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi
catastali.
All'interno delle aree
omogenee individuate ai sensi del presente comma, possono essere evidenziate
aree di particolare pregio o di particolare degrado.
3. Per ogni area od eventuale zona, gli Accordi locali, con
riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee,
prevedono un valore minimo ed un valore massimo del canone.
4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore
minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali,
assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali,
tengono conto dei seguenti. elementi:
- tipologia dell’alloggio;
- stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
- pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.);
- presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti
sportivi interni, ecc.);
- dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o
centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.);
- eventuale dotazione di mobilio.
5. Per le compagnie assicurative, gli enti
privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà
immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà individuate negli Accordi
territoriali e, comunque, quelle caratterizzate dall'attribuzione, in capo ad
un medesimo soggetto, di più di cento unità immobiliari destinate ad uso
abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio
nazionale) i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi
stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone
individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi Accordi
integrativi fra la proprietà interessata e organizzazioni sindacali della
proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per il
rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli Accordi
territoriali relativi. Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone
territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette possono
prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari
categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri
accessori (allegato G).
6. Per gli enti previdenziali pubblici, si
procede, in analogia a quanto indicato al comma 5, tenuta presente la vigente normativa. I canoni
relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree e/o zone omogenee
nonché agli elementi individuati negli Accordi territoriali.
7. Alla. sottoscrizione degli Accordi integrativi
di cui ai commi 5 e 6, possono partecipare imprese o
associazioni di imprese di datori di lavoro in relazione alla. locazione di
alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non
residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti, da
stipulare con i diretti fruitori. sono regolati dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431.
8. Gli Accordi territoriali possono stabilire, per durate contrattuali
superiori a quella minima fissata dalla legge, misure di aumento dei valori
(minimo o massimo) delle fasce: di oscillazione dei canoni definiti per aree
omogenee nonché particolari forme di garanzia.
9. Gli Accordi in sede locale possono prevedere l'aggiornamento del
canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione
Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente.
10 E’ nella attribuzione esclusiva del proprietario dell’immobile,
la facoltà di concedere il diritto di prelazione al conduttore in caso di
vendita dell'immobile con le modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
11. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le
proprietà individuali (allegato A) e per le proprietà di cui ai commi 5, 6 e 7
del presente articolo (allegato E).
12. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono
stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente
comma.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli
Accordi territoriali sottoscritti nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551 convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n 61; che a quelli
sottoscritti negli altri comuni.
14. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro
richiesta, dalle rispettive; organizzazioni sindacali.
1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non
superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare
particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie - con
particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da
individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali
della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
2 I canoni di locazione dei contratti di natura
transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma,
Milano, Venezia, Genova, Bologna; Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e
Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di
provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi
stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuale
dall'articolo 1. Gli Accordi territoriali relativi a questo tipo di contratti
possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori
minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di
particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello
locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste
dal decreto ministeriale di cui all'articolo
4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n, 431.
3. Per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,
si procede - per i comuni di cui al comma
2 del presente articolo - mediante Accordi integrativi, stipulati
fra i soggetti e con le modalità indicate nell'articolo 1 medesimo.
4. I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una
specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o
del conduttore - da provare quest'ultima con apposita documentazione da
allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa
tramite lettera raccomandata da. inviarsi prima della scadenza del termine
stabilito nei contratto.
5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla
durata prevista dall'articolo 2,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle
modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto
di cui al comma 6, ovvero nel casa le esigenze di transitorietà vengano meno.
6. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le
proprietà individuali (allegato C) e per le proprietà di cui all'articolo 1,
commi 5 e 6 (allegato D)
7. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono
stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente
comma.
8. Le partì contrattuali possono essere assistito, a loro
richiesta, dalle rispettive Organizzazioni sindacali.
1. Nei comuni sedi di università o di corsi universitari distaccati
e di specializzazione nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia
iscritto ad un corso di laurea. o di perfezionamento ovvero di specializzazione
in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati per studenti
universitari di durata - precisata negli allegati tipi di contratto - da sei
mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del
conduttore). Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente
o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo
studio.
2. I canoni di locazione sono definiti in appositi Accordi locali
sulla base dei valori per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli
Accordi territoriali di cui all'articolo 1.
3. Per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, si procede
mediante Accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalità
indicate nel medesimo articolo 1.
4. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà
individuali (allegato E) e per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 (allegato F).
5. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati
utilizzando esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente comma.
6 Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta,
dalle rispettive organizzazioni sindacali.
1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2
e 3 é adottata la Tabella
degli oneri accessori allegata al presente decreto (allegato G). Per le voci
non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi
locali.
1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati
nel territorio dei comuni di cui all'articolo
1 dei decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 convertito dalla legge
21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e
nel rispetto delle condizioni fissate dai presente decreto, nonché ai contratti
di cui agli articoli 1, comma
3, e 5, comma 2, della
medesima legge n. 431 del 998, si applica. la disciplina fiscale di cui ai
seguenti commi.
2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai
sensi dell'articolo 34 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è ulteriormente ridotto del 30 per
cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in
cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di
registrazione del contratto di locazione, l’anno di presentazione della
denuncia dell’immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune
di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della
citata legge n. 431/98, i tipi di contratto di cui all'articolo 4- bis della stessa legge si
intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte
integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando
richiesto.
3. In sede di prima. applicazione del presente decreto e fino
all'eventuale aggiornamento, l’imponibile per la determinazione dell'imposta di
registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo
pattuito.
4. In relazione a quanto stabilito dall’articolo 10 della citata legge n 431 del
1998 e dall'articolo 13-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale degli. stessi, stipulati o rinnovati a norma
degli articoli 2, comma 3 e
4, commi 2 e 3, della citata legge
9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) euro 495,80 se il reddito complessivo non supera. euro
15.493,71;
b) euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma
non euro 30.987,41.
1. Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed
esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonché in ordine all'esatta
applicazione degli Accordi territoriali e/o integrativi, ciascuna parte può
richiedere, prima di adire l'Autorità giudiziaria, che si pronunci una
Commissione di conciliazione stragiudiziale che deve decidere non oltre
sessanta giorni dalla data della richiesta.
2. E' altresì nella. facoltà di ciascuna parte ricorrere alla.
Commissione di conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto
economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento.
3. In caso di variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità
immobiliare locata, in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento
della stipula del contratto, la parte interessata può adire la Commissione di
cui al presente articolo, la quale determina, nel termine perentorio di novanta
giorni, il nuovo canone da corrispondere.
4. La richiesta di decisione della Commissione, costituita con le
modalità indicate negli allegati tipi di contralto, non comporta. oneri a
carico della parte richiedente
1. L’adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria,
negli ambiti territoriali interessati, a partire dalla sottoscrizione, sulla
base dei criteri indicati nel presente decreto, degli Accordi territoriali da
parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
2. In mancanza di sottoscrizione degli Accordi in sede locale, i
contratti vengono stipulati sulla base degli Accordi territoriali e integrativi
previgenti, fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431.
1. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Gli allegati contrattuali sono riportati nella
parte “Formulari” dei siti www.confappi.it
e www.fna.it
Note.
Art. 2 , comma 3 legge
431/98 .
In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare
contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del
contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, e altre
condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative,(( che provvedono
alla definizione di contratti-tipo))*. Al fine di promuovere i
predetti accordi, i comuni, anche in forma associata provvedono a convocare le
predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di
cui al comma 2, dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura
delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale
interessata.
* Parole soppresse dalla legge 8 gennaio 2002, n.
2, in vigore dal 29 gennaio 2002
Nel caso in cui il locatore
intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione
al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione
devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro,
le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e
l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.
Il conduttore deve
esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di
ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.
Ove il diritto di
prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa
condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato
entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo
a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del
proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita
o del contratto preliminare.
Nel caso in cui
l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma
deve essere effettuata a ciascuna di esse.
Il diritto di
prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero,
qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.
L'avente diritto che,
entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia
comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della
prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.
Le norme del presente
articolo. non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 732 del codice
civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi
di conferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo
grado.
Qualora il proprietario
non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il
corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di
trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione
può, entro sei mesi dalla transazione del contratto, riscattare l'immobile
dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove sia stato
esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere
effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia
opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla
ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa
comunichi prima di tale udienza di non opporsi ai riscatto.
Se per qualsiasi
motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto,
il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio.
1. L'esecuzione delle
sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per
cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di
sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo
665 del codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili, è sospesa sino al 30 aprile
1989:
a) nei comuni di Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con
gli stessi (I);
b) negli altri comuni
capoluogo di provincia (I);
c) nei comuni,
considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30
maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti (I);
d) nei comuni di cui
alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.
93 del 22 aprile 1987,
non compresi nelle lettere a), b) e c) (I).
2. Nei comuni
terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere
a), b), c) e d) del comma 1, la sospensione
ha effetto sino al 31 dicembre 1989 (II).
2-bis. E' aumentata al
cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94. Gli enti ivi
previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato,
devono darne comunicazione al di lui
locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di
rilascio allegato alla richiesta di locazione (III).
2-ter. Nell'ambito della
quota di cui al comma 2-bis gli stessi enti dovranno dare la precedenza
agli eventuali sfrattati da propri
immobili venduti frazionatamente (III).
Legge
431/98 Art. 4, comma 3 Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 2, il ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il
ministro delle Finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali
possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2, nel
caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di
cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
Legge 431/98 Art. 2, comma
1 Le parti possono stipulare contratti di
locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti
sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il
locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere
di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le
modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto,
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni e per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi
prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera
raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata
di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si
intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della
comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente
alle medesime condizioni.
Legge 431/98, art. 1,
comma 3 Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3,
4, 4-bis*, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di
locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare
esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del Codice civile. A tali
contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
* Inserito dalla legge 8 gennaio 2002, n. 2, in
vigore dal 29 gennaio 2002
Legge 431/98, art. 5,
comma 2 In alternativa a quanto previsto dal comma
1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze
abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui
all'articolo 4-bis*
* Parole modificate dalla legge 8 gennaio 2002,
n. 2, in vigore dal 29 gennaio 2002. Precedentemente " di contratti-tipo
definiti dagli accordi di cui al comma 3".
1. Il reddito medio
ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle
tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna
categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o
particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i
redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a
revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di
carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e
comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto del Ministro
delle finanze previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere
effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici
erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni
derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima
diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore
iscritto in catasto. Se la pubblicazione o la notificazione avviene oltre il
mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le
modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il reddito delle unità
immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato comparativamente a
quello delle unità similari già iscritte.
4-bis. Qualora il canone
risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 15% sia
superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è
determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale
riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole
della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25% .
4-ter. (Abrogato) .
4-quater. (Abrogato)
Legge 431/98, art. 4,
comma 1 Al fine di favorire la realizzazione degli
accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il ministro dei Lavori pubblici
convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre
anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di
seguito denominata <convenzione nazionale>, che individui i criteri
generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei
contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi,
nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso
di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti
dal ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il ministro delle Finanze,
con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli
orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri
generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la
realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro
rispetto unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui
all'articolo 4-bis*costituisce condizione per l'applicazione dei benefici
di cui all'articolo 8.
* Parole inserite dalla legge 8 gennaio 2002, n.
2, in vigore dal 29 gennaio 2002
1. La convenzione nazionale di cui all'articolo
4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di
cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura
transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per
studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte
alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti
contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle
superfici degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i
tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
* Articolo inserito dalla legge 8 gennaio 2002,
n. 2, in vigore dal 29 gennaio 2002
1. Con provvedimento collegato alla manovra
finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001,
un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione,
secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una
detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei
conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati
a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito di una
generale revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi
al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento
determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono
cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
1. Ai soggetti titolari di
contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale
degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2, comma 3, e 4, commi
2 e 3, della legge 9/12/1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti
importi:
a) lire 960.000, se il
reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il
reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.
1-bis. A favore dei
lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza
nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti
quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di
contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale
degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100
chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria
regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il
reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera
lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.
Legge 431/98 art. 4 comma
2. I
criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del
ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il ministro delle Finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale
ovvero dalla constatazione, da parte del ministro dei Lavori pubblici, della
mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro
convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di
applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione
stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri
generali di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 2, il ministro dei Lavori pubblici, di concerto con
il ministro delle Finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali
possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2, nel
caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui
al medesimo comma 3 dell'articolo 2.