Decreto Sviluppo - 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici. (GU n. 61 del 12-3-2008 )
testo in vigore dal: 27-3-2008
Gli
allegati (Dichiarazioni di conformità)
La
nota del Ministero dello Sviluppo
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87,
comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2
dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8,
14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli
impianti;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento
recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini
della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto
delle norme di sicurezza;
Vista la legge 5
gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da disposizioni
legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti
in materia e successive modificazioni;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento
recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro
delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla
denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle
imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il regolamento
recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e successive
modificazioni;
Visto l'articolo
1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini
per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
Visto l'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso
nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo
17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17. 8. 2/1 del
16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli
impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione
d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se
l'impianto é connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono
classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle
condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi
natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e
l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di
cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono
soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa
comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
--------------------------------------------------------------------------------
Note alle
premesse:
-
L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il
testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230) e convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazzetta
Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S. O. ), é il seguente:
«13.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno
o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti a disciplinare:
a) il
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici;
Il testo
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. », (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, 5. 0. ), é il seguente:
«Art. 17
(Regolamenti). - (1. - 2. Omissis).
3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.
Il testo
degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per
la sicurezza degli impianti» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo
1990, n. 59), sono i seguenti:
«Art. 8
(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica). - 1. Il 3 per cento del
contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, é destinato
all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge,
svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La
somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato
dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, é iscritta a carico del capitolo
3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti. ».
«Art. 14
(Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la
conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della
normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali
dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6,
comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15.
2. Il
certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta. ».
«Art. 16
(Sanzioni). - 1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue,
a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa
da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme
della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a
lire dieci milioni.
2. Il
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della
sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma
1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei
rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza
degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1. ».
Il
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, «Regolamento
recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini
della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto
delle norme di sicurezza. », é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
1994, n. 141, Supplemento Ordinario.
La legge
5 gennaio 1996, n. 25, recante « Differimento di termini previsti da
disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre
disposizioni urgenti in materia. », é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
gennaio 1996, n. 16.
Il
decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante
«Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di
registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi
alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie
di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri
94-97-98 dell'allegato 1 della legge. 15 marzo 1997, n. 59). é pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272.
Il
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante «Regolamento
recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. », é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
Il testo
dell'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110) convertito in legge 12 luglio
2006, n. 228, recante «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in
materia di istruzione. »(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n.
160), é il seguente:
«1-quater.
(Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo). - 1. Il termine
previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, é prorogato
fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.
- Il
testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300,(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2006, n. 300), convertito,
con modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante « Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni
di delegazione legislativa. » (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio
2007, n. 47, Supplemento Ordinario), é il seguente:
«Art. 3.
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in
edilizia). - 1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2006, n. 228, é prorogato fino alla data di entrata in vigore
del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui
all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma,
sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5
marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni
trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi
previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto
in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente
l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato,
presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra
la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e
la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente
installati;
c) uffici tecnici interni: strutture
costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla
realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui
responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti
dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi
finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi
accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non
modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica
vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici
rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli
impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti
all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente,
agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le
componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei
segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione
fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in
corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché
i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti
all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati
alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e
l'utilizzazione di gas:
l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei
loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino
agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi,
le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei
locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e
meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli
impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e
d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di
Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle
imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di
seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle
attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale
rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto
formale, é in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1
svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica é incompatibile con
ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le
attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la
dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per
quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma
2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei
requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori
da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la
dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo
delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica
artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3,
unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle
imprese.
5. Le imprese non installatrici, che
dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi
esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di
lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo
4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5,
alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno
diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con
decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11
giugno 1992. Il certificato é rilasciato dalle competenti commissioni
provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Note
all'articolo 3:
Il
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante
«Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile. », é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio
1996, n. 28, Supplemento Ordinario.
La legge
8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro per l'artigianato», é pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199.
Il testo
dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), é
il seguente:
«Art. 19.
(Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti
amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per
il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del
gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché
degli atti imposti dalla normativa comunitaria, é sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente
richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano
attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2.
L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente.
Contestualmente
all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione
competente.
3.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni,
modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione,
in ogni caso non inferiore a trenta giorni. É fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui
la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine
per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino
a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i
propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della
sospensione é data comunicazione all'interessato.
4.
Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da
quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da
parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni
controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il
decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 11
giugno1992, recante «Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai
fini della sicurezza degli impianti. », é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
giugno 1992, n. 142.
La legge
29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. », é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in
alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica
specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore
delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni
continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di
inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) é di un
anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi
della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un
periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le
attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) é di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la
prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come
operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di
specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle
lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1
possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa
nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori
familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti
tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci
ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione
tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un
periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d)
dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b),
c), d), e), g), é redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative
più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il
progetto é redatto da un professionista iscritto negli albi professionali
secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, é redatto, in alternativa,
dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione
e ampliamento, é redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole
unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze
domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade
fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali é
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a
tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6
kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità
immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a
normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i
quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché
per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume
superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con
impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera
pari o superiore a 40. 000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili
con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili,
compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del
certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero
pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o
superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati
secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente
normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione
europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico
europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi
dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla
consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o
dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia
e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure
di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in
quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione é posta nella scelta
dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa
tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto é variato
in corso d'opera, il progetto presentato é integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al
progetto, l'installatore é tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di
conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, é
depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve
essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo
la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili
della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità
alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono
parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano
eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive,
si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità
immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano
adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di
protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Note
all'articolo 6:
Il testo
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
marzo1989, recante «Applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi
a determinate attività industriali. », (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1989, n. 93, S. O. ), é il seguente:
«Art. 1.
(Norme generali di sicurezza). - 1. Nella progettazione, nella realizzazione e
nella gestione delle attività industriali i fabbricanti sono tenuti a
conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro,
di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In
particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei vigili del
fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme
vigenti ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel:
a) regio
decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
b) regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824;
c) testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265;
d)
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
e)
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
f) legge
23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, integrazioni e decreti
applicativi;
g)
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
h) legge
7 dicembre 1984, n. 818;
i)
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
l)
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. Il
richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va esteso alle successive
modificazioni ed integrazioni nonché ai decreti applicativi.
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione
delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di
funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme
di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di
cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto é redatto dal
responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico é
costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come
descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti
introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di
impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di
collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità
dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di
cui all'articolo 5, é espressamente indicata la compatibilità tecnica con le
condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità é rilasciata
anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non
installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui
all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli
allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per
esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di
conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo
15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto é sostituito -
per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da
una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo
professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha
esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a
cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo
di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno
5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui
all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente é tenuto ad affidare i
lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese
abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le
misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla
normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la
manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai
fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità
delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle
relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni
dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua,
negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al
venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo
l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della
dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima
documentazione é consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza
impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che
senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di
potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti
elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si
applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della
portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle
autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia
prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il
fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo
avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità é rilasciato
dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati,
ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di
cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio
dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo
8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione
del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi
per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di
ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni
specifiche.
Nota
all'articolo 10:
Per il
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si vedano la
nota alle premesse.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia
del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di
nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g)
ed h), relativi ad edifici per i quali é già stato rilasciato il certificato di
agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso
comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla
conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune
ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto
ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di
trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi
edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di
attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha
presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli
impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove
deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra
copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice
dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del
registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle
contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate,
ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma
1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note
all'articolo 11:
Il testo
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia. (Testo A). », (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001,
n. 245, S. O. ), é il seguente:
«Art. 5.
(R) (Sportello unico per l'edilizia) (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493; articolo 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).
- 1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle
strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ovvero accorpamento disarticolazione, soppressione di uffici o
organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per
l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di
inizio attività. (7) 2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla
ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di
permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in
materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché
dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a
fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle
domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le
possibili informazioni utili disponibili;
d)
all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle
norme comunali di attuazione;
e) al
rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle
certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e
di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
f) alla
cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza
o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi
all'applicazione della parte seconda del testo unico.
3. Ai
fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità,
l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati
già allegati dal richiedente:
a) il
parere dell'A. S. L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il
parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio.
4.
L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento
edilizio.
Nel
novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le
autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione,
per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b)
l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c)
l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in
prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d)
l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
55 del codice della navigazione;
e) gli
atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su
immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso
manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
f) il
parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al
piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per
l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri
storici di Chioggia e di Sottomanna e nelle isole di Pellestrina, Lido e
Sant'Erasmo;
g) il
parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli
assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il
nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette. ».
Il testo
dell'articolo 14 della legge 24 novembre1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329,
S. O. ), é il seguente:
«Art. 14.
(Contestazione e notificazione). - La violazione, quando é possibile, deve
essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che
sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa.
Se non é
avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone
indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando
gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con
provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente
decorrono dalla data della ricezione.
Per la
forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le
disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può
essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile,
anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma,
del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non é obbligatoria e resta
salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine
previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione
di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti é stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Il testo
degli articoli 20, comma 1, e 42,comma 1, del decreto legislativo 31 marzo1998,
n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59. », (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.
O. ), sono i seguenti:
«Art. 20.
(Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura). - 1.
Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici
provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle
relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale. ».
«Art. 42.
(Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10,
del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'articolo 23, comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n. 248
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'articolo
io, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano
l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come
organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le
disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto
dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o
ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1
l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati
identificativi, se é prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti
indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli
impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni
previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica,
nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia
del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa
in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari,
la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui
all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione é consegnata anche
al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attività di normazione
tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge
n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI é
destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto
nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30
giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata
sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL é iscritta a carico di un
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.
Note
all'articolo 14:
Per
l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, si vedano le note alle premesse.
Il testo
dell'articolo 3, terzo comma, decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante
«Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie
locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro»,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1982, n. 179). Convertito in
legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n. 597 (Gazzetta Ufficiale
25 agosto 1982, n. 233), é il seguente:
Il
contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952,
n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attività di
ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, a partire dalla cessazione dell'attività commissariale
dell'ENPI.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti
dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da
euro 100,00 ad euro 1. 000,00 con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e
soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi
derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro
1. 000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e
soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche
attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese
artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta
iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle
norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate
comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo
provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su
giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli
albi.
5. Alla terza violazione delle norme
riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli
ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al
presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del
Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente
regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo
il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio
2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n.
1, foglio n. 182
Note
all'articolo 15:
Il testo
dell'articolo 1418 del Codice Civile, é il seguente:
«Art.
1418. (Cause di nullità del contratto). - Il contratto é nullo quando é
contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono
nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo
1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato
dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti
dall'articolo 1346.
Il
contratto é altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. ».
(di cui
all’articolo 7)
DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Il
sottoscritto............................................................................................................................
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale
...............................................................
operante nel settore .................................. con sede
in via ............................................n……comune ………(prov…………………)
tel. ……………………..
.................... ...... ....................
............................ .......................................
part. IVA …………………………………………..
c iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di ………………………………………………………………n.
.................... .. .........
c iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di
....................... ............... n. ...............
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)
..................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
inteso come: c nuovo impianto c trasformazione c ampliamento c manutenzione straordinaria
c altro (1) ......................................... ....
.......................................................................................................
Nota - Per gli impianti
a possono specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1' -2'- 3'
famiglia,: GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti
elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
commissionato da: ............................. .... installato
nei locali siti nel comune di …………………………………………
............................... (prov. ................... ) via
......................... .. ................................. n.
................ scala ..........
piano .......... interno ............ di proprietà di (nome,
cognome o ragione sociale e indirizzo) ....................................
.................................... ....................................
.................................... .................................... ....................................
in edificio adibito ad uso: c industriale c civile c commercio c altri
usi;
DICHIARA
sotto la propria personale
responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola
dell'arte,
secondo quanta previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni
di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio,
avendo in particolare:
c rispettato il progetto
redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
............................................................................. ;
c seguito la norma tecnica
applicabile all'impiego (3) .................... ..
.................................................................... ;
............................. _.
.................................................................................................................
c installato componenti e
materiali adatti al luogo
di installazione (artt. 5 e 6);
c controllato l'impianto ai
fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito
le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:
c progetto ai sensi degli
articoli 5 e 7 (4):
c relazione con tipologie
dei materiali utilizzati (5);
c schema di impianto
realizzato (6);
c riferimento a dichiarazioni
di conformità precedenti o parziali, gia esistenti (7);
c copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Allegati facoltativi
(8)
.....................................................................
.....................................................................
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da
manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione
o riparazione.
Il responsabile tecnico I Il dichiarante
data ................................... ...
.................................................... ………………………
(timbro e firma) (timbro e firma)
AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o
del proprietario. art. 8 (9)
Legenda:
1) Come da esempio,
nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di un
apparecchio installato in modo fisso.
2) Indicare: nome,
cognome, qualifica e,m quando ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’art. 5, comma
2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha
redatto il progetto.
3) Citare la o le
norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione,
all’esecuzione e alle verifiche.
4) Qualora
l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato
alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera.
Fa parte del
progetto la citazione della pratica previsione incendi (ove richiesta).
5) La relazione deve
contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza
alle stesse completata, ove esistente, con riferimento a marchi, certificati di
prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri
prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali,
prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La
relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai
fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul
numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio
per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche
delle componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del
sistema di scarico dei prodotti di combustione; 4) indicazioni sul collegamento
elettrico degli apparecchi, ove previsto).
6) Per schema dell’impianto
realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice
rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato
e non siano state apportate varianti in corso d’opera).
Nel caso di
trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve
essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente.
Lo schema citerà la
pratica prevenzione incendi (ove necessario).
7) I riferimenti
sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della
dichiarazione.
Per gli impianti o
parti di impianti costruiti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal
rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso che parte
dell’impianto sia predisposto da altra impresa,( ad esempio ventilazione e
scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli
analoghi riferimenti per dette parti.
8) Esempio:
eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto
prima della messa in esercizio o trattamenti di pulizia, disinfezione, ecc..
9) Al termine dei
lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui
all’art. 7. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all’art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.
Allegato
II
(di cui
all’articolo 7)
DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Fac-simile
ad uso degli uffici tecnici di imprese non installatrici
Il
sottoscritto............................................................................................................................
qualifica …………………………………………………………………………………………….
responsabile dell’Ufficio tecnico interno dell'impresa non
installatrice (ragione sociale)
..........................................................................................................................................................
operante nel settore .................................. con sede
in via ............................................n……comune ………(prov…………………)
tel. ……………………..
fax .................... ...... ....................E-mail box ............................ ..........@........................
esecutrice dell’impianto (descrizione schematica)
…………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................................
inteso come: c nuovo impianto c trasformazione c ampliamento c manutenzione straordinaria
c altro (1) ......................................... ....
.......................................................................................................
Nota - Per gli impianti a possono specificare il tipo di gas
distribuito: canalizzato della 1' -2'- 3' famiglia,: GPL da recipienti
mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la
potenza massima impegnabile.
installato nei locali siti nel comune di …………………………………………...............................
(prov. ................... ) via ......................... ..
................................. n. ................ scala .......... piano
.......... interno ............
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
....................................
.................................... ....................................
.................................... .................................... ....................................
in edificio adibito dall’impresa non installatrice ad uso: c industriale c civile c commercio c altri usi;
DICHIARA
sotto la propria personale
responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola
dell'arte,
secondo quanta previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni
di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio,
avendo in particolare:
c rispettato il progetto
redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
............................................................................. ;
c seguito la norma tecnica
applicabile all'impiego (3) .................... .. ....................................................................
;
............................. _.
.................................................................................................................
c installato componenti e
materiali adatti al luogo
di installazione (artt. 5 e 6);
c controllato l'impianto ai
fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito
le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:
c progetto ai sensi degli
articoli 5 e 7 (4):
c relazione con tipologie
dei materiali utilizzati (5);
c schema di impianto
realizzato (6);
c riferimento a dichiarazioni
di conformità precedenti o parziali, gia esistenti (7);
Allegati facoltativi (8)
.....................................................................
.....................................................................
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da
manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione
o riparazione.
Il dichiarante
data ................................... ...
....................................................
(timbro e firma)
Il legale rappresentante dell’impresa
(timbro e firma)
Legenda:
1) Come da esempio,
nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di un
apparecchio installato in modo fisso.
2) Indicare: nome,
cognome, qualifica e,m quando ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’art. 5, comma
2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha
redatto il progetto.
3) Citare la o le
norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione,
all’esecuzione e alle verifiche.
4) Qualora l’impianto
eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei
lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera.
Fa parte del
progetto la citazione della pratica previsione incendi (ove richiesta).
5) La relazione deve
contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza
alle stesse completata, ove esistente, con riferimento a marchi, certificati di
prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri
prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali,
prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La
relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai
fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul
numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio
per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche
delle componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del
sistema di scarico dei prodotti di combustione; 4) indicazioni sul collegamento
elettrico degli apparecchi, ove previsto).
6) Per schema
dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si
fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un
professionista abilitato e non siano state apportate varianti in corso
d’opera).
Nel caso di
trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve
essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente.
Lo schema citerà la
pratica prevenzione incendi (ove necessario).
7) I riferimenti
sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della
dichiarazione.
Per gli impianti o
parti di impianti costruiti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal
rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso che parte
dell’impianto sia predisposto da altra impresa,( ad esempio ventilazione e
scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli
analoghi riferimenti per dette parti.
8) Esempio:
eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto
prima della messa in esercizio o trattamenti di pulizia, disinfezione, ecc.
Nota
Ministero Sviluppo 26 marzo 2008
Quesiti interpretativi
concernenti l’articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37
Unioncamere
Camere di Commercio
d’Italia
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA
Si fa
riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n.
4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti
il decreto ministeriale 22 gennaio
2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all’interno degli
edifici, che entrerà in vigore il 27 marzo 2008. Come è noto, il decreto è stato predisposto da una commissione tecnica
interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali
ed è stato messo definitivamente a punto
dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate.
Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali,
anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente
rende più efficaci, anche rafforzando
l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle
persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e che sono ancora
troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.
In particolare, l’art. 13 – Documentazione,
ha suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota
ed anche riportate da numerosi
quotidiani, che appare necessario chiarire. Si
profila pertanto l’opportunità che sia dato al presente parere giuridico la
pubblicità che si riterrà più opportuna, anche nei confronti degli uffici
territoriali, in attesa di eventuali circolari interpretative del Ministero concernenti
l’intero regolamento.
Ciò premesso, si osserva quanto segue:
a )gli obblighi
documentali in caso di trasferimento dell’immobile
L’art. 13 disciplina gli obblighi
documentali in caso di “trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo” e,
quindi, in caso di trasferimento della proprietà dell’immobile, sia a titolo
oneroso che gratuito (compravendita, donazione).
L’ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro,
impone che sia consegnata all’utilizzatore “copia della stessa documentazione”
anche al soggetto che “utilizza a qualsiasi titolo l’immobile”. Quindi, in caso
di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro
titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le stesse
possibilità di deroga previste nella prima parte dell’articolo) in copia fatta
eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il
precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l’originale, così
come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo.
Peraltro, in molti casi nessun
documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell’atto,
e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente
disciplina che, all’art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora
abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la
documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni.
Infatti i documenti da
consegnare in caso di trasferimento dell’immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all’epoca
della costruzione o modifica dell’impianto e cioè:
- la dichiarazione di
conformità, se già prevista, dalla legge n. 46/1990
per gli edifici adibiti ad uso civile e
- finora- per i soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che le parti si accordino ai sensi
dell’art. 13 per non allegarla;
- il progetto ed il
collaudo dell’impianto, solo
ove imposti dalle norme vigenti all’epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l’entrata in vigore
del decreto, in molti casi l’ art. 5, comma 1, chiede non il progetto ma il più
semplice elaborato tecnico previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto che andrà consegnato;
- il libretto d’uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per
l’eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
- la dichiarazione di
rispondenza
per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto e
che non hanno la dichiarazione di
conformità, ma solo se le parti
non si accordino per escluderla. La
possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una
novità e può anche riguardare l’intero edificio.
Occorre ricordare che secondo
l’art. 7, comma 1, il progetto o
l’elaborato tecnico fanno “parte integrante” della dichiarazione di conformità:
pertanto: a) saranno di regola consegnati in allegato alla dichiarazione di
conformità; b) per gli impianti preesistenti il progetto, ove obbligatorio ma mancante, potrà
essere sostituito dalla
medesima dichiarazione di rispondenza sostitutiva della dichiarazione di
conformità, ai sensi dell’art. 7, comma 6.
b) la nuova clausola obbligatoria di garanzia del
venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza
L’art. 13, contestualmente alla
indicata
La norma si riferisce solo al “venditore”. Tuttavia, considerata
l’affinità della fattispecie e le finalità della norma, deve ritenersi che la
disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la
compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo
oneroso della proprietà o di altro diritto reale dell’immobile.
L’introduzione di questa clausola nel
contratto è obbligatoria, nell’atto definitivo di trasferimento della
proprietà dell’immobile, in quanto il carattere
vincolante della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della
disposizione, sia dalla sua oggettiva finalità di interesse generale, volta a
tutelare la pubblica incolumità ed il
diritto alla salute delle persone.
c) i contenuti
della garanzia del venditore
La norma prevista dal decreto in esame è conforme non solo al generale principio di diligenza e buona fede nei
rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civile contenute
agli articoli 1497 (mancanza delle
qualità promesse o essenziali all’uso della cosa), e 1490, primo comma (garanzia del venditore che la cosa
venduta è immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o che
ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore). Ciò infatti può verificarsi,
infatti, qualora non sia possibile utilizzare in tutto o in parte l’immobile,
secondo la sua destinazione d’uso, a causa della non conformità degli impianti
alle norme di sicurezza.
L’art. 1491, esclude la garanzia se i vizi erano conosciuti o facilmente
conoscibili dal compratore, ma ciò non vale se il venditore ne ha dichiarato
l’assenza o si è comunque accollato il relativo rischio, così come accade con
l’apposizione della clausola in esame. In ogni caso, la non conformità
di un impianto tecnico infisso in un immobile alle norme di sicurezza
costituisce di regola un vizio occulto, che difficilmente consente la
prova della conoscenza o facile conoscibilità.
Pertanto con la
clausola in esame il venditore assume su di sè la responsabilità per ogni spesa
o danno derivante dall’ eventuale non conformità degli impianti alle norme di
sicurezza ad essi applicabili.
d) la possibilità delle parti di derogare all’obbligo di
garanzia del venditore
La clausola di garanzia del venditore è
obbligatoria, ma i suoi contenuti sono
disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento),
che consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o
l’esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore
non abbia in mala fede (o con colpa grave, aggiunge la giurisprudenza) taciuto
al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo comma).
Ne consegue che le parti possono limitare o
escludere la responsabilità del venditore, ma non semplicemente omettendo la
clausola in esame o utilizzando una clausola di stile.
Per derogare alla prevista
responsabilità di chi vende, è,
necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano
tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa
d’atto del compratore, circa la non
conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di
sicurezza ad esso applicabili.
Solo l’apposizione di una clausola di
questo tipo potrà quindi superare la generale presunzione dell’ordinamento
circa la garanzia del venditore. La norma raggiunge così la propria finalità di
interesse pubblico, volta ad evitare che vi possano essere incertezze circa le
responsabilità relative alla sicurezza degli
impianti in caso di compravendita di immobili.
e) i connessi chiarimenti in ordine
all’applicazione di talune sanzioni
Il decreto in esame persegue
le descritte finalità di interesse pubblico anche mediante l’introduzione di una nuova disciplina
sanzionatoria, che raddoppia gli importi previsti dalla previgente normativa e
supera le incertezze che ne avevano ostacolato l’applicazione, ma che conserva
il medesimo sistema di accertamento ed applicazione della sanzione previsto
dalla legge n. 46/1990, sistema che dovrà, pertanto, continuare a trovare
applicazione.
A tale ultimo riguardo,
occorre chiarire che il rinvio operato dall’art. 15, comma 3, alle “commissioni
che sovrintendono alla tenuta dei registri degli albi” deve necessariamente
intendersi come riferito, alla stregua della vigente disciplina di legge, alla commissione
o altro soggetto.
In particolare, secondo la
tesi interpretativa qui individuata, l’annotazione di cui al comma 3 e la sospensione di cui al comma 4
dell’art. 15, saranno disposte dal conservatore del registro delle imprese mentre per gli albi artigiani, ove
esistenti, provvederà la commissione provinciale competente, o il diverso
organo individuato con legge regionale.
f) la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli
impianti ed i profili temporali
della nuova disciplina
L’art. 13, in mancanza di una
diversa previsione, è immediatamente operativo e, anche in relazione alle sue
finalità di tutela della sicurezza, trova applicazione agli atti di
trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova
disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati
precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento.
La sicurezza dei
predetti impianti deve peraltro essere valutata, secondo i criteri che
regolano la successione delle norme nel tempo, in base alla loro conformità
alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della
loro modifica.
Infatti, né l’art. 13 né
nessun altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di
procedere all’adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti
norme di sicurezza ad essi applicabili.
Tanto si osserva ai fini di una tempestiva
e puntuale applicazione della nuova normativa.
Il
Capo dell’Ufficio legislativo
(Cons. Raffaello Sestini)