I provvedimenti immobiliari del Decreto anti-crisi
(elaborazione Ufficio Studi Confappi-Federamministratori sulla base
di analisi de Il Sole 24 ore)
Ambiente
Scavi
esclusi dai rifiuti (articolo 20).
Modifiche agli articoli 185 e 186 del
cosiddetto codice ambientale (Dlgs 52/2006) per escludere dal novero dei
rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia
certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato
naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.
Appalti
Destinazione
2% importo base gara (articolo 18, comma 4-sexies)
A decorrere dal 1° gennaio 2009, che la
percentuale prevista dal codice dei contratti pubblici, pari al 2% dell'importo
posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (articolo 92, comma 5, del Dlgs
163/2006, è destinata nella sola quota dello 0,5% (e non più interamente) al
responsabile del procedimento e agli soggetti
coinvolti nella realizzazione dell'opera, mentre la restante parte dell'1,5% è
versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinata a un fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico,
compresa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla
legislazione vigente.
Fattura
elettronica per enti appaltanti (articolo 16-bis).
Modifiche alla legge finanziaria 2008,
finalizzate a introdurre l'obbligo di utilizzare la
fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con l'amministrazione
statale e con gli enti pubblici, stabilendo che il decreto attuativo sia
adottato in conformità agli standard del Sistema pubblico di connettività e definisca anche le regole tecniche atte a
garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità
del contenuto della fattura elettronica per ogni fine di legge. Le stazioni
appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche mediante strumenti
informatici, il Durc (documento unico di regolarità
contributiva) rilasciato dagli istituti o enti abilitati.
Pubbliche amministrazioni e attività svolte tramite
strutture societarie (articolo 18, commi 4-septies e 4-octies).
Limiti all'attività
che le amministrazioni pubbliche possono svolgere tramite di strutture
societarie. La modifica esclude dai limiti le società che forniscono
servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a
supporto di enti senza scopo di lucro, nonché delle
"amministrazioni aggiudicatrici" individuate dall'articolo 3, comma
25, del codice degli appalti pubblici (amministrazioni dello Stato, enti
pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto
pubblico ed associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da
detti soggetti).
Danni in
contenzioso appalti (articolo 20).
Modifiche in tema di disciplina speciale
dell'accesso agli atti ed al contenzioso amministrativo, prevedendo: che il
termine di 30 giorni per la impugnativa dei
provvedimenti adottati in base alla disciplina recata dall'articolo medesimo
possa decorrere, oltre che dalla comunicazione del provvedimento, come già
previsto, anche dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita, dello stesso; che
l'ammontare del danno da risarcire non possa eccedere il "decimo
dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite" dal concorrente, se
aggiudicatario, in luogo della "misura di utile effettivo" che il
ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario – come previsto
dalla formulazione originaria del comma. Viene escluso
per i contratti stipulati secondo le procedure introdotte dall'articolo, il
decorso del periodo minimo di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento
di aggiudicazione ai controinteressati.
Piano
decennale delle infrastrutture strategiche (articolo 20)
Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
predisporrà forme di collaborazione con la Banca
europea per gli investimenti (Bei) per il finanziamento, da parte della stessa
banca, delle opere infrastrutturali identificate: nel piano decennale delle
infrastrutture strategiche di cui alla delibera Cipe
n. 121/2001; nella direttiva 2004/54/CE (relativa ai requisiti minimi di
sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea),
recepita a livello nazionale dal Dlgs 264/2006; nella parte II, titolo III,
capo IV, del Dlgs 163/2006. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti comunicherà annualmente alla Bei una lista di progetti
finanziabili dalla banca stessa, selezionati tra quelli individuati dal
programma infrastrutturale allegato al documento di
programmazione economico-finanziaria.
Regioni
ed enti locali, esigibilità del credito (articolo 9).
Per l'anno 2009, su istanza
del creditore le regioni e gli enti locali hanno facoltà di certificare, nel
rispetto dei limiti del Patto di stabilità interno, l'esigibilità del credito
vantato per somministrazione, forniture e appalti ai fini della cessione pro
soluto a istituti di credito e a società finanziarie del credito medesimo,
previo decreto del ministro dell'Economia da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La
cessione è valida anche qualora il contratto di fornitura o di servizio con la
pubblica amministrazione abbia escluso la cedibilità del credito.
Bollette
Blocco
tariffe ma non per acqua, luce e gas (articolo 3)
La sospensione dell'efficacia delle norme
statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a
effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso
di inflazione o ad altri meccanismi automatici, non si applica, oltre che al servizio
idrico già previsto dalla norma, ai settori dell'energia elettrica e del gas.
Modiche al blocco di alcune tipologie di diritti e
tariffe, facendo salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.
Bonus
elettrico esteso a disabili
Le tariffe elettriche agevolate (bonus
elettrico) sono riconosciute anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone in gravi situazioni di salute
tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate
da energia elettrica per la loro esistenza in vita. La compensazione della
spesa deve tener conto della necessità di tutela per i clienti che utilizzano
impianti condominiali. Destinatarie delle agevolazioni tariffarie delle utenze di energia elettrica e del gas sono le famiglie con almeno 4
figli a carico e con Isee non superiore a 20 mila
euro. Modificata la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla
compensazione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate della spesa
per la fornitura di gas (bonus gas): una quota pari a 47 milioni di euro delle risorse utilizzate a copertura, continua a
essere destinata, nell'anno 2009, alle finalità originarie (interventi di
riduzione delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi
civili).
Burocrazia quotidiana
Cittadini e casella elettronica certificata per P.A. (articolo 16-bis).
Introdotto l'articolo
16-bis con "Misure di semplificazione per le famiglie e per le
imprese". Lo scopo dell'articolo è quello di promuovere ulteriormente
l'utilizzo delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra i cittadini e
le imprese e le amministrazioni pubbliche. Con decreto del ministro della
Pubblica amministrazione e dell'innovazione e del ministro dell'Interno, vengano dettate nuove modalità per l'effettuazione da parte
dei cittadini delle dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche,
cancellazioni) e delle comunicazioni concernenti lo stato civile delle persone
(nascite, morti, matrimoni). Un Dpcm, d'intesa con la
Conferenza unificata, definirà le modalità per assegnare,
a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, una casella di posta elettronica
certificata, da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni
pubbliche, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per
mezzo della posta ordinaria. Per la copertura degli oneri si utilizzano le
risorse assegnate al "progetto Fondo di garanzia per le Pmi" non ancora impegnate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.
Calamità naturali
Calamità naturali a Campobasso e
Foggia (articolo
6, commi 4-bis e 4-ter).
Vengono estese alcune
disposizioni del Dl 162/2008 per i territori di Umbria e Marche colpiti da
calamità naturali nel corso del 1997, anche alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi
sismici del 31 ottobre 2002, con lo scopo di definire la posizione tributaria e
contributiva dei soggetti che hanno beneficiato di provvedimenti di sospensione
dei relativi pagamenti. In particolare, si estende la decurtazione degli importi
da pagare al 40% dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo
sospeso, nonché la dilazione del pagamento in 120 rate
mensili e l'ambito soggettivo di applicazione di tali benefici. Con un
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno determinano le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, da
effettuarsi entro il 16 gennaio 2009. Previste le conseguenze del mancato
versamento delle somme dovute per la definizione, e per il recupero delle somme
non corrisposte alle prescritte scadenze. Autorizzata
per lo scopo la spesa di 59,4 milioni di euro per
l'anno 2009, 32 milioni per l'anno 2010 e 7 milioni per l'anno 2011 e di 4
milioni a decorrere dal 2012 e fino al 2019, che viene iscritta in un apposito
fondo presso il ministero dell'Economia e delle Finanze. La copertura
finanziaria dell'onere è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate,
la cui dotazione viene ridotta di 178,2 milioni per il
2009, 64 milioni per il 2010, 7 milioni per l'anno 2011 e 4 milioni di euro a
decorrere dal 2012 e fino al 2019.
Detrazioni risparmio energetico
Detrazione
per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 29, comma 6).
Novità per le
detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi
da 344 a 347, della legge n. 296/2006). Viene
soppressa la limitazione all'utilizzo del credito di imposta nel 2008,
prevedendo che, per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati inviano all'Agenzia delle
entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
anticrisi. Il provvedimento può stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche mediante i
soggetti abilitati, e stabilisce i termini e le modalità di comunicazione
all'Agenzia delle entrate dei dati trasmessi dai contribuenti in possesso
dell'Enea. Emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto di
natura non regolamentare di modifica del decreto 19 febbraio 2007 al fine di
snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei
contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la
riqualificazione energetica degli edifici la
detrazione d'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari
importo.
Energia
Adeguamento
formazione dei prezzi (articolo 3).
Disposizioni relative alla
disciplina del mercato elettrico e alla suddivisione della rete di trasmissione
nazionale in non più di tre macro-zone: per quanto riguarda i principi a cui
deve conformarsi la disciplina del mercato elettrico, previsione che il
meccanismo di formazione dei prezzi, basato sul prezzo dichiarato (pay as bid),
si applicherà solamente al termine di un processo di adeguamento disciplinato
dalle lettere seguenti del medesimo comma. Tale processo di adeguamento
è caratterizzato, in particolare, dall'istituzione di un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale
mercato di aggiustamento, dalla riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, nonché dall'integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di
dispacciamento. La suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più
di tre macro-zone viene prevista in via solamente
eventuale, affidandola a una decisione discrezionale del ministro dello
Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas,
sentito il concessionario dei servizi.
Fisco immobiliare
Onlus:
volture catastali a tariffa fissa (articolo 30).
Previsto in favore delle Onlus
l'assoggettamento delle volture catastali inerenti gli
immobili a imposta catastale in misura fissa (pari a 168 euro). L'onere di attuazione dell'agevolazione, che si applica sino al 31
dicembre 2009, è quantificato in 3 milioni di euro ed è coperto mediante riduzione
lineare degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alle
legge finanziaria per il 2009.
Immobili
ammortizzabili(articolo 15)
Modifica i commi 20 e 21, per ridurre la
misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 10 al 7% per gli immobili
ammortizzabili e dal 7 al 4% per gli immobili non ammortizzabili e per
prorogare dal terzo al quinto esercizio successivo il riconoscimento ai fini
fiscali dei maggiori valori affrancati e ampliare l'arco temporale (dal quarto
anno successivo al sesto anno successivo) entro il quale non può essere effettuata la cessione o assegnazione del bene rivalutato ai
fini del riconoscimento fiscale dell'affrancamento del maggior valore.
Grandi Opere
Expò 2015 (articolo 11).
Autorizzato il rilascio di garanzie, nel
limite di 13 milioni di euro per il 2009, per gli
impegni assunti dalle federazioni nazionali per l'organizzazione di grandi
eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expò
2015. Ridotta da 50 a 37 milioni di euro la somma
stanziata in favore della società Equitalia Spa.
Ferrovie
e trasporto locale (articolo 25).
Una quota delle risorse autorizzate per
garantire l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, pari a
complessivi 480 milioni di euro, dovrà essere riservata
all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile. La quota verrà definita con il decreto già prevosto per individuare
la destinazione delle risorse in relazione ai contratti di servizio.
Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti (articolo 4, commi da
3-bis a 3-quater).
Le risorse complessive del Fondo per il
servizio antincendi negli aeroporti, istituito dall'articolo 1, comma 1328,
della legge finanziaria 2007, sono destinate a finalità di valorizzazione e
miglioramento della qualità del servizio svolto dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco: attuazione dei "patti per il soccorso pubblico", stipulati
annualmente tra il Governo e le associazioni sindacali del Corpo, nella misura
del 40% delle risorse; istituzione di una speciale indennità operativa per il
servizio di soccorso tecnico urgente espletato
all'esterno, nella misura del 60% delle risorse. Le modalità
di utilizzo delle risorse saranno definite nell'ambito dei procedimenti
negoziali relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono
oggetto di nuova destinazione le risorse complessive del Fondo per il servizio
antincendi negli aeroporti e non solo quelle del biennio 2006-2007.
Infrastrutture per le fiere di Bari, Verona, Foggia e
Padova
(articolo 18, comma 4-ter).
Autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, per
il finanziamento degli interventi di realizzazione delle infrastrutture per la
mobilità al servizio della fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova. All'onere si
provvede a valere sulle risorse del Fondo
infrastrutture.
Due
milioni di euro per struttura tecnica delle
infrastrutture (articolo 20).
Al fine della sollecita progettazione e
approvazione delle infrastrutture strategiche (comma 10), stanziato un milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l'attività
della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163 comma 3, lettera
a), del Dlgs 163/2006.
Energia
e telecomunicazioni privilegiate (articolo 20).
Il decreto del Presidente del Consiglio per
l'individuazione degli investimenti pubblici di
competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico e per
l'occupazione con particolare riferimento agli interventi programmati nel
Quadro Strategico Nazionale, in particolare nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni, sarà emanato di concerto con il Ministro per lo sviluppo
economico. Per gli interventi di competenza regionale si può provvedere oltre
che con decreto del Presidente della Giunta Regionale, anche con decreto dei presidenti
delle giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Il commissario straordinario delegato, nei propri poteri di
proposizione al ministro competente o al Presidente della regione di revoca
dell'assegnazione delle risorse, in caso di impossibilità
di realizzare in tutto o in parte l'investimento previsto, potrà rivolgersi
anche ai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Rimane
ferma la disciplina relativa al divieto di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di
Venezia, che ai sensi del Dl 112/2008, si applica fino a quando il Consiglio
dei ministri, d'intesa con la regione Veneto e su proposta del ministro
dell'Ambiente, non pervenga in modo definitivo all'accertamento della non
sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.
Lavoratori domestici
Comunicazioni
Inps datori lavoro (art. 16-bis)
Modalità semplificate per i
datori di lavoro domestico per gli obblighi di comunicazione all'Inps relativi all'assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga del rapporto di lavoro. L'Inps trasmette in
via informatica ai Servizi competenti, al ministero del Lavoro, all'Inail e alla Prefettura le comunicazioni semplificate,
utilizzando il Sistema pubblico di connettività.
Locazioni
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione (articolo 2, comma 5-ter).
Incremento della dotazione del Fondo nazionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Viene
conseguentemente ridotta da 50 a 30 milioni di euro la somma stanziata per Equitalia Spa.
Mutui
Inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei
mutui
(articolo 2, commi 5-quater e 5-sexies).
È stata
estesa, a partire dal 1° gennaio 2009, l'applicazione di alcune
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico Bancario (Dlgs
385/1993) anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla
portabilità dei mutui. L'ammontare delle sanzioni è destinato a incrementare il Fondo di solidarietà per la sospensione
delle rate delle famiglie in difficoltà, istituito dalla legge finanziaria 2008
e il cui regolamento attuativo deve essere emanato, con decreto Economia e
Finanze da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto
anticrisi.
Italia Lavoro, riduzione stanziamenti
(articolo 19). Ridotto da 14 a 13 milione di euro la
somma stanziata in favore della società Italia Lavoro Spa,
quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura.
Il milione finanzia la concessione di un contributo di un milione di euro per il 2009, in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la
ricerca in oftalmologia, a carico del Fondo per l'occupazione.
Mutui
prima casa (articolo 2).
Tra le modifiche non si applicano gli onorari
notarili, bensì il solo rimborso delle spese, agli atti di consenso alle
surrogazioni relative a determinate tipologie di mutui
(per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell'abitazione principale)
contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione
obbligatoria. Per le operazioni di portabilità disciplinate dall'articolo 8 del
Dl 7/2007 non debbano essere applicati costi di alcun
genere nei confronti dei clienti. Le modalità di
calcolo delle rate dei mutui a tasso d'interesse variabile trovano applicazione
nei confronti dei mutui garantiti da ipoteca, nonché dei mutui accollati anche
a seguito di frazionamento. Resta ferma la corresponsione, da parte dello
Stato, della differenza tra gli importi delle rate e quelli derivanti
dall'applicazione delle condizioni contrattuali. Viene
rinviato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
l'individuazione delle modalità di comunicazione agli intermediari finanziari,
sulla base delle informazioni disponibili all'Anagrafe tributaria, dei
contribuenti per cui possano ricorrere le condizioni per la corresponsione
della differenza da parte dello Stato. Agli operatori spetta un credito
d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, di ammontare
pari alla quota di rata a carico dello Stato: viene demandato al provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate la fissazione delle modalità tecniche
per garantire il credito e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari,
anche per emanare i provvedimenti che individuano le risorse necessarie per il
finanziamento delle operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni
bancarie speciali. Vengono estesi agli intermediari
finanziari iscritti agli appositi albi alcuni obblighi previsti in origine per
le banche. Si tratta dell'obbligo di assicurare, ai contraenti dei mutui
ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, la possibilità di stipula di questi contratti a tasso variabile indicizzato al
tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale
della Banca centrale europea, nonché dell'obbligo di osservare le disposizioni
della Banca d'Italia in materia di pubblicità e trasparenza, e di trasmettere
alla Banca centrale segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni
offerte, nonché su numero e ammontare dei mutui stipulati. Gli oneri derivanti
dalla nuova disciplina in materia di mutui sono pari a 350 milioni di euro per il 2009, come previsto dalla relazione tecnica.
Urbanistica
Detassazione
di microprogetti di arredo urbano o di interesse
locale
(articolo 23).
Le proposte avanzate da parte di gruppi di
cittadini organizzati per la realizzazione di opere di
interesse locale devono essere formulate nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti
urbanistici adottati. Rispetto al meccanismi di
approvazione della proposta per la realizzazione di opere di interesse locale
da parte di gruppi di cittadini organizzati, si prevede che l'istanza si intenda
respinta decorsi due mesi dalla sua presentazione, anziché approvata come
previsto nel testo in vigore. Entro il medesimo termine l'ente
locale può, con delibera motivata, disporre l'approvazione delle proposte
formulate dai cittadini, regolandone le fasi del procedimento di realizzazione
e i tempi di esecuzione.
Limiti acustici infrastrutture strategiche(articolo 20)
Nella progettazione esecutiva relativa ai
progetti definitivi di infrastrutture strategiche,
approvati precedentemente all'entrata in vigore del Dpr
142/2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare): si applicano i limiti acustici
previsti dall'allegato 1 del citato decreto; non si applica l'art. 11, comma 2,
del medesimo decreto, che fa salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti
di approvazione di progetti definitivi, qualora più restrittive dei limiti
previsti dall'allegato 1, antecedenti alla data di entrata in vigore del
decreto stesso.
Opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici (articolo 20)
Viene riformulato il comma
4 dell'articolo 3 del Dpr 383/1994 relativo alla
localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti
urbanistici, ridisciplinando le modalità di conclusione
della conferenza di servizi volta all'approvazione dei progetti delle opere.
Non viene più richiesta l'unanimità della decisione,
ma è sufficiente che vi sia l'intesa tra l'amministrazione procedente e la
regione interessata e non vi sia il dissenso espresso di un'amministrazione
dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità.
Risarcimento
danni sentenze Tar e Consiglio di Stato (art. 20)
Modifiche alla disciplina speciale per il
contenzioso amministrativo: qualora in esito al giudizio risulti
che la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave,
si applichi l'articolo 96 del codice di procedura civile, vale a dire la
condanna della parte non solo alle spese, ma anche al risarcimento del danno.