Dl_4_7_06_223
Gazzetta Ufficiale N. 153 del
4 Luglio 2006
Decreto Legge 4 luglio 2006,
n. 223
Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Titolo I
MISURE URGENTI PER LO
SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
E DELLA COMPETITIVITÀ, PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE
DI SETTORI PRODUTTIVI
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei
consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
Ritenuta altresì la
straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi a
razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonché
in tema di entrate e di contrasto all'evasione ed elusione
fiscale;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno
2006;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le norme del presente
titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e
secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di
competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e
della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli
43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed
assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione
europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità
di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile
esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la
promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di
favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la
liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di
lavoro.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la
tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio
comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle
persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare
agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e
di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e
intellettuali:
a)
la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di
pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i
titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto
e il prezzo delle prestazioni;
c)
il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare
da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo
restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società
e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilità.
2. Sono fatte salve le
disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni
reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale
con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a
tutela degli utenti.
3. Le disposizioni
deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al
comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle
prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato
adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto
previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della
concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della
concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire
la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto
ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di
assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di
accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione,
le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la
somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e
prescrizioni:
a)
l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali
soggettivi per l'esercizio di attività commerciali,
fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela
igienico-sanitaria degli alimenti;
b)
il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali
appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c)
le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli
esercizi commerciali;
d)
il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul
volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e)
la fissazione di divieti generali ad effettuare
vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f)
l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le
limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti,
effettuate all'interno degli esercizi commerciali.
2. Sono fatte salve le
disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore
della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al
comma 1.
4. Le regioni e gli enti
locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi
e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la
liberalizzazione dell'attività di produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel
settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei
consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la
lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. L'impianto di un nuovo
panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono
soggetti a dichiarazione di inizio attività da
presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata
dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai
requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal
titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità
dei locali.
3. I comuni e le autorità
competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di
vigilanza.
4. Le
violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi
dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo
della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di
vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o
prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal
presente articolo. É abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma
1 é consentita durante l'orario di apertura
dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito
reparto, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della
professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque,
vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad
oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al
dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal
produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché lo sconto
sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia
praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria é nulla.
Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni
altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, é aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi
commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle
specialità in commercio non si applica ai medicinali
non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva
la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro
grossista. ».
5. Al comma 1 dell'articolo 7
della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che
gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge»;
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le
seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1,
lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge é soppressa la parola: «distribuzione».
6. Sono abrogati i commi 5,
6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All'articolo
100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 é
sostituito dal seguente:
«2. Le attività di
distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di
medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo
soggetto imprenditoriale. ».
Art. 6.
Deroga al divieto di cumulo
di licenze per il servizio di taxi
1. Al fine di assicurare agli
utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della
mobilità urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il
comma 2 é aggiunto il seguente:
«2-bis. Fatta salva la
possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione
numerica, i comuni possono bandire pubblici concorsi, nonché
concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la
vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni
esercitino la facoltà di cui al primo periodo, i soggetti di cui all'articolo 7
assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla
licenza originaria. I proventi derivanti dall'assegnazione a titolo
oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non superiore all'80 per
cento e non inferiore al 60 per cento, tra i titolari di licenza taxi del
medesimo comune che mantengono una sola licenza. In
ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio personalmente,
ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere
trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente
il servizio. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori
temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari. ».
Art. 7.
Misure urgenti in materia di
passaggi di proprietà di beni mobili registrati
1. L'autenticazione degli
atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può
essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a
rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella
stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali
in tema di responsabilità civile auto
1. In conformità al principio
comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86
del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto é fatto divieto alle compagnie
assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole
contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di
sconti massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile auto.
2. Le clausole contrattuali
che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore
di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più
compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo
minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi,
sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le
clausole sottoscritte prima della data di entrata in
vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e
comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto
disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2
della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi
minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti
che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione
relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.
Art. 9.
Prime misure per il sistema
informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
1. All'articolo 23 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono
aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di
garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della
rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali mettono a disposizione delle regioni, delle
province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad
essi afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati
raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e
la stipula di convenzioni gratuite con testate
giornalistiche ed emittenti radio televisive. ».
2. All'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), é aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
«c-bis) effettuare,
a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi
al dettaglio dei prodotti agro-alimentari. ».
Art. 10.
Condizioni contrattuali dei
conti correnti bancari
1. L'articolo 118 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, é
sostituito dal seguente:
«Art.
118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). -
1. Nei contratti di durata può
essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e
le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente
al cliente per iscritto, secondo modalità
immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere
senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione
del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
4. Le variazioni contrattuali
per le quali non siano state osservate le prescrizioni
del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti
da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari
misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori. ».
Art. 11.
Disposizioni urgenti in
materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le
commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le
relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi
procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le
commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le
relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo
economico e dalle Camere di commercio.
3. Della commissione
giudicatrice prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre
1993, n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari
in mediazione.
4. Sono soppresse le
commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le
relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di commercio e dal
Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici
istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi
commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse
diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di
circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi
pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente
concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno
esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere
che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito
comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi
predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti
tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il
divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti
soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale
o aeroportuale é comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli
operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla
salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e
dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità
urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra
gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà,
proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle
diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione
alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di
traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere
previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le
infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche
mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.
Art. 13.
Norme per la riduzione dei
costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare
alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la
parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto,
costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione
di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché,
nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato
di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente
con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a
favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con
gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.
2. Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in
violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare
l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1
cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono
cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo
una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi.
4. I contratti conclusi in
violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono
nulli.
Art. 14.
Integrazione dei poteri
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
1. Al capo II della legge 10
ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti
i seguenti:
«Art.
14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza
dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità
può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di
un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai
sensi del comma l sono applicabili per un determinato
periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate.
3. L'Autorità, quando le
imprese non adempiano a una decisione che dispone
misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3
per cento del fatturato.
«Art.
14-ter (Impegni). - 1. Fino alla decisione di cui all'articolo
l5 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 8l o 82 del
Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far cessare
l'infrazione. L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far
cessare l'infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il
procedimento senza accertare l'illecito.
2. L'Autorità in caso di
mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l può irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al
10 per cento del fatturato.
3. L'Autorità può d'ufficio
riaprire il procedimento se:
a)
si modifica la situazione di fatto rispetto ad un
elemento su cui si fonda la decisione;
b)
le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c)
la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete
inesatte o fuorvianti».
2. All'articolo
15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, é aggiunto il
seguente:
"2-bis. L'Autorità, in
conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento
generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata
dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta
in misura non superiore alla metà. ».
Art. 15.
Disposizione sulla gestione
del servizio idrico integrato
1. All'articolo
113, commi 15-bis e 15-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Titolo II
MISURE PER
LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA
FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Capo I Misure
per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art. 16.
Contratto collettivo
2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di
quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58,
a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro
annui é corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle
regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006,
emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla
corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette
regioni.
2. All'articolo 1, comma 147,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro
ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto
di stabilità interno. ».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S. p. A.
1. Per la prosecuzione degli
interventi relativi al «Sistema alta velocità / alta capacita»,
per l'anno 2006, é concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo
di 1. 800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello
Stato S. p. A. o a società del gruppo.
2. All'articolo
1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1. 913 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «2. 913 milioni».
Art. 18.
Integrazione del Fondo
nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali
e del Fondo unico per lo spettacolo
1. La dotazione del Fondo
nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, é integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo per
le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, é integrata di 300 milioni di euro annui per il
triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, é integrata
di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
Capo II
Interventi per le politiche
della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
Art. 19.
Fondi per le politiche della
famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunità
1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per
supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri é istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche
della famiglia», al quale é assegnata la somma di 3 milioni di
euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.
2. Al fine di promuovere il
diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti
ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche giovanili», al quale é assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita», al quale é assegnata la somma di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
Capo III Misure di
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
1. L'autorizzazione di spesa
di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67,
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, é ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
2. In
relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati
i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, é ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
Art. 21.
Spese di giustizia
1. Per il
pagamento delle spese di giustizia non é ammesso il ricorso all'anticipazione
da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche
concernenti procedimenti penali.
2. Al pagamento delle spese
di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente
normativa di contabilità generale dello Stato.
3. Lo
stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai
sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
iscritto nell'unità previsionale di base 2. 1. 2. 1
(capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, é
ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni
di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
4. All'articolo
13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi
proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato
il contributo dovuto é di euro 500; per le istanze
cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21
luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge
7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto é
di euro 250.
6-ter. Il maggior gettito
derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis é versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi regionali. ».
5. All'articolo
16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, é aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si
applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del
pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti. ».
6. All'articolo 1, comma 309,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici
giudiziari», sono inserite le seguenti «e allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti
il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali».
Art. 22.
Riduzione delle spese di
funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali
1. Gli stanziamenti per
l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano
contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e
6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie
ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni
scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti
delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità
esclusivamente civilistica, i costi della produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del
codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di
consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per
cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma
sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre
2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
2961.
2. Per le medesime voci di
spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni
non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006,
fermo restando quanto previsto dal comma 57
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti
alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun
ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961. É fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti
di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici
in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione
sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.
Art. 23.
Parere del Consiglio
Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi
di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del Consiglio
Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di
professori universitari, associati e dei ricercatori, nonché
alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 164, é abrogato.
Art. 24.
Contenimento
spesa per compensi spettanti agli
arbitri
1. Per qualsivoglia
arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso
spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al decreto
del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente
a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali,
anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso
spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della
medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione
della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati
con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono accantonate e rese indisponibili
alla gestione le quote di stanziamento delle unità previsionali
di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso
elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a
legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti
effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle scritture contabili
registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione
2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al comma 2, per
effettive, motivate e documentate esigenze gestionali,
il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari,
alla Corte dei conti, ed al coesistente Ufficio centrale di bilancio, può
modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento
dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
4. Su
richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata una diversa distribuzione
delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate nell'elenco di cui al
comma 1, in sede di manovra finanziaria per il triennio medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il
mancato rispetto della regola sul contenimento delle
spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle
pubbliche amministrazioni
1. In caso
di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma
57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai
sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste
dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a
favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa
risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007.
Gli enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente
degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai
predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare,
rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008,
comunicazione delle predette eccedenze di spesa al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa
annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresentanza
1. Ai commi
9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Art. 28.
Diarie per missioni
all'estero
1. Le diarie per le missioni
all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31
agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si
applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L'articolo
3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni é
abrogato.
3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato
nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo
1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento
spesa per commissioni comitati ed
altri organismi
1. Fermo restando il divieto
previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la
spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni,
é ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai
suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità
di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali
si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante
soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli
organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I
provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a)
eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b)
razionalizzazione delle competenze delle strutture che
svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d)
diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e)
riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.
3. Le amministrazioni non
statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai
rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more
dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il
rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro
il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 sono comunque
soppressi.
5. Scaduti i termini di cui
ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti é
fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del
presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province
autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i
quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e
controllo.
Art. 30.
Verifica delle economie in
materia di personale per regioni ed enti locali
1. Il comma 204 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, é
sostituito dai seguenti:
«204. Per
le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di
mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi
previsti, é fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al
citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30
settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del
sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
degli affari regionali, con l'obiettivo di:
a)
acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la
documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata
dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate
e dei risultati conseguiti;
b)
fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie
per i comuni con popolazione inferiore a 30. 000 abitanti e per le comunità
montane con popolazione inferiore a 50. 000 abitanti, per il monitoraggio e la
verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c)
verificare, sulla base dei criteri e delle modalità
operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione
della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al
contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma
198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico
di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti,
anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da
parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione
a qualsiasi titolo. ».
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio
di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo
collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico
o composto da tre componenti. In caso di previsione di
un organo con tre componenti viene nominato un
presidente. ».
2. Il contingente di
personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo
strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non può superare il numero massimo di unità
pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di
diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento
della spesa e del coordinamento della finanza pubblica,
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 6,
6-bis e 6-ter sono sostituiti dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti
presupposti:
a)
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici
e determinati;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c)
la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d)
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I
regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. ».
Art. 33.
Trattenimento in servizio dei
dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto
e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, sono soppressi.
2. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e
ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore
del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di
trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere
in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento
pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento
della richiesta.
3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici
risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini
dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34.
Criteri per i trattamenti
accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, é aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti
i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione. ».
2. All'articolo 53, comma 14,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo é aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti,
mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e
il compenso dell'incarico. ».
3. All'articolo
53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole:
«dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di
pubblicità e trasparenza. ».
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI
CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE,
DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI
GIOCHI
Art. 35.
Misure di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo
74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo il comma 6 é aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini
dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle
discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte. ».
2. Nel terzo comma
dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'ultimo periodo é aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative
pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se
l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di
cui al comma precedente sono desunte sulla base del valore normale dei predetti
beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto. ».
3. Nel comma 1 dell'articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla
lettera d), dopo l'ultimo periodo é aggiunto il
seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi
beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se
l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla
base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo
9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi».
4. L'articolo
15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, é abrogato.
5. All'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, é
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al
comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione
di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore. ».
6. Il comma precedente si
applica alle prestazioni effettuate successivamente
alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della
Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
7. Al decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono
inseriti i seguenti:
«Articolo
10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti,
anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla
dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Articolo
10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui all'articolo
10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme
dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
crediti non spettanti o inesistenti. ».
8. Al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 10, primo comma, i numeri 8) e 8-bis)
sono sostituiti dai seguenti:
«8)
le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di
terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate
a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono
la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le
scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli
immobili locati e affittati;
8-bis)
le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della
legge 5 agosto 1978, n. 457;»;
b)
all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo
periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;
c)
all'articolo 36, terzo comma, é soppresso l'ultimo periodo;
d) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter é
soppresso. ».
9. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione
al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto
della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, é versata in tre rate annuali da corrispondere
entro il termine previsto per il versamento dell'acconto dall'articolo 6, comma
2, della legge 29 dicembre 1990, n. 450. La prima rata é versata entro il 27
dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
con l'utilizzo dei crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato
versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
costituisce titolo per la riscossione coattiva.
10. Nell'articolo 5, secondo
comma, secondo periodo e nell'articolo 40, primo comma, secondo periodo, del
testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «operazioni esenti ai
sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)» sono aggiunte le seguenti: «, non
derivanti da contratti di locazione finanziaria,».
11. Al fine di contrastare
gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento
per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono
individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione,
risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato
di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio
degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo
164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e
al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
12. All'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il
secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di
cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più
conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le
somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i
prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per
l'esercizio di arti e professioni sono riscossi
esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre
modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento
elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. ».
13. Dopo il
comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova
contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede
dell'amministrazione di società ed enti, che detengono
partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa:
a)
sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,
del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b)
sono amministrate da un consiglio di amministrazione,
o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti
nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica
della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis,
rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo
di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche
si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma
5. ».
14. La disposizione di cui al
precedente comma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
15. All'articolo
30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente
articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché
le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non
operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico,
ove prescritto, é inferiore alla somma degli importi che risultano applicando:
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili
e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in
locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Le disposizioni dei
precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la
particolare attività svolta, é fatto obbligo di costituirsi sotto forma di
società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o
straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle società con un numero di soci non inferiore a
100. »;
b)
il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3.
Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati
nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori
dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per
cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per
cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in
locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre
immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di
esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione
della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma. »;
c)
il comma 4 é sostituito dal seguente:
«4.
Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante
dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non é
ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 154.
Qualora
per tre periodi di imposta consecutivi la società o
l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle
percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non é ulteriormente
riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta
successivi. »;
d)
dopo il comma 4 é inserito il seguente:
«4-bis. In
presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno
reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e
dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo,
ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere
la disapplicazione delle relative disposizioni
antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973. ».
16. Le disposizioni del comma
precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. All'articolo 172, comma
7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«In caso di retrodatazione
degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del
presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile
applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato
in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione
al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. ».
18. Le disposizioni del comma
17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle
assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 é inserito il
seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui al
precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa manodopera
sia evidenziato in fattura. ».
Nota: Art. 1 comma 121 legge 23 dicembre 2005, n. 266:
121. Sono
prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari
complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in
materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese
sostenute dal 1° gennaio
2006 al 31 dicembre 2006;
b)
agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006
dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.
20. La disposizione del comma
precedente si applica in relazione alle spese
sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 497:
1)
dopo il primo periodo, é inserito il seguente: «Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.
»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b)
al comma 498, in fine, é aggiunto il seguente periodo: «Se viene
occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute
sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal
cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già
applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della
sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. ».
22. All'atto della cessione
dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di
rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del
corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle
parti ha l'obbligo di dichiarare se si é avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi
affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per
la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con
l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente
immobiliare.
In caso di omessa,
incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 10. 000 e, ai fini dell'imposta di registro,
i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi
dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
23. I commi 21 e 22 si
applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a
decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
24. Al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53 é inserito il seguente: «53-bis (Attribuzioni
e poteri degli uffici). - 1. Le
attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini
dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. ».
b)
all'articolo 74, dopo il comma 1 é inserito il
seguente:
«1-bis.
Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
».
25. I dipendenti della
Riscossione s. p. a. o delle
società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai
soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata
dal direttore generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i
dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti
dal comma precedente, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando
apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che
li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti
riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
27. All'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le imprese, gli intermediari
e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi
ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati,
comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la
causale del predetto versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario
e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con
riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006.
Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le
specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate. ».
28. L'appaltatore risponde in
solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui é tenuto il subappaltatore.
29. La responsabilità
solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di
cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono
stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere
il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
30. Gli importi
dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al
subappaltatore.
31. Gli atti che devono
essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore
sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La
competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali é comunque determinata in rapporto alla sede del
subappaltatore.
32. Il committente provvede
al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da
parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di
cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono
stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente é punita
con la sanzione amministrativa da euro 5. 000 a euro
200. 000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di
lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli
eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le
disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La
competenza dell'ufficio che irroga la presente
sanzione é comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
34. Le disposizioni di cui ai
commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai
contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che
stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 e, in ogni caso,
ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
35. L'Agenzia delle dogane,
nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse
alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano
l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
ha facoltà di procedere, con le modalità previste
dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto,
assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore
dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito
doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la
richiesta di informazioni e di documenti può essere
rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle
società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e
alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto
e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione
dei dati per le finalità di cui al presente comma é considerata di rilevante
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli
inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma,
l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di 5. 000 euro ad un massimo di 10. 000
euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle
facoltà concesse agli operatori inadempienti.
Art. 36.
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte
III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono
soppresse le voci di cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies) e la voce numero
122) é sostituita dalla seguente: «122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia
per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;».
2. Ai fini
dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area é da considerare
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della
regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. All'articolo
47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili
relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono
sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del comma
precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. All'articolo 102, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa può
essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in
cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni
di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere
elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione e nei due successivi;».
6. Le disposizioni di cui al
comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni
di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico,
acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.
7. Ai fini del calcolo delle
quote di ammortamento deducibili, il costo dei
fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree
occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il
costo delle predette aree é quantificato in misura pari al maggiore tra quello
esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per
cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
8. Le disposizioni del comma
7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote
di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di
periodi di imposta precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione
per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati
dalle società partecipate. ».
10. All'articolo
116, comma 2, del medesimo testo unico, dopo le parole: «del terzo» sono
aggiunte le seguenti: «e del quarto».
11. Le disposizioni di cui ai
commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento
ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a
partire dalla predetta data.
12. All'articolo
84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre
periodi d'imposta» sono aggiunte le seguenti «dalla data di costituzione»;
2)
in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad
una nuova attività produttiva»;
b)
al comma 3, la lettera a) é soppressa.
13. Le perdite realizzate nei
primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma
2, del predetto testo unico, come modificato dal comma 12, formatesi in
esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data,
possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi a quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del
medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della
lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono
acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
15. L'articolo
33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, é abrogato. Il
periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture
private autenticate a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
16. All'articolo
116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il secondo periodo del comma 1 é soppresso;
b)
al comma 2 é aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di
cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono
a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente,
nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59. ».
17. Le disposizioni del comma
16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 101, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a),
b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a)
e b),».
19. Le disposizioni del comma
18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. All'articolo
93 del testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 é soppresso.
21. Le disposizioni del comma
precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Nel testo unico delle
imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 é sostituito dal
seguente: «1.
L'imposta
si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da
tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente
spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da
quelli prodotti nel territorio dello Stato. »;
b)
nell'articolo 24, comma 3, é soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo
19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis é
soppresso.
24. All'articolo 25, comma 1,
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo le parole: «o nell'interesse di terzi» sono aggiunte le seguenti: «o
per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere,».
25. All'articolo
51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera
g-bis) é soppressa.
26. La disposizione di cui al
comma 28 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
27. L'articolo 8 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é sostituito dal seguente:
«Art.
8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si
determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono
a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi
dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società
in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di
cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si
imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo
5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti
dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali e quelle
derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita
semplice nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche
esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5,
sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di
imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per
l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma
2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato
articolo 84. ».
28. Le disposizioni del comma
30 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
29. Nel testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 54:
1)
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis.
Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze
dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a)
sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b)
sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la
perdita o il danneggiamento dei beni;
c)
i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte
o professione.
1-ter.
Si considerano plusvalenza o minusvalenza la
differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo
o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di
corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater.
Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione
della clientela o di elementi immateriali comunque
riferibili all'attività artistica o professionale. »;
2)
nel comma 5, dopo il primo periodo, é aggiunto il seguente:
«Le
predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per
conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. »;
b)
nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) é aggiunta la seguente: «g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma
1-quater, se percepiti in unica soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10
dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono
intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai
redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo
188 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é abrogato.
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi
deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in
conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità
degli stessi, se prevista da disposizioni di legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi
dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria
detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o
esclusione dal reddito non é stata già effettuata nei periodi di imposta,
antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il
versamento degli stessi é stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.
33. Sono
abrogati: l'articolo 13, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13
maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai
fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati
insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.
Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere
finanziario
1. All'articolo
23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo le parole: «le persone fisiche che esercitano arti o professioni» sono
inserite le seguenti:
«il curatore fallimentare, il
commissario liquidatore».
2. Con effetto dal periodo
d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
i commi 2 e 3 sono abrogati;
b)
nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al
comma 1»;
c)
al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente
al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione
della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,
può essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalità
ivi previste.
4. All'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al sesto comma, dopo le parole: «1. 500 euro» sono aggiunte le seguenti: «;
l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli
stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione,
con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;
b)
all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le
evidenziazioni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché
le comunicazioni» ed é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni
comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione
mediante ruolo. ».
5. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7,
undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalità
ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al comma
precedente, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio
2001, ancorché cessati, nonché per l'aggiornamento periodico delle medesime
informazioni.
6. All'articolo
10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1:
1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» aggiungere: «dei dati, delle
notizie e»;
2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b)
dopo il comma 1 é aggiunto il seguente:
«1-bis. La sanzione prevista
al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di
comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. ».
7. All'articolo
8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, dopo le parole «individuazione del soggetto» é aggiunta la
seguente: «ovvero».
8. In
attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo
8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 4 é inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni
dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai
precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui
confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione
nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei
soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono
indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate,
al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione
dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non
imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a)
sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti
dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione,
esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b)
il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per
esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente
a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della
dimensione dei dati da trasmettere. »;
b)
il comma 6 é sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della
comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio
degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ».
9. Per il periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture
comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le
parole «non coincidente con l'anno solare,» sono inserite le seguenti:
«relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
b)
all'articolo 2:
1. al comma
1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro
il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30
giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;
2.
al comma 2 le parole : «di cui all'articolo 3:» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno
del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. »; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c)
all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo
periodo é soppresso;
2. al comma 2, primo periodo,
sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche che hanno
realizzato nel medesimo periodo un volume d'affari inferiore o uguale ad euro
10. 000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le
seguenti parole: «e dei parametri»;
3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d)
all'articolo 4:
1. al comma
3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 marzo»;
2. al comma
4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e)
all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole: «,
per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno
del decimo mese successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite
dalle seguenti: «del settimo»;
f)
all'articolo 5-bis «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero
entro l'ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso
di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono
sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».
11. All'articolo
17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
il numero «20», ovunque ricorra, é sostituito dal seguente: «16».
12. Al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole:
«entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole:
«entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
13. All'articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30
giugno» e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16
giugno» e «16 dicembre».
14. Le disposizioni
di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.
15. Al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo l'articolo 32 é inserito il seguente:
«Art.
32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti
persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali
che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di
attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7. 000
euro, e non hanno effettuato o prevedono di non
effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento
dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad
eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione
telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti
di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non
hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime
della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di
determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o
prevalente effettuano cessioni di fabbricati o
porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8) e
di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima
comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di
cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che,
nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o
professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno
comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività
di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano
nel regime di cui al presente articolo possono optare
per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione,
valida per almeno un triennio, é comunicata con la prima dichiarazione annuale
da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo
di permanenza nel regime normale, l'opzione resta
valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata. La revoca é comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime
di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo
19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse,
l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 é
versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale é intervenuta la modifica.
La prima rata é versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto
anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali
crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per
la riscossione coattiva.
9. Nell'ultima dichiarazione
annuale in cui l'imposta é applicata nei modi ordinari si tiene conto anche
dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma
dell'articolo 6 per le quali non si é ancora
verificata l'esigibilità.
10. Ferme
restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza
detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata
dai soggetti di cui al comma 1 é utilizzata in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
11. I soggetti di cui al
comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le
altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta,
integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta,
che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni.
12. I soggetti
ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle
operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime
di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del
domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura
informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione
con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al
presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente é assoggettato
alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi
ordinari:
a)
a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta
superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b)
a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal
contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del
cinquanta per cento del limite stesso;
in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare,
salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo
periodo.
15. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità
da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le
procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo. ».
16. All'articolo
41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «Stato
membro», sono aggiunte le seguenti «nonché le cessioni
di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui
all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. ».
17. Le disposizioni di cui ai
commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
18. All'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma
15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«15-bis. L'attribuzione del
numero di partita IVA é subordinato alla esecuzione di
riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi
al rilascio dello stesso nonché all'eventuale preventiva effettuazione di
accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti
dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:
a)
specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali
l'attribuzione del numero di partita IVA é subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria;
c)
modalità per la temporanea attribuzione di un numero di
partita IVA provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e
servizi, esclusi gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427. ».
19. Le disposizioni di cui al
comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione
del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° settembre 2006.
20. L'Agenzia delle entrate e
la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti
ai quali é attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella
di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di
ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in
formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla
lettera f), dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati
dei bilanci di esercizio depositati.
22. Fino alla realizzazione
delle modalità tecniche di deposito degli atti in
formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma precedente, senza
oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
23. Con decreto
interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo
economico sono stabiliti i termini e le modalità delle
trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima
trasmissione é effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il
secondo comma é inserito il seguente:
«In caso di violazione che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente
al periodo di imposta in cui é stata commessa la violazione. ».
25. All'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
secondo comma é inserito il seguente:
«In caso di violazione che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente
al periodo di imposta in cui é stata commessa la violazione. ».
26. Le disposizioni di cui ai
commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
27. All'articolo
60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo la lettera b) del primo comma é aggiunta la seguente:
«b-bis)
se il consegnatario non é il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni
o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà
notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;»;
b)
nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito
prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono aggiunte le
seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»;
c)
dopo la lettera e) del primo comma é inserita la seguente:
«e-bis)
é facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha
eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero
per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo
il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione
degli avvisi o degli atti é eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d)
il secondo comma é sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non
risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno
successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni
previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente. »;
e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti:
«dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»;
f)
dopo il terzo comma é aggiunto il seguente: «Qualunque
notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
notificazione decorrono dalla data in cui l'atto é ricevuto. ».
28. Nell'articolo
16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di
ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul plico non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. »;
b)
al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le
seguenti: «, sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto,».
29. Fuori
dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei
questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con
risposte incomplete o non veritiere, nonché l'inottemperanza all'invito a
comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la
constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
31. All'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi»
sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli organi giurisdizionali, requirenti
e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli
organi di polizia giudiziaria».
32. All'articolo
32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali
abbiano intrattenuto rapporti»;
b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite
dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro
clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».
33. I soggetti
di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei
corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
34. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità
tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel
quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 7 del decreto
legislativo n. 82 del 2005, comprese quelle previste dall'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi
sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma precedente. Resta
comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su
richiesta del cliente.
35. É soppresso l'obbligo di
certificazione fiscale dei corrispettivi di cui
all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
36. Salva l'applicazione
delle disposizioni concernenti le violazioni degli
obblighi di registrazione e quelli relativi alla contabilità, il mancato
adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo é punito con la
sanzione amministrativa da 1. 000 a 4. 000 euro.
37. Le disposizioni di cui ai
commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007.
38. All'articolo
67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole «o donazione» sono soppresse;
b)
in fine, é aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di
cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».
39. Nell'articolo 68, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, é
aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b) dell'articolo 67
acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto
o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. ».
40. La lettera a)
dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, é sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il
termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade
oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione é presentata, per le
somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli
articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;».
41. Nel comma 1 degli
articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole
«iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite
dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero
rimborsando quelle spettanti».
42. All'articolo
2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:
a)
al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b)
é abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennità di fine
rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonché per le altre indennità e somme e per le
indennità equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui
all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio
2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o
a credito é inferiore a cento euro.
44. La
notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo
previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, é eseguita, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine é eseguita
la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di
cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato
dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata
legge n. 289 del 2002.
45. All'articolo 103, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo»
sono sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
b)
nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle
seguenti: «un diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del comma
precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote
di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta
precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la
disposizione del comma precedente, lettera a), si applica limitatamente ai
brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero
nei cinque anni precedenti.
47. All'articolo 109, comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della
lettera b) é sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali,
le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative
a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione
finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei
beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano
dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito
prospetto della dichiarazione dei redditi é indicato il loro importo
complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui
all'articolo 108, comma 1, e dei fondi. ».
48. Le disposizioni del comma
47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche
di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
49. A partire dal 1° ottobre
2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche
tramite intermediari, modalità di pagamento
telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate
spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma
1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli interessi previsti
per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi
dell'articolo 1283 del codice civile.
51. Sono abrogate le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 da 518, nonché
del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» sono soppresse.
53. A decorrere dall'anno 2007, é soppresso l'obbligo di presentazione della
dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti
attualmente previsti in materia di riduzione
dell'imposta.
54. In attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159,
la circolazione e la fruizione della base dei dati
catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31
dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle
province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione
della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.
55. L'imposta comunale sugli
immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte
sui redditi ed é versata con le modalità del Capo III
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni
contenute nel presente comma.
56. Al
comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi
diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla
valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da
applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva
alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle
unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in
termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli
relativi al secondo semestre 2005. ».
57. Per la copertura delle
minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento
della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante
modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune
applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a
13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse
relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che,
a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato,
per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta
autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli
anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto.
Art. 38.
Misure di contrasto del gioco
illegale
1. Al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione
fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la
tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma
1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre
2006:
a)
le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione
diretta tra i singoli giocatori;
b)
i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro,
nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento
aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta
unica é stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata;
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Sono punti di vendita aventi
come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da
gioco, le sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze
31 gennaio 2000, n. 29, nonché gli ulteriori punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui
ai commi 2 e 4.
2. L'articolo 1, comma 287,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, é sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione
del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a)
inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle
scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici
denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni
ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b)
possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da
parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato
membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione
europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri
Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c)
esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di
vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7.
000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti
di vendita già assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni
con più di 200. 000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200. 000 abitanti a una distanza non inferiore a 1. 600 metri dai punti di
vendita già assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni
con più di 200. 000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200. 000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data
del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base
sportiva;
h)
aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di
una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può
essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad
euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i)
acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi
i giochi di abilità con vincita in denaro, previo
versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
j)
definizione delle modalità di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1° marzo 2006, n. 111».
3. All'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni,
il punto 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, é sostituito dal seguente:
«3) per le scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:
i. nel
caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle
scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore
a 1. 850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento
per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con
modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8
per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
ii. nel caso in cui il movimento
netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2. 150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione
diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna
scommessa composta da più di sette eventi;
iii. nel caso in cui il
movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2. 500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione
diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi;
iv. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli sia superiore a 3. 000 milioni di euro,
nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette
eventi;
v. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli sia superiore a 3. 500 milioni di euro,
nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi;».
4. Al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione
fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la
tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le
nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a)
inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a
quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva,
del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;
b)
possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che
esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea,
degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero
scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo
se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c)
esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di
vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 10.
000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici in
considerazione dei punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni
con più di 200. 000 abitanti a una distanza non inferiore a 2. 000 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200. 000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3. 000 metri dai punti di vendita
già assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni
con più di 200. 000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200. 000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di
vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data
del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato
totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
h)
aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più
procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere
inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente
come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i)
acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi
i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il
versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
j)
definizione delle modalità di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse ippiche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
5. L'articolo 22, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, é sostituito dal seguente:
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere
installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi
autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono
definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi
come attività accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il
Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono
criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di
apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso
l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi. ».
6. Nei casi di reiterazione
previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla
raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di
notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni
stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei
contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di
concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi
o scommesse.
7. All'articolo
110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
le parole «in monete metalliche» sono soppresse.
8. All'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 530:
1. alla lettera b), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«a decorrere dal 1° gennaio
2007»;
2.
alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2007,»;
b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007».
Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39.
Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
1. All'articolo
7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis é sostituito
dal seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta
dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, si intende applicabile alle attività indicate
nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale. ».
Art. 40.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dal
presente decreto, pari a complessivi 4. 219 milioni di euro
per l'anno 2006, a 1. 582 milioni di euro per l'anno 2007
e a 2. 338 milioni di euro per l'anno 2008, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa
recate dal medesimo decreto.
2. Il Ministro dell'economia
e delle finanze é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 41.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 luglio 2006 NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze Bersani, Ministro dello
sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Mastella
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