Il divieto di fumo nei locali pubblici
Riportiamo il testo dell’articolo 51 della legge
16/1/2003, perché di grande interesse per i proprietari immobiliari di immobili
commerciali, particolarmente bar e ristoranti, nonché di qualsiasi altro locale
aperto al pubblico.
LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione
Art. 51.
(Tutela della salute dei non fumatori)
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad
eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al
pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali
contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al
comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il
ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli
essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti
per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso
regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei
cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera
b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie
prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione
dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere
individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare,
nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve
prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a
soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai
fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal
presente articolo si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584,
come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di
informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più
rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5
entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro
della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite
le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per
il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad
elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il
rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo
non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 3, 5,
6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che
disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
(1) Cioè
entro il 19 luglio 2003, termine però “ordinatorio”, cioè non vincolante.
(2) Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad
euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza
di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'art. 2, che non
ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al
pagamento di una somma da euro 200 ad euro 2.000; tale somma viene aumentata
della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste
nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.
(3) Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha
accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24,
deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti
del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con
regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1342,
sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi,
per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato
all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta
provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello
del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa
competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione
del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno
indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma,
anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente
saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto
dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla
custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì
stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
(4) Si riporta di seguito il testo
degli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584
(Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico):
Art. 3. - Il conduttore di uno dei locali
indicati all'art. 1, lettera b) può ottenere l'esenzione dall'osservanza del
disposto dell'art. 1 della presente legge ove installi un impianto di
condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente
corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione
determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
A tal fine deve essere presentata al sindaco
apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento,
contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza dal divieto di fumare
è autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.
Il Ministro per la sanità dovrà emanare, entro
centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il
Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti di temperatura,
umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui
all'art. 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di
condizionamento o di ventilazione".
Art. 5. - Ferme le sanzioni pecuniarie previste
dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure
di cui all'art. 140 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, nei casi:
a) che si contravvenga alle norme di cui all'art.
2, terzo comma;
b) che gli impianti di condizionamento non siano
funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente
efficienti.
Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità
di pubblica sicurezza, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del
divieto di fumare prevista all'art. 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità
locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente
comma. La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale
sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in
esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del
locale.
Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni
contenute nella lettera b) del primo comma del presente articolo o di
violazioni particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito l'ufficiale
sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare
prevista dall'art. 3, terzo comma.
Art. 6. - Sono a carico del conduttore di uno dei
locali indicati all'art. 1, lettera b) tutte le spese necessarie per
l'esecuzione dei controlli di cui al precedente articolo.
Art. 8. - La violazione, quando sia possibile,
deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a
pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.
Se non sia avvenuta la contestazione personale al
trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni
dall'accertamento.
Qualora il pagamento non avvenga immediatamente,
il trasgressore può provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di contestazione o di notificazione, anche a mezzo di versamento in
conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di
contestazione della violazione.
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al
sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore
è ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una
somma pari ad un terzo del massimo della sanzione".
Art. 9. - I soggetti legittimati ad accertare le
infrazioni, ai sensi delle norme richiamate dall'art. 2 della presente legge,
qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente art. 8,
presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni.
Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,
sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni
dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo,
stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le
notificazioni, all'autore della violazione.
L'ingiunzione prefigge un termine per il
pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a
novanta giorni dalla notificazione.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Contro di essa gli interessati possono proporre
azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione
entro il termine massimo prefisso per il pagamento.
L'esercizio dell'azione davanti al pretore non
sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è
stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre
diversamente.
Nel procedimento di opposizione l'opponente può
stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto
dall'art. 82, secondo comma del codice di procedura civile. Gli atti del
procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è
soggetta alla formalità della registrazione.
L'opposizione si propone mediante ricorso. Il
pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti
giorni, e dispone la notifica a cura della cancelleria del ricorso e del
decreto al prefetto ed ai soggetti interessati.
È inappellabile la sentenza che decide la
controversia".
Art. 10. - Il diritto a riscuotere le somme
dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine
di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Art. 11. - Salvo quanto è disposto dall'art. 9,
decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme
dovute, su richiesta dell'amministrazione della sanità, procede l'Intendenza di
finanza, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo
unico approvato con regio decreto 14 aprile 1970, n. 639, sulla riscossione
coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.