Divieto di rinuncia alle cose comuni in condominio
Vivo in una casa, costruita nel 1953, composta di otto singoli appartamenti. Il condominio non ha un regolamento,, in quanto gli antichi proprietari non avevano ritenuto necessario farlo. Il problema è il seguente: vorrei staccarmi dall'impianto centrale a gasolio e collegarmi a mie spese al gasdotto a metano. Mi è stato detto che essendo solo otto gli appartamenti il complesso abitativo non è definibile come "condominio" e pertanto posso staccarmi liberamente senza l'approvazione degli altri inquilini. E' vero? Angela Bechis
Il condominio è un dato di fatto. Nasce con un frazionamento di una proprietà unica di un edificio a struttura verticale. Da quel momento acquistano validità tutte le norme sul condominio e quella che viene chiamata costituzione del condominio è solo una questione formale. Neanche la mancata approvazione di un regolamento cambia le cose. Pertanto il suo è un condominio a tutti gli effetti e l'impianto centrale di riscaldamento è senz'altro una proprietà comune, per la quale non si può rinunciare alla proprietà comune e , in caso di distacco, occorre comunque contribuire alle spese di conservazione dell'impianto (ma non a quelle di esercizio). Valgono perciò tutte le norme sul distacco: consenso dei condomini oppure trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 10/1991.