Atto dissenso su liti condominiali
Per l'atto di dissenso o dissociazione dalle liti condominiali è necessario l'atto formale o basta una raccomandata r.r. all'amministratore?
Mi posso dissociare da una lite intentata dal condominio già in corso ma non arrivata a sentenza pagando singolarmente quanto richiesto dalla controparte, evitando così il sovrappiù delle spese legali?
Le rammento il testo dell'articolo 1132 del codice civile (Dissenso dei condomini rispetto alle liti)
"Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente."
L'atto di estraniazione dalla lite va portato comunque a conoscenza dell'amministratore o di chi rappresenta il condominio. Secondo la Cassazione (sentenza 15 giugno 1978, n. 2967, 15 marzo 94, n. 2453) e la dottrina prevalente non sono necessarie forme solenni, bastando una raccomandata con ricevuta di ritorno nel tempo di 30 giorni prescritto, ma vi è chi (minoritario) pensa che occorra una notifica con messo comunale.
Se non ci si è dissociati in tempo, l'unica via è chiedere alla controparte di "liberarla", con un atto scritto, dalle spese legali in cambio del pagamento di quanto lei dovrebbe. Tuttavia ciò dovrebbe non essere nell'interesse della controparte stessa.