La Corte
costituzionale boccia i piani della Basilicata
Limiti dislocazione eolico:
illegittime le norme regionali
Pannelli
fotovoltaici su tutte le nuove costruzioni? Non è proprio
così, come in genere si dice. Infatti la norma
che scatterà da 2010 prevede che il kW di elettricità, che occorrerà produrre per
ogni unità residenziale ,provenga da “fonti rinnovabili” in genere. Si potrà
trattare infatti di altri impianti: geotermici, a
biomasse o eolici, ad esempio. Ed è proprio sullo sviluppo dell’energia dal
vento che in questo ultimo anno c’è stata un
incredibile accelerata, soprattutto in molte regioni meridionali.
Gli inconvenienti
dell’eolico sono essenzialmente due. Il primo è il costo dell’impianto,
giustificato solo per un condominio o un’azienda agrituristica (sono da
investire almeno 50 mila euro, per i più piccoli). Il secondo è il possibile
impatto visivo e ambientale. Ed è su quest’ultimo nodo che è destinata ad avere
un’importanza cruciale una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (29
maggio 2009, n. 166), che ha ritenuto illegittimo l’articolo 6 della legge
della regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), bloccando indirettamente tutte le norme locali
, anche di altre regioni, che regolano l’inserimento degli impianti eolici nel
paesaggio.
La Consulta ha infatti ha ritenuto che ogni norma regolatrice in proposito
debba rifarsi necessariamente alle linee guida previste al comma 10 dell’articolo
12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che non sono state ancora emanate.
Il comma sancisce che” in Conferenza unificata, su
proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le
attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del
procedimento di cui al comma 3”, relativo al rilascio dell'autorizzazione per
l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. .Le stesse linee
guida debbono “assicurare un corretto inserimento
degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio”. Ebbene,
l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione affida alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato la salvaguardia
dell'ambiente. Le regioni debbono adeguare le loro
norme a tali linee guida entro 90 giorni e tuttalpiù,
incrementare le relative tutele. Ciò però non consente ad esse
di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto
inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia
alternativa, così come aveva fatto l’articolo 6 della legge n. 9/2007 della
Basilicata, recependo una delibera di Giunta (quella del 13 dicembre 2004, n.
2920) che si occupa appunta del corretto inserimento delle “pale”.
Qui sotto la sentenza
Sentenza 166/2009
Giudizio GIUDIZIO DI
LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del 21/04/2009 Decisione
del 18/05/2009
Deposito del 29/05/2009 Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Norme impugnate: Art. 6 della legge della Regione Basilicata 26/04/2007, n.
9.
Massime:
Titoli:
Atti decisi: ord.
203, 204 e 279/2008
SENTENZA N. 166
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
Omissis
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della
legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), promossi dal Tribunale amministrativo regionale
per la Basilicata con due ordinanze del 14 aprile 2008 e con una ordinanza del
27 maggio 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 203,
204 e 279 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 28 e 39, prima
serie speciale, dell'anno 2008.
Visti gli atti di costituzione
della Bluvento S.r.l., della Energia Sud S.r.l., dell'A.P.E.R. – Associazione Produttori Energia da Fonti
Rinnovabili, della Fri-El S.p.a
ed altra e della Regione Basilicata;
udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 2009 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle;
uditi gli avvocati Francesco Saverio Bertolini
per la Bluvento S.r.l.,
Mario Bucello per la Energia Sud S.r.l.,
Simona Viola per l'A.P.E.R. – Associazioni Produttori
Energia da Fonti Rinnovabili, Angelo Clarizia,
Valerio Di Gravio e Germana Cassar per la Fri-El S.p.a. ed altra.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con
ordinanza emessa il 14 aprile 2008 (R.O. n.
203 del 2008), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui prevede che «Le procedure
autorizzative in atto che non abbiano concluso il
procedimento per l'autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di
sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di
indirizzo di cui alla Delib. G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920».
Il
giudizio principale ha ad oggetto il ricorso promosso dalla Bluvento
S.r.l. contro la Regione Basilicata per l'annullamento della delibera di Giunta
regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004 (Atto di indirizzo
per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale –
Modifiche alla D.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002),
richiamata nell'impugnato art. 6, nonché dei
provvedimenti emessi dall'Ufficio compatibilità ambientale della Regione
Basilicata con i quali si invitava la ricorrente a verificare la compatibilità
dei progetti presentati con la delibera sopra indicata.
In
particolare, il rimettente riferisce che gli atti oggetto
di impugnativa erano stati emessi a seguito delle istanze che la società
ricorrente aveva presentato al fine di ottenere la verifica del rispetto della
legge della Regione Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della
valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente)
relativamente a vari progetti concernenti la realizzazione di diverse centrali
eoliche.
1.1
– In punto di rilevanza, il rimettente ritiene che l'art. 6 censurato, nel
richiamare la delibera di Giunta regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004, ha
operato un rinvio recettizio alla stessa, con la
conseguenza che un'eventuale pronuncia di annullamento
della citata delibera non avrebbe effetto sul giudizio a quo.
Il
Tribunale osserva, poi, che il tenore testuale della disposizione impugnata
depone per la sua efficacia retroattiva; di talché essa si applica a tutte le
procedure autorizzative che, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 9
del 2007, non si sono concluse con il rilascio
dell'autorizzazione richiesta dalla ricorrente, prevista dall'art. 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), o che sono
oggetto di giudizio amministrativo.
1.2
– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo
osserva che l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione affida
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la salvaguardia
dell'ambiente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, «precede e
comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici
assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del
territorio e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali» (sentenza n.
367 del 2007).
In
applicazione di tali principi il rimettente rileva che, con riferimento alla individuazione dei siti destinati all'installazione di
impianti eolici, le diverse competenze legislative sopra indicate trovano,
secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il
loro momento di composizione in sede di Conferenza unificata, alla quale viene attribuito il compito di approvare le linee guida
volte ad assicurare un corretto inserimento nel paesaggio dei suddetti
impianti.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ritiene che
la disposizione censurata, nel richiamare l'atto di indirizzo approvato nel
dicembre 2004, violi l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
in quanto in assenza delle linee guida nazionali sopra cennate,
le Regioni non possono adottare criteri generali volti alla individuazione dei
siti ove è vietata l'installazione di impianti eolici.
Il
rimettente ritiene, poi, che la modifica dell'art. 12, comma
10, del d.lgs. n. 387 del 2003, intervenuta ad opera
dell'art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria
2008), non ha avuto l'effetto di legittimare l'intervento regionale oggetto di
censura, ma di impegnare le Regioni, una volta adottate le linee guida da parte
della Conferenza unificata, ad adeguare entro un termine perentorio le
rispettive discipline a queste ultime.
1.3
– Il collegio dubita, poi, della ragionevolezza di specifiche disposizioni
contenute nell'atto di indirizzo regionale richiamato
dall'art. 6 censurato e, in particolare, di quelle che estendono il divieto di
installazione degli impianti eolici fino ad una fascia esterna di 5 km per i
Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e di 10 km
per le Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.).
Tale
previsione, infatti, estenderebbe la tutela prevista per particolari territori
connotati da elevata valenza paesaggistica ad aree ad essi
esterne prive di analoghe caratteristiche, con l'ulteriore conseguenza di
rendere quasi impossibile l'installazione di impianti eolici nella Regione
Basilicata, stante la sua limitata estensione.
2. –
Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata chiedendo che la Corte dichiari la questione infondata.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, la Regione rileva che la
disposizione impugnata trova la sua legittimazione proprio nell'art. 12, comma
10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, nel prevedere che le Regioni hanno
novanta giorni di tempo per adeguarsi alle linee guida nazionali determinate
dalla Conferenza unificata, consente al legislatore regionale di adottare, in
assenza di queste ultime, criteri volti
all'individuazione delle aree dove collocare gli impianti eolici.
La
Regione osserva, poi, che la delibera n. 2920 del 2004, richiamata dall'art. 6
censurato, nel disciplinare il corretto inserimento degli impianti eolici sul
proprio territorio, si limita a dare attuazione ai principi previsti dalla
legge regionale n. 47 del 1998, per le procedure di valutazione e sostenibilità
ambientale e paesaggistica relative ai progetti che
potenzialmente possono avere rilevante incidenza ambientale.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la
Regione rileva che le disposizioni oggetto di tale
censura sono espressione di discrezionalità tecnica del legislatore e,
pertanto, estranee allo scrutinio di costituzionalità.
3. –
Si è costituita la società Bluvento S.r.l. chiedendo
l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale rimettente con motivazioni sostanzialmente coincidenti con quelle
contenute nell'ordinanza di rimessione.
4. –
In prossimità dell'udienza la società Bluvento S.r.l.
ha depositato una memoria insistendo per l'accoglimento della questione.
La
parte privata ritiene che la disposizione regionale oggetto di scrutinio si
pone in contrasto sia con gli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto
allegato alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, firmata l'11 dicembre 1997 (ratificato e reso
esecutivo con legge 1 giugno 2002, n. 120), sia con quelli previsti da numerose
direttive comunitarie che impongono all'Italia di adottare le opportune
iniziative legislative volte alla salvaguardia
ambientale.
La Bluvento S.r.l. rileva, poi, che l'art 6 censurato viola il principio secondo il quale in materia ambientale le
Regioni hanno una competenza indiretta che si esplica solo in funzione del
rafforzamento dei limiti di tutela già fissati dal legislatore nazionale.
5. –
Nel corso di un altro procedimento promosso dalla Energia
Sud S.r.l., con l'intervento dell'A.P.E.R.
– Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, contro la Regione
Basilicata, il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con
ordinanza del 14 aprile 2008, ha sollevato questione identica a quella sopra
riportata (R.O. n. 204 del 2008).
Oggetto del giudizio principale è la richiesta di annullamento
della delibera di Giunta regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004, richiamata
dall'art. 6 censurato, nonché del provvedimento con il quale l'ufficio
compatibilità ambientale della Regione Basilicata ha comunicato al ricorrente
che il suo progetto per la realizzazione di un parco eolico non sarebbe stato
approvato in quanto in contrasto con la citata delibera.
In
particolare, il Tribunale riferisce che, in pendenza della richiesta di autorizzazione all'ampliamento del suddetto parco eolico,
la Regione ha emanato la delibera oggetto di impugnazione che, nell'imporre
amplissime fasce di rispetto, ha impedito il rilascio del provvedimento
richiesto, così per come risulta dalla nota del 20 luglio 2005 dell'Ufficio
Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, anch'essa oggetto di
impugnativa.
5.1.
– Il rimettente, dopo aver respinto l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso sollevata dalla difesa
regionale, in punto di rilevanza osserva che l'art. 6 censurato si applica a
tutte le procedure autorizzative per le quali non risulta rilasciata
l'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 o sono oggetto di
giudizio amministrativo.
5.2.
– In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che l'art. 6
della legge n. 9 del 2007 si pone in contrasto con gli artt.
3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
proponendo le medesime censure contenute nell'ordinanza iscritta al R.O. n. 203 del 2008.
In
particolare, quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, il
Tribunale ritiene che sarebbero irragionevoli le disposizioni contenute
nell'atto di indirizzo richiamato dalla disposizione
censurata che estendono, in assenza dei necessari presupposti, la tutela
prevista per le aree della Rete Natura 2000 (aree S.I.C.
e Z.P.S.), a fasce di territorio di 5 o 10 km ad esse
esterne, così da rendere anche quest'ultime incompatibili con l'installazione
degli impianti eolici.
Quanto all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il
giudice a quo osserva che l'adozione da parte della Regione degli indirizzi per
il corretto inserimento di impianti eolici nel
paesaggio, in assenza delle linee guida adottate dalla Conferenza unificata,
secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003,
comporta la lesione della competenza dello Stato in materia di
tutela del paesaggio e dell'ambiente.
6. –
Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
6.1.
– In via preliminare, la Regione rileva che, diversamente da quanto ritenuto
dal remittente, la nota del 20 luglio 2005, inviata
dalla Regione alla società ricorrente, non ha determinato l'arresto definitivo
del procedimento di VIA, così per come risulta dalla
successiva nota dell'8 novembre 2005, di talché non vi sarebbe interesse al
ricorso nel giudizio principale.
6.2.
– Nel merito la Regione, quanto alla presunta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ritiene,
così come nel precedente atto di costituzione, che l'intervento legislativo
regionale in questione trovi la propria legittimazione proprio nell'art. 12,
comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 che, nel prevedere il termine di novanta
giorni entro il quale le regioni possono adeguarsi
alle linee guida adottate dalla Conferenza unificata, consente a queste ultime,
in assenza di tali principi, l'adozione, proprio al fine di perseguire la
tutela ambientale, di criteri volti all'individuazione delle aree dove
collocare gli impianti eolici.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la
Regione osserva che l'individuazione di fasce di rispetto poste al di fuori delle aree SIC e ZPS è espressione di
discrezionalità tecnica e, pertanto, esente da scrutinio di costituzionalità.
7. –
Si è costituita in giudizio la Energia Sud S.r.l., ricorrente nel giudizio principale, chiedendo, con
motivazioni sostanzialmente identiche a quelle riportate nell'ordinanza di rimessione, l'accoglimento della relativa questione di
legittimità costituzionale.
7.1.
– In prossimità dell'udienza la Energia Sud S.r.l. ha
depositato una memoria con la quale ha precisato quanto sostenuto nel proprio
atto di costituzione rilevando che, secondo quanto affermato dalla
giurisprudenza costituzionale, lo Stato e le Regioni concorrono, nei limiti
delle rispettive competenze, alla realizzazione della tutela ambientale, con il
limite che queste ultime possono prevedere una autonoma disciplina in materia
solo quando lo Stato ha già fissato i limiti della cennata
tutela, cosa che nel caso di specie non sarebbe avvenuta, stante la mancata
adozione delle linee guida nazionali previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 387
del 2003.
8. –
Si è costituita in giudizio l'A.P.E.R
– Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, parte
interveniente nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione
di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo.
In
particolare, l'A.P.E.R. osserva che l'adozione, da
parte delle Regioni, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste
dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di una disciplina come quella oggetto di censura, provoca l'impossibilità di
realizzare impianti eolici in un determinato territorio.
9. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con
ordinanza del 27 maggio 2008 (R.O. n. 279 del
2008), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo
comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007,
n. 9, nella parte in cui prevede che «Fino all'approvazione del PIEAR,
non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e
alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata
approvato con Delib.C.R. 26 giugno 2001, n. 220».
Il
giudizio principale ha ad oggetto il ricorso proposto dalla Fri-El
S.p.a. contro la Regione Basilicata, per
l'accertamento del silenzio assenso formatosi sulla sua istanza
volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387 del
2003, nonché per l'annullamento della delibera della
Giunta regionale n. 605 del 4 maggio del 2007, con la quale la Regione ha
negato il rilascio della suddetta autorizzazione.
Il
rimettente riferisce che l'amministrazione regionale ha motivato l'impugnato
diniego con la circostanza, da un lato, che l'insieme degli impianti eolici in
funzione e di quelli autorizzati superava il limite (di 128 MW a tutto il 2010)
previsto dal Piano Energetico regionale richiamato dall'art. 3 censurato;
dall'altro, che i procedimenti non ancora conclusi con il rilascio della autorizzazione unica, come quello in esame, devono
essere sottoposti alle prescrizioni di cui all'atto di indirizzo richiamato dal
successivo art. 6.
9.1.
– Così descritta la fattispecie sottoposta al suo esame, il rimettente ritiene
che l'art. 3, nel rendere vincolanti le previsioni programmatiche contenute nel
richiamato Piano energetico regionale, impedisce l'accoglimento del ricorso.
Il
Tribunale precisa, poi, di non potere sollevare questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 in quanto, sebbene esso
venga richiamato nel provvedimento impugnato, da quanto dedotto dalle parti e
da quanto si evince dalla documentazione acquisita nel giudizio, il sito
prescelto per la costruzione del Parco eolico non rientra tra quelli che la
delibera della G.R. n. 2920 del 2004, richiamata
dall'art. 6, individua tra quelli incompatibili per l'insediamento di impianti eolici.
9.2.
– Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale osserva che, per effetto
dell'art. 3, fino all'adozione del nuovo Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) possono essere autorizzati solo gli
impianti che rispettano le prescrizioni di cui al Piano Energetico regionale,
approvato con delibera C.R. n. 220 del 26 giugno
2001, il quale, nel prevedere fino al 31 dicembre 2010 limiti di crescita delle
potenze degli impianti eolici già ampiamente superati,
impedisce la realizzazione di nuove installazioni.
Tale
disciplina determinerebbe la sospensione sine die dei procedimenti volti ad ottenere l'autorizzazione per
nuovi impianti eolici, assumendo sul punto rilevanza la circostanza che la
disposizione censurata non prevede il termine entro il quale il nuovo PIEAR
deve essere approvato.
Consegue da ciò, a parere del rimettente, la violazione dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 con
conseguente lesione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la Corte ha affermato che i suddetti procedimenti
rientrano nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia e che il termine di centottanta giorni, previsto per la loro
conclusione dall'art. 12, costituisce un principio fondamentale della suddetta
materia (sentenza n. 364 del 2006).
Sempre a parere del rimettente, la disposizione censurata violerebbe
l'art. 41 della Costituzione, in quanto la sospensione
a tempo indeterminato del rilascio delle autorizzazioni in esame impedisce alle
imprese operanti nel settore dell'energia eolica lo svolgimento della relativa
attività.
Infine, l'art. 3 della legge n. 9 del 2007 violerebbe anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in
quanto in modo irragionevole non prescrive alcuna misura di salvaguardia
per quelle istanze, come quella oggetto del giudizio principale, che si
trovavano in uno stato di avanzata istruttoria senza, peraltro, prevedere una
comparazione tra gli interessi pubblici sottesi al maggior sfruttamento
dell'energia derivante da fonti rinnovabili e quelli contrapposti della
salvaguardia del paesaggio.
10.
– Si è costituita in giudizio la Fri-El S.p.a., ricorrente nel giudizio
principale, chiedendo con motivazioni sostanzialmente coincidenti con quelle
del rimettente, l'accoglimento della questione.
In
particolare, la parte privata, ritiene che l'art. 3, nel richiamare i valori,
già superati, di produzione di energia alternativa
previsti dal Piano energetico regionale, si pone in contrasto con le norme
nazionali e internazionali volte all'incentivazione dell'attività economica nel
settore della produzione di energia alternativa.
11.
– In prossimità dell'udienza la Fri-El S.p.a. ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni contenute nell'atto di
costituzione.
Considerato in diritto
1. –
Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con tre distinte
ordinanze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile
2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), per
violazione degli artt. 3, 41, primo
comma, 97, primo comma e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della
Costituzione.
2. –
Le tre ordinanze di rimessione propongono
analoghe questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere
definiti con un'unica decisione.
3. –
Con una prima ordinanza (R.O. n. 279 del 2008) il
Tribunale ritiene che l'art. 3 della legge della Regione Basilicata n. 9 del
2007, nella parte in cui prevede che «Fino all'approvazione del PIEAR, non è
consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino
nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al
Piano energetico regionale della Basilicata approvato con Delib.C.R.
26 giugno 2001, n. 220», violi l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e,
in particolare, il principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), secondo il quale
il procedimento per il rilascio delle suddette autorizzazioni deve concludersi
entro centottanta giorni.
Il
rimettente giunge a tale conclusione sul presupposto che il Piano energetico
regionale richiamato dall'art. 3, nel prevedere fino al 31 dicembre 2010 limiti
di crescita delle potenze degli impianti eolici già superati, comporta la
sospensione sine die di
tutti i procedimenti volti al rilascio di ulteriori
autorizzazioni fino all'approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Regionale (PIEAR), per il quale la disposizione censurata non indica il termine
di adozione.
Tale
diposizione, oltre a violare l'indicato parametro
costituzionale, contrasterebbe anche con gli artt. 3,
41 e 97 della Costituzione, in quanto, in modo
irragionevole, non prevede nessuna misura di salvaguardia per i procedimenti
già avviati e, quindi, una adeguata ponderazione degli interessi pubblici ad
essi sottostanti, con conseguente lesione dei diritti delle imprese operanti
nel settore dell'energia eolica.
Oggetto del giudizio principale è la domanda di annullamento
della delibera della Giunta regionale n. 605 del 4 maggio del 2007, con la
quale la Regione ha negato alla società ricorrente, anche sulla base della
previsione contenuta nel censurato art. 3, il rilascio della autorizzazione
unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
Si è
costituita la Fri-El S.p.a., ricorrente nel giudizio principale, chiedendo, con
motivazioni sostanzialmente coincidenti con quelle espresse dal rimettente, l'accoglimento
della sollevata questione di legittimità costituzionale.
4.
– La questione non è fondata.
Il
giudice a quo muove da un presupposto interpretativo errato secondo il quale
l'art. 3 comporterebbe la sospensione sine die dei procedimenti volti ad ottenere l'autorizzazione
unica per l'installazione di impianti eolici prevista
dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
In
realtà, la disposizione censurata non provoca alcuna sospensione dei suddetti
procedimenti, ma si limita ad indicare i presupposti che legittimano
l'amministrazione a rilasciare il provvedimento autorizzativo e che, se non
rispettati, comportano il rigetto della relativa istanza.
Risulta, altresì, erroneo ritenere che la disposizione censurata, non
indicando il termine entro il quale deve essere adottato il PIEAR, determina un
blocco senza termine e generalizzato al rilascio delle autorizzazioni ex art.
12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto
l'amministrazione sarebbe libera di approvare il suddetto Piano in ogni tempo.
Sul
punto è sufficiente osservare che anche agli atti amministrativi generali di
pianificazione e di programmazione, com'è quello
richiamato dalla disposizione censurata, sono applicabili i principi generali
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, in
particolare, quelli contemplati dall'art. 2, comma 2, che impone alla pubblica
amministrazione di determinare, quando non sia la legge a stabilirlo, per
ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve essere
concluso, applicandosi, nel caso in cui manchi tale indicazione, quello
previsto dal successivo comma 3 (sentenze n. 176 del 2004 e n. 355 del 2002).
5. –
Con due distinte ordinanze (R.O. nn.
203 e 204 del 2008) il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata
ritiene, poi, che l'art. 6 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007,
nella parte in cui prevede che «Le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica
sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica
secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla delibera G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920», violi gli artt. 3 e 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione.
La
disposizione censurata, nel richiamare la delibera con la quale vengono fissati i criteri per il corretto inserimento di
impianti eolici nel paesaggio, lederebbe la competenza dello Stato in materia
di tutela del paesaggio e dell'ambiente, in quanto non sono state ancora
adottate, ex art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, le relative linee guida da parte della Conferenza unificata.
L'art. 6 violerebbe, poi, l'art. 3 della Costituzione, in quanto le disposizioni contenute nell'atto di indirizzo
da esso richiamato estendono, in assenza dei necessari presupposti, la
protezione prevista per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e per le Zone di
Protezione Speciale (ZPS) alle fasce di territorio di 5 o 10 km ad essi
esterne, così rendendo impossibile la realizzazione di impianti eolici
nell'ambito della Regione Basilicata.
I
rimettenti sono investiti della impugnativa della
delibera richiamata dall'art 6, nonché di ulteriori atti relativi ai
procedimenti promossi dai ricorrenti al fine di ottenere l'autorizzazione alla
installazione di diversi impianti eolici.
Si
sono costituite la Bluvento S.r.l. e la Energia Sud S.r.l., ricorrenti
nei giudizi a quibus, nonché l'A.P.E.R. – Associazione Produttori Energia da Fonti
Rinnovabili, parte interveniente in uno dei suddetti giudizi, chiedendo, con
motivazioni pressoché identiche a quelle espresse dai rimettenti,
l'accoglimento delle relative questioni.
In
entrambi i giudizi si è costituita, con atti
sostanzialmente uguali, la Regione Basilicata chiedendo che la Corte dichiari
le questioni inammissibili o infondate.
In
particolare, nel giudizio sollevato con l'ordinanza n. 204 del 2008, la Regione
ritiene che la questione sia inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto il procedimento di autorizzazione attivato dal
ricorrente non si sarebbe concluso.
5.1.
– In via preliminare, non merita
accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata
dalla Regione, avendo il rimettente fornito una adeguata e condivisibile
motivazione in ordine al rigetto della stessa nel corso del giudizio
principale.
6. –
Nel merito, la questione è fondata.
L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che
«In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si
approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3», relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili.
Tale
disposizione è da ritenersi espressione della competenza statale in materia di
tutela dell'ambiente, in quanto, inserita nell'ambito
della disciplina relativa ai procedimenti sopra cennati,
ha quale precipua finalità quella di proteggere il paesaggio.
Il
legislatore, infatti, oltre a prevedere il coinvolgimento del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le
attività culturali, ha espressamente sancito, nella medesima norma, che le
linee guida «sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento
degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio».
La prevalenza della tutela paesaggistica
perseguita dalla disposizione in esame, non esclude che essa, in quanto inserita nella più ampia disciplina di
semplificazione delle procedure autorizzative all'installazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili, incida anche su altre materie (produzione
trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla
competenza concorrente.
La
presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo
alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni, proprio in
considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla
disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione
di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati
da fonti di energia alternativa, cosa che è avvenuta per effetto del richiamo,
operato dall'art. 6 all'atto di indirizzo, di cui alla delibera della Giunta
regionale 13 dicembre 2004, n. 2920, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1)
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione
Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia);
2)
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007, sollevata dal Tribunale
amministrativo per la Basilicata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo
comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 18 maggio 2009.