Detrazione del 36% sul recupero e Iva al 10% prorogate fino al 30
settembre 2003 .
Abbassato a 48 mila euro il tetto massimo di detrazione.
Slitta al 31 dicembre 2003 il 36% sugli interventi di recupero di interi
fabbricati
Disegno di legge Finanziaria per il 2003, nel testo approvato dal
Senato (S 1826)
Art. 2.
(Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)
Omissis
5. La detrazione fiscale
spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall’amianto, compete,
per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo
non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del
limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto
anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di
trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto degli interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano
all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare esclusivamente le
detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso
dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per
intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta
del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale
sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a
80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre
quote annuali costanti di pari importo.
6. All’articolo 9, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» e: «30
giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004»; al comma 3 del medesimo
articolo 9, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2003».
Art. 11.
(Proroghe di agevolazioni
per il settore agricolo)
Omissis
3. Il beneficio fiscale di cui all’articolo 9, comma 6, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei
boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all’importo complessivo di
100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del
territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.
I testi coordinati delle agevolazioni fiscali al
recupero
Detrazione
del 36%
Legge n. 449 del 27 dicembre 1997
Art. 1*
(Disposizioni
tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)
1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota
delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150
milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui
all’articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per
prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla
messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per quanto riguarda gli impianti elettrici e delle norme UNI-CIG, di cui alla
legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa
detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere
architettoniche aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione
per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di
misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi, alla
realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al
contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati
sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all’adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici.
Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere
eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli
effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili
con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella
misura del 50 per cento.*
* Comma
così modificato dalle leggi 488/99 e 388/2000..
1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi
necessari al rilascio della suddetta documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti
nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta
successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione
in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da
effettuare anche mediante l’intervento di banche o della società Poste Italiane Spa, in funzione del contenimento del fenomeno dell’evasione fiscale e
contributiva, ovvero mediante l’intervento delle aziende unità sanitarie
locali, in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai
decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi
specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni
di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all’ufficio del
catasto o di cui sia stato richiesto l’accatastamento e di cui risulti pagata
l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 1997, se dovuta.*
* Comma così modificato dalla Legge 388/2000
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni
possono deliberare l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche
inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti
al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse
o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota
agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo
d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per
una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1°
gennaio degli anni 2000 e 2001,
per una quota pari al 36 per cento.*
* Comma sostituito dalla
L. 488/99 e modificato dalla L. 388/2000
7. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai
precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per
i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica
dell’unità immobiliare.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002)
ARTICOLO 9
Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nel l'anno
2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in
cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002
consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1^
gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli
stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.
457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003** da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile entro il 30 giugno 2004**. In questo caso, la detrazione
dall'Irpef relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di
un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si
assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge
n. 449 del 1997.
** Termini prorogati dal disegno di legge Finanziaria 2003
omissis
6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e
di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per
l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei
boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e facoltà di fruizione, a
scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto
del ministro dell'Economia e delle Finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni del presente comma. *
* Il disegno di legge Finanziaria 2003 ha così stabilito:.
Il beneficio fiscale di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è
prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all’importo complessivo di 100.000 euro
di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del
suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.
Il comma 5 dell’articolo 2 ha così stabilito:
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di
bonifica dall’amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre
2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota
pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003
consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º
gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi
anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità
immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, che spettano all’acquirente persona fisica dell’unità
immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal
venditore. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio
fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari
di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, di età non
inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita,
rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
Articolo 7
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre
imposte indirette e per l’emersione di base imponibile)
1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui
all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003*
sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento:
a. omissis;
b. le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e
d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono
individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle
forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni di cui alla presente
lettera, ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore
complessivo delle prestazioni relative all’intervento di recupero, al netto del
valore dei predetti beni.
* Prorogato dalla L 23/12/00 n. 388 al 31/12/2001, ulteriormente prorogato dalla Legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) e infine dal disegno di legge
Finanziaria 2003
Omissis