La disdetta
nelle locazioni abitative e commerciali
Nelle locazioni, le modalità della disdetta dipendono sia dal tipo di immobile affittato, sia dal tipo di contratto utilizzato.
Locazioni abitative a canone libero (4+4 anni di durata) e a canone concordato (3+2 anni di durata). La disdetta è di tre tipi: per fine locazione (proprietario e inquilino); motivata (solo da parte del proprietario); per gravi motivi (solo da parte dell’inquilino). In tutti i tre casi essa deve essere inviata tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima di un certo termine. Nel caso della fine locazione, il termine è quello ultimo del contratto(8 anni, per le locazioni a canone libero, 5 anni per le locazioni a canone concordato secondo gli accordi territoriali del Comune). La disdetta motivata prevede invece l’interruzione della locazione, da parte del proprietario, alla prima scadenza contrattuale (4 anni per le locazioni a canone libero, 3 anni per quelle a canone concordato). Occorre però che i motivi siano tra quelli elencati nell’articolo 29 della legge n. 392/1978. Si può dare se il locatore o i suoi parenti più stretti destinano l’immobile a proprio uso, se lo ristrutturano interamente, se lo vendono, se l’inquilino ha un altro alloggio o non occupa continuamente quello locato. La disdetta “per gravi motivi” , infine, prevede che l’inquilino, sei mesi prima di andarsene, provi che per ragioni del tutto imprevedibili al momento in cui ha firmato il contratto, è costretto ad andarsene (per esempio un trasferimento del lavoro in un’altra città).
Locazioni commerciali . I tipi di disdetta sono praticamente identici. Varia innanzitutto il periodo in cui dare disdetta con raccomandata, che per la fine locazione e per la interruzione anticipata alla prima scadenza è di un anno e resta di sei mesi solo per la disdetta per gravi motivi da parte dell’inquilino. Variano poi le durate del contratto che sono di 8 anni più altri 8 di rinnovo per le locazioni alberghiere e di 6 anni più altri 6 per tutte le altre locazioni (per esempio, negozi, uffici, studi professionali, laboratori, usi industriali). Sostanzialmente identiche (art. 58 della legge n. 392/1998), anche le motivazioni con cui il proprietario può chiedere l’interruzione alla prima scadenza (8 o 6 anni).
Locazioni regolate solo dal codice civile e
locazioni abitative transitorie (durata da
Locazioni per studenti universitari. Di durata variabile da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni sono anch’esse a canone concordato secondo o criteri fissati da accordi territoriali nel Comune. Anch’esse si interrompono automaticamente alla scadenza. Valgono però alcune regole particolari. La prima è che se gli studenti non disdettano entro tre mesi alla prima scadenza, il contratto è rinnovato per una volta sola per lo stesso periodo Inoltre l’inquilino può recedere dal contratto per gravi motivi, con lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di pluralità di inquilini, ciò è consentito anche ad uno solo firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di affitto.
Tipo di contratto |
Chi può dar disdetta |
Modalità |
Costi |
Locazioni abitative (contratti
4+4 anni e 3+2 anni), |
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Fine locazione |
Proprietario e inquilino |
raccomandata 6 mesi prima della 2a scadenza |
Costo raccomandata |
Necessità utilizzo locali |
Proprietario |
raccomandata 6 mesi prima della 1a scadenza |
Costo raccomandata |
Gravi motivi di interruzione contratto |
Inquilino |
raccomandata 6 mesi prima di andarsene |
Costo raccomandata |
Locazioni commerciali
(contratti 6+6 anni, 8+8 anni) |
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Fine locazione |
Proprietario e inquilino |
raccomandata 1 anno prima della 2a scadenza |
Costo raccomandata |
Necessità utilizzo locali |
Proprietario |
raccomandata 1 anno prima della 1a scadenza |
Costo raccomandata |
Gravi motivi di interruzione contratto |
Inquilino |
raccomandata 6 mesi prima di andarsene |
Costo raccomandata |
Locazioni a studenti
universitari (contratti da 6 mesi a 3 anni) |
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Fine locazione |
Proprietario e inquilino |
nessuna disdetta |
Nessuno |
Mancato rinnovo del contratto |
Inquilino |
raccomandata 3 mesi prima della scadenza |
Costo raccomandata |
Gravi motivi di interruzione contratto |
Inquilino o uno degli inquilini |
raccomandata 3 mesi prima di andarsene |
Costo raccomandata |
Altre locazioni |
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Fine locazione |
Proprietario e inquilino |
nessuna disdetta |
Nessuno |
Fonte: ufficio studi Confappi-Federamministratori