Sommario:
Cassazione, 17/5/02 n. 7253
Nella mediazione, anche la semplice attività
consistente nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla
provvigione, quando tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca
fatta dal mediatore, successivamente valorizzata dalle parti.
Cassazione, 13/8/97 n. 7554
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge
quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo
stesso svolta senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle
trattative fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la
semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro
contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla
provvigione, semprechè tale attività costituisca il risultato utile di una
ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti.
Cassazione, 16/1/97 n. 392
Ai fini del diritto del mediatore alla
provvigione l'art. 1755 c.c. non richiede l'intervento del mediatore in tutte
le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, ma è sufficiente che la
conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per
l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la sola attività
consistente nel ritrovamento o nell'indicazione dell'altro contraente o nella
segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale
attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e
poi valorizzata dalle parti. L'imparzialità del mediatore non consiste in una
generica ed astratta equidistanza dalle parti, né può escludersi per il solo
fatto che il mediatore prospetti a taluna di queste la convenienza dell'affare,
ma va intesa, conformemente al dettato dell'art. 1754 c.c., come assenza di
ogni vincolo di mandato, di prestazione d'opera, di preposizione institoria e
di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l'attività
dell'intermediario.
Cassazione, 10/5/02 n. 6731
Anche la conclusione di un preliminare di compravendita dà diritto
alla provvigione, per il mediatore, se l'affare voluto dalle parti da lui messe
in contatto è una compravendita, salvo che sussista un'originaria causa di
inefficacia dello stesso. Anche il successivo scioglimento del rapporto esclude
il diritto del mediatore alla provvigione, ma solo se si ricolleghi a cause
coeve, che il mediatore sapeva avrebbero potuto produrlo. Esattamente, in
particolare, è affermato il diritto del mediatore alla provvigione nell'ipotesi
in cui le parti abbiano sottoscritto un preliminare, successivamente risolto
consensualmente, avente a oggetto un immobile realizzato in difformità della
licenza edilizia, qualora risulti che sussistevano le condizioni per il
rilascio di una concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge
n. 47 del 1985. (Opera che, sebbene realizzata in parziale difformità dal
progetto inizialmente approvato, non sia in contrasto con la disciplina
urbanistica che avrebbe dovuto essere osservata e con quella in atto al momento
della presentazione della domanda di sanatoria).
Cassazione, 9/10/01 n. 12361
Per conclusione dell’affare dalla quale, à norma
dell’articolo 1755 del Cc, sorge il diritto alla provvigione del mediatore,
deve intendersi il compimento di un’operazione nè di natura economica
generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto in virtù del
quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei
patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento. del danno, sicché anche la
stipulazione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere tale
diritto senza doversi attendere la conclusione del contratto definitivo.
Cassazione, 18/5/01 n. 6827
Al fine di riconoscere il diritto del mediatore
alla provvigione l’affare deve ritenersi concluso quando tra le parti, poste in
relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti
ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del contratto; pertanto, anche un
contratto preliminare di vendita di cosa altrui deve essere considerato atto
conclusivo dell’affare, in quanto tale tipo di contratto non é né nullo né
annullabile, importando solo l’obbligo a carico del venditore di acquistare dal
proprietario il bene per trasmetterlo al compratore che ne diviene proprietario
nel momento in cui il venditore ne consegue la proprietà.
Cassazione, 11/5/01 n. 6599
Al fine di riconoscere al mediatore il diritto
alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste
in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che
abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per
il risarcimento del danno, con la conseguenza che anche la stipula di un
contratto preliminare può legittimamente considerarsi come “atto conclusivo
dell’affare”.
Cassazione, 11/1/01 n. 325
Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore
alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando fra le parti poste in
relazione dal mediatore siasi costituito un vincolo giuridico che abiliti
ciascuna di esse ad agire per l’esecuzione del contratto.
Cassazione, 30/12/97 n. 13132
Al fine di riconoscere al mediatore il diritto
alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste
in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che
abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del negozio, con la
conseguenza che anche la stipula di un contratto preliminare può legittimamente
considerarsi come "atto conclusivo dell'affare”, a nulla rilevando la
qualità o la quantità del lavoro svolto dal professionista, il cui unico onere,
onde ricevere il dovuto compenso, consiste, appunto, nel procurare il risultato
della conclusione dell'affare.
Cassazione, 3/10/97 n. 9676
Al fine di riconoscere il diritto alla
provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso
quando tra le parti poste ' in relazione dal mediatore si sia validamente
costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per
l'esecuzione del contratto; pertanto, anche un contratto preliminare di
compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti
abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla
provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di
compravendita.
Cassazione, 6/9/01 n. 11467
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge
quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera dallo
stesso svolta, e, pur non essendo richiesto che tra l’attività del mediatore e
la conclusione dell’affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è
tuttavia necessario che — anche quando il processo di formazione della volontà
delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino
per la conclusione dell’affare — la “messa in relazione” da parte del mediatore
costituisca pur sempre l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso
fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare (nella specie la
suprema corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva escluso il diritto
a provvigione in un caso in cui una prima fase di trattative avviate con
l’intervento del mediatore era stata interrotta senza conclusione dell’affare,
e la ripresa delle trattative era intervenuta successivamente, per effetto di
iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste
condizionate). L’affare, la cui conclusione per effetto dell’intervento del
mediatore genera il diritto di quest’ultimo alla provvigione, deve intendersi
in senso generico ed empirico, come qualsiasi operazione di natura
economica generatrice di un rapporto
obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più
atti strumentali, purché diretti nel loro
complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con
pluralità di soggetti; condizione perché sorga il diritto alla provvigione è
l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando
le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione conclusiva, sempre che vi
sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne
prende il posto in sede di stipulazione negoziale (nella specie, il mediatore
aveva messo in contatto due società per la vendita di un immobile,
successivamente detto bene era stato venduto ad una terza società, che lo aveva
poi concesso in leasing alla prima aspirante compratrice; il giudice del merito
ha ritenuto insussistente il diritto del mediatore alla provvigione, non
ravvisando identità tra l’affare intermediato e quello concluso, essendo
irrilevante che la prima società avesse la disponibilità dell’immobile, traendo
questa origine da locazione finanziaria; la suprema corte, in applicazione del
suesposto principio ha confermato detta decisione).
Cassazione, 2/8/01 n. 10606
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge
quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera dallo
stesso svolta, e, pur non essendo richiesto che tra l’attività del mediatore e
la conclusione dell’affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è
tuttavia necessario che — anche quando il processo di formazione della volontà
delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino
per la conclusione dell’affare — la messa in relazione da parte del mediatore
costituisca pur sempre l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso
fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare (nella specie la
suprema corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva escluso il diritto
a provvigione in un caso in cui una prima fase di trattative avviate con
l’intervento del mediatore era stata interrotta senza conclusione dell’affare,
e la ripresa delle trattative era intervenuta successivamente, per effetto di
iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste
condizionate).
Cassazione, 21/11/00 n. 15014
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge
quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera dello
stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi
delle trattative, fino all’accordo definitivo, con la conseguenza che anche la
semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell’altro
contraente, o nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto alla
provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di
una ricerca fatta dal mediatore, e poi valorizzata dalle parti; né, una volta
concluso l’affare, assume rilevanza, sotto il profilo della incidenza sulla
efficienza causale esclusiva o concorrente dell’opera di detto mediatore, la
assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata a
termine solo successivamente, e con l’intervento di altro mediatore, non
essendo un unico elemento di parziale differenziazione, da solo, idoneo ad
interrompere il nesso eziologico tra l’attività originariamente svolta dal
soggetto che per primo aveva messo le parti in relazione tra loro e l’affare
tra le stesse concluso (nella specie, in applicazione di tale principio, la
suprema corte ha cassato la sentenza di appello che, in difformità della
decisione di primo grado, aveva escluso la sussistenza del diritto alla
provvigione in capo al mediatore che aveva messo in relazione, per la
compravendita di un appartamento, due soggetti, i quali, per iniziale
disaccordo sul prezzo, avevano concluso l’affare solo in un momento successivo,
e dopo aver affidato al trattativa ad altro mediatore, a seguito di una modesta
riduzione, da centotrenta a centoventitrè milioni, del prezzo dell’immobile).
Né l’intervallo di tempo tra la conclusione del contratto e le prime
trattative, né il successivo interessamento anche di altri soggetti, sono, in
sé, circostanze idonee ad escludere che l’attività iniziale, espletata da colui
che pretende la provvigione, costituisca l’antecedente necessario della
conclusione dell’affare, e perciò non interrompono il nesso di causalità tra
quella e questa. Gli usi normativi, contemplanti dall’art. 1 n. 4 disp. prel.
c.c. sono norme giuridiche che il giudice ha l’obbligo si applicare se le
conosce, ma non ha l’onere di indagare personalmente per accertarne l’esistenza
disponendo ex officio attività istruttorie per sopperire all’inerzia delle
parti.
Cassazione, 15/5/00 n. 6220
In tema di mediazione, non possono essere
considerati obbligati al pagamento della provvigione ex art. 1754 e 1755 c.c.,
i soggetti che non hanno partecipato alla conclusione dell’affare.
Cassazione, 25/2/00 n. 2136
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge
quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera dallo
stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi
delle trattative, fino all’accordo definitivo, con la conseguenza che anche la
semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell’altro
contraente, o nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto alla
provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di
una ricerca fatta dal mediatore, e poi valorizzata dalle parti; né, una volta concluso
l’affare, assume rilevanza, sotto il profilo della incidenza sulla efficienza
causale esclusiva o concorrente dell’opera di detto mediatore, la assoluta
identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata a termine
solo successivamente, e con l’intervento di altro mediatore, non essendo un
unico elemento di parziale differenziazione, da solo, idoneo ad interrompere il
nesso eziologico tra l’attività originariamente svolta dal soggetto che per
primo aveva messo le parti in relazione tra loro e l’affare tra le stesse
concluso (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema corte ha
cassato la sentenza di appello che, in difformità della decisione di primo
grado, aveva escluso la sussistenza del diritto alla provvigione in capo al
mediatore che aveva messo in relazione, per la compravendita di un
appartamento, due soggetti, i quali, per iniziale disaccordo sul prezzo,
avevano concluso l’affare solo in un
momento successivo, e dopo aver affidato la trattativa ad altro mediatore, a
seguito di una modesta riduzione, da centotrenta a centoventitrè milioni, del
prezzo dell’immobile).
Cassazione, 5/7/01 n. 9078
Il contratto del mediatore alla provvigione deve
essere riconosciuto anche quando l’attività da lui svolta in concreto non sia
qualificabile quale fattore esclusivo e determinante la conclusione
dell’affare, risultando sufficiente invece che, rispetto al negozio concluso
dalle parti, l’attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile
della completezza e non venga per contro in rilievo, una volta stipulato il
negozio medesimo, la contestazione dell’esistenza di originari ripensamenti di
una delle parti del rapporto di mediazione, da ritenersi inidonei ad incidere
sull’efficienza causale, esclusiva o concorrente dell’opera del mediatore,
ovvero all’eventuale successivo intervento di altro intermediario nel corso
delle stesse trattative.
Cassazione, 5/7/01 n. 9078
Al mediatore spetta il compenso di provvigione
pur in assenza di un incarico specifico, purché sussista il rapporto di
causalità tra il suo operato e la conclusione dell’affare; il diritto del
mediatore deve essere riconosciuto anche quando l’attività da lui svolta in
concreto non sia qualificabile come fattore esclusivo determinante la
conclusione dell’affare, risultando sufficiente, invece che, rispetto al
negozio concluso dalle parti, l’attività di intermediazione assuma il carattere
indefettibile della completezza e non venga in rilievo, una volta stipulato il
negozio medesimo, la contestazione dell’esistenza di originari ripensamenti di
una delle parti del rapporto di mediazione, ovvero dell’eventuale successivo
intervento di altro intermediario nel corso delle stesse trattative.
Cassazione, 11/6/99 n. 5760
Per ottenere il pagamento della provvigione, il
mediatore ha l’onere di provare l’esistenza d’un valido nesso causale tra
l’attività mediatoria e la conclusione dell’affare; la prova di tale nesso
causale non può tuttavia essere fornita semplicemente dimostrando la
successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell’affare,
in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc.
Cassazione, 23/4/99 n. 4043
In tema di mediazione, l’accertamento della
esistenza di un nesso di causalità tra l’affare concluso dopo la scadenza del
mandato e l’attività svolta dal mediatore nel corso del mandato stesso
costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sottratto al
sindacato di legittimità se congruamente motivato.
Cassazione, 28/7/97 n. 7048
Il diritto del mediatore alla provvigione va
riconosciuto anche quando la attività da lui svolta in concreto non sia
qualificabile come fattore esclusivo o determinante della conclusione
dell'affare, risultando sufficiente, invece, che, rispetto a quest'ultimo, la
menzionata attività presenti il solo, indefettibile carattere della
completezza, e non assumendo, per contro, rilievo, una volta stipulato il
negozio, la contestazione dell'esistenza di originari ripensamenti di una delle
parti del rapporto di mediazione (da ritenersi inidonei ad incidere
sull'efficienza causale, esclusiva o concorrente, dell'opera del mediatore),
ovvero dell'eventuale, successivo intervento di altro intermediario nel corso
delle stesse trattative.
Cassazione, 28/6/01 n. 8850
Il diritto del mediatore alla provvigione, ex
art. 1755 c.c., deve essere riconosciuto in relazione alla conclusione dell’affare
e non già in relazione alla conclusione del relativo negozio giuridico tra le
stesse parti, e permane anche se le parti sostituiscono altri a se stesse nella
stipulazione del contratto; in tal caso, peraltro, debitore della provvigione
resta pur sempre la parte originaria (essendo costei la persona con cui il
mediatore ha avuto rapporti), con la conseguenza che nessuna efficacia
interruttiva della prescrizione del diritto alla provvigione stessa può
attribuirsi, rispetto alla nuova parte, all’eventuale atto di costituzione in
mora compiuto nei confronti della parte originaria, in assenza di ogni vincolo
di solidarietà tra le predette.
Cassazione, 22/5/01 n. 6963
Il consenso necessario per ritenere concluso il
contratto di mediazione ove sia frutto di una specifico incarico conferito al
mediatore, può essere manifestato validamente anche per facta concludentia come
quando la parte si avvalga consapevolmente dell’opera del mediatore ai fini
della conclusione dell’affare.
Cassazione, 15/5/01 n. 5703
In tema del diritto del mediatore alla
provvigione, quando una prima fase di trattative avviate con l’intervento del
mediatore non dia risultato positivo, in tanto può affermarsi che la
conclusione dell’affare cui le parti siano successivamente pervenute é
indipendente dall’intervento del mediatore che le abbia poste originariamente
in contatto in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto
d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste
condizionate, sicché possa escludersi l’utilità dell’originario intervento del
mediatore.
Cassazione, 20/2/97 n. 1566
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge
quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo
stesso svolta, e, pur non essendo richiesto che tra l'attività del mediatore e
la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è
tuttavia necessario che -anche quando il processo di formazione della volontà delle
parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la
conclusione dell'affare - la "messa in relazione" da parte del
mediatore costituisca pur sempre l'antecedente necessario per prevenire, anche
attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare (nella
specie, la suprema corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso
il diritto a provvigione in un caso in cui una prima fase di trattative avviate
con l'intervento del mediatore era stata interrotta senza conclusione
dell'affare, e la ripresa delle trattative era intervenuta successivamente per
effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o
da queste condizionate).
Cassazione, 30/1/01 n. 1290
In tema di mediazione, ove sia concluso l’affare
tra le parti comunque messe in contatto da un intermediario, il diritto di
quest’ultimo alla provvigione sorge anche in assenza di un incarico espresso o
ricostruibile, purché l’attività svolta dal richiedente detta provvigione abbia
avuto efficacia concausale ai fini della conclusione dell’affare.
Cassazione, 11/5/98 n. 4742
Il diritto alla provvigione sorge per il
mediatore anche in assenza di un incarico specifico purché sussista il rapporto
di causalità tra l'operato del mediatore e la conclusione dell'affare, come nel
caso in cui le parti siano state poste in relazione fra loro a tal fine.
Cassazione, 12/9/97 n. 9004
Il diritto del mediatore, alla provvigione non
postula l'esistenza di uno specifico incarico né può essere escluso per il
fatto che il ruolo di mediatore concretamente assunto da chi rivendica il
compenso provvigionale non sia emerso sin dal primo contatto fra le parti, se
successivamente tale ruolo risulti chiaro, potendo negarsi il diritto alla
provvigione solo per mancanza di nesso di causa fra l'attività svolta e la
conclusione dell'affare.
Cassazione, 6/7/99 n. 6956
Il rapporto di mediazione ricorre quando
intercorra un’interposizione imparziale tra contraenti, diretta a
<<metterli in relazione>>, appianandone le divergenze e favorendone
l’intesa, alla cui sola conclusione è connesso il diritto al compenso.
Cassazione, 21/5/98 n. 5080
Al fine di riconoscere il diritto del mediatore
alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in
relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti
ciascuna di esse ad agire per l’adempimento del contratto, indipendentemente
dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete rivendicazioni in via
giudiziale. Il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione nei
confronti delle parti che conclusero l’affare, ove si verifichi la sostituzione
di una di esse nella stipulazione del contratto, indipendentemente dal concreto
coinvolgimento della parte sostituita nella ricerca e nella sostituzione del
diverso contraente.
Cassazione, 13/4/98 n. 1221
Il termine annuale di prescrizione previsto
dall'art. 2950 c.c., decorre dal momento dell'intervenuta conclusione
dell'affare, poiché è esattamente in tale momento che sorge il diritto del
mediatore a essere retribuito per l'attività da lui stesso espletata.
Cassazione, 21/6/00 n. 8443
Il diritto alla divisione tra più mediatori sorge, a norma dell’art. 1758 c.c., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l’uno dell’attività espletata dall’altro, alla conclusione dell’affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.
Cassazione, 4/2/00 n. 1233
Il diritto alla
provvigione spetta a chi abbia prestato effettivamente opera di mediazione e,
quindi, abbia cooperato a mettere in relazione i soggetti del contratto principale;
tale cooperazione non si esplica - e pertanto non sussiste la fattispecie
contrattuale della mediazione - nel caso in cui un soggetto si limiti a
segnalare l’affare ad altri, il quale poi provvede a ricercare il contraente ed
a stabilire il contatto tra le parti.
Cassazione, 13/2/98 n. 1564
Il diritto alla
divisione della provvigione tra più mediatori sorge a norma dell'art. 1758 c.c.
non soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa
alla conclusione dell'affare, ma anche quando abbiano agito successivamente ed
in modo autonomo, purché l'uno di essi si sia giovato dell'apporto utile
dell'altro, limitandosi da parte sua ad integrarlo ai fini del raggiungimento
dell'accordo in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva
tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione
dell'affare.
Cassazione,
7/8/97
n.
7311
In materia di
mediazione, l'art. 1758 c.c. non ha carattere di disposizione speciale rispetto
all'art. 1755, per cui, anche quando la conclusione dell'affare sia stata
determinata dall'attività intermediatrice di più persone, soggetto obbligato al
pagamento della provvigione è sempre e soltanto ciascuna delle parti che hanno
concluso l'affare, mentre la pluralità dei mediatori comporta, data la
divisibilità della obbligazione, l'applicazione della regola di cui all'art.
1314 c.c.; pertanto, poiché ciascuno dei mediatori, ai sensi del cit. art. 1758
c.c., ha diritto ad una quota della provvigione, l'obbligato può considerarsi
liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, salvo
che sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel
qual caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei
mediatori e gli altri hanno azione esclusivamente contro quest'ultimo per
ottenere la propria parte.