Dieci domande comuni sulla casa
(puntata n. 3)
1) Alcuni condomini
vorrebbero automatizzare il cancello manuale di accesso
alla rampa dei garages con un motorino funzionante a
telecomando. Con quale maggioranza deve essere presa una tale decisione? I
condomini contrari sarebbero obbligati a contribuire alla spesa? Se non si
raggiungesse la maggioranza richiesta, i condomini favorevoli potrebbero comunque installarlo a loro spese?
La giurisprudenza ha
più volte escluso che un’opera del genere sia
un’innovazione. La soluzione più prudente è valutare la maggioranza necessaria (calcolata
solo su chi gode dei garage e che quindi ne paga la
spesa) pari a quella degli intervenuti in assemblea più 500 millesimi. A questa
condizione, anche i dissenzienti saranno obbligati a partecipare alla spesa. I
condomini favorevoli non in maggioranza potranno automatizzare comunque a loro spese il cancello. L’opera gode comunque della detrazione fiscale sul recupero.
2) In un condominio
sprovvisto di autoclave ora si rende necessaria la
posa in opera, in quanto alcuni condomini degli ultimi piani non ricevono acqua
perché non esiste la pressione necessaria . Un condomino che abita al primo
piano sostiene che non deve sostenere tale spesa perché lui non ha questo
problema (la pressione data dal Comune è per lui più che sufficiente) . Ha ragione ?
L'installazione
dell’autoclave può essere richiesta, in caso di necessità di questo
impianto, anche da un solo condomino (Pretura di Taranto, 26 marzo
1995). L’autoclave è una semplice miglioria alla cosa comune, e non,
un'innovazione. La sua installazione può essere decisa con le
normali maggioranze condominiali (1/3 dei condòmini
e dei millesimi di proprietà, in seconda convocazione dell’assemblea) e deve
essere pagata da tutti quelli che se ne servono. Anche da chi non ne avrebbe bisogno (Cassazione 1398/98)
3) Normalmente non
appena affitta un appartamento, il proprietario chiede all’inquilino un
deposito cauzionale, a copertura di eventuali danni.
E’ vero che sempre e comunque va corrisposto
all’inquilino un interesse su questo deposito? A quanto ammonta e ogni quanto
deve essere pagato dal proprietario?
La legge n. 431 del
1998, che ha riformato le locazioni, ha lasciato intoccato l’articolo 11 della
legge sull’equo canone (la n. 392 del 1978) , che
stabilisce che “Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità
del canone. Esso è produttivo di interessi legali che
debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno”. Gli interessi
legali sono, tra parentesi, sono dall’1 gennaio pari
al 2,5% annuo.
Tuttavia in un
contratto di locazione a canone libero, ai sensi della legge n. 431/98, è
possibile fare eccezione all'articolo 11, stabilendo per esempio che il
deposito cauzionale non è produttivo di interessi,
oppure che è produttivo, ma che tutti gli interessi sono pagati dal proprietario
alla fine della locazione, scontandoli dall’ultima rata del canone. Tuttavia questa eccezione deve essere scritta nel contratto,
altrimenti vale l’articolo 11.
Viceversa In un contratto a canone
concordato (3+2 anni di durata), normalmente tale eccezione
non è possibile, perché gli accordi a livello comunale la escludono.
4) In caso di rottura
di uno scarico, chi paga? Il singolo condomino, tutto il condominio o solo i
condomini serviti dallo scarico? Cosa accade se, per
la riparazione, occorre rimuovere le piastrelle di un pavimento di un
appartamento o spaccare i suoi muri? Le normali polizze di assicurazione
condominiali coprono la riparazione?
Le tubazioni appartengono
al singolo proprietario (e non sono quindi condominiali) fino al punto di
diramazione nell’impianto comune. Quindi se la rottura
avviene in questo tratto, è il singolo proprietario a pagare. Se invece avviene nel tratto comune, pagano solo i condomini che
sono serviti da quel particolare scarico. Essi dovranno coprire anche i
costi per rimettere a posto un pavimento o un muro appartenente al singolo. In
genere la polizza del palazzo (la cosiddetta “globale
fabbricati”) copre la spesa della riparazione, ma solo nei tratti condominiali
. Inoltre le polizze più “avanzate” coprono spesso la spesa, che è in genere ben più costosa, della cosiddetta “ricerca
guasti”, relativa ai lavori di sfondamento dei muri per la ricerca di dove è
accaduto l’incidente, la loro ricostruzione, intonacatura e tinteggiatura
5)
Il nostro condominio ha
un muro cieco, senza finestre. Stiamo valutando l’opportunità di “affittarlo”
per installarci cartelloni pubblicitari. Qual è la maggioranza necessaria per
approvare questa scelta? I proprietari dei palazzi vicini possono protestare?
Il canone che incasseremo è tassabile, oppure non lo è se lo investiamo in
lavori condominiali?
Se il tabellone è
destinato ad essere affisso in pianta stabile su un muro cieco, c'è chi afferma
che bastano le maggioranze ordinarie (in seconda convocazione, un terzo dei
millesimi più la maggioranza degli intervenuti in assemblea) dal momento che si
tratterebbe della locazioni di spazi per periodi non
oltre i nove anni. Più prudente la tesi che si tratterebbe di
innovazioni da approvare con il voto di 2/3 dei millesimi e di metà dei
condomini. Qualcuno parla anche di unanimità, ma solo
se è provabile la lesione del decoro architettonico. I vicini degli altri
palazzi non dovrebbero centrano a meno che sia leso in
qualche modo (cosa difficile), il rispetto alle distanze legali previste dal
codice civile e dalle norme legali tra le costruzioni. Il comune potrebbe però
avere nei propri regolamenti norme particolari: sicuramente la società che
prende in locazione gli spazi per la pubblicità li conoscerà.
Spetta ai singoli
condomini denunciare nella dichiarazione dei redditi, nella sezione “redditi
diversi”, la quota di canone percepito (in genere in proporzione ai millesimi
di proprietà, a meno che il regolamento condominiale contrattuale stabilisca
diversamente). Più esattamente, non sarebbe in atto un vero contratto di
locazione, ma una “obbligazione di permettere” (secondo il parere dell’Agenzia
delle Entrate). Le imposte sul reddito sono dovute: non ha alcuna
importanza come vengano reimpiegate le somme.
La tassa sulla pubblicità è invece pagata dalla ditta concessionaria.
6) Mio marito ha avuto
in eredità un terreno, che è divenuto edificabile. Vorremmo costruirci la
nostra casa. Siamo sposati in regime in comunione dei beni. Dal momento che
investirei anche soldi che sono solo miei, vorrei sapere se anche la casa sarà
anche mia, al 50%.
La comunione tra i
coniugi non si estende ai beni ricevuti in eredità o donazione da uno di essi. L’articolo 934 del codice civile dice che qualunque
opera o piantagione esistente sopra o sotto un suolo appartiene al proprietario
del suolo stesso, a patto che non risulti diversamente
da un diverso titolo di proprietà e salvo che la legge non stabilisca
diversamente. Lei potrebbe tuttalpiù vantare un
credito per avere fornito parte dei mezzi necessari per costruire la casa.
Pertanto, per essere sicuri che la casa appartenga in
comunione ad entrambi, il terreno andrebbe incluso con un atto notarile nella
comunione dei beni (la cosiddetta comunione convenzionale) oppure suo marito
dovrebbe venderle o donarle metà terreno.
7) Sto esplorando la
possibilità di acquistare una casa all’asta giudiziaria. Suppongo che il
proprietario di una casa del genere non paghi quanto dovuto al condominio e
perciò mi chiedo se, una volta comprata la casa, non mi troverò a pagare anche le rate condominiali scadute, compresi gli interessi. Oppure nel prezzo d’asta è compreso il pagamento di tutti i
debiti?
La sua preoccupazione è
fondata. A meno che il condominio non sia tra i
creditori che hanno richiesto di mettere all’asta l’immobile, una volta che ci
si è aggiudicata l’abitazione, si diventa corresponsabili dei debiti
condominiali. Entra in campo in effetti l’articolo 63,
comma 2, delle disposizioni attuative del Codice civile "chi subentra nei
diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo, al pagamento dei
contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente". Perciò si può essere costretti a pagare per poi chiedere il
rimborso di quanto versato all’ex proprietario dell’immobile (rimborso che sarà
probabilmente difficile da ottenere, se non altro perché l’ex proprietario ha
già dimostrato in passato di essere un cattivo pagatore). Purtroppo quasi mai
il perito che rileva la presenza di ipoteche
sull’immobile si informa anche sui debiti condominiali, quindi si rischia di
acquistare “a scatola chiusa” (anche se dal marzo 2006 le cose dovrebbero
cambiare, con le nuove norme sul processo civile).
8) Se il condominio non
vuole far causa a una ditta edile che ha eseguito male
i lavori, può farla anche un solo condomino? Cosa
succede se vince la causa, ci guadagnano anche gli altri? In questo caso, chi
paga le spese legali?
La Cassazione ha
affermato che: "L’esistenza di un organo rappresentativo unitario, cioè l’amministratore, non priva i singoli condomini dal
potere di agire in difesa dei diritti sia esclusivi che comuni, inerenti
all’immobile condominiale, né, di conseguenza, di intervenire nel giudizio in
cui tale difesa sia stata assunta dall’amministratore, nonché di avvalersi dei
mezzi di impugnazione e anche intervenire in appello per evitare gli effetti
sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell’amministratore”. In
una controversia riguardante le parti comuni, i diritti riconosciuti a uno dei condomini che ha fatto causa sono automaticamente
validi anche per chi non ha partecipato al giudizio. Comunque
i condomini che sono stati avvantaggiati dalla causa, senza avervi partecipato,
sono tenuti a contribuire alle spese legali, se non è stato possibile averle
indietro da chi ha perso la causa
9) Se una spesa
affrontata dall’amministratore con i soldi del condominio non è stata inserita
né nel bilancio preventivo né in quello consuntivo, è possibile approvarla in
seguito? Se un condomino si è rifiutato di pagare
questa spesa, si può agire in giudizio contro di lui?
E’ ben vero che la
spesa deve essere preventivamente approvata dall'assemblea e che solo dopo
l'approvazione essa diventa legittima, sicché l'amministratore è autorizzato
all'erogazione dell'esborso. Tuttavia è ritenuta ammissibile la ratifica a
posteriori di una spesa non preventivamente autorizzata, sia con apposita delibera successiva sia con la delibera di
approvazione del consuntivo. In ogni caso, sino alla ratifica della spesa a opera di una successiva delibera, l'amministratore non può
agire con decreto ingiuntivo contro il condomino che non provveda al pagamento.
10) Come
è possibile sapere quanto si pagherà a titolo di onorario notarile in
una compravendita di abitazione? Esistono tariffe a proposito?
Le tariffe nazionali esistono
e sono contenute del decreto del ministero della
Giustizia 27 novembre 2001. Tuttavia i consigli notarili distrettuali
esercitano la facoltà di modificare in buona parte
tali tariffe, basandosi su due articoli del decreto (quello che prevede fino
alla triplicazione dell’onorario base per particolari difficoltà e quello che
da loro la possibilità di valutare l’apporto di consulenza data dal notaio alla
redazione dell’atto). Quindi, sia perché le delibere dei consigli sono
difficili da ottenere, sia perché solo un esperto è in grado di decifrarne le
voci e sapere quali sono applicabili, il cittadino è di fatto impossibilitato a un controllo. Non resta quindi che chiedere al notaio (e,
se è il caso, a più notai) un preventivo, per capire quanto si andrà a
spendere. Alcuni consigli notarili (a noi risultano
quelli di Bergamo, di Lecco e di Como) riportano on line, sui loro siti, una
schermata che permette al cittadino di inserire l’importo dell’atto, ottenendo
come risultato una tariffa indicativa. E’ allo studio dell’Ordine notarile
un’opera di semplificazione delle tariffe, per renderle più trasparenti
rispetto al pubblico.