Detrazione,
se non sono iniziati i lavori non si perde
Mia moglie è usufruttuaria di una proprietà immobiliare composta da
·
1
unità immobiliare A/3
·
1
unità immobiliare C/6 (pertinenza dell’unità di cui sopra)
·
1
unità immobiliare A/3 in un corpo staccato rispetto alle precedenti unità (si
trattava di un vecchio laboratorio trasformato in A3 negli scorsi anni)
A
seguito di regolare concessione edilizia per la ristrutturazione di tutto il
complesso, in data 16/09/04 inviava all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo
di Pescara, la comunicazione che i lavori sarebbero iniziati in data 20/09/04
indicando però solo il numero catastale della prima unità immobiliare (A/3) ma
allegando comunque la concessione edilizia dalla quale
appaiono i riferimenti catastali oggetto dell’intervento.
Dopo
aver chiesto più volte chiarimenti all’agenzia catastale di Verbania circa
l’entità della detrazione (o meglio per quante unità immobiliari avrebbe potuto
usufruire della detrazione) non essendo loro in grado (per lo meno gli addetti
agli sportelli da lei interpellati) di fornirle la risposta le consigliarono di
porre il quesito per iscritto, in modo che fosse inoltrato alla direzione
Regionale di Torino.
Il
18 febbraio 2005 consegnava, a mano, la lettera con il quesito all’agenzia
delle entrate di Verbania, e dopo aver più volte richiesto notizie, sempre a
Verbania, il 30 novembre 2005, riceveva una lettera raccomandata dalla
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in cui le si
comunicava che, non avendo lei indicato sulla comunicazione inviata a
Pescara i tre distinti numeri delle unità immobiliari oggetto di
ristrutturazione, avrebbe potuto
beneficiare nel limite massimo di 48.000,00 euro, cioè per una sola unità, richiamandosi al
dettato della circolare 121/E dell’11 maggio 1998.
Detta
circolare al comma 7 recita: va precisato che vanno trasmesse al centro di
Servizio tante comunicazioni quante sono le unità immobiliari sono eseguiti i
lavori, e per ogni abilitazione amministrativa.
E’
bene ricordare che questa condizione non è indicata in nessuna guida alle
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni, distribuite dall’Ufficio
Relazioni Esterne dell’Agenzia delle Entrate e che neppure i dipendenti –
addetti alle informazioni - conoscono.
Recatasi
il giorno 05/12/2005 presso l’ufficio di Verbania per chiedere chiarimenti
l’impiegata fu meravigliata e ammise che questa norma
non era pubblicizzata in alcun opuscolo.
Avendo
saputo che non erano ancora iniziati i lavori di ristrutturazione di una unità (la A/3 nel corpo staccato che verrà poi
trasformata in 2 autorimesse), le consigliò di trasmettere la comunicazione con
la data in cui si sarebbe iniziato quest’ultimo intervento al fine di poter
limitare il problema.
In data 7/12/2005 mia moglie inviava questa comunicazione a Pescara.
Vi
sarei molto grato se, una volta esaminata la situazione, mi poteste comunicare
il vostro parere sull’argomento e soprattutto il comportamento da tenere.
Si
dovrà rispondere alla lettera della Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate comunicando che l’intervento sull’ultimo immobile non era ancora iniziato, oppure semplicemente portare in
detrazione il costo delle ultime opere nell’anno in cui si realizzeranno o, nel
caso dell’ultima comunicazione non fosse ritenuta valida, come trovare un’altra
soluzione al problema? Ettore Bianch
La seconda
comunicazione, relativa all’unità di categoria A/3, è perfettamente valida, in quanto i lavori non sono ancora stati iniziati. Pertanto
il limite di 48 mila euro, relativo alla seconda
unità, è ancora sfruttabile. Non vi è strettamente bisogno di rispondere a
questo proposito alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, anche se
un contatto, anche telefonico, può essere utile.