Sì al 41% per il coniuge convivente non proprietario
Mia
moglie, della quale sono convivente, è proprietaria al 100% dell’unità
immobiliare –prima casa in ristrutturazione – mentre io sostengo tutte le spese
afferenti la medesima ristrutturazione.
Le
fatture sono a me intestate e provvedo ai pagamenti con bonifico bancario
tratto da un conto cointestato a noi due e a nostra
figlia.
Tanto
premesso, chiedo se entrambi abbiano diritto alla
detrazione del 41%, ciascuno per l’ammontare di 48.000 euro.
Ad
analogo quesito il Sole 24 ore ha risposto affermativamente,
senza peraltro indicare la fonte legislativa che regola la materia. In questo
caso vorrei mi fosse indicata dettagliatamente.
Antonio Sammartino (COURMAYEUR)
Confermiamo la risposta
de Il Sole. Ovviamente debbono essere presenti, per
aver diritto alla detrazione, tutti gli altri requisiti previsti. Ecco i
riferimenti richiesti.
1) Riportiamo il punto 2.1 della circolare delle Entrate dell’11 maggio 1998, n. 121:
2.1.Familiari conviventi.
La detrazione compete
anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul
quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga
le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le
fatture devono essere a lui intestate). A tale riguardo è opportuno precisare
che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s’intendono, a norma
dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre,
chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che
legittima è costituito dall’essere "un familiare", nel senso sopra
chiarito, convivente con il possessore intestatario dell’immobile. Non è
richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto,
nessun estremo di registrazione va indicato nell’apposito
spazio del modulo di comunicazione dell’inizio dei lavori che il soggetto che
intende fruire della detrazione deve presentare al centro di servizio
competente, né al predetto modulo va allegata alcuna altra documentazione atta
a comprovare tale situazione.
Si fa tuttavia presente
che la predetta documentazione (consistente eventualmente anche in una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i
fatti in questione) dovrà, invece, essere esibita o trasmessa in caso di
richiesta da parte dell’amministrazione finanziaria. Si precisa, infine, che nella indicata ipotesi la detrazione compete, ferme restando
le altre condizioni, anche se le abilitazioni comunali risultano intestate al
proprietario dell’immobile e non al familiare convivente che fruisce della
detrazione.
2) Lo stesso è confermato anche dalla Guida fiscale per la
casa- gennaio 2003, dell’Agenzia delle entrate che così recita:
“Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o
detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le
fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente
o comodatario sussista al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori (sono considerati familiari, il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado)”.
3) Peraltro cosi afferma la circolare 1/6/2004, n. 42:
1.10 Detrazione da parte del familiare convivente
D. La detrazione compete al familiare
convivente soltanto a condizione che la convivenza sussista
nell'immobile nel quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione?
R.
Come già chiarito con la risoluzione n.184 del 12
giugno 2002, perchè il convivente possa beneficiare
della detrazione non è necessario che l'immobile oggetto degli interventi di
ristrutturazione costituisca l'abitazione principale dell'intestatario
dell'immobile e del familiare convivente, ma è necessario che i lavori siano
effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si
esplica la convivenza.
4) E, infine, così dice la Circolare Entrate 20/04/2005 n. 15
7.2. CONIUGE
CONVIVENTE
D. I coniugi conviventi
in un'immobile di proprietà di uno soltanto di essi,
decidono di costruire un box pertinenziale. Il coniuge proprietario
dell'immobile è fiscalmente a carico dell'altro. Il coniuge convivente non
proprietario dell'immobile ha titolo per detrarre le spese relative
alla costruzione della pertinenza?
R. La circolare n. 121
del 1998 relativamente all'individuazione dei soggetti
che possono fruire della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 1 della
legge n. 449 del 1997 annovera, tra i possibili beneficiari, anche il familiare
convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono
effettuati i lavori.
La convivenza,
tuttavia, deve sussistere già nel momento in cui si attiva la procedura
finalizzata all'esercizio della detrazione, mediante l'inoltro
della comunicazione preventiva di inizio lavori al competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria.
L'individuazione dei
soggetti beneficiari del diritto alla detrazione deve essere
infatti operata, con carattere di definitività,
al momento dell'invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione
finanziaria. Al riguardo, l'articolo 2 del decreto dirigenziale 6 marzo 1998,
che ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione precisandone le modalità di invio e di compilazione, stabilisce, da un lato,
che, in presenza di più soggetti che si avvalgono del beneficio è sufficiente
che uno solo provveda alla trasmissione del modello di comunicazione,
dall'altro, che il contribuente che non ha trasmesso il modello deve indicare
il codice fiscale di chi ha provveduto alla trasmissione in sede di
compilazione della dichiarazione dei redditi.