Supersconto per il risparmio energetico

 

Debutta una detrazione sul 55% delle spese – Atteso il decreto che illustra le modalità attuative

 

Anche per il 2007 resta in vigore la detrazione del 36% sulle opere di recupero. La novità più importante è senz’altro l’introduzione di un’altra, e più cospicua detrazione del 55%, rivolta esclusivamente al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili. Le sue modalità di dettaglio sono però rimandate, dalla Finanziaria 2007, a un decreto ministeriale non ancora pubblicato in Gazzetta. Per il resto il 36% resta con le stesse regole degli anni scorsi, salvo tre cicli di novità. Il primo è scattato dal 4 luglio 2006 e consiste nell’obbligo di riportare in fattura il costo della mano d’opera, pena la perdita del diritto allo sconto fiscale. Il secondo è partito da ottobre 2006, e prevede, oltre il passaggio della detrazione dal 41 al 36% e dell’Iva su manutenzione ordinaria e straordinaria dal 20 al 10%, che il tetto massimo su cui si applica la detrazione (48.000 euro) non valga più per ciascuna persona che esegue i lavori sullo stesso immobile. Fino al 2005, per esempio, due coniugi che possedevano un’abitazione potevano rapportare la detrazione a una cifra massima di spesa di 48 mila euro ciascuno(per un totale di 96 mila euro). Ora non più.

La terza novità, con la Finanziaria 2007, è la cancellazione (o meglio, la mancata proroga) dell’agevolazione sull’acquisto di un appartamento in un edificio integralmente ristrutturato da un’impresa edile.

Fatti i debiti conti, l’unico cambiamento favorevole alla maggior parte dei contribuenti e il ritorno dell’accoppiata 36-10%, anzichè di quella 41-20%. Avvantaggiati infatti la maggior parte dei lavori, quelli meno impegnativi. Per chi invece fa grandi opere (catalogate come restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), che avevano comunque l’Iva al 10%, la perdita è del 5% di sconto fiscale. Stesso discorso per chi acquista box nuovi pertinenziali alla prima casa, che godeva comunque dell’Iva agevolata al 4%.*

Il 55% sul risparmio energetico. La novità più rilevante, portata dalla Finanziaria 2007, è però un’altra: una nuova detrazione, del 55%, riguardante opere importanti di risparmio energetico, effettuate su tutti gli edifici (e non solo su quelli abitativi come accade per il 36%). Benché le regole di dettaglio non siano state ancora emanate, condizioni e procedure dovrebbero ricalcare quelle della detrazione già in essere. Per quanto attiene ai fabbricati esistenti, essa si articola in quattro diverse agevolazioni.

La prima riguarda la riqualificazione energetica degli edifici, e quindi un insieme di opere che debbono coinvolgere non solo gli impianti termici ma anche le strutture e gli infissi di un palazzo. Lo sconto massimo è di 100.000 euro, con rateizzazione in 3 anni..

Va raggiunto un fabbisogno energetico inferiore al 20% di quello previsto dal Dlgs 192/2005, allegato C, comma 1, tabella 1 (una serie di formule tecniche, fuori dalla portata dei non esperti). In buona sostanza, va creato un "cappotto" di coibentazioni al tetto e alle pareti e vanno cambiati gli infissi tradizionali con altri a doppi vetri. Inoltre vanno sostituite le caldaie centralizzate con quelle a condensazione( che recuperano il calore dei fumi di scarico, incrementando l’efficienza) e installato un impianto contabilizzato in cui ciascun condomino possa regolare o spegnere i caloriferi quando vuole.

La seconda agevolazione è limitata alla sola coibentazione di pavimenti, pareti e infissi, raggiungendo certi obiettivi di "trasmittanza termica" prefissati dalla stessa Finanziaria (la trasmittanza è una misura del flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie). In tal caso il 55%di porta a uno sconto massimo di 60mila euro.

Identici criteri anche per chi installa dei pannelli solari. Sono esclusi i pannelli fotovoltaici, per i quali valgono agevolazioni del tutto diverse, stabilite da altre norme (raggruppate nel cosiddetto “conto energia”, con il quale si paga l’utente in misura proporzionale ad ogni chilowatt prodotto, anche se utilizzato per riscaldare la propria casa).

L’ultima misura riguarda la rottamazione della vecchia caldaia e la sua sostituzione con un modello a condensazione (sempre il 55% su 30.000 di spesa èpari a 16.500 euro di detrazione).

Tra i requisiti per ottenere tutte queste detrazioni c’è quello di far redigere, da un tecnico abilitato, la certificazione energetica dell’edificio (i cui costi divengono però detraibili). Per le misure non direttamente connesse al settore industriale e commerciale dovrebbero valere gli stessi criteri previsti per il 36%sulle ristrutturazioni.

Infine il disegno di legge Finanziaria agevola la sostituzione frigoriferi e congelatori con apparecchi ad alto rendimento (marcati almeno A+). Lo sconto sui redditi è di 200 euro per ciascun acquisto e stavolta la somma è scalabile dai redditi in un anno solo. Le altre misure previste dall’articolo 24 (quelle per motori ad alta efficienza elettrica, e per gli inverter)

 

Sconti sul recupero: mutamenti nel tempo delle principali condizioni

 

Periodo

Detrazione fiscale

Iva manutenzione ordinaria e straordinaria*

N. rate annuali

Tetto massimo di spesa detraibile

Validità tetto massimo

1998-2000

41%

20%

5 o 10 a scelta

150 milioni di vecchie lire in un anno

Per ogni immobile e per ogni persona che sostiene la spesa

2001

36%

10%

2002

10 rate

48.000 euro scaglionati in più anni per ogni assenso edilizio

2003-2005

10 rate (5 per chi ha da 75 a 79 anni, 3 per chi ha 80 anni o più)

gen -sett. 2006

41%

20%

ott. 2006-2007

36%

10%

Per ogni immobile

* L’Iva sulle opere catalogate come di “restauro e risanamento conservativo” e “ristrutturazione edilizia” è sempre del 10%

Fonte: Ufficio StudiConfappi-Federamministratori

 

Per chi scatta l’agevolazione

 

Ampia la platea degli aventi diritto: dai proprietari ai familiari, agli inquilini

 

Sono i soggetti passivi dell’Irpef, residenti o non residenti in Italia, che possiedono o detengono l’immobile e che hanno sostenuto spese nei periodi d’imposta dal 1998 ad oggi, se tali spese sono rimaste a loro carico.

Si tratta:

1)      dei proprietari e dei loro familiari conviventi;

2)      dei nudi proprietari;

3)      dei titolari di diritti reali (uso, usufrutto, abitazione);

4)      degli inquilini;

5)      dei comodatari;

6)      dei futuri acquirenti di un immobile, dopo un compromesso registrato

7)      dei soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa;

8)      dei soci di s.s, s.a.s. e s.n.c. (società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo) nonché di imprese familiari. Gli immobili societari non devono costituire beni strumentali né beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Familiari, usufruttuario, inquilino o comodatario dell'immobile hanno diritto alla detrazione anche se è il proprietario o il detentore dell'immobile ad aver chiesto gli assensi edilizi.

L'unico proprietario di un edificio, purché sia costituito da almeno due unità immobiliari accatastate singolarmente, potrà godere degli sconti previsti anche sulle parti comuni a più appartamenti.

Anche l’imprenditore edile che esegue dei lavori agevolabili su una propria abitazione, per uso personale o familiare, ha diritto alla detrazione per l’acquisto dei materiali e per le spese sostenute per il personale impiegato, purchè si autofatturi: in questo caso non è necessario il bonifico di pagamento.

Familiari conviventi. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) e gli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati, figli di primo matrimonio del coniuge). Non è richiesto un contratto di comodato (uso gratuito dell'immobile) da allegare al modulo di inizio lavori. Non solo: non è nemmeno necessario accludere al modulo un certificato o una dichiarazione che provi il rapporto di parentela tra il familiare convivente e il proprietario dell'immobile. Solo in caso di controlli, gli uffici finanziari potranno richiedere che il rapporto di parentela sia provato.

 

Come si eredita la detrazione

 

In caso di compravendita, può capitare che il venditore abbia versato parte delle spese di ristrutturazione (per esempio, delle parti comuni condominiali) e l’acquirente un’altra parte. Chi gode delle detrazioni? Risposta: l’acquirente, per intero. . Quindi il venditore dovrà tener conto dell’incremento di valore apportato dal fatto di aver versato parte dei costi nel fissare il prezzoli vendita della casa. Comunque la vendita deve riguardare tutto l’immobile, non solo una quota: altrimenti solo il venditore continua ad aver diritto alla detrazione (Faq Entrate 15 novembre 2006).

Ricordiamo poi che la finanziaria 2003 ha stabilito che in caso di decesso di chi ha diritto alla detrazione, essa si trasmette, per intero, solo all’erede “che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. Ma cosa si intende per “detenzione”? Non è necessario che l’erede si trasferisca nella casa, basta che ne abbia libera disponibilità. Perciò, ad esempio, più fratelli che ereditino una casa di villeggiatura, usandola tutti, si spartiranno la detrazione tra di loro, in proporzione alle loro quote di proprietà sulla casa stessa.

 

Immobili agevolabili

 

Sono agevolabili gli immobili residenziali, di qualsiasi categoria, anche se rurali, purché siti in Italia. Il criterio è quello"di fatto". Non conta quindi in che categoria catastale sono classificati (se non per eventuali sanzioni per mancate variazioni catastali o infrazioni edilizie). Negli immobili residenziali rientrano a pieno titolo gli alloggi del portiere (ma non il gabbiotto dove svolge eventualmente il suo lavoro), che sarebbero esclusi per altri versi. Per essi i condomini possono detrarre le spese di recupero in ragione dei loro millesimi. Sono agevolati anche gli interventi sulle pertinenze degli immobili abitativi, anche qualora i lavori riguardino esclusivamente la pertinenza. Per esempio si possono mettere a posto solo il box e la soffitta, senza intervenire nell'appartamento.

Entro certi limiti, la detrazione prevista per le parti comuni condominiali si applica per intero anche se nell’edificio vi siano immobili non abitativi (negozi, laboratori, uffici eccetera). E cioè:

1) quando la superficie delle unità immobiliari destinate a residenza supera il 50% della superficie totale, la detrazione prevista per le spese affrontate sulle parti comuni è applicata anche dai proprietari di negozi, laboratori e uffici (purché soggetti passivi Irpef);

2) quando la superficie destinata ad unità immobiliari non residenziali è prevalente, la detrazione sulle spese per le parti comuni è applicata solo per i proprietari o possessori di unità residenziali (in ragione dei loro millesimi di spesa riparametrati).

Gli immobili ad uso promiscuo (per esempio abitazione ed ufficio), hanno diritto a una detrazione pari al 50%. In altre parole, oggi come oggi, al 18% di detrazione sulle spese effettivamente sostenute.

Chi intenda frazionare un appartamento in due, a quale limite di detrazione ha diritto? Quello previsto per un singolo immobile, oppure quella doppia? L'interpretazione del Ministero è restrittiva: il tetto è di 48 mila euro, riferito solo all'appartamento iniziale.

 

 

Parcheggi sì, purché pertinenziali

 

La costruzione di nuovi parcheggi si avvantaggia dello sconto sul recupero, a patto che vi sia"un asservimento pertinenziale ad un unità immobiliare esistente".

Sono quindi inclusi quelli, previsti dalla Bassanini bis, con un legame pertinenziale con una sola parte o con tutte le unità immobiliari. Sarebbero forse esclusi, invece, i nuovi garage di proprietà del condominio, inteso come comunione di beni. e, sicuramente, i box acquistati"di seconda mano".

Non è nemmeno necessario che il box o il posto auto sia situato nello stesso edificio dove è posto l'appartamento, e la detrazione vale sia per i posti auto o i box di proprietà singola, che per i garage in cooperativa. Si può trattare anche di un secondo o terzo box posseduto. Tuttavia, una condizione esiste. Che il box sia"pertinenziale", cioè asservito all'uso dell'appartamento.

Cosa significa, esattamente, questa definizione? Che deve esistere un atto di volontà del proprietario, o dell'assegnatario in cooperativa, di porre il box a servizio dell'abitazione, per un periodo protratto nel tempo (e che questo legame di servizio sia oggettivamente possibile). Quest'atto di volontà deve essere trascritto nel rogito di acquisto, se il box a stato realizzato in applicazione alla legge Tognoli (n. 122/89 modificata dalla 127/97). In quest'ultimo caso il box deve essere situato nel comune dove è situato immobile (in Lombardia, per la legge 22/99, anche in uno confinante). Per i box nuovi va inviata la comunicazione inizio lavori, su modello delle Finanze, entro i termini di presentazione dalla dichiarazione dei redditi: per esempio, se l'acquisto è avvenuto con bonifico bancario nel 2000, il termine ultimo è il 30 giugno del 2001. L'importo pagato verrà attestato dall'impresa cedente o dalla cooperativa.

Ovviamente anche la ristrutturazione di box o autorimesse è ammessa allo sconto, secondo i meccanismi usuali.

Documentazione. Per l’acquisto di box in costruzione o già realizzati, la documentazione cambia. Occorre infatti una dichiarazione dell'impresa che quantifichi le spese di realizzazione del box o del posto auto (che non sono la stessa cosa del prezzo a cui è stato venduto). Esse escludono, infatti, le spese generali, i costi per l'installazione del cantiere, il valore dell'area e il profitto dell'impresa conseguito dalla vendita. Comprendono invece quelle sostenute per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, per l'eventuale relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, per le prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento, per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denuncie di inizio lavori, per gli oneri di urbanizzazione.

Nel caso di acquisto contemporaneo di box e casa in costruzione i costi di realizzazione del posto auto vanno fatturati a parte, per consentire il relativo bonifico di pagamento.

Le fatture vanno pagate con l'apposito bollettino di bonifico bancario. Va inviata, al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto, 21, 65100 Pescara), la comunicazione di inizio lavori entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alla prima delle dieci rate di detrazione. Sulla comunicazione vanno riportati gli estremi del rogito o, quantomeno, del compromesso trascritto. Alla comunicazione va allegata copia della concessione edilizia o del permesso a costruire. Nel rogito va dichiarato l'intento di destinare il posto auto a pertinenza dell'appartamento.

 

 

Lo sconto del 36 per cento

si allarga ai casi particolari

 

Il 36% si applica sui costi di quali opere? Vediamo prima le norme generali, e poi le eccezioni.

Innanzitutto la detrazione riguarda i lavori nei fabbricati. Per esempio, la potatura degli alberi o l’installazione di un impiantino di irrigazione in un giardino, anche se condominiale, non c’entrano.

Poi attiene alle opere di carattere edilizio o impiantistico: “”, per esempio alla messa in sicurezza della rete di distribuzione del gas, “no” invece alla sostituzione di una normale cucina a gas con una provvista di un dispositivo che interrompa l'erogazione quando la fiamma è spenta (misura precauzionale prevista in tutti gli ultimi modelli). Quindi il costo di un apparecchio è detraibile solo quando esso diviene parte integrante di un impianto (come accade per una caldaia, un cronotermostato, una sirena anti-furto).

Una distinzione fondamentale esiste inoltre a livello delle opere previste per le singole unità immobiliari e quelle previste sulle parti comuni di un palazzo (sia esso un condominio con diversi proprietari o un fabbricato di un solo proprietario ma suddiviso in appartamenti locati).

Unità immobiliare. Per l’appartamento singolo sono escluse, in linea di principio, le opere classificate come di manutenzione ordinaria. Per esempio la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione dei pavimenti, quella dei sanitari che non preveda l’installazione di nuove tubature e scarichi.

Condominio. A livello condominiale non ci sono invece esclusioni rispetto a categorie urbanistiche di opere (è concessa anche la manutenzione ordinaria). Tuttavia la legge istitutiva della detrazione (la n. 449/1997) parrebbe estromettere tutti gli impianti condominiali nonché i locali comuni (portineria, vani caldaia e ascensore, ad esempio).

I numerosi casi particolari previsti dalla legge, nonché le interpretazioni di manica larga date dalle tante circolari dell’Agenzia delle entrate hanno però finito per far rientrare dalla finestra quello che era stato fatto uscire dalla porta. E cioè ad avvantaggiare praticamente tutte le opere condominiali, anche quelle su impianti e locali comuni. Con alcune, scarne eccezioni.

Per i locali comuni si è sostenuto, per esempio, che sono agevolabili tutti quelli adibiti ad abitazione del personale del condominio (in genere del portiere). Esclusi solo i costi di rifacimento della semplice guardiola.

Impianti condominiali.. Per gli impianti l’opera diviene di per sé agevolabile, una volta dimostrato che è funzionale alla messa in sicurezza, al rispetto delle norme sul risparmio energetico, ai fini anti-sismici, alla sicurezza anti-ladro, alla prevenzione degli incidenti domestici, all’eliminazione delle barriere architettoniche,. Ed è davvero difficile rintracciare un’installazione impiantistica condominiale che, se non altro per adeguarsi a norme in continuo perfezionamento, non si trovi ad essere avvantaggiata dalla detrazione. Ciò vale anche per i lavori nei locali tecnici che ospitano la caldaia o l’argano dell’ascensore.

L’unica importante eccezione pare essere l’installazione o la sostituzione integrale dell’ ascensore (vedi circolare n. 121/1998). Ma anche in tale circostanza, in caso di sostituzione dell’impianto, restano agevolate le parti elettriche e le apparecchiature soggette all'adeguamento delle norme. Se poi vi è una nuova installazione, i costi sono interamente detraibili se l’ascensore è realizzato secondo le norme tecniche previste per ospitare persone con handicap grave (cabine e vani porta sufficientemente ampi, bottoniere accessibili e con cifre in braille, eccetera).

Manutenzione ordinaria negli appartamenti. Oltre alle piccole opere eseguite in collegamento con altre più importanti, catalogate come manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione, sono agevolate:

1) l’installazione dei doppi vetri (contenimento dell’inquinamento acustico e/o risparmio energetico);

2) La messa a norma degli impianti rispetto alle leggi di sicurezza, di risparmio energetico e anti-sismiche (compresi i costi delle relative prestazioni professionali);

3) la sostituzione di caloriferi, caldaiette individuali, scaldabagni, cucine, cappe di aspirazione, le nuove aperture di ventilazione, l’acquisto di lampadine a basso consumo, la connessione a reti di teleriscaldamento (se dimostrabile il contenimento energetico o la messa in sicurezza degli impianti);

4) la coibentazione delle pareti o delle soffitte con panelli isolanti (risparmio energetico e/o lotta all’inquinamento acustico);

5) L’installazione di reti di cablaggio (per esempio fibre ottiche, anche per il collegamento del telefono e del computer);

6) le opere di eliminazione di barriere architettoniche a favore dei portatori di handicap (anche quando non abitano l’edificio). Tra quelle catalogabili come di manutenzione ordinaria ci sono la sostituzione dei sanitari del bagno, l’eliminazione di gradini, l’ampliamento di porte, i servoscala.

7) sempre a favore dei disabili, gli “strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna”. Per esempio i telecomandi che aprono e chiudono finestre, tapparelle e luci nonché i sistemi computerizzati che li comandano. Esclusi invece i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse dei computer, nonché i mezzi necessari alla deambulazione (non sono apparecchi collegabili a opere edili e per essi vale la diversa detrazione Irpef del 19%)..

8) Il collegamento degli anziani a servizi di tele assistenza sanitaria o di emergenza.

9) Le misure finalizzate a prevenire il rischio di furti e aggressioni;

10) Le opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Nei casi di manutenzione ordinaria, pur non occorrendo chiedere permessi in Comune, bisogna conservare adeguata documentazione (per esempio la scheda tecnica del produttore) che attesti che il singolo elemento integrato o sostituito serva allo scopo (per il risparmio energetico, per esempio).

 

Ricostruzione fedele e ampliamenti dell'immobile

 

Godono del diritto alla detrazione gli interventi di ricostruzione fedele di un fabbricato che, del resto, secondo il Dpr n. 380/2001, rientrano nella categoria della"ristrutturazione edilizia". Stesso discorso per quegli ampliamenti che non realizzino un'unità immobiliare utilizzabile autonomamente.

La circolare n. 121 del 1998 fa direttamente riferimento ai sottotetti resi abitabili e collegati all'appartamento sottostante, “purché non prevedano aumento della volumetria originariamente assentita ". Ciò ha creato in passato dubbi (vedi ufficio fiscale Piemonte, 29/1/2003), nel caso in cui un sottotetto (grazie per esempio a leggi regionali agevolative, quali quella lombarda o quella ligure), abbia avuto il colmo del tetto rialzato, con incremento di volumetria.

uttavia anche tali opere sono inquadrate dalle leggi regionali come di “ristrutturazione edilizia”, e quindi, a nostro parere, agevolabili, come accade per il demolizione e ricostruzione.

 

Misure contro furti e infortuni

 

Le norme sul 36% parlano anche di “misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” e di “esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici”. Di che si tratta esattamente?,

 

Rischio di furti e aggressioni. Tra i dispositivi attivi si possono elencare tutti rivelatori (a infrarossi, a contatto magnetico sui serramenti, a micronde, microfonici eccetera), le sirene acustiche e luminose, gli apparecchi che inviano messaggi telefonici, le fotocamere sugli ingressi. Tra i sistemi passivi le serrature, le recinzioni, le grate alle finestre, le porte e le tapparelle blindate, i vetri anti-sfondamento e perfino le casseforti. Esclusi, naturalmente, i contratti con le ditte di vigilanza.

Infortuni domestici. Buona parte degli infortuni deriva dal cattivo uso o dall'insufficienza degli impianti elettrici, del gas e di riscaldamento. Quindi un'interpretazione estensiva potrebbe comprendere anche le piccole riparazioni di tali impianti. Dii fatti, la circolare delle Entrate n. 13/2001 vi include espressamente la sostituzione di un  tubo del gas e riparazione di presa malfunzionante.

 

Cablatura: cosa è

 

Secondo la circolare n. 57/1998, perchè la  cablatura sia agevolata, si deve far riferimento a una legge precisa (la n. 249 del 31 luglio 1997), In essa si tratta di antenne collettive o reti via cavo che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali (e non che servano solo una singola unità immobiliare). Pertanto l’adeguamento, per esempio,  alla televisione satellitare oppure al digitale terrestre di un intero stabile potrebbe essere agevolata, quello di un singolo appartamento no.

Tuttavia la stessa circolare afferma. “Inoltre, possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l'accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell'energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza”.

L’inciso “inoltre” farebbe pensare che anche i collegamenti via fibra ottica effettuati da un solo utente siano agevolati (a patto di versare il corrispettivo con bonifico bancario, naturalmente).  Si tratta, però, di un’interpretazione alquanto arrischiata.

 

 

Quando c’è lo sconto del 36%: casi dubbi

 

 

 

1

Sostituzione di gradini con scivoli all’interno dell’appartamento.

Agevolata se i tratta di opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, fatte a favore di portatori di handicap.

2

Riparazione balconi , terrazze, soffitte e cantine, comprese le pavimentazioni., serrande box

Essendo opere di manutenzione ordinaria, non sono agevolate per il singolo proprietario. Se però sono comprese (come spesso capita) nell’ambito di lavori di rifacimento delle facciate, dei garages, dei locali nel sottosuolo oppure delle soffitte del palazzo sono agevolabili.

3

Doppi vetri.

Devono avere caratteristiche tecniche certificate. Comunque l’agevolazione, ai sensi delle leggi del risparmio energetico, è ammessa solo nelle località classificate nelle zone climatiche D,E,F, quindi esclusi i comuni nelle aree più calde della Penisola. Se ci si rifà alle leggi per il contenimento dell’inquinamento acustico, invece, devono essere garantiti certi parametri di miglioramento.

4

Pannelli di coibentazione

purché portino a un contenimento del fabbisogno energetico di almeno il 10 per cento e purché realizzati con certe regole tecniche (legge 9 gennaio 1991, n. 10, tabella A). che variano a seconda della loro dislocazione del pannello (sottotetti, terrazzi e porticati, tipo di pareti)

5

Termostati e cronotermostati

sempre agevolati, se all'interno delle singole unità immobiliari. Agevolati anche se all’interno dei singoli ambienti dell’appartamento purché applicati almeno al 70 percento degli ambienti stessi;

6

Sostituzione caldaia individuale.

Purché, a regime, abbiano un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%.Agevolato anche il passaggio da caldaia centralizzata a caldaiette individuali, purché dalla trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di cronotermostato.

7

Sostituzione o integrazione antenna Tv privata

Quasi sempre agevolata, purché l’intervento sia considerabile come "riqualificazione" dell’impianto esistente, e non una mera sostituzione di antenna

8

Ascensori adatti ai portatori di handicap

debbono avere certe caratteristiche tecniche (cabina grande almeno 120 per 86 cm, porte aperte che lascino libero un passaggio di 75 cm). Inoltre i pianerottoli devono essere abbastanza ampi per permettere la manovra di una carrozzella.

9

Riparazione ascensore esistente

Scontate solo le opere di adeguamento alle norme sicurezza Cee e Cei (ad esempio impianto di messa a terra ascensore, paratia sotto cabina anti-cadute, luci di sicurezza nella tromba, interruttore elettrico di sicurezza, telefono  collegato 24 ore su 24 a centrale sicurezza)

10

Realizzazione di nuova canna fumaria o di areazione

Se l’opera è eseguita dal privato è agevolata. Se è condominiale, lo è quasi sempre , purché sia dimostrabile l’adeguamento alle leggi sulla sicurezza o sul risparmio energetico

11

Sostituzione caldaia condominiale

Purché abbia requisiti di rendimento termico che permettano un determinato risparmio energetico

12

Riparazioni di impianti elettrici di riscaldamento eccetera

Sia che sia eseguita nell’appartamento, che nel condominio, è agevolata solo e per la spesa necessaria per portare all’adeguamento dell’impianto stesso alle leggi sulla sicurezza.

13

Illuminazione sulle scale o in giardino

Di per sé l’impianto condominiale non è agevolato. E’ possibile farsi risparmiare comunque le spese di lampadine ad alto risparmio energetico.

14

Semplice sostituzione citofoni

E’ dubbio che sia agevolabile, dal momento che si tratta di opera condominiale su un impianto a basso voltaggio, che non è incluso negli standard della sicurezza previsti dalla legge 46/90.