Supersconto per il risparmio energetico
Debutta
una detrazione sul 55% delle spese – Atteso il decreto che illustra le modalità attuative
Anche
per il 2007 resta in vigore la detrazione del 36% sulle opere di recupero. La
novità più importante è senz’altro l’introduzione di un’altra, e più cospicua
detrazione del 55%, rivolta esclusivamente al risparmio energetico e alle fonti
rinnovabili. Le sue modalità di dettaglio sono però
rimandate, dalla Finanziaria 2007, a un decreto ministeriale non ancora
pubblicato in Gazzetta. Per il resto il 36% resta con
le stesse regole degli anni scorsi, salvo tre cicli di novità. Il primo è
scattato dal 4 luglio 2006 e consiste nell’obbligo di riportare in fattura il
costo della mano d’opera, pena la perdita del diritto allo sconto fiscale. Il
secondo è partito da ottobre 2006, e prevede, oltre il
passaggio della detrazione dal 41 al 36% e dell’Iva su manutenzione ordinaria e
straordinaria dal 20 al 10%, che il tetto massimo su cui si applica la
detrazione (48.000 euro) non valga più per ciascuna persona che esegue i lavori
sullo stesso immobile. Fino al 2005, per esempio, due coniugi che possedevano
un’abitazione potevano rapportare la detrazione a una
cifra massima di spesa di 48 mila euro ciascuno(per un totale di 96 mila euro).
Ora non più.
La terza novità, con
la Finanziaria 2007, è la cancellazione (o meglio, la mancata proroga)
dell’agevolazione sull’acquisto di un appartamento in un edificio integralmente
ristrutturato da un’impresa edile.
Fatti
i debiti conti, l’unico cambiamento favorevole alla maggior parte dei
contribuenti e il ritorno dell’accoppiata 36-10%, anzichè
di quella 41-20%. Avvantaggiati
infatti la maggior parte dei lavori, quelli meno impegnativi. Per chi
invece fa grandi opere (catalogate come restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia), che avevano comunque l’Iva
al 10%, la perdita è del 5% di sconto fiscale. Stesso discorso per chi acquista
box nuovi pertinenziali alla prima casa, che godeva comunque
dell’Iva agevolata al 4%.*
Il 55% sul risparmio energetico.
La novità più rilevante, portata dalla Finanziaria 2007, è però un’altra: una nuova
detrazione, del 55%, riguardante opere importanti di risparmio energetico, effettuate su tutti gli edifici (e non solo su quelli
abitativi come accade per il 36%). Benché le regole di
dettaglio non siano state ancora emanate, condizioni e procedure dovrebbero
ricalcare quelle della detrazione già in essere. Per quanto attiene ai
fabbricati esistenti, essa si articola in quattro diverse agevolazioni.
La prima riguarda la
riqualificazione energetica degli edifici, e quindi un insieme di opere che debbono coinvolgere non solo gli impianti
termici ma anche le strutture e gli infissi di un palazzo. Lo sconto massimo è
di 100.000 euro, con rateizzazione in 3 anni..
Va raggiunto un
fabbisogno energetico inferiore al 20% di quello
previsto dal Dlgs 192/2005, allegato C, comma 1, tabella 1 (una serie di
formule tecniche, fuori dalla portata dei non esperti). In buona sostanza, va
creato un "cappotto" di coibentazioni al tetto e alle pareti e vanno
cambiati gli infissi tradizionali con altri a doppi vetri. Inoltre vanno
sostituite le caldaie centralizzate con quelle a condensazione( che recuperano
il calore dei fumi di scarico, incrementando l’efficienza) e installato un
impianto contabilizzato in cui ciascun condomino possa
regolare o spegnere i caloriferi quando vuole.
La seconda
agevolazione è limitata alla sola coibentazione di pavimenti, pareti e infissi,
raggiungendo certi obiettivi di "trasmittanza termica" prefissati
dalla stessa Finanziaria (la trasmittanza è una misura del flusso di calore che
passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie). In tal caso il
55%di porta a uno sconto massimo di 60mila euro.
Identici
criteri anche per chi installa dei pannelli solari.
Sono esclusi i pannelli fotovoltaici, per i quali valgono agevolazioni del
tutto diverse, stabilite da altre norme (raggruppate
nel cosiddetto “conto energia”, con il quale si paga l’utente in misura
proporzionale ad ogni chilowatt prodotto, anche se utilizzato per riscaldare la
propria casa).
L’ultima misura
riguarda la rottamazione della vecchia caldaia e la sua sostituzione con un
modello a condensazione (sempre il 55% su 30.000 di spesa èpari
a 16.500 euro di detrazione).
Tra i requisiti per
ottenere tutte queste detrazioni c’è quello di far redigere, da un tecnico
abilitato, la certificazione energetica dell’edificio (i cui costi divengono
però detraibili). Per le misure non direttamente connesse al settore
industriale e commerciale dovrebbero valere gli stessi criteri previsti per il
36%sulle ristrutturazioni.
Infine il disegno di
legge Finanziaria agevola la sostituzione frigoriferi
e congelatori con apparecchi ad alto rendimento (marcati almeno A+). Lo sconto sui redditi è di 200 euro per ciascun
acquisto e stavolta la somma è scalabile dai redditi in un anno solo. Le altre misure previste dall’articolo 24 (quelle per motori ad
alta efficienza elettrica, e per gli inverter)
Sconti sul recupero: mutamenti nel
tempo delle principali condizioni
Periodo |
Detrazione fiscale |
Iva manutenzione ordinaria e straordinaria* |
N. rate annuali |
Tetto massimo di spesa detraibile |
Validità tetto massimo |
1998-2000 |
41% |
20% |
5 o 10 a scelta |
150 milioni di vecchie lire in un anno |
Per ogni immobile e per ogni persona che sostiene la spesa |
2001 |
36% |
10% |
|||
2002 |
10 rate |
48.000 euro scaglionati in più anni per ogni assenso edilizio |
|||
2003-2005 |
10 rate (5 per chi ha da 75 a 79 anni, 3 per chi ha 80 anni o
più) |
||||
gen -sett.
2006 |
41% |
20% |
|||
ott. 2006-2007 |
36% |
10% |
Per ogni immobile |
* L’Iva sulle opere catalogate come di
“restauro e risanamento conservativo” e “ristrutturazione edilizia” è sempre
del 10%
Fonte: Ufficio StudiConfappi-Federamministratori
Per chi scatta l’agevolazione
Ampia la platea degli aventi diritto: dai proprietari ai familiari, agli inquilini
Sono i soggetti
passivi dell’Irpef, residenti o non residenti in Italia, che possiedono o detengono
l’immobile e che hanno sostenuto spese nei periodi d’imposta dal 1998 ad oggi,
se tali spese sono rimaste a loro carico.
Si tratta:
1)
dei
proprietari e dei loro familiari conviventi;
2)
dei
nudi proprietari;
3)
dei
titolari di diritti reali (uso, usufrutto, abitazione);
4)
degli
inquilini;
5)
dei
comodatari;
6)
dei
futuri acquirenti di un immobile, dopo un compromesso registrato
7)
dei
soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa;
8)
dei
soci di s.s, s.a.s. e s.n.c. (società semplici, in accomandita semplice, in nome
collettivo) nonché di imprese familiari. Gli immobili societari non devono
costituire beni strumentali né beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Familiari,
usufruttuario, inquilino o comodatario dell'immobile
hanno diritto alla detrazione anche se è il proprietario o il detentore
dell'immobile ad aver chiesto gli assensi edilizi.
L'unico proprietario
di un edificio, purché sia costituito da almeno due unità immobiliari
accatastate singolarmente, potrà godere degli sconti previsti anche sulle parti
comuni a più appartamenti.
Anche
l’imprenditore edile che esegue dei lavori agevolabili su una propria
abitazione, per uso personale o familiare, ha diritto alla detrazione per
l’acquisto dei materiali e per le spese sostenute per il personale impiegato, purchè si autofatturi: in questo
caso non è necessario il bonifico di pagamento.
Come si eredita la detrazione
In caso di
compravendita, può capitare che il venditore abbia versato parte delle spese di
ristrutturazione (per esempio, delle parti comuni condominiali) e l’acquirente un’altra parte. Chi gode delle
detrazioni? Risposta: l’acquirente, per intero. . Quindi
il venditore dovrà tener conto dell’incremento di valore apportato dal fatto di
aver versato parte dei costi nel fissare il prezzoli vendita della casa. Comunque la vendita deve riguardare tutto l’immobile, non
solo una quota: altrimenti solo il venditore continua ad aver diritto alla
detrazione (Faq Entrate 15 novembre 2006).
Ricordiamo
poi che la finanziaria 2003 ha stabilito che
in caso di decesso di chi ha diritto alla detrazione, essa si trasmette,
per intero, solo all’erede “che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene”. Ma cosa si intende per “detenzione”? Non è
necessario che l’erede si trasferisca nella casa, basta che ne
abbia libera disponibilità. Perciò, ad esempio, più fratelli che ereditino una casa di villeggiatura, usandola tutti, si
spartiranno la detrazione tra di loro, in proporzione alle loro quote di
proprietà sulla casa stessa.
Entro certi limiti,
la detrazione prevista per le parti comuni condominiali si applica per intero
anche se nell’edificio vi siano immobili non abitativi (negozi, laboratori,
uffici eccetera). E cioè:
1) quando la
superficie delle unità immobiliari destinate a residenza supera il 50% della
superficie totale, la detrazione prevista per le spese affrontate sulle parti
comuni è applicata anche dai proprietari di negozi, laboratori e uffici (purché
soggetti passivi Irpef);
2) quando la
superficie destinata ad unità immobiliari non residenziali è prevalente, la
detrazione sulle spese per le parti comuni è applicata solo per i proprietari o
possessori di unità residenziali (in ragione dei loro
millesimi di spesa riparametrati).
Gli immobili ad uso
promiscuo (per esempio abitazione ed ufficio), hanno diritto a
una detrazione pari al 50%. In altre parole, oggi come oggi,
al 18% di detrazione sulle spese effettivamente sostenute.
Chi intenda
frazionare un appartamento in due, a quale limite di detrazione ha diritto?
Quello previsto per un singolo immobile, oppure quella doppia?
L'interpretazione del Ministero è restrittiva: il tetto è di 48 mila euro,
riferito solo all'appartamento iniziale.
La costruzione di
nuovi parcheggi si avvantaggia dello sconto sul recupero, a patto che vi
sia"un asservimento pertinenziale ad un unità
immobiliare esistente".
Sono quindi inclusi
quelli, previsti dalla Bassanini
bis, con un legame pertinenziale con una sola parte o con tutte le unità
immobiliari. Sarebbero forse esclusi, invece, i nuovi garage di proprietà del
condominio, inteso come comunione di beni. e,
sicuramente, i box acquistati"di seconda mano".
Non è nemmeno
necessario che il box o il posto auto sia situato nello stesso edificio dove è
posto l'appartamento, e la detrazione vale sia per i posti auto o i box di
proprietà singola, che per i garage in cooperativa. Si può trattare anche di un
secondo o terzo box posseduto. Tuttavia, una condizione esiste. Che il box
sia"pertinenziale", cioè asservito all'uso
dell'appartamento.
Cosa
significa, esattamente, questa definizione? Che deve
esistere un atto di volontà del proprietario, o dell'assegnatario in
cooperativa, di porre il box a servizio dell'abitazione, per un periodo
protratto nel tempo (e che questo legame di servizio sia oggettivamente
possibile). Quest'atto di volontà deve essere trascritto nel rogito di acquisto, se il box a stato realizzato in applicazione
alla legge Tognoli (n. 122/89 modificata dalla
127/97). In quest'ultimo caso il box deve essere situato nel comune dove è
situato immobile (in Lombardia, per la legge 22/99, anche in uno confinante).
Per i box nuovi va inviata la comunicazione inizio lavori, su modello delle
Finanze, entro i termini di presentazione dalla dichiarazione dei redditi: per
esempio, se l'acquisto è avvenuto con bonifico bancario nel 2000, il termine
ultimo è il 30 giugno del 2001. L'importo pagato verrà
attestato dall'impresa cedente o dalla cooperativa.
Ovviamente anche la
ristrutturazione di box o autorimesse è ammessa allo
sconto, secondo i meccanismi usuali.
Nel caso di acquisto contemporaneo di box e casa in costruzione i
costi di realizzazione del posto auto vanno fatturati a parte, per consentire
il relativo bonifico di pagamento.
Le fatture vanno
pagate con l'apposito bollettino di bonifico bancario.
Va inviata, al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto,
21, 65100 Pescara), la comunicazione di inizio lavori entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alla prima delle dieci
rate di detrazione. Sulla comunicazione vanno riportati gli estremi del rogito
o, quantomeno, del compromesso trascritto. Alla comunicazione va allegata copia
della concessione edilizia o del permesso a costruire. Nel rogito va dichiarato
l'intento di destinare il posto auto a pertinenza dell'appartamento.
Lo sconto del 36 per cento
si allarga
ai casi particolari
Il 36% si applica
sui costi di quali opere? Vediamo prima le norme generali, e poi le eccezioni.
Innanzitutto la
detrazione riguarda i lavori nei fabbricati. Per esempio, la potatura degli
alberi o l’installazione di un impiantino di irrigazione
in un giardino, anche se condominiale, non c’entrano.
Poi attiene alle
opere di carattere edilizio o impiantistico: “sì”, per
esempio alla messa in sicurezza della rete di distribuzione del gas, “no”
invece alla sostituzione di una normale cucina a gas con una provvista di un
dispositivo che interrompa l'erogazione quando la fiamma è spenta (misura
precauzionale prevista in tutti gli ultimi modelli). Quindi
il costo di un apparecchio è detraibile solo quando esso diviene parte
integrante di un impianto (come accade per una caldaia, un cronotermostato, una
sirena anti-furto).
Una distinzione
fondamentale esiste inoltre a livello delle opere previste per le singole unità
immobiliari e quelle previste sulle parti comuni di un palazzo (sia esso un condominio
con diversi proprietari o un fabbricato di un solo proprietario ma suddiviso in
appartamenti locati).
Unità immobiliare. Per l’appartamento
singolo sono escluse, in linea di principio, le opere classificate come di
manutenzione ordinaria. Per esempio la tinteggiatura delle pareti, la
sostituzione dei pavimenti, quella dei sanitari che non preveda
l’installazione di nuove tubature e scarichi.
Condominio. A livello
condominiale non ci sono invece esclusioni rispetto a categorie urbanistiche di opere (è concessa anche la manutenzione ordinaria).
Tuttavia la legge istitutiva della detrazione (la n. 449/1997) parrebbe
estromettere tutti gli impianti condominiali nonché i
locali comuni (portineria, vani caldaia e ascensore, ad esempio).
I numerosi casi particolari
previsti dalla legge, nonché le interpretazioni di
manica larga date dalle tante circolari dell’Agenzia delle entrate hanno però
finito per far rientrare dalla finestra quello che era stato fatto uscire dalla
porta. E cioè ad avvantaggiare praticamente tutte le
opere condominiali, anche quelle su impianti e locali comuni. Con alcune, scarne eccezioni.
Per i locali comuni
si è sostenuto, per esempio, che sono agevolabili tutti quelli adibiti ad
abitazione del personale del condominio (in genere del portiere). Esclusi solo
i costi di rifacimento della semplice guardiola.
Impianti condominiali..
Per gli impianti l’opera diviene di per sé agevolabile, una volta dimostrato
che è funzionale alla messa in sicurezza, al rispetto delle norme sul risparmio
energetico, ai fini anti-sismici, alla sicurezza anti-ladro, alla prevenzione
degli incidenti domestici, all’eliminazione delle barriere architettoniche,. Ed
è davvero difficile rintracciare un’installazione impiantistica
condominiale che, se non altro per adeguarsi a norme in continuo
perfezionamento, non si trovi ad essere avvantaggiata dalla detrazione. Ciò
vale anche per i lavori nei locali tecnici che ospitano la caldaia o l’argano
dell’ascensore.
L’unica importante
eccezione pare essere l’installazione o la sostituzione integrale dell’ ascensore (vedi circolare n. 121/1998). Ma anche in tale circostanza, in caso di sostituzione
dell’impianto, restano agevolate le parti elettriche e le apparecchiature
soggette all'adeguamento delle norme. Se poi vi è una nuova installazione, i
costi sono interamente detraibili se l’ascensore è realizzato secondo le norme
tecniche previste per ospitare persone con handicap grave (cabine e vani porta
sufficientemente ampi, bottoniere accessibili e con
cifre in braille, eccetera).
Manutenzione ordinaria negli appartamenti.
Oltre alle piccole opere eseguite in collegamento con altre più importanti,
catalogate come manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e
ristrutturazione, sono agevolate:
1)
l’installazione dei doppi vetri (contenimento dell’inquinamento acustico e/o
risparmio energetico);
2) La messa a norma
degli impianti rispetto alle leggi di sicurezza, di risparmio energetico e
anti-sismiche (compresi i costi delle relative prestazioni professionali);
3) la sostituzione
di caloriferi, caldaiette individuali, scaldabagni,
cucine, cappe di aspirazione, le nuove aperture di
ventilazione, l’acquisto di lampadine a basso consumo, la connessione a reti di
teleriscaldamento (se dimostrabile il contenimento energetico o la messa in
sicurezza degli impianti);
4)
la coibentazione delle pareti o delle soffitte con panelli isolanti (risparmio
energetico e/o lotta all’inquinamento acustico);
5)
L’installazione di reti di cablaggio (per esempio fibre ottiche, anche per il
collegamento del telefono e del computer);
6) le opere di eliminazione di barriere architettoniche a favore dei
portatori di handicap (anche quando non abitano l’edificio). Tra quelle
catalogabili come di manutenzione ordinaria ci sono la sostituzione dei sanitari
del bagno, l’eliminazione di gradini, l’ampliamento di porte, i servoscala.
7)
sempre a favore dei disabili, gli “strumenti che, attraverso la comunicazione,
la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata,
sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna”. Per esempio i
telecomandi che aprono e chiudono finestre, tapparelle e luci nonché i sistemi computerizzati che li comandano. Esclusi
invece i telefoni a viva voce, gli
schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse dei computer, nonché i mezzi
necessari alla deambulazione (non sono apparecchi collegabili a opere
edili e per essi vale la diversa detrazione Irpef del 19%)..
8) Il collegamento
degli anziani a servizi di tele assistenza sanitaria o di emergenza.
9) Le misure
finalizzate a prevenire il rischio di furti e aggressioni;
10) Le opere volte
ad evitare gli infortuni domestici.
Nei casi di
manutenzione ordinaria, pur non occorrendo chiedere permessi in Comune, bisogna
conservare adeguata documentazione (per esempio la scheda tecnica del
produttore) che attesti che il singolo elemento integrato o sostituito
serva allo scopo (per il risparmio energetico, per esempio).
Godono
del diritto alla detrazione gli interventi di
ricostruzione fedele di un fabbricato che, del resto, secondo il Dpr n. 380/2001, rientrano nella categoria
della"ristrutturazione edilizia". Stesso discorso
per quegli ampliamenti che non realizzino un'unità immobiliare utilizzabile
autonomamente.
La circolare n. 121
del 1998 fa direttamente riferimento ai sottotetti resi abitabili e collegati
all'appartamento sottostante, “purché non prevedano aumento della volumetria
originariamente assentita ". Ciò ha creato in passato
dubbi (vedi ufficio fiscale Piemonte, 29/1/2003), nel caso in cui un
sottotetto (grazie per esempio a leggi regionali agevolative,
quali quella lombarda o quella ligure), abbia avuto il colmo del tetto
rialzato, con incremento di volumetria.
uttavia anche tali opere
sono inquadrate dalle leggi regionali come di “ristrutturazione edilizia”, e
quindi, a nostro parere, agevolabili, come accade per il demolizione e
ricostruzione.
Misure contro furti e infortuni
Le norme sul 36%
parlano anche di “misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” e di “esecuzione di
opere volte ad evitare gli infortuni domestici”. Di che si tratta esattamente?,
Rischio di furti e aggressioni.
Tra i dispositivi attivi si possono elencare tutti rivelatori (a infrarossi, a contatto magnetico sui serramenti, a micronde, microfonici eccetera), le sirene acustiche e
luminose, gli apparecchi che inviano messaggi telefonici, le fotocamere sugli ingressi. Tra i sistemi passivi
le serrature, le recinzioni, le grate alle finestre, le porte e le
tapparelle blindate, i vetri anti-sfondamento e perfino le casseforti. Esclusi,
naturalmente, i contratti con le ditte di vigilanza.
Infortuni domestici. Buona parte degli
infortuni deriva dal cattivo uso o dall'insufficienza degli impianti elettrici,
del gas e di riscaldamento. Quindi un'interpretazione
estensiva potrebbe comprendere anche le piccole riparazioni di tali impianti. Dii fatti, la circolare delle Entrate n. 13/2001 vi include espressamente la sostituzione di un tubo del gas e riparazione di presa malfunzionante.
Cablatura: cosa è
Secondo la circolare
n. 57/1998, perchè la
cablatura sia agevolata, si deve far
riferimento a una legge precisa (la n. 249 del 31
luglio 1997), In essa si tratta di antenne collettive o reti via cavo che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali (e
non che servano solo una singola unità immobiliare). Pertanto l’adeguamento,
per esempio, alla televisione
satellitare oppure al digitale terrestre di un intero stabile potrebbe essere
agevolata, quello di un singolo appartamento no.
Tuttavia
la stessa circolare afferma. “Inoltre, possono
essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi
di cablatura degli edifici per l'accesso a servizi
telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad
esempio, la contabilizzazione dell'energia da centrali di teleriscaldamento o
di co-generazione, la teleassistenza sanitaria e di
emergenza”.
L’inciso “inoltre”
farebbe pensare che anche i collegamenti via fibra ottica effettuati da un solo
utente siano agevolati (a patto di versare il corrispettivo con bonifico
bancario, naturalmente). Si tratta,
però, di un’interpretazione alquanto arrischiata.
Quando c’è lo sconto
del 36%: casi dubbi |
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Sostituzione di gradini con scivoli all’interno
dell’appartamento. |
Agevolata se i tratta di opere per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, fatte a favore di portatori di
handicap. |
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Riparazione balconi , terrazze,
soffitte e cantine, comprese le pavimentazioni., serrande box |
Essendo opere di manutenzione ordinaria, non sono agevolate
per il singolo proprietario. Se però sono comprese
(come spesso capita) nell’ambito di lavori di rifacimento delle facciate, dei
garages, dei locali nel sottosuolo oppure delle
soffitte del palazzo sono agevolabili. |
|
Doppi vetri. |
Devono avere caratteristiche tecniche certificate. Comunque l’agevolazione, ai sensi delle leggi del risparmio
energetico, è ammessa solo nelle località classificate nelle zone climatiche
D,E,F, quindi esclusi i comuni nelle aree più calde della Penisola. Se ci si rifà alle leggi per il contenimento
dell’inquinamento acustico, invece, devono essere garantiti certi parametri
di miglioramento. |
|
Pannelli di coibentazione |
purché portino a un contenimento del
fabbisogno energetico di almeno il 10 per cento e purché realizzati con certe
regole tecniche (legge 9 gennaio 1991, n. 10, tabella A). che
variano a seconda della loro dislocazione del pannello (sottotetti, terrazzi
e porticati, tipo di pareti) |
|
Termostati e cronotermostati |
sempre agevolati, se all'interno delle
singole unità immobiliari. Agevolati anche se all’interno dei
singoli ambienti dell’appartamento purché applicati almeno al 70 percento
degli ambienti stessi; |
|
Sostituzione caldaia individuale. |
Purché, a regime, abbiano un rendimento,
misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%.Agevolato anche il passaggio
da caldaia centralizzata a caldaiette individuali,
purché dalla trasformazione derivi un risparmio di energia
non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di
cronotermostato. |
|
Sostituzione o integrazione antenna Tv privata |
Quasi sempre agevolata, purché
l’intervento sia considerabile come "riqualificazione"
dell’impianto esistente, e non una mera sostituzione di antenna |
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Ascensori adatti ai portatori di handicap |
debbono avere certe caratteristiche tecniche
(cabina grande almeno 120 per 86 cm, porte aperte che lascino libero un
passaggio di 75 cm). Inoltre i pianerottoli devono essere abbastanza ampi per permettere la manovra di una carrozzella. |
|
Riparazione ascensore esistente |
Scontate solo le opere di adeguamento
alle norme sicurezza Cee e Cei
(ad esempio impianto di messa a terra ascensore, paratia sotto cabina
anti-cadute, luci di sicurezza nella tromba, interruttore elettrico di
sicurezza, telefono collegato 24 ore
su 24 a centrale sicurezza) |
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Realizzazione di nuova canna fumaria o di areazione |
Se l’opera è eseguita dal privato è
agevolata. Se è condominiale, lo è quasi sempre ,
purché sia dimostrabile l’adeguamento alle leggi sulla sicurezza o sul
risparmio energetico |
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Sostituzione caldaia condominiale |
Purché abbia requisiti di rendimento termico che permettano un
determinato risparmio energetico |
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Riparazioni di impianti elettrici di
riscaldamento eccetera |
Sia che sia eseguita nell’appartamento,
che nel condominio, è agevolata solo e per la spesa necessaria per portare
all’adeguamento dell’impianto stesso alle leggi sulla sicurezza. |
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Illuminazione sulle scale o in giardino |
Di per sé l’impianto condominiale non è agevolato. E’ possibile
farsi risparmiare comunque le spese di lampadine ad
alto risparmio energetico. |
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14 |
Semplice sostituzione citofoni |
E’ dubbio che sia agevolabile, dal momento che si tratta di opera condominiale su un impianto a basso voltaggio,
che non è incluso negli standard della sicurezza previsti dalla legge 46/90. |