Detrazione del 55% sul risparmio energetico

 

La Finanziaria 2007 (legge 27/12/2006, n. 296) ha introdotto alcune interessanti detrazioni fiscali sul risparmio energetico. Parliamo ora di quelle valide per gli edifici esistenti (per quelli di nuova costruzione le norme sono meno generose).  I commi che le riguardano vanno dal 344 al 347 dell’articolo unico..

 La prima agevolazione riguarda la riqualificazione energetica degli edifici, e quindi un insieme di opere che debbono coinvolgere non solo gli impianti termici ma anche le strutture e gli infissi di un palazzo.

Va raggiunto un fabbisogno energetico inferiore al 20% di quello previsto dal Dlgs 192/2005, allegato C, comma 1, tabella 1 (una serie di formule tecniche, fuori dalla portata dei non esperti). In buona sostanza, va creato un "cappotto" di coibentazioni al tetto e alle pareti e vanno cambiati gli infissi tradizionali con altri a doppi vetri. Inoltre vanno sostituite le caldaie centralizzate con quelle a condensazione( che recuperano il calore dei fumi di scarico, incrementando l’efficienza) e installato un impianto contabilizzato in cui ciascun condomino possa regolare o spegnere i caloriferi quando vuole. La detrazione fiscale, rateizzata in 3 anni, ed è pari al 55% della spesa (che comunque non può superare i 188 mila euro, per un totale di 100 mila euro di detrazione).

La seconda agevolazione è limitata alla sola coibentazione di pavimenti, pareti e infissi, raggiungendo certi obiettivi di "trasmittanza termica" prefissati dalla stessa Finanziaria (la trasmittanza è una misura del flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie). In tal caso il 55%di detrazione è applicabile a un tetto massimo di 109,091 euro di spesa (per un totale di 60mila euro di detrazione).

Identici criteri anche per chi installa dei pannelli solari. Sono esclusi i pannelli fotovoltaici, per i quali valgono agevolazioni del tutto diverse, stabilite da altre norme (raggruppate nel cosiddetto “conto energia”, con il quale si paga l’utente in misura proporzionale ad ogni chilowatt prodotto, anche se utilizzato per riscaldare la propria casa).

L’ultima misura riguarda la rottamazione della vecchia caldaia e la sua sostituzione con un modello a condensazione (sempre il 55% su 30.000 euro di tetto di spesa, max 16.500 di detrazione).

Tra i requisiti per ottenere tutte queste detrazioni c’è quello di far redigere, da un tecnico abilitato, la certificazione energetica dell’edificio (i cui costi divengono però detraibili). Per le misure non direttamente connesse al settore industriale e commerciale dovrebbero valere gli stessi criteri previsti per il 36%sulle ristrutturazioni.

Vantaggi da pesare Il costo di un intervento di riqualificazione energetica di un immobile (55% di detrazione) può essere, grosso modo, il doppio di quello di un intervento tradizionale di rifacimento di un impianto di riscaldamento (che si avvantaggia del solo 36 per cento).

Fatti i debiti calcoli,sembrerebbe che per rendere indifferente la scelta tra le due detrazioni fiscali bisognerebbe che la riqualificazione energetica costasse "solo" il 42% in più, mentre è da ipotizzare una spesa di almeno il 100% in più.

Ma le cose non stanno così. Infatti, oltre alla maggiore detrazioni, vi sono altri vantaggi. Innanzitutto la detrazione (100 mila euro anziché 48 mila). Il secondo vantaggio è che lo sconto fiscale si incamera in tre rate annuali (anziché in dieci). Il terzo, molto più decisivo, è che si consegue per anni un risparmio energetico più radicale, cioè una bolletta meno salata del metano o del gasolio. Quindi i costi sopportati in più si ammortizzano in pochi anni.