Detrazione del 55% sul risparmio energetico
La Finanziaria 2007
(legge 27/12/2006, n. 296) ha introdotto alcune interessanti detrazioni fiscali
sul risparmio energetico. Parliamo ora di quelle valide per gli edifici
esistenti (per quelli di nuova costruzione le norme sono meno generose). I commi che le riguardano vanno dal 344 al
347 dell’articolo unico..
La prima agevolazione riguarda la
riqualificazione energetica degli edifici, e quindi un insieme di opere che debbono coinvolgere non solo gli impianti
termici ma anche le strutture e gli infissi di un palazzo.
Va raggiunto un
fabbisogno energetico inferiore al 20% di quello
previsto dal Dlgs 192/2005, allegato C, comma 1, tabella 1 (una serie di
formule tecniche, fuori dalla portata dei non esperti). In buona sostanza, va
creato un "cappotto" di coibentazioni al tetto e alle pareti e vanno
cambiati gli infissi tradizionali con altri a doppi vetri. Inoltre vanno
sostituite le caldaie centralizzate con quelle a condensazione( che recuperano
il calore dei fumi di scarico, incrementando l’efficienza) e installato un
impianto contabilizzato in cui ciascun condomino possa
regolare o spegnere i caloriferi quando vuole. La detrazione fiscale, rateizzata in 3 anni, ed è pari al 55% della spesa (che
comunque non può superare i 188 mila euro, per un totale di 100 mila euro di
detrazione).
La seconda
agevolazione è limitata alla sola coibentazione di pavimenti, pareti e infissi,
raggiungendo certi obiettivi di "trasmittanza termica" prefissati
dalla stessa Finanziaria (la trasmittanza è una misura del flusso di calore che
passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie). In tal caso il
55%di detrazione è applicabile a un tetto massimo di 109,091
euro di spesa (per un totale di 60mila euro di detrazione).
Identici
criteri anche per chi installa dei pannelli solari.
Sono esclusi i pannelli fotovoltaici, per i quali valgono agevolazioni del
tutto diverse, stabilite da altre norme (raggruppate
nel cosiddetto “conto energia”, con il quale si paga l’utente in misura
proporzionale ad ogni chilowatt prodotto, anche se utilizzato per riscaldare la
propria casa).
L’ultima misura
riguarda la rottamazione della vecchia caldaia e la sua sostituzione con un
modello a condensazione (sempre il 55% su 30.000 euro di tetto di spesa, max 16.500 di detrazione).
Tra i requisiti per
ottenere tutte queste detrazioni c’è quello di far redigere, da un tecnico
abilitato, la certificazione energetica dell’edificio (i cui costi divengono
però detraibili). Per le misure non direttamente connesse al settore
industriale e commerciale dovrebbero valere gli stessi criteri previsti per il
36%sulle ristrutturazioni.
Vantaggi da pesare Il costo di un
intervento di riqualificazione energetica di un immobile (55% di detrazione) può essere, grosso modo, il doppio di quello di un
intervento tradizionale di rifacimento di un impianto di riscaldamento (che si
avvantaggia del solo 36 per cento).
Fatti i debiti
calcoli,sembrerebbe che per rendere indifferente la
scelta tra le due detrazioni fiscali bisognerebbe che la riqualificazione
energetica costasse "solo" il 42% in più, mentre è da ipotizzare una
spesa di almeno il 100% in più.
Ma
le cose non stanno così. Infatti, oltre alla maggiore
detrazioni, vi sono altri vantaggi. Innanzitutto la detrazione (100 mila
euro anziché 48 mila). Il secondo vantaggio è che lo sconto fiscale si incamera
in tre rate annuali (anziché in dieci). Il terzo, molto più decisivo, è che si
consegue per anni un risparmio energetico più radicale, cioè
una bolletta meno salata del metano o del gasolio. Quindi
i costi sopportati in più si ammortizzano in pochi anni.