Detrazione del 36%: il rebus della necessità della Dia

 

E’necessario un assenso burocratico comunale (Dia o permesso di costruire) per ottenere la detrazione fiscale del 36%? Sono in tanti ad avere le idee poco chiare a proposito.

Rispondere sembra semplice. Se gli assensi comunali sono necessari, ottenerli è indispensabile per avere diritto alla detrazione. Se invece non lo sono (come per esempio accade per gli interventi di manutenzione ordinaria), non esiste alcuna necessità di chiederli e quindi di esibirli in caso di verifiche (punti 3.5 e 6 della circolare Entrate n. 57/1998).

Il vero problema è però un altro, e si pone in caso di opere di recupero in singole unità immobiliari. Infatti, in caso di condomini (o di villette singole, ad essi assimilate), le spese per le opere di manutenzione ordinaria, che non necessitano di Dia, sono agevolate. Viceversa, in caso di singoli appartamenti, esse non sono detraibili ai sensi del 36%. Con alcune eccezioni però. Restano infatti detraibili spese di manutenzione ordinaria a otto diversi scopi: risparmio energetico, lotta all’inquinamento acustico, eliminazione di barriere architettoniche, adeguamento degli impianti a norme di sicurezza, cablatura degli edifici, domotica a favore dei disabili, misure anti-furto e contro gli infortuni domestici.

A titolo puramente esemplificativo godono quindi dello “sconto” l’installazione di una porta blindata o di una cassaforte a muro, la sostituzione di una vecchia caldaia con una ad alta efficienza energetica, l’installazione di doppi vetri o di coibentazioni, la creazione di uno scivolo al posto di un gradino per la mobilità di una carrozzella, l’installazione di fibre ottiche o di un interruttore: tutte opere che appunto i comuni classificano come manutenzione ordinaria.

Non esistono poi dubbi se un’opera è diversa da quelle sopra elencate è classificata come di manutenzione ordinaria sia dalle norme nazionali che da quelle del singolo comune: per esempio, la ripittura delle pareti interne di una stanza o la sostituzione delle piastrelle del pavimento. Tali lavori, se sono gli unici eseguiti in un singolo appartamento condominiale, non hanno diritto all’agevolazione. Se invece sono fatti insieme ad altri di manutenzione straordinaria, tutto l’intervento diviene di manutenzione straordinaria, ha diritto alla detrazione per l’intero suo costo ed è soggetto la Dia.

I casi veramente ambigui sono due:

1) Un’opera è considerata di manutenzione straordinaria dalle leggi nazionali, ma non da quelle locali;

2) Un’opera è considerata di manutenzione straordinaria sia dalle norme locali che da quelle nazionali, ma non necessita di Dia (Dichiarazione di inizio attività).

Facciamo alcuni esempi sul primo caso. Lo spostamento di una parete interna all’appartamento o la sostituzione di sanitari comprensivi di scarichi sono, ai sensi del Dpr n. 380/2001, “manutenzione straordinaria”. Gli uffici tecnici di molti comuni invece, si rifiutano di ricevere le Dia che riguardano tali opere, o perché i loro regolamenti edilizi le hanno derubricate a manutenzione ordinaria, oppure perché non accettarle è divenuta una prassi, per evitare l’eccesso di burocrazia. Peccato che questa semplificazione, anziché essere una benedizione, rischia di trasformarsi in una perdita di benefici fiscali. Quale classificazione, tra le due, vale? Quella nazionale o quella locale? Chiarimenti delle Entrate non ci sono a proposito. Benché la detrazione del 36% sia decisa a livello nazionale, ci pare che sia costretti a fare riferimento alle norme comunali, che sono le uniche ad aver valore cogente. Pertanto, in caso di opere classificate dal comune come in “ordinaria”, uno stratagemma legittimo potrebbe essere accoppiare ad esse un lavoro di scarso costo in “straordinaria”, per poter fare senza problemi la Dia.

Viceversa il secondo caso, quello di opere straordinarie che non necessitano però di Dia, è affrontato dalla Risoluzione delle Entrate 12/11/2007 n. 325. In essa si afferma che, se  nessun assenso è richiesto, diviene consigliabile (anche se non necessario) redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, accompagnata da fotocopia del documento di identità, in cui si afferma che l’opera è comunque di manutenzione straordinaria.

Va infine aggiunta un’osservazione che viene dalla pratica: raramente gli uffici delle Entrate, in caso di controlli, richiedono, come potrebbero,  gli assensi comunali: si limitano infatti a pretendere la Comunicazione a Pescara e prova dei bonifici di pagamento.