Detrazione del 36%: il rebus della necessità della Dia
E’necessario
un assenso burocratico comunale (Dia o permesso di costruire) per ottenere la
detrazione fiscale del 36%? Sono in tanti ad avere le idee poco chiare a
proposito.
Rispondere sembra
semplice. Se gli assensi comunali sono necessari,
ottenerli è indispensabile per avere diritto alla detrazione. Se invece non lo
sono (come per esempio accade per gli interventi di manutenzione ordinaria), non esiste alcuna necessità di chiederli e quindi di
esibirli in caso di verifiche (punti 3.5 e 6 della circolare Entrate n.
57/1998).
Il vero problema è
però un altro, e si pone in caso di opere di recupero
in singole unità immobiliari. Infatti, in caso di condomini (o di villette
singole, ad essi assimilate), le spese per le opere di
manutenzione ordinaria, che non necessitano di Dia, sono agevolate. Viceversa,
in caso di singoli appartamenti, esse non sono detraibili ai sensi del 36%. Con
alcune eccezioni però. Restano infatti detraibili
spese di manutenzione ordinaria a otto diversi scopi: risparmio energetico, lotta
all’inquinamento acustico, eliminazione di barriere architettoniche,
adeguamento degli impianti a norme di sicurezza, cablatura
degli edifici, domotica a favore dei disabili, misure
anti-furto e contro gli infortuni
domestici.
A titolo puramente
esemplificativo godono quindi dello “sconto” l’installazione di una porta
blindata o di una cassaforte a muro, la sostituzione di una vecchia caldaia con
una ad alta efficienza energetica, l’installazione di doppi vetri o di
coibentazioni, la creazione di uno scivolo al posto di un gradino per la
mobilità di una carrozzella, l’installazione di fibre ottiche o di un
interruttore: tutte opere che appunto i comuni classificano come manutenzione
ordinaria.
Non esistono poi
dubbi se un’opera è diversa da quelle sopra elencate è classificata come di
manutenzione ordinaria sia dalle norme nazionali che da quelle del singolo
comune: per esempio, la ripittura delle pareti
interne di una stanza o la sostituzione delle piastrelle del pavimento. Tali
lavori, se sono gli unici eseguiti in un singolo appartamento condominiale, non
hanno diritto all’agevolazione. Se invece sono fatti insieme ad
altri di manutenzione straordinaria, tutto l’intervento diviene di manutenzione
straordinaria, ha diritto alla detrazione per l’intero suo costo ed è soggetto
la Dia.
I casi veramente
ambigui sono due:
1) Un’opera è
considerata di manutenzione straordinaria dalle leggi nazionali, ma non da quelle locali;
2) Un’opera è
considerata di manutenzione straordinaria sia dalle norme locali che da quelle
nazionali, ma non necessita di Dia (Dichiarazione di
inizio attività).
Facciamo alcuni
esempi sul primo caso. Lo spostamento di una parete interna all’appartamento o
la sostituzione di sanitari comprensivi di scarichi sono,
ai sensi del Dpr n. 380/2001, “manutenzione
straordinaria”. Gli uffici tecnici di molti comuni invece, si rifiutano di
ricevere le Dia che riguardano tali opere, o perché i
loro regolamenti edilizi le hanno derubricate a
manutenzione ordinaria, oppure perché non accettarle è divenuta una prassi, per
evitare l’eccesso di burocrazia. Peccato che questa
semplificazione, anziché essere una benedizione, rischia di trasformarsi in una
perdita di benefici fiscali. Quale classificazione, tra le due, vale?
Quella nazionale o quella locale? Chiarimenti delle Entrate non ci sono a proposito. Benché la
detrazione del 36% sia decisa a livello nazionale, ci pare che sia costretti a
fare riferimento alle norme comunali, che sono le uniche ad aver valore
cogente. Pertanto, in caso di opere classificate dal
comune come in “ordinaria”, uno stratagemma legittimo potrebbe essere
accoppiare ad esse un lavoro di scarso costo in “straordinaria”, per poter fare
senza problemi la Dia.
Viceversa il secondo
caso, quello di opere straordinarie che non necessitano
però di Dia, è affrontato dalla Risoluzione delle Entrate 12/11/2007 n. 325. In
essa si afferma che, se nessun assenso è richiesto, diviene
consigliabile (anche se non necessario) redigere una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, accompagnata da fotocopia del documento di identità, in
cui si afferma che l’opera è comunque di manutenzione straordinaria.
Va infine aggiunta
un’osservazione che viene dalla pratica: raramente gli uffici delle Entrate, in
caso di controlli, richiedono, come potrebbero,
gli assensi comunali: si limitano infatti a
pretendere la Comunicazione a Pescara e prova dei bonifici di pagamento.