Detrazione 36% e tabelle correttive millesimali

 

 

 

Prendo spunto da un quesito del collega V.Rizzone per avere una precisazione nel senso che segue:
Premesso che alla comunicazione al c.s. di Pescara deve essere allegata una tabella della ripartizione millesimale della spesa da affrontare e considerato che la spesa effettivamente sostenuta a fine lavori NON E' MAI UGUALE A QUELLA PREVENTIVATA, tempo addietro era stato da Voi detto che se l'importo preventivato viene superato nel corso dell'anno, va inviata al c.s. una tabella correttiva. Ora io suppongo che tale 'tabella correttiva' debba essere inviata SOLO a conclusione dei lavori una volta per tutte, altrimenti - mi si corregga se ho capito male - dovrei inviare diverse tabelle nel corso dell'esecuzione dei lavori ogni volta che si dovesse presentare una variazione anche minima rispetto all'ammontare del costo preventivato. Il che mi sembra una fesseria solenne sotto il p.d.v. della praticità e della logica.
Per quanto concerne l'ipotesi di opere aggiuntive, penso che non
si debba fare una integrazione della comunicazione di inizio lavori se tali opere sono di entità e di importo limitato e non incidono sulla consistenza dei lavori come nel caso delle c.d 'varianti di opera'.

Vi ringrazio se gentilmente mi fornirete qualche chiarimento su questa problematica.
ROSSINI GUIDO - ASSOCIATO F.N.A. RM 224

 

 

 

In effetti da un controllo delle circolari interpretative abbiamo rilevato che la circolare Finanze n. 57 del 1998 afferma”Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione e non va trasmesso nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già presentato preventivamente”.

A nostro avviso l’interpretazione della circolare è squilibrata dal momento che la legge parla di detrazione delle “spese effettivamente sostenute”, che sono legalmente attestate dai bonifici effettuati e non da altra documentazione. Inoltre si introduce una sperequazione di trattamento tra i singoli che inviano documentazione a Pescara per la detrazione (che non debbono attestare l’entità della spesa) e i condomini, che dovrebbero invece attestarla. Infine il decreto di attuazione della legge parla di “tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese” (per la quale basterebbe riportale la sola divisione in millesimi) e non di tabella millesimale di ripartizione delle spese”.

Ad ogni buon conto, resta prudente inviare la tabella rivista. Quando? Poiché la detrazione è annuale, e deve tener conto dei bonifici effettuati, la tabella o le tabelle riviste  andrebbero probabilmente inviate annualmente prima della scadenza delle dichiarazioni dei redditi ed essere quantomeno congrue ai bonifici.

Quanto al dubbio “nuovo invio o meno in caso di varianti d’opera?”, ci pare accertato che il nuovo invio vada previsto solo nel caso in cui occorra chiedere in comune un nuovo assenso urbanistico o presentare una nuova Dia (circolare n. 95 del 2000).