Detrazione 36% e tabelle correttive millesimali
Prendo
spunto da un quesito del collega V.Rizzone per avere una precisazione nel senso
che segue:
Premesso che alla comunicazione al c.s. di Pescara deve essere allegata una
tabella della ripartizione millesimale della spesa da affrontare e considerato che la spesa effettivamente sostenuta a fine
lavori NON E' MAI UGUALE A QUELLA PREVENTIVATA, tempo addietro era stato da Voi
detto che se l'importo preventivato viene superato nel corso dell'anno, va
inviata al c.s. una tabella correttiva. Ora io suppongo che tale 'tabella correttiva' debba essere inviata SOLO a conclusione dei
lavori una volta per tutte, altrimenti - mi si corregga se ho capito male -
dovrei inviare diverse tabelle nel corso dell'esecuzione dei lavori ogni volta
che si dovesse presentare una variazione anche minima rispetto all'ammontare
del costo preventivato. Il che mi sembra una fesseria solenne
sotto il p.d.v. della praticità e della logica.
Per quanto concerne l'ipotesi di opere aggiuntive,
penso che non
si debba fare una integrazione della comunicazione di inizio lavori se tali
opere sono di entità e di importo limitato e non incidono sulla consistenza dei
lavori come nel caso delle c.d 'varianti di opera'.
Vi ringrazio se gentilmente mi fornirete qualche chiarimento su questa
problematica.
ROSSINI GUIDO - ASSOCIATO F.N.A. RM 224
In
effetti da un controllo delle circolari interpretative
abbiamo rilevato che la circolare Finanze n. 57 del 1998 afferma”Qualora
successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione
delle spese l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova
tabella di ripartizione delle spese all'ufficio che ha ricevuto la
comunicazione e non va trasmesso nuovamente il modulo relativo alla
comunicazione di inizio lavori già presentato preventivamente”.
A nostro avviso
l’interpretazione della circolare è squilibrata dal momento che la
legge parla di detrazione delle “spese effettivamente sostenute”, che sono
legalmente attestate dai bonifici effettuati e non da altra documentazione.
Inoltre si introduce una sperequazione di trattamento
tra i singoli che inviano documentazione a Pescara per la detrazione (che non
debbono attestare l’entità della spesa) e i condomini, che dovrebbero invece
attestarla. Infine il decreto di attuazione della
legge parla di “tabella millesimale relativa alla ripartizione
delle spese” (per la quale basterebbe riportale la sola divisione in millesimi)
e non di “tabella millesimale di ripartizione delle
spese”.
Ad ogni buon conto,
resta prudente inviare la tabella rivista. Quando?
Poiché la detrazione è annuale, e deve tener conto dei bonifici effettuati, la
tabella o le tabelle riviste andrebbero
probabilmente inviate annualmente prima della scadenza
delle dichiarazioni dei redditi ed essere quantomeno congrue ai bonifici.
Quanto al dubbio “nuovo
invio o meno in caso di varianti d’opera?”, ci pare accertato che il nuovo
invio vada previsto solo nel caso in cui occorra chiedere in comune un nuovo
assenso urbanistico o presentare una nuova Dia (circolare n. 95 del 2000).