Delibera necessaria per la polizza condominiale
L’amministratore,
senza autorizzazione assembleare, non può stipulare
una polizza assicurativa per il condominio, tantomeno
di durata pluriennale, posto che, a norma dell’art. 1129, comma 2 del codice
civile, il mandato dell’amministratore dura solo un anno. E’ quanto emerge
dalla recentissima sentenza 3 aprile 2007, n. 8233 della Cassazione - che non risulta sino ad ora essersi pronunciata in materia. secondo la Suprema Corte, infatti, il contratto di assicurazione
non rientra tra i contratti che l’amministratore può sottoscrivere, in forza
dei propri poteri conservativi di cui all’art. 1130, numero 4 del codice civile.
Quest’ultima disposizione si riferisce, infatti, all’obbligo
dell’amministratore di eseguire interventi conservativi (e cioè
manutenzione dei muri portanti, dei tetti, dei lastrici etc.) o interventi
giudiziali contro terzi, che possano mettere a rischio la sicurezza
dell’edificio (azioni possessorie, azioni di danno temuto, azioni per l’eliminazione
di vizi e difetti gravi all’edificio condominiale etc.).
Del resto non esiste
alcun obbligo di legge di assicurare l’edificio condominiale: la polizza non è,
infatti, una spesa necessaria per la conservazione delle parti comuni, avendo
il solo scopo di evitare danni patrimoniali ai condomini, in caso di sinistri.
Unica eccezione è
quando l’assicurazione sia imposta come obbligatoria
dal regolamento di condominio. In tal caso, l’amministratore, che ha l’obbligo
di curare l’osservanza del regolamento di condominio a
norma dell’articolo 1130 numero 1 del codice civile), può agire con atto
proprio.
La vicenda esaminata
dalla Corte riguardava il caso di una compagnia di assicurazioni
che aveva chiesto la condanna in giudizio al pagamento dei premi scaduti e non
pagati dal condominio. Quest’ultimo aveva però contestato l’obbligo, dal
momento che il contratto era stato sottoscritto dal solo amministratore, in
assenza di autorizzazione assembleare.
In
primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda della compagnia, ritenendo
che la sottoscrizione della polizza rientrasse tra i poteri conservativi
dell’amministratore, a norma dell’art. 1130, del codice civile, perché
finalizzata alla conservazione dell’edificio condominiale.
La Corte di Appello aveva però riformato la sentenza, aggiungendo
che la disposizione dell’art. 1130 CC numero 4, obbligando l’amministratore ad
eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell’edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni
dei muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro
comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia
dell’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto
di assicurazione, che ha come suo unico e diverso fine quello di evitare
pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato”.
La Cassazione non ha
però affrontato un’ulteriore questione connessa, non
prospettata dalle parti. Si tratta della rilevanza, in materia, del principio
dell’affidamento e della buona fede dei terzi contraenti, che abbiano
contrattato con un soggetto il quale abbia fatto credere di possedere i poteri
negoziali per concludere il contratto. In tale
ipotesi, é pacifico che l’amministratore è titolare della legale rappresentanza
del condominio, a norma degli articoli 1131 Codice Civile e 1704 Codice Civile,
sicché alla specie può ritenersi applicabile la disposizione di cui all’art.
1398 Codice Civile, per il quale “colui che ha
contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti
delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha
sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto”. Deve
però sussistere la prova dell’incolpevole affidamento del terzo, a norma
dell’art. 1393 del codice civile, per il quale chi contratta con il
rappresentante può sempre esigere che quest’ultimo giustifichi i suoi poteri e,
se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che
gliene dia una copia da lui firmata.
Matteo Rezzonico