Definizione di ripostiglio ai sensi norme urbanistiche
Buongiorno,
vorrei sapere se esiste una differenza, in
termini di caratteristiche tecniche, ingegneristiche,
urbanistiche e/o quant’altro possa venire in mente,
tra una soffitta e un ripostiglio. Giovanna Monacelli
La domanda posta così, senza lo scopo per cui è
stata rivolta, ci mette in imbarazzo. Astrattamente, non ci pare esista una
definizione di legge nazionale di “soffitta” o di “ripostiglio”, mentre non c’è
dubbio che la parola più utilizzata, perlomeno nelle leggi regionali, è quella
di “sottotetto”.
Per esempio, nel regolamento edilizio di Milano, compare la parola
“ripostiglio” ma non quella “soffitta”. Infatti
l’articolo 31, si dice: “(Locali sottotetto)1. I locali
sottotetto di nuova edificazione ed esistenti privi dei requisiti di
abitabilità, salvo quanto previsto dal successivo art. 73. , possono essere
adibiti - con esclusione dell'abitazione - a locali accessori alla residenza, quali ripostiglio - guardaroba, lavanderia nonché, come
previsto dal precedente art. 10. comma 4 - servizi
igienici con superficie minima di mq. 2 e lato minimo
di m. 1.20 anche a ventilazione forzata. Se condominiali, i
locali sottotetto sono accessibili dal vano scala comune, se privati
sono accessibili da scala interna all'unità di pertinenza attraverso disimpegno
chiuso, solo nel caso in cui non siano forniti di impianto di riscaldamento.
Essi possono essere dotati di impianto elettrico e di
riscaldamento”
In quello di Roma (art. 40) “tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli
destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scale e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata
alla destinazione d'uso”. E via elencando. Sia
cortesemente più precisa (anche nell’indicare il numero di tessera!).