Necessaria per le unità
immobiliari costruite o vendute
Da luglio certificazione o qualificazione energetica obbligatorie
Il 1° luglio 2009
entrerà in vigore l'obbligo di dotare di attestato di
certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq,
vendute o affittate, sia esistenti che di nuova costruzione. Tuttavia, nelle
regioni in cui non è stato predisposto, la certificazione energetica è di fatto
sostituita dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore
dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori. Purtroppo, a confondere le idee al cittadino, sta il fatto che di
“attestati di qualificazione energetica” ne esistono due, con identico titolo.
Il primo, più conosciuto, è l’ allegato A al Decreto
Economia e Finanze 19 febbraio 2007, che va compilato telematicamente sul sito
dell’Enea per poter ottenere la detrazione del 55% sul risparmio energetico. Il
secondo è citato dal Dlgs n. 152/2005 sul rendimento energetico in edilizia,
come un semplice documento che “può
essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio
della certificazione energetica”. Quindi la
qualificazione finisce per assumere un ruolo sostitutivo della certificazione
energetica che, non avrebbe per legge, in mancanza di meglio. Formalmente non
dovrebbe essere per forza necessario seguire lo schema
previsto dall’allegato A al Dm 19/2/2007, anche se questa resta la scelta più
prudente.
Quanto detto non
vale per tre regioni (Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna) e due province
autonome (Trento e Bolzano) in cui la certificazione energetica è già una
realtà e in cui anche le scadenze della sua adozione
per le unità immobiliari singole possono essere diverse.
A complicare le cose
sta il fatto che legge 133/2008 ha abolito l’obbligo
previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005di allegare
l’attestato di certificazione energetica al rogito di compravendita e al
contratto di locazione, pena la nullità degli atti . Con lo
stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo
15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. Non c’è più quindi la
necessità di allegare l’attestato di certificazione energetica al rogito, ma
resta quella redigerlo, come previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005. Mancando
però le sanzioni, il rischio è che questa imposizione
resti sulla carta e non spaventi
nessuno. Inoltre la versione vigente del Dlgs 192/2005
non spende più una parola a proposito della redazione della certificazione in
caso di locazione dell’immobile. Tutto ciò evidentemente è in contrasto con la
direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia che impone la consegna all’acquirente o
all’inquilino di questo documento, per quanto non parli espressamente di allegazione al rogito o al contratto. Non ha caso il
Commissario europeo per l’energia, Andris Piebalgs, sin dal novembre dello scorso anno, ha parlato di
procedura di infrazione in corso per mancato rispetto
della direttiva 2002/91/CE anche a causa delle abrogazioni decise con la legge
n. 133/2008.
E
le regioni, che molto spesso avevano previsto nelle loro norme l’allegazione a compravendite
ed affitti, cosa fanno? Reagiscono in ordine sparso. Per esempio, la Liguria si
è conformata ai cambiamenti della legge nazionale, mutando la propria.
Lombardia e Piemonte invece riconfermano la validità delle loro leggi e
puniscono con sanzioni amministrative chi non allega la certificazione
energetica. Le loro interpretazioni sono
state avvallate dal Consiglio nazionale del Notariato che ha detto che laddove le
norme locali lo stabiliscono (anche in Valle d’Aosta, Toscana, Umbria e nelle provincia di
Trento) allegare il documento è necessario.
Dove la certificazione è ormai una realtà
In tre regioni (Lombardia,
Liguria ed Emilia Romagna), e nelle due province autonome (Bolzano e Trento)la
certificazione energetica è ormai realtà concreta. Sono
infatti state varate, oltre le norme che le istituiscano, anche le
regole tecniche sul rendimento energetico degli edifici, che permettono i
complessi calcoli per stabilire il fabbisogno energetico annuo dell’edificio e
le trasmittanze termiche delle sue strutture (cioè il grado di coibentazione di
pareti, infissi, pavimenti e soffitti). L’ultima arrivata è la provincia di
Trento, che con delibera di giunta datata 12 giugno 2009 ha varato un apposito regolamento: qui la certificazione non partirà però
da subito ma da data da decidere ancora, anche perché finché non nascono gli
organismi che la possano redigere, o non viene stilato l’elenco dei
professionisti abilitati, non si sa chi possa farla.
Di un giorno
antecedente, l’11 giugno, è il decreto dirigenziale n.
5376 della Lombardia che aggiorna la procedura di calcolo della certificazione
energetica (almeno per la terza volta, ci pare ), con effetto però dal 7
settembre (prima valgono le regole precedenti). Anche
la Liguria ha cambiato quest’anno le carte in tavola, sostituendo con il
Regolamento n. 1/2009 quello risalente al 2007. Un tira
e molla che non solo costringe i professionisti ad aggiornarsi continuamente,
ma anche a buttar via i preziosi software di calcolo acquistati
precedentemente.
Altre regioni sono
in fase abbastanza avanzata nel varo di norme ad hoc.
Val d’Aosta, Toscana, Basilicata e Piemonte dispongono solo di norme di legge e
mancano quindi delle specifiche tecniche, rimandate a delibere di giunta e
regolamenti. In Piemonte i responsabili del settore risparmio in materia
energetica hanno assicurato al Sole che al più tardi ad ottobre 2009 la
certificazione verrà varata, con un altro anno di
tempo però perché diventi operativa.
Regioni all’avanguardia
Regione
o provincia autonoma |
Norme |
Scadenze in
caso di compravendite e locazioni di singole unità immobiliari |
Scadenze in
caso di integrali ristrutturazioni di singole unità immobiliari |
Lombardia |
Legge 11dicembre
2006, n. 24, art. 25; D.g.r. Lombardia 22 dicembre
2008 - n. 8/8745; Decreto dirigenziale 11/6/06, n. 53765 |
1 luglio 2009 (1 luglio 2010 per la
locazione) |
1 settembre 2007 |
Bolzano (prov) |
Legge 11 agosto 1997, n. 13, art. 127; Decreto presidente
provincia 29 settembre 2004, n. 34 |
Non previste |
Dall’entrata in vigore del Dpp
34/2004, ma solo per i nuovi edifici |
Trento (prov) |
Legge Trento n. 1 del 04-03-2008, art.84; Delibera Giunta Trento 12 giugno 2009 |
Da definire con delibera |
Da definire con delibera |
Liguria |
Legge 29 maggio 2007, n. 22, art. 16;
Regolamento 22 gennaio 2009, n. 1 |
Alla compravendita o alla locazione |
23 maggio 2009 |
Emilia Romagna |
Legge 23 dicembre 2004, n. 26, art. 25;
Deliberazione dell'assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 |
1 luglio 2009 (1 luglio 2010 per la
locazione) |
1 gennaio 2009 |
Fonte:
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori