Da finestra a portafinestra:
bisogna sentire l’assemblea?
Vivo in un condominio
del 1965 in C.so Sebastopoli al 5°
piano.
Circa 7 anni fa ho frazionato il mio
appartamento in due unità immobiliari, in quanto
troppo grande per le mie esigenze.
Tale frazionamento è stato fatto,
ovviamente, chiedendo tutti i permessi necessari al Comune e depositando in
Catasto la nuova planimetria. Inoltre è stata fatta la determinazione della
nuova ripartizione millesimale condominiale e si è provveduto
a suddividere il balcone sul corso Sebastopoli con una rete.
Una unità l’ho venduta, l’altra, più piccola,
l’ho tenuta come mia abitazione.
Questa unità ha una stanza che si affaccia
sul balcone di corso Sebastopoli, ma è dotata solo di
finestra e quindi non posso accedere alla porzione di balcone di mia proprietà,
se non scavalcando la finestra stessa. Prima accedevo
dalle altre stanze, fronte C.so Sebastopoli.
Mi è stato detto che, per poter
trasformare la finestra in porta finestra, dovevo chiedere il permesso al
Condominio.
Nell’ultima assemblea condominiale
l’Amministratore, che aveva messo il problema all’ordine del giorno, ha
illustrato il fatto, spiegando che secondo lui nulla ostava alla concessione
del permesso.
L’assemblea si è
divisa tra favorevoli e contrari: alla votazione hanno vinto i contrari,
appellandosi ad un articolo del regolamento condominiale, che recita: “ E’
vietato fare sui balconi nuove costruzioni, verande od altro anche a carattere
provvisorio ed anche se autorizzate dall’Autorità, senza la preventiva
autorizzazione del condominio”, dicendo che “altro” comprende anche l’apertura
di una porta finestra. Non ho voluto fare polemiche e discussioni, riservandomi di fare
tutte le opportune verifiche.
La mia domanda è quindi: ho il diritto di
aprire una porta finestra (come esiste nelle stanze
attigue che sono diventate parte dell’altra unità immobiliare), onde poter
accedere agevolmente al mio balcone (se non altro per pulirlo)?
E’ necessario avere il consenso del
condominio? Devo fare una apposita domanda o
presentare un progetto in Comune?
Faccio presente che sia per l’altezza, sia
per la profondità del balcone, sia per la presenza di una ringhiera con vetri
smerigliati, questo non comporterebbe alterazioni del decoro della facciata e
che comunque la porta finestra manterrebbe le attuali
dimensioni e richiamerebbe nella forma, quelle presenti nelle altre stanze che
si affacciano sul balcone prospiciente il corso Sebastopoli.
La ringrazio per una Sua gentile risposta.
Elisa, Torino
L’articolo 1102 del Codice civile prevede
che ciascun partecipante alla cosa comune possa servirsene, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri di farne
parimenti uso. Sono vietate le innovazioni che possa
mettere in pericolo la statica e il decoro dell’edificio (art. 1120). La
giurisprudenza ha interpretato tali articoli el senso che è possibile anche
praticare aperture nei muri comuni, senza chiedere per questo l’assenso
dell’assemblea.
Un regolamento condominiale contrattuale
può in effetti derogare da queste norme ma tale
deroga, per essere valida, deve essere chiaramente espressa (non basta un
generico “altro”, soprattutto se evidentemente il divieto citato riguarda
aumenti di volumetria). Supposto quindi che pericoli alla stabilità dell’edificio,
l’unico ostacolo resta la messa in pericolo del decoro architettonico, che può
essere lamentata anche da un solo condomino: se Lei
ritiene di essere “coperta” sotto questo punto di vista, proceda.