Cosa pagano i negozi in condominio
Posseggo con i miei figli un negozietto di
parrucchiera in una via Bg. Piccinina diversa da quella dello stabile e del
portone d’ingresso.
Non
ho alcun collegamento o comunicazione né interna né esterna con il portone
d’ingresso. Non ho alcun utilizzo dell’ascensore, né cantina, né stenditoio, né
parti in comune.
Ho
perfino lastrico solare (terrazza) coprente (diversa dai tetti comuni) di cui
ho pagato da sola la riparazione e la manutenzione.
Ora
l’amministratrice mi fa pagare alcune spese ordinarie e straordinarie,
asserendo che, come tutti, sono proprietaria di una quota dell’ascensore, che
NON MI SERVIRA’ MAI e che mai accrescerà il valore del mio negozio.
Fra
l’altro questo negozio è frutto non di un acquisto, ma di una permuta, avvenuta
nei primi anni ’60 con uno stabile abbattuto e poi ricostruito.
Chiedo
a voi se potete darmi una risposta in proposito.
Devo
pagare anch’io oppure no?
L’amministratrice
si rifà a una sentenza nel 1989. Ne esiste
qualcuna più recente a mio favore?
PS:
sto già facendo ricerca dell’atto di permuta. Rastrelli Zavattaro
Sarebbe stata utile
un’elencazione delle spese che l’amministratrice Le ha posto
a carico, per vedere, caso per caso, quanto Le competono e quando no.
Per quanto attiene al
lastrico solare, salvo diversi patti inclusi nel regolamento condominiale
contrattuale, la manutenzione ordinaria Le compete mentre quella straordinaria
è per 1/3 a suo carico e per 2/3 a carico del
condominio. La prescrizione del credito è biennale.
Per quanto riguarda
l’ascensore (salvo sempre il regolamento contrattuale) non
le competono le spese d’esercizio e di piccola manutenzione, mentre esistono un
po’ più dubbi in materia rispetto a quelle di manutenzione straordinaria. C’è
chi afferma che, qualora anche i negozianti o i condomini al piano terra siano
proprietari dell’impianto, le spese di manutenzione straordinaria e quelle di adeguamento alle norme di sicurezza competono loro, in
quanto attinenti alla proprietà del bene. E chi invece afferma che vanno
suddivise anch’esse per metà in base al piano e per metà n base ai millesimi di
proprietà , escludendo chi non fa uso dell’ascensore.
Quest’ultima tesi è quella che preferiamo, ma a prima ci sembra, purtroppo più
solida.
Va visto se nell’atto
di permuta è possibile capire qualcosa rispetto al titolo di proprietà
dell’ascensore (ma è improbabile).