I contributi per la ristrutturazione

 

Il giro d’orizzonte che il Sole dedica ai contributi per la ristrutturazione spazia su 13 regioni e due province autonome, senza per questo avere la presa di esaurire l’argomento, né quella (sarebbe vana), di fornire tutti i dettagli utili. Grazie ai riferimenti di legge sarà più facile, però, per i privati cittadini di informarsi, in prima istanza presso gli assessorati competenti del proprio comune e solo in seguito, eventualmente, presso quelli regionali.

La difficoltà dell’indagine sta anche nel fatto che sono in vigore leggi regionali sul recupero, spesso emanate molti anni fa, ma non per questo finanziate. Pertanto si è scelto di preferire quelle di cui si hanno notizie sufficientemente recenti di inserimento nei vari capitoli di spesa. Come si noterà, gran parte degli sforzi finanziari sono orientati verso la valorizzazione dei nuclei antichi delle città, dei piccoli insediamenti con interesse storico-architettonico e talora anche di singoli edifici di pregio. Più rare le iniziative di aiuto a famiglie con redditi bassi al recupero dei loro immobili. Inesistenti i contributi per il recupero delle periferie degradate, al quale in genere vengono dedicati solo pochi progetti calati dall’altro, senza sostenere per questo gli sforzi dei singoli privati proprietari.

Piemonte e Val d’Aosta.

In Piemonte si ha interesse di preservare viva la miriade di minuscoli centri che punteggiano il territorio collinare e montano. La legge regionale n. 16 del 2000 (per la collina) e quella n. 16 del 1999 (per la montagna), prevedono contributi per le spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione nei centri con meno di mille abitanti. I beneficiari devono impegnarsi per un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e per un quinquennio a non trasferire l'attività economica, pena la revoca dei benefici. Nelle zone montane sono favoriti i centri con meno di mille abitanti.

In Val d’Aosta, le cooperative edilizie a proprietà individuale che intendono realizzare interventi di nuova costruzione o di recupero per acquisire la proprietà di un'abitazione, possono usufruire dei finanziamenti previsti dalla Legge Regionale n. 56 del 28 aprile 1986. Delle varie forme di contributi previste, attualmente sono attivi solo i cosiddetti “fondi rotazione”, regolati dall’articolo 3 della legge. Sono concessi mutui agevolati per gli interventi che riguardino la costruzione da un minimo di 9 ad un massimo di 12 alloggi.. L’attuale limite di reddito familiare è 34 mila euro annui.

Trentino A. Adige.

In provincia di Bolzano, la legge n. 13 del 1998 sull’edilizia agevolata prevede un vastissimo range di contributi a fondo perduto e di mutui agevolati quindicennali o ventennali, sia ai singoli privati, sia ai soci di cooperative, che spaziano dall’acquisto al recupero degli immobili: si tratta comunque e sempre di abitazioni popolari o economiche e lo scopo è il soddisfacimento dei bisogni abitativi primari. Tipica di Bolzano è la spartizione quantitativa delle somme tra i tre gruppi linguistici (tedesco, italiano, ladino) in proporzione alla media ponderata della loro consistenza. Occorre avere la residenza da almeno cinque anni in provincia, lavorando da almeno due, aver compiuto i 23 anni (se celibi o nubili senza figli). L’abitazione da recuperare deve essere di ampiezza inferiore a 110 metri quadrati e si può arrivare a coprire fino al 75% dei costi. In provincia di Trento, contributi in conto capitale ai privati sono previsti dalla legge 15 gennaio 1993 per il recupero degli insediamenti storici, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa. Quest’ultima è fissata annualmente, con delibera di giunta. L’articolo 16 della legge n. 3/2001 amplia i contributi anche alle strutture turistiche, previa apposita convenzione.

Veneto.

Dedicata agli interventi nei cuori antichi dei comuni minori è la legge regionale n. 2 del 2001. Essa finanzia, per quanto attiene il patrimonio privato, solo le opere in contesti di valore storico-ambientale sulle parti esterne dei palazzi (facciate, tetti, balconi, e così via). Il denaro erogato può essere pari all’85% della spesa ammissibile, per i comuni al di sotto dei 1.500 abitanti, e al 70 % per quelli fino a 3.500 abitanti. Il 40% del contributo in conto capitale viene versato dai comuni all’accettazione del progetto, il resto alla presentazione della documentazione di spesa. Il Decreto della giunta n. 1901/2003 ha fissato le condizioni perché le domande siano accettate e il decreto 1430/2004 ha individuato in quasi 3.810.000 euro le risorse disponibili per il 2004.

Specificamente dedicata alle “città murate” è la legge n. 15 del 2003, per cui sono stanziati nel 2004 duemilioni di euro. I contributi in conto capitale possono raggiungere la metà della spesa prevista. Condizione di finanziabilità, per i privati, è che l’edificio ristrutturato sia “posto in diretta connessione visiva con i beni oggetto di tutela, limitatamente alle parti esterne degli edifici”.

Friuli.

La legge n. 2 per il recupero centri storici è del 1983, ma i finanziamenti vengono ancora erogati: l’ultima norma regolatrice, il Decreto presidente della giunta regionale n. 299/04, risale a fine settembre 2004. I bandi sono però vinti dai comuni, che provvedono a loro volta a identificare i cittadini meritevoli dei finanziamenti, in base ai piani di recupero. Sempre con lo stesso meccanismo funziona l’articolo 12 della legge 26 ottobre 1987, n. 34, volto ad aiutare i privati nel recupero delle facciate degli edifici, per cui le graduatorie regionali sono biennali.

Garanzie sui mutui, per l’acquisto ma anche per la ristrutturazione, sono previste da un accordo con il Mediocredito (legge n. 6/2003), per un importo massimo di 37.500 euro a copertura di un mutuo eccedente l'80% del valore dell'alloggio ipotecato. Il regolamento è stato emanato con decreto del presidente regionale 13 aprile 2004,n. 120. Altre leggi regionale (la n. 14 e la n. 16 del 2000) sono volte rispettivamente al recupero del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale e a quello di origine italiana nell’Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia.

Emilia

La legge regionale n. 16 del 2002, dedicata al “recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio” ha assistito nel piano triennale 2002-2005 alla presentazione di ben 349 domande, per un totale di n. 552 interventi, che ambivano ai contributi stanziati (8.505.348 euro). Il Dgr n. 1286 del 2004 ha individuato quelli accettati. Il prossimo giro di boa sarà per il 2005, con un bando ancora da approvare, che stabilirà i requisiti di dettaglio. Gli scopi dichiarato della norma sono assai vasti: vanno infatti dai piani di recupero di interi isolati a quelli di singoli edifici, dalla riprogettazione degli spazi liberi attorno ai palazzi, al restauro e risanamento conservativo di immobili di valore, ma non per questo per forza vincolati dalle soprintendenze. Tuttavia, in quest’ultimo caso, i privati debbono sottoscrivere un’apposita convenzione con il Comune per renderli visitabili. L’articolo 9 introduce addirittura la possibilità per il Sindaco di intimare ai proprietari privati di effettuare interventi di recupero delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni e di rimuovere di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche,. In mancanza del lro intervento, il comune può realizzare direttamente le opere, addebitandole al proprietario.

Molise e Lazio.

In queste due regioni i contributi possono essere richiesti alla regione direttamente dai privati, senza che i comuni predispongano piani appositi. In Molise l’ultima delibera di giunta sulle sovvenzioni alla ristrutturazione di edifici è la n. 631 del 2004. La scala di priorità è: prima i centri storici, poi le zone di recupero e infine i semicentri. I fondi stanziati sono 1.170.000 euro per la provincia di Campobasso e 630 mila per quella di Isernia.. Il denaro viene erogato solo a favore dei lavori sulle prime abitazioni. Occorre possedere un reddito familiare inferiore a 25.882,84 euro: il contributo è calcolato in percentuale al reddito stesso e al tipo di opere, per un entità complessiva che varia da 5.900 a 28.400 euro circa.

In Lazio la legge n. 55 del 1998, per l’auto-recupero del proprio patrimonio immobiliare è rivolta solo agli enti pubblici. Si può dar conto, però, della legge n. 8 del 2002 (articolo 82) prevede mutui agevolati a favore dei privati per la costruzione di nuovi alloggi. Condizione indispensabile è che i cittadini siano riuniti in cooperative. Il termine per la presentazione delle domande previsto dall’ultimo bando (Dgr n. 355 del 30.4.2004) era stato prorogato a fine ottobre 2004

Umbria e Puglia.

Nella prima regione , norma regolatrice è l’art. 5 della legge n. 13/1997. I contributi vengono erogati nell’ambito di programmi urbani complessi per i centri storici, e riguardano l'acquisizione ed il recupero di immobili destinati prevalentemente a residenza, eliminazione delle barriere architettoniche, il recupero di opere architettoniche di pregio storico – artistico, l’insediamento nei centri storici di attività turistico - ricettive, culturali, commerciali ed artigianali anche la messa a norma degli impianti e il risparmio energetico. Le ultime norme attuative sono state emanate con i decreti della giunta regionale n. 612 del 2004 e numero 1126 del 2003.

In Puglia sono   ancora i nuclei storici l’obiettivo degli interessi della legge n. 45 del 1980, per il cui recupero sono concessi mutui agevolati di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al 50% del tasso rinegoziato. Avvantaggiati sono gli immobili abitativi, con piani terra che possono essere destinati a qualunque destinazione. Le spese ammesse comprendono onorari professionali per, in base alle tariffe vigenti, quelle contrattuali, ipotecarie, di sopralluoghi, di collaudi.

Abruzzo

La legge n. 13 del 2004 è specificamente dedicata al recupero dei centri storici del paesi minori (sotto i 25 mila abitanti e comunque con un massimo di 2 mila residenti nel centro), con attenzione non solo al ripristino delle caratteristiche originarie dei borghi ma anche ai piani del colore e dell’arredo urbano. I contributi per i privati non possono superare il 30% della spesa ammissibile, pari a 30 mila Euro per unità immobiliare. I finanziamenti massimi per ogni programma sono di 150 mila euro (elevati a 250 mila in area di parco).

La legge n. 64 del 1999 è invece più tagliata su misura per la direzione “dall’alto” da parte dei comuni, che predispongono piani di recupero. Promotori possono essere però anche i privati, riuniti in consorzi o cooperative. I contributi per i privati sono in conto capitale e variano a seconda di tre classi di ampiezza del comune e del tipo di intervento, da un minimo del 20 a un massimo del 60% della spesa.

Lo strumento individuato dalla legge n. 121 del 1997 è invece il mutuo convenzionati a tasso agevolato. Beneficiari sono gli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria su edifici ricadenti nei perimetri dei centri storici (zone A) nonché gli edifici di rilevanza storico-architettonica, anche altrove. La gestione è demandata alla Fira (Finanziaria Regionale Abruzzese).

Specificamente rivolta al recupero degli immobili con vincolo storico - artistico ai sensi delle leggi statali, nonché alle ville, ai parchi e ai giardini di preminente interesse (anche non vincolati) è infine la legge n. 138 del 1997. Le domande vanno presentate entro il 30 giugno di ogni anno e l’intervento e finanziabile fino a 41.316 euro.

Campania

La valorizzazione dei nuclei antichi e, in maniera particolare, di quelli in Comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti è anche l’obiettivo della legge 18/10/2002 n. 26. Quelli meritevoli di maggiore protezione sono identificati dall’assessorato regionale alla Tutela, in accordo con la Soprintendenza. La palla poi passa ai Comuni, che varano Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, che riguardano “fette” di territorio: gli interventi di ristrutturazione edilizia sui singoli immobili sono ammessi solo se pericolanti e meritevoli. I privati per ottenere i contributi devono riunirsi in consorzio. Il decreto della Giunta regionale n. 242/2003 ha individuato 35 milioni di euro di risorse al momento disponibili di cui 25 milioni realmente destinabili alle ristrutturazioni. Le domande vanno presentate entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del presidente della Giunta n. 376 del 2003 si è stabilito che i contributi per il recupero hanno un tetto del 50% della spesa, mentre quelli per la valorizzazione di contesti storico agricoli possono toccare il 75%

Risale infine al lontano 1974 la legge n. 58 (Programma di valorizzazione dei beni culturali), i cui ultimi criteri di attuazione sono però definiti dalla Delibera di giunta n. 243 del 2003, e riguardano essenzialmente i beni rilevanti sotto il profilo storico, artistico, architettonico, culturale.

Isole.

A fare da regia ai contributi è la legge sarda n. 29/1998 di tutela e valorizzazione dei centri storici. Finanziati sono sia i programmi integrati comunali sia le semplici ristrutturazioni avviate da privati, secondo regole stabilite dai comuni all’interno dei piani stessi. Criteri e entità dei finanziamenti variano da anno in anno, secondo decisioni regionali e comunali. La legge n. 28 ha messo in circolo notevoli capitali, perché ogni intervento prevede comunque la partecipazione di fondi regionali, comunali e privati. A partire dal Bando 2003 le richieste già presentate ed accettate saranno esaurite nel corso di un triennio: quindi occorrerà che i comuni attendano il 2006 per presentarne altre. I criteri di’ammissibilità dei progetti comunali sono nella determinazione dell’urbanistica n. 597 del 2002. Le determinazioni dello stesso assessorato numeri 620, 621, 805 e 832 del 2003 contengono l’elenco dei progetti accettati: si tratta di 42 piani di recupero in 38 diversi comuni sardi.

Oltre un quarto di secolo è passato dall’emanazione in Sicilia della legge n. 70 del 1976, che prevede contributi soprattutto per il centro storico di Agrigento e per il quartiere Ortigia a Siracusa. Tuttavia leggi regionali recenti li hanno tenuti “in caldo”. Tra esse la n. 11 e n. 2 del 2002.

 

Altre agevolazioni

 

Le agevolazioni per la casa previste dalle regioni non si esauriscono certo nei capitoli acquisto-ristrutturazione. Pur  non citando gli infiniti provvedimenti per le calamità naturali,  si possono identificare facilmente alcuni filoni-base, presenti nella legislazione di molte regioni.

Eliminazione barriere architettoniche. E’ un capitolo di spesa è compreso all’interno del Fondo nazionale per le politiche sociali, insieme a quello per l’acquisto prima casa, almeno per quanto attiene al denaro erogato dallo Stato alle Regioni. Quest’anno lo Stato ha previsto lo stanziamento di 20 milioni di euro a questo scopo. Ciascuna regione ha poi varato leggi ad hoc.

Contributi per il risparmio energetico. In questa grande “famiglia” di interventi possono essere compresi quelli erogati, con bandi annuali, per i tetti fotovoltaici, quelli per il contenimento e la riduzione dei consumi e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia, quelli per la conversione degli impianti di riscaldamento da gasolio o Gpl a metano. Praticamente tutte le regioni hanno una o più norme apposite.

Bonifica dall’amianto.  Tra le ultime norme locali con forza di legge che si occupano del problema ricordiamo la n. 17/2003 (Lombardia), la n. 20/2003 (Molise), la n. 11/2003 (Calabria), la n. 2/ 2003 (Piemonte), la n. 22/2001 (Friuli), la n. 27/ 1999 (Basilicata)e la n. 75/ 1996 (Abruzzo).

Lotta all’inquinamento acustico. Ricordiamo, tra le ultime norme approvate, la legge n. 8/ 2004 (Basilicata), la n. 8/2002, con il suo regolamento attuazione n. 1/2004 (Umbria), la n. 3/2002 (Puglia) e la n. 28/ 2001 (Marche).

Sostegno alle vittime dei fallimenti immobiliari. Il Lazio, con legge regionale n. 10 del 3/8/2004, ha previsti contributi, fino a 10.000 euro o mutui agevolati fino a 50.000 euro, per i soci delle cooperative coinvolti nel fallimento delle imprese costruttrici. La regione Emilia Romagna, invece, con l'articolo 39 della legge regionale n. 28 del 22/12/2003 ha istituito un fondo, valido per l'anno 2004, a protezione dei fallimenti.