Coniuge assegnatario e partecipazione spese
condominiali
Ho
ricevuto delle contestazioni da parte di un coniuge assegnatario per quanto
riguarda la ripartizione delle spese tra inquilino e proprietario. Nell'anno 2004
ho fatto un bilancio con la suddivisione delle spese tra l'assegnatario e il
proprietario ed ho emesso rate per il
Il coniuge assegnatario
della casa coniugale è titolare di un “diritto di abitazione”
che ha lo stesso trattamento dell’usufrutto. Pertanto
vanno a lui per intero addebitate le spese condominiali di gestione ordinaria.
Viceversa quelle per le opere di manutenzione straordinaria competono all’altro
coniuge, che è “nudo proprietario”. Salvo equivoci, Le consigliamo di ottenere
(se non l’ha già) indicazione scritta della situazione di assegnazione
(anche se non è di Sua competenza conoscerla, se non segnalata).
In una telefonata
diretta Lei afferma che il coniuge assegnatario ha avuto consulenza da
un’organizzazione di inquilini, la quale ha affermato
che lui ha diritto allo stesso trattamento dell’inquilino al fine della
ripartizione spese. A questo scopo ha prodotto una tabella di ripartizione
redatta dall’organizzazione stessa. A prescindere dal fatto che questa tabella
non ha valenza di legge, ma di sua interpretazione (la nostra, per esempio, è
diversa), l’affermazione è priva di fondamento. Infatti
la ripartizione usufrutturario-nudo proprietario è
regolata dagli articoli 1004 e 1005 del codice civile, che qui riportiamo:
Art. 1004 Spese a
carico dell'usufruttuario
Le spese e, in genere,
gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e
manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico
le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Art.
1005 Riparazioni straordinarie
Le riparazioni
straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni
straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri
maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero
o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di
sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve corrispondere
al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le
riparazioni straordinarie.
Replica
Il
coniuge assegnatario si è rivolta a un avvocato che
insiste, affermando che per “giurisprudenza costante” la sua situazione sarebbe assimilabile a
quella di un inquilino in locazione. Cosa mi
consigliate? Potete approfondire l’argomento, con sentenze a proposito?
Le consigliamo di
inviare una gentile lettera all’avvocato, in cui si dà la massima disponibilità
ma si chiede in base a quale giurisprudenza sostiene
tale tesi. Dal canto nostro, abbiamo fatto un’approfondita indagine.
A parziale correzione
di quanto affermato nella precedente risposta, va detto che la Cassazione ha
ultimamente più volte chiarito che il diritto del
coniuge assegnatario alla casa familiare non è un diritto di abitazione ma “un
diritto personale di godimento”. Questo però non cambia sostanzialmente le
cose. L’ultima sentenza di Cassazione sull’argomento, 19
settembre 2005, n. 18476. ha infatti affermato:
Al riguardo, giova notare che; in tema di
separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera
l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe
tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o (in parte qua) del
comproprietario dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca
ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale
assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale,
appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese
correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese
condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio
anche dell'abitazione familiare), onde simili spese vanno legittimamente poste
a carico del coniuge assegnatario (Cass. 3 giugno 1994, n. 5374).
Né, del resto, varrebbe argomentare nel senso che, nulla
avendo il Presidente del Tribunale, in sede di adozione
dei provvedimenti temporanei ed urgenti, precisato in ordine alle spese
condominiali ed alle tasse ed imposte relative, non possono queste essere poste
da altro Giudice, non competente per materia, a carico del coniuge che verrebbe
a subire svantaggio con un onere diverso da quello fissato in tale sede.
Questo tipo di orientamento era stato espresso anche dalla Cassazione
civile, SEZIONE I, 3 giugno 1994, n. 5374:
“La Corte di Appello, dopo aver
affermato che l'assegnazione della casa familiare doveva ritenersi fatta senza
corrispettivo a carico dell'assegnataria, ha poi affermato che rimanevano a
carico di costei le spese condominiali, in quanto correlate all'uso della casa.
L'affermazione è corretta.
La gratuità dell'assegnazione, difatti, inerisce
all'uso della casa, per il quale non deve essere versato corrispettivo, ma non
si estende alle spese che tale uso comporta: e in queste sono comprese quelle
condominiali, le quali riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a
servizio (anche) di quella casa.
L'assegnazione, cioè, esonera
l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone cui altrimenti sarebbe
tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o ("in parte qua") de
comproprietario dell'immobile assegnato”.
Su un versante
intermedio si poneva invece la Cassazione civile, SEZIONE I, 24
luglio 2000, n. 9689, affermando:
“Per quanto riguarda le spese condominiali, non è corretto affermare,
come ha fatto, la sentenza impugnata, che esse fanno esclusivamente capo a chi
ha in concreto goduto dell'immobile, dovendosi
distinguere le spese che sono dovute da chi ha utilizzato in concreto
l'immobile (per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento) da quelle che sono
a carico del proprietario (per esempio, spese di manutenzione straordinaria).
La Corte d'appello avrebbe dovuto quindi prendere in
considerazione le varie voci di spesa e, secondo la natura di ciascuna di esse, ammetterne o meno il rimborso (tenendo anche conto
della comproprietà del bene)”.
Commento: Quest’ultima ci parrebbe ancora adesso
la posizione più giusta, che non sembra si rifaccia ai
criteri della locazione, ma a quelli dell’usufrutto. Ma
questa considerazione vale ben poco: al
momento ci si può rivolgere solo alla Cassazione più recente (la n. 18476/2005,
appunto).
In quest’ultima
sentenza si illustrano, tra l’altro, i motivi per cui
toccherebbe al proprietario, e non al coniuge assegnatario, il versamento dell’Ici. Le ragioni sono puramente formali: l’articolo 3 della
legge istitutiva dell’Ici (dlgs
n. 504/92) elenca tra i soggetti passivi il proprietario ovvero il titolare di
diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie. Ora, poiché il titolare di un diritto personale di
godimento non è elencato, è il proprietario a dover pagare, anche se tale
diritto ricalca per caratteristiche quello d’abitazione. A parte il diritto, in
questa considerazione manca la logica e l’equità. La cassazione si dimentica
inoltre dell’articolo 1 del dlgs 504 che recita:
“Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli”. Ora, il diritto personale di godimento dà
indubbiamente “un possesso” e l’elencazione dei possessori fatta dall’articolo 3
va probabilmente considerata come esemplificativa, tant’è
vero che la stessa Cassazione in altre sentenze ha imputato l’Ici all’occupante abusivo di un immobile (non elencato nell’articolo 3). .
Non è finita. La
Cassazione stessa benché faccia (giustamente) notare che l’assegnazione dà un
carico ben preciso al proprietario che non comprende il versamento delle spese
condominiali (che altrimenti sarebbe esplicitato nella sentenza di assegnazione), rifiuta per ragioni formali di affrontare
il problema di a cosa possa essere assimilato tale diritto personale di
godimento ai fini della ripartizione delle spese. Né ci aiuta il passato:
talora la Cassazione stessa ha parlato di “diritto di abitazione”
(sentenza n. 6348/1991) talora di comodato (n. 4016/1992).
Ci pare un “salto” nel
vuoto parificare un diritto personale di godimento a
un diritto di tipo contrattuale, quale ad esempio la locazione, il quale potrà
avere tuttalpiù una valenza puramente residuale e
interpretativa, mancando in dettaglio particolari indicazioni. E, comunque, nella prassi del comodato, in genere le spese
condominiali sono attribuite al comodatario. Se si
guarda ai diritti reali, l’assimilazione più corretta sarebbe il diritto d’uso
che, per quanto non espressamente stabilito dal codice a suo proposito(per esempio,
ripartizione delle spese), si rifà all’usufrutto.