Impianti. Le norme di Lombardia Liguria
e Piemonte stanno rivoluzionando il
quadro definito dal Dlgs 192/2005
Regioni più severe dello
Stato sul risparmio energetico
Alcune regole della Lombardia avranno effetto immediato
Sta già
andando in pensione il decreto sul risparmio energetico (Dlgs 192/2005), la
norma-chiave sull’efficienza nelle costruzioni e negli impianti edilizi, varata due anni fa dal Governo e in gran parte riscritta a
dicembre dell’anno scorso. Tre regioni, Lombardia, Liguria e Piemonte, hanno
varato regole sostitutive, che in molti casi si spingono ben più in là di
quelle nazionali nel dettare prescrizioni rigide.
Si tratta,
per la Lombardia, del Decreto della giunta regionale n. 8/5018 del 26 giugno
2007 (Sup. Burl 20/7/2007,
peraltro preceduto da altri due decreti, il n. 3938 e il n. 3951, entrambi del
27 dicembre 2006). In Liguria e Piemonte, invece, a contare sono
due leggi (rispettivamente, la 29 maggio 2007 n. 22 e la 28 maggio 2007, n.
13), varate quindi l’una un giorno dopo l’altra. Con una differenza: mentre i
decreti lombardi giungono a dettagliare puntigliosamente i calcoli dei
rendimenti energetici e le procedure, abrogando di fatto
in blocco le principali norme nazionali, le leggi di Liguria e Piemonte
necessitano ancora di regolamenti applicativi, prima di divenire effettivamente
operative.
Sul fatto che
gli standards del risparmio energetico possano essere
stabiliti a livello locale anziché nazionale o comunitario (per quanto con
requisiti che dovrebbero non contraddire le direttive europee), sono ovviante
in corso numerose polemiche.
Ci
interessa qui dar conto delle principali
differenze tra regole nazionali e locali su tre punti chiave: i requisiti di
efficienza energetica degli edifici, la certificazione energetica e le tipologie
obbligatorie di impianti per le nuove costruzioni. Rimandiamo a una prossima analisi il confronto sui controlli e le
verifiche degli impianti termici esistenti.
Requisiti energetici degli edifici.
La Lombardia è la
sola, tra le Regioni, a stabilirli, nell’allegato A al
decreto n..4916/2007. Con un’operazione, tutto sommato,
piuttosto semplice: adotta gli stessi parametri previsti dal Dlgs n. 192/2005.
Non si tratta però quelli in vigore nel 2006 o nel 2007, ma quelli di cui è
prevista l’efficacia a partire dal 2010. Ciò vale per le prestazioni generali
delle costruzioni nonché per le trasmittanza termiche
di pareti, pavimenti, tetti e infissi. La Lombardia si limita a stabilire i
nuovi standard per i comuni in zone energetiche D, E ed
F (per quanto tutti i suoi comuni siano nelle zone E ed F, tranne Limone sul
Garda, che è in D ma è riportata comunque in E ai fini del decreto). Fanno
eccezione i valori di trasmittanza delle finestre in zone F (le più fredde) che
sono resi un po’ più rigidi di quelli previsti nel 2010 per la Penisola
(passano da 2,1 a 2 W/m2K). Per altri
scopi, si tracciano ulteriori distinzioni tra zone F1
(relativamente più calde) e zone F2 (più fredde).
Per Liguria e
Piemonte i requisiti minimi energetici saranno stabiliti da futuri regolamenti.
Rendimenti minimi: quando.
Il dlgs n. 192/2005
imponi requisiti energetici standard previsti dagli allegati solo per le nuove
costruzioni e agli ampliamenti (applicabili alle nuove volumetrie eccedenti il
20%). Parificate alle nuove costruzioni sono le ristrutturazioni integrali di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000
metri quadrati. Una applicazione limitata al rispetto
di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni è imposta per le ristrutturazioni totali o parziali, la manutenzione
straordinaria dell'involucro edilizio e gli ampliamenti minori. Infine altri
parametri riguardano la ristrutturazione totale degli impianti e la
sostituzione di caldaie.
Analogo il dettato
della legge ligure, che precisa solo che se l’incremento volumetrico del 20%
supera i 15 metri quadrati di superficie, si va su standard più rigidi. Più
vago quello della legge piemontese, che di fatto
rimanda al regolamento.
Molto complesso, infine,
il decreto lombardo, che “inventa” una fitta maglia di prescrizioni rapportate
al singolo intervento è dà, per esempio, un margine di tolleranza rispetto agli
standards pari al 30% dei valori limite di
trasmittanza termica delle pareti esterne per
interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria
dell’involucro e ampliamenti minori.
Certificazione energetica: chi deve farla.
Una fuga in avanti,
rispetto alle norme nazioni, è quella di Liguria e Lombardia. Con prescrizioni di enorme impatto su tutti gli immobili, esse impongono la
certificazione energetica non solo agli edifici nuovi o ristrutturati
integralmente, o a quelli compravenduti, ma anche a quelli dati in locazione.
Ricordiamo infatti che il Dlgs 192/2005 prevede la certificazione
energetica immediata solo per i nuovi edifici e per quelli ristrutturati (ma,
mancando i decreti applicativi, la norma è ancora priva di efficacia). Le scadenze per quelli esistenti oggetto di compravendita sarebbero:
il 1° luglio 2007 (palazzi di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati);
il 1° luglio 2008 (palazzi di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati,
con l'esclusione delle singole unità immobiliari); il 1° luglio 2009 (singole
unità immobiliari). L’obbligatorietà del certificato non è prevista, invece,
per le locazioni: solo nel caso che esista già, si impone
al proprietario di trasmetterla all’inquilino s
Le scadenze previste in Liguria, calcolate dall’emanazione del
Regolamento sono, invece:
Ø
6 mesi, per gli edifici superiori a
1000 metri quadrati;
Ø
12 mesi, per gli edifici fino a 1000
metri quadrati;
Ø
18 mesi per le singole unità
immobiliari.
Poiché il
regolamento stesso è previsto entro un anno dalla entrata
in vigore della legge, c’è davvero poco tempo.
In Lombardia i
termini previsti dal Dlgs 192 sono spostati al 1° settembre 2007 per tutti gli
edifici compravenduti e per le singole unità immobiliari dotate di
riscaldamento autonomo e restano all’ 1° luglio 2009 solo
per gli appartamenti con caldaia centralizzata. Introdotta
poi la data del 1° luglio 2010, nel caso di locazione, anche della singola
unità immobiliare.
Il decreto lombardo,
infine, prescrive che a partire dall’1 settembre 2007 la certificazione sia allegata alle Dia o ai permessi di costruire presentati
per nuove costruzioni ma anche per tutte quelle opere di recupero (compresa la
manutenzione straordinaria) che coinvolgono più del 25% della superficie
disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito.
L’attestato di certificazione è riprodotto nell’allegato C al decreto.
Sia
le norme lombarde che quelle liguri non contemplano
esclusioni all’obbligo della certificazione neppure per gli affitti turistici
di breve durata (in cui il proprietario è solito pagare lui le spese
energetiche) con conseguenze teoricamente gravi per il mercato delle case di
villeggiatura, diffusissimo soprattutto in Liguria. C’ è da chiedersi se i
proprietari si adegueranno.
Così come per le
norme nazionali, l’attestato di certificazione energetica va allegato all’atto,
in caso di compravendita e messo a disposizione del conduttore in copia
conforme all’originale, in caso di locazione, pena la nullità dei rispettivi
contratti, che può essere fatta valere però solo dall’acquirente o
dall’inquilino..
.La norma piemontese,
infine, prescrive la certificazione per gli edifici nuovi dopo un anno dalla
pubblicazione di una apposita delibera, che a sua
volta dovrà essere presa dalla Giunta entro un anno dall’entrata in vigore del
regolamento. Quest’ultimo, a sua volta, ha un altro anno di tempo dalla entrata in vigore della legge 28/5/2007 n. 13. Fattie le debite addizioni, circa 3 anni di tempo. Scatta
invece dall’1 luglio 2009 l’obbligo di allegare la
certificazione, se esistente, per compravendite e locazioni.
Energia solare
La Finanziaria 2007
ha introdotto nel Testo Unico dell’edilizia un comma in cui si afferma che i
regolamenti edilizi comunali debbono prevedere
l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una
produzione energetica non inferiore a 0,2 kw per
ciascuna unità abitativa.
Meno noto è però il
fatto che già il Decreto legislativo n. 192 prevedeva il fotovoltaico, non solo
per le nuove edificazioni, ma anche per le ristrutturazioni integrali di edifici oltre i 1.000 mq (allegato I, comma 16), con
prescrizioni da dettagliare in un decreto, peraltro mai promulgato. Lo stesso obbligo
è riprodotto dalla legge piemontese, con regole da emanarsi con decreto della
Giunta regionale. Non ne fanno cenno, invece, Liguria e Lombardia.
Tutte le norme in
esame si occupano invece del solare termico. Il Dlgs 192 (sempre nell’allegato
I) impone i pannelli solari per tutte le nuove
costruzioni, in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno di energia per
la produzione di acqua calda sanitaria. La Lombardia si adegua, aggiungendo
però che se esistono gravi ostacoli tecnici, giustificati in una relazione, si
può evitare l’installazione. La percentuale nazionale di fabbisogno coperto imposto
scende al 30% per la legge ligure e sale, al 60% per quella piemontese.
Contabilizzazione del calore e teleriscaldamento
Il Piemonte
introduce una norma con effetti radicali: nei nuovi condomini con più di
quattro unità abitative è imposto il riscaldamento centralizzato con sistemi
automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore. Vietato quindi il termoautonomo, con
possibili eccezioni che solo la Giunta può stabilire (per esempio, nei comuni
turistici).
Sul
teleriscaldamento Lombardia e Piemonte si allineano a
quanto detto nel codice dell’energia: i nuovi edifici vanno predisposti nel
caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a un chilometro
ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti
pianificatori.
I tecnici abilitati
Il decreto nazionale
sul risparmio energetico individua provvisoriamente nel direttore dei lavori il
tecnico abilitati alla certificazione dei consumi e non fa cenno a quali
organismi si occupino della certificazione e della
revisione del suo operato. In sostanza è di manica larga: la certificazione è
nelle mani (come ci informa la circolare Finanze n.
36/2007), non solo di ingegneri, architetti, geometri e periti industriali,
anche senza competenze in campo impiantistico, ma anche di dottori agronomi,
dottori forestali e i periti agrari. Gli operatori del settore lamentano già da tempo come una normativa complessa e che prevede profonde
competenze sia attualmente data da gestire a persone che non hanno ne
l’esperienza ne le capacità tecniche per applicarla. C’è chi per le perizie
utili si avvarrà di programmi informatici, compilando caselle un po’ a caso
nella speranza che il risultato sia credibile.
Il Piemonte dà una
brusca virata: l’attestato di certificazione energetica é rilasciato da un
professionista abilitato, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori.
Per l’abilitazione, occorrerà aver partecipato, con esito positivo,
a futuri corsi di aggiornamento, disciplinati con una prossima delibera di
Giunta. Più rigida ancora la Lombardia: abilitati sono ingegneri, architetti,
laureati in scienze ambientali e in chimica, geometri e periti industriali.
Tuttavia, se essi non possiedono almeno un esperienza
triennale sul campo specifico alla data del decreto, debbono superare un
corso regolato dalla Delibera di giunta del 16 dicembre 2004, n. 19867.
Resta
in dubbio come tali norme possano conciliarsi con la concorrenza.
La Lombardia, taglia la testa al toro: sono accreditati anche coloro che sono considerati tali nelle altre Regioni
italiane o negli altri Stati dell’Unione Europea. Il Piemonte è più cauto: i
forestieri debbono far richiesta in Regione, “la quale
verifica l'equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con
quelli previsti dalla presente legge”.
Il buon senso
imporrebbe, probabilmente, che sia la figura del certificatore,
che quella del progettista dell’impianto, fossero
delineata a livello Ue con norme recepite anche in
Italia. Ricordiamo inoltre che il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 sulla
detrazione del 55% per il risparmio energetico prevede che l’attestato di
qualificazione energetica che occorre inviare sia compilato
dallo stesso tecnico che progetta l’intervento, senza alcun controllo sul campo
per quanto attiene agli obbiettivi di risparmio effettivamente conseguiti.
L’Enea ha solo il compito del controllo formale della documentazione che le è
stata inviata.*
Le norme regionali più recenti
Regione |
Norma |
Titolo |
Liguria |
Legge 29 maggio
2007 n. 22 |
Norme in materia di energia |
Lombardia |
Dgr 26 giugno 2007 n. 5018 |
Determinazioni
inerenti la certificazione energetica degli edifici |
Lombardia |
Dgr 27 dicembre 2006 n. 3938 |
Procedura di calcolo per certificare il bisogno
energetico degli edifici |
Lombardia |
Dgr 27 dicembre 2006 n. 3951 |
Riduzione oneri di urbanizzazione in relazione interventi di edilizia bioclimatica o di risparmio energetico |
Lombardia |
Legge 11 giugno
2006, n. 24, artt. 9 e 25 |
Prevenzione e la
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente |
Piemonte |
Legge 28 maggio
2007 n. 13 |
Disposizioni in
materia di rendimento energetico nell'edilizia |
Piemonte |
Dcr 11 gennaio 2007, n. 98 |
Attuazione legge
regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in
materia di inquinamento atmosferico). |
Fonte: Ufficio Studi
Confappi-Federamministratori