Impianti. Le norme di Lombardia Liguria e Piemonte  stanno rivoluzionando il quadro definito dal Dlgs 192/2005

 

Regioni più severe dello Stato sul risparmio energetico

 

Alcune regole della Lombardia avranno effetto immediato

 

 

Sta già andando in pensione il decreto sul risparmio energetico (Dlgs 192/2005), la norma-chiave sull’efficienza nelle costruzioni e negli impianti edilizi, varata due anni fa dal Governo e in gran parte riscritta a dicembre dell’anno scorso. Tre regioni, Lombardia, Liguria e Piemonte, hanno varato regole sostitutive, che in molti casi si spingono ben più in là di quelle nazionali nel dettare prescrizioni rigide.

Si tratta, per la Lombardia, del Decreto della giunta regionale n. 8/5018 del 26 giugno 2007 (Sup. Burl 20/7/2007, peraltro preceduto da altri due decreti, il n. 3938 e il n. 3951, entrambi del 27 dicembre 2006). In Liguria e Piemonte, invece, a contare sono due leggi (rispettivamente, la 29 maggio 2007 n. 22 e la 28 maggio 2007, n. 13), varate quindi l’una un giorno dopo l’altra. Con una differenza: mentre i decreti lombardi giungono a dettagliare puntigliosamente i calcoli dei rendimenti energetici e le procedure, abrogando di fatto in blocco le principali norme nazionali, le leggi di Liguria e Piemonte necessitano ancora di regolamenti applicativi, prima di divenire effettivamente operative.

Sul fatto che gli standards del risparmio energetico possano essere stabiliti a livello locale anziché nazionale o comunitario (per quanto con requisiti che dovrebbero non contraddire le direttive europee), sono ovviante in corso numerose polemiche.

Ci interessa qui dar conto delle principali differenze tra regole nazionali e locali su tre punti chiave: i requisiti di efficienza energetica degli edifici, la certificazione energetica e le tipologie obbligatorie di impianti per le nuove costruzioni. Rimandiamo a una prossima analisi il confronto sui controlli e le verifiche degli impianti termici esistenti.

 

 

Requisiti energetici degli edifici.

 

La Lombardia è la sola, tra le Regioni, a stabilirli, nell’allegato A al decreto n..4916/2007. Con un’operazione, tutto sommato, piuttosto semplice: adotta gli stessi parametri previsti dal Dlgs n. 192/2005. Non si tratta però quelli in vigore nel 2006 o nel 2007, ma quelli di cui è prevista l’efficacia a partire dal 2010. Ciò vale per le prestazioni generali delle costruzioni nonché per le trasmittanza termiche di pareti, pavimenti, tetti e infissi. La Lombardia si limita a stabilire i nuovi standard per i comuni in zone energetiche D, E ed F (per quanto tutti i suoi comuni siano nelle zone E ed F, tranne Limone sul Garda, che è in D ma è riportata comunque in E ai fini del decreto). Fanno eccezione i valori di trasmittanza delle finestre in zone F (le più fredde) che sono resi un po’ più rigidi di quelli previsti nel 2010 per la Penisola (passano da 2,1 a 2 W/m2K). Per altri scopi, si tracciano ulteriori distinzioni tra zone F1 (relativamente più calde) e zone F2 (più fredde).

Per Liguria e Piemonte i requisiti minimi energetici saranno stabiliti da futuri regolamenti.

 

Rendimenti minimi: quando.

 

Il dlgs n. 192/2005 imponi requisiti energetici standard previsti dagli allegati solo per le nuove costruzioni e agli ampliamenti (applicabili alle nuove volumetrie eccedenti il 20%). Parificate alle nuove costruzioni sono le ristrutturazioni integrali di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati. Una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni è imposta per le ristrutturazioni totali o parziali, la manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e gli ampliamenti minori. Infine altri parametri riguardano la ristrutturazione totale degli impianti e la sostituzione di caldaie.

Analogo il dettato della legge ligure, che precisa solo che se l’incremento volumetrico del 20% supera i 15 metri quadrati di superficie, si va su standard più rigidi. Più vago quello della legge piemontese, che di fatto rimanda al regolamento.

Molto complesso, infine, il decreto lombardo, che “inventa” una fitta maglia di prescrizioni rapportate al singolo intervento è dà, per esempio, un margine di tolleranza rispetto agli standards pari al 30% dei valori limite di trasmittanza termica delle pareti esterne per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria dell’involucro e ampliamenti minori.

 

Certificazione energetica: chi deve farla.

 

Una fuga in avanti, rispetto alle norme nazioni, è quella di Liguria e Lombardia. Con prescrizioni di enorme impatto su tutti gli immobili, esse impongono la certificazione energetica non solo agli edifici nuovi o ristrutturati integralmente, o a quelli compravenduti, ma anche a quelli dati in locazione.

Ricordiamo infatti che il Dlgs 192/2005 prevede la certificazione energetica immediata solo per i nuovi edifici e per quelli ristrutturati (ma, mancando i decreti applicativi, la norma è ancora priva di efficacia). Le scadenze per quelli esistenti oggetto di compravendita sarebbero: il 1° luglio 2007 (palazzi di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati); il 1° luglio 2008 (palazzi di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati, con l'esclusione delle singole unità immobiliari); il 1° luglio 2009 (singole unità immobiliari). L’obbligatorietà del certificato non è prevista, invece, per le locazioni: solo nel caso che esista già, si impone al proprietario di trasmetterla all’inquilino s

Le scadenze previste in Liguria, calcolate dall’emanazione del Regolamento sono, invece:

Ø       6 mesi, per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati;

Ø       12 mesi, per gli edifici fino a 1000 metri quadrati;

Ø       18 mesi per le singole unità immobiliari.

Poiché il regolamento stesso è previsto entro un anno dalla entrata in vigore della legge, c’è davvero poco tempo.

In Lombardia i termini previsti dal Dlgs 192 sono spostati al 1° settembre 2007 per tutti gli edifici compravenduti e per le singole unità immobiliari dotate di riscaldamento autonomo e restano all’ 1° luglio 2009 solo per gli appartamenti con caldaia centralizzata. Introdotta poi la data del 1° luglio 2010, nel caso di locazione, anche della singola unità immobiliare.

Il decreto lombardo, infine, prescrive che a partire dall’1 settembre 2007 la certificazione sia allegata alle Dia o ai permessi di costruire presentati per nuove costruzioni ma anche per tutte quelle opere di recupero (compresa la manutenzione straordinaria) che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito. L’attestato di certificazione è riprodotto nell’allegato C al decreto.

Sia le norme lombarde che quelle liguri non contemplano esclusioni all’obbligo della certificazione neppure per gli affitti turistici di breve durata (in cui il proprietario è solito pagare lui le spese energetiche) con conseguenze teoricamente gravi per il mercato delle case di villeggiatura, diffusissimo soprattutto in Liguria. C’ è da chiedersi se i proprietari si adegueranno.

Così come per le norme nazionali, l’attestato di certificazione energetica va allegato all’atto, in caso di compravendita e messo a disposizione del conduttore in copia conforme all’originale, in caso di locazione, pena la nullità dei rispettivi contratti, che può essere fatta valere però solo dall’acquirente o dall’inquilino..

.La norma piemontese, infine, prescrive la certificazione per gli edifici nuovi dopo un anno dalla pubblicazione di una apposita delibera, che a sua volta dovrà essere presa dalla Giunta entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo, a sua volta, ha un altro anno di tempo dalla entrata in vigore della legge 28/5/2007 n. 13. Fattie le debite addizioni, circa 3 anni di tempo. Scatta invece dall’1 luglio 2009 l’obbligo di allegare la certificazione, se esistente, per compravendite e locazioni.

 

 

Energia solare

 

La Finanziaria 2007 ha introdotto nel Testo Unico dell’edilizia un comma in cui si afferma che i regolamenti edilizi comunali debbono prevedere l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità abitativa.

Meno noto è però il fatto che già il Decreto legislativo n. 192 prevedeva il fotovoltaico, non solo per le nuove edificazioni, ma anche per le ristrutturazioni integrali di edifici oltre i 1.000 mq (allegato I, comma 16), con prescrizioni da dettagliare in un decreto, peraltro mai promulgato. Lo stesso obbligo è riprodotto dalla legge piemontese, con regole da emanarsi con decreto della Giunta regionale. Non ne fanno cenno, invece, Liguria e Lombardia.

Tutte le norme in esame si occupano invece del solare termico. Il Dlgs 192 (sempre nell’allegato I) impone i pannelli solari per tutte le nuove costruzioni, in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria. La Lombardia si adegua, aggiungendo però che se esistono gravi ostacoli tecnici, giustificati in una relazione, si può evitare l’installazione. La percentuale nazionale di fabbisogno coperto imposto scende al 30% per la legge ligure e sale, al 60% per quella piemontese.

 

Contabilizzazione del calore e teleriscaldamento

 

Il Piemonte introduce una norma con effetti radicali: nei nuovi condomini con più di quattro unità abitative è imposto il riscaldamento centralizzato con sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore. Vietato quindi il termoautonomo, con possibili eccezioni che solo la Giunta può stabilire (per esempio, nei comuni turistici).

Sul teleriscaldamento Lombardia e Piemonte si allineano a quanto detto nel codice dell’energia: i nuovi edifici vanno predisposti nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a un chilometro ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori.

 

 

I tecnici abilitati

 

Il decreto nazionale sul risparmio energetico individua provvisoriamente nel direttore dei lavori il tecnico abilitati alla certificazione dei consumi e non fa cenno a quali organismi si occupino della certificazione e della revisione del suo operato. In sostanza è di manica larga: la certificazione è nelle mani (come ci informa la circolare Finanze n. 36/2007), non solo di ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, anche senza competenze in campo impiantistico, ma anche di dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Gli operatori del settore lamentano già da tempo come una normativa complessa e che prevede profonde competenze sia attualmente data da gestire a persone che non hanno ne l’esperienza ne le capacità tecniche per applicarla. C’è chi per le perizie utili si avvarrà di programmi informatici, compilando caselle un po’ a caso nella speranza che il risultato sia credibile.

Il Piemonte dà una brusca virata: l’attestato di certificazione energetica é rilasciato da un professionista abilitato, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori. Per l’abilitazione, occorrerà aver partecipato, con esito positivo, a futuri corsi di aggiornamento, disciplinati con una prossima delibera di Giunta. Più rigida ancora la Lombardia: abilitati sono ingegneri, architetti, laureati in scienze ambientali e in chimica, geometri e periti industriali. Tuttavia, se essi non possiedono almeno un esperienza triennale sul campo specifico alla data del decreto, debbono superare un corso regolato dalla Delibera di giunta del 16 dicembre 2004, n. 19867.

Resta in dubbio come tali norme possano conciliarsi con la concorrenza. La Lombardia, taglia la testa al toro: sono accreditati anche coloro che sono considerati tali nelle altre Regioni italiane o negli altri Stati dell’Unione Europea. Il Piemonte è più cauto: i forestieri debbono far richiesta in Regione, “la quale verifica l'equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla presente legge”.

Il buon senso imporrebbe, probabilmente, che sia la figura del certificatore, che quella del progettista dell’impianto, fossero delineata a livello Ue con norme recepite anche in Italia. Ricordiamo inoltre che il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 sulla detrazione del 55% per il risparmio energetico prevede che l’attestato di qualificazione energetica che occorre inviare sia compilato dallo stesso tecnico che progetta l’intervento, senza alcun controllo sul campo per quanto attiene agli obbiettivi di risparmio effettivamente conseguiti. L’Enea ha solo il compito del controllo formale della documentazione che le è stata inviata.*

 

 

 

Le norme regionali più recenti

 

Regione

Norma

Titolo

Liguria

Legge 29 maggio 2007 n. 22

Norme in materia di energia

Lombardia

Dgr 26 giugno 2007 n. 5018

Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici

Lombardia

Dgr 27 dicembre 2006 n. 3938

Procedura  di calcolo per certificare il bisogno energetico degli edifici

Lombardia

Dgr 27 dicembre 2006 n. 3951

Riduzione oneri di urbanizzazione in relazione interventi di edilizia bioclimatica o di risparmio energetico

Lombardia

Legge 11 giugno 2006, n. 24, artt. 9 e 25

Prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente

Piemonte

Legge 28 maggio 2007 n. 13

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia

Piemonte

Dcr 11 gennaio 2007, n. 98

Attuazione legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico).

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori