Condominio e Fisco
Gestire un
condominio era, fino a pochi anni fa, cosa da poco: in molti stabili ci pensava
spesso uno dei proprietari del palazzo, in genere un pensionato con un po’ di
tempo libero.
Non è più così: ogni
anno che passa spuntano nuovi obblighi, burocratici, fiscali, contributivi, di
norme tecniche sulla sicurezza e sul risparmio energetico.
L’ultimo venuto l’ha
introdotto la Finanziaria 2007: si tratta della cosiddetta “ritenuta fiscale
sugli appalti condominiali”. In buona sostanza si tratta di trattenere sulle
fatture di tutte le opere e i servizi a favore del condominio
il 4% dell’importo. Questa cifra andrà poi direttamente versata al
Fisco. La ritenuta del 4% si aggiunge a un’altra,
stavolta del 20%, messa in campo dalla Finanziaria del 1998, che sempre il
condominio deve trattenere sulle buste paga o sulle fatture di chi presta un
lavoro a favore del condominio, per esempio il portiere, il giardiniere,
l’amministratore, ma anche altri professionisti esterni (architetti, geometri,
ingegneri eccetera).
La novità della
Finanziaria è una buona occasione per ricordare tutti
gli obblighi fiscali condominiali, non solo per aggiornare gli amministratori
ma anche i proprietari degli immobili, che sono comunque responsabili del loro
operato.
Ritenute fiscali: cosa sono.
In sostanza la
ritenuta è un anticipo sulle imposte dovute al Fisco, che non attende
pazientemente di incassare le imposte sui redditi l’anno dopo che sono stati
percepiti, ma vuole al più presto possibile una parte del denaro che gli è dovuto. Fatto sta che incassa questo anticipo
non da parte di chi ha ricevuto il pagamento ma addirittura da parte di chi
paga. Quest’ultimo è definito tecnicamente “sostituto d’imposta”, perché si
sostituisce alla persona che è pagata nel versare una parte delle imposte.
Quindi
il condominio, dal 1998 in poi, è divenuto “sostituto d’imposta”. Attenzione,
però: è del condominio che parliamo, non dell’amministratore condominiale. Quindi è ciascun proprietario di un palazzo che deve pagare
la ritenuta e, se non lo fa, è responsabile. Tant’è
che il Fisco, se non riceve quanto gli è dovuto, può
rivolgersi perfino a un solo condomino dello stabile e chiedergli tutta la
cifra, comprensiva di interessi e sanzioni. Starà poi al malcapitato rifarsi
sugli altri condomini per quanto devono pagare in rapporto alle loro quote di
proprietà e, se è il caso, far loro causa per riottenere quanto ha diritto di
ricevere. Così il Fisco ha la sicurezza di incassare tutto quello che vuole,
passando la patata bollente al più ricco o al più “legalista” tra i proprietari.
Incarico ad altri.
Secondo il Fisco, comunque, resta l’amministratore il "soggetto
normalmente incaricato" di operare la ritenuta, almeno dove dovrebbe per
legge esistere, cioè negli stabili da cinque condomini in su (circolare 6
novembre 2000, n. 204). Resta però legittima una scelta diversa da parte del
condominio stesso, per esempio quella di un consulente tributario o un
commercialista.
Viceversa nei
condomini fino a quattro condomini, in cui non si è inteso nominare un
amministratore (cosa che resta sempre possibile fare),
le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini che,
utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo,"provvederà ad
applicare le ritenute alla fonte, ad effettuarne i relativi versamenti e a
presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per le ritenute, i
contributi e i premi assicurativi."
Quali ritenute
Dal 2007 sono di due
tipi.
La prima è del 20%, e si applica a:
-
dipendenti
del condominio (portiere,giardiniere);
-
prestazioni
regolari da professionisti o comunque persone con partita Iva (amministratore
condominiale, ingegneri, architetti, geometri che hanno fatto progetti o
direzione lavori in appalti, avvocati che hanno lavorato per una causa);
-
prestazioni
occasionali di tipo professionale (il caso tipico è il condomino che si presta
a fare l’amministratore per il proprio palazzo, o esegue alcune delle sue
funzioni).
La seconda è del 4%
e si applica a tutti i contratti d’opera o d’appalto. In soldoni,
si tratta di tutte le opere di cui il condominio ha bisogno da parte di imprese o artigiani. Quindi gli interventi di
manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti
elettrici o idraulici, l'esecuzione di attività di
pulizia, la manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti
comuni dell'edificio.
Quindi sono soggetti
a ritenuta quasi tutti i pagamenti fatti da un
condominio, con l’eccezione di:
a) i contratti di utenze (acqua, luce, gas, gasolio, telefono, pagamenti
assicurativi e di servizi bancari);
b) gli acquisti di
materiale o anche apparecchi, non legati a una
prestazione d’opera o comunque in cui la prestazione d’opera ha un carattere
“accessorio”, cioè secondario. Nessuna ritenuta, (ci mancherebbe…) per
acquistare lampadine di ricambio, detersivi, stracci
della polvere. Ma neanche per acquistare dal negozio vicino
una serratura nuova al portone, perfino se è un addetto del negoziante a
montarla (a patto che il costo della serratura sia superiore a quella della
mano d’opera).
Come versarle
Le ritenute vanno
versate tramite il modello F24 entro il 15 del mese per il mese precedente
(termine che slitta al 16 o al 17 se il 15 è, rispettivamente, sabato o
domenica). Va riportato un determinato codice tributo. Per il 20% di ritenuta
può essere 1001(salari e stipendi ai dipendenti), 1040 ( prestazioni rese da
professionisti con partita IVA), 1041 (prestazioni occasionali). Per il 4% è il 1019 (artigiani) oppure il 1020 (imprese). Non è finita, ci sono altri due obblighi. Il primo è spedire
alla persona o società soggetta alla ritenuta una dichiarazione dei compensi
assoggettati alla ritenuta stessa. Il secondo è compilare il modello 770 del
condominio, al momento della presentazione della sua dichiarazione dei redditi del condominio stesso.
Ovviamente diamo
queste indicazioni perché ciascun proprietario sia consapevole dei suoi
obblighi, che quasi sempre demanderà da compiere a un
professionista o un tecnico.
Ricordiamo che comunque il condominio deve essere titolare per legge di un
apposito codice fiscale.
Comunicazioni all'anagrafe tributaria
La Finanziaria 1998
ha stabilito anche che gli amministratori sono tenuti a "comunicare
annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e dei servizi acquistati
dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori".
Il regolamento
esclude della legge dalla comunicazione all'anagrafe:
a) i dati relativi alle forniture di gas, elettricità e luce;
b) i dati relativi ai servizi per cui il condominio deve operare la
ritenuta d'imposta (per esempio ritenute sull’onorario dell'amministratore, su stipendio
del portiere, su consulenze professionali, su appalti a imprese ed artigiani);
c)
le spese inferiori a 258,23 euro affrontate con un singolo fornitore.
Per le spese
soggette a denuncia bisogna comunicare:
• nome, cognome, data e luogo di nascita e
codice fiscale dell'amministratore;
• nome del condominio, indirizzo completo,
codice fiscale del condomino;
• nome, cognome o eventuale ragione sociale del
fornitore, codice e domicilio fiscale, importo della spesa complessiva
nell'anno solare (per ciascun fornitore).
La circolare delle
Finanze 6 novembre 2000, n. 204 chiarisce che, in mancanza di
amministratore di condominio, questa comunicazione non è dovuta. L'obbligo
di comunicare l'elenco dei fornitori ricade sull'amministratore che è in carica
alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'elenco.
Si è chiarito anche
che l'amministratore di diversi condomini non deve presentare distinte
comunicazioni per ciascun palazzo, bensì un'unica comunicazione nella quale, si
elencano, separatamente per ciascun condominio amministrato, i dati sopra
elencati.
Infine la
finanziaria 1998 ha stabilito che gli uffici possono richiedere agli
amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale (al limite anche copia
del rendiconto di gestione). Le notizie e i dati non forniti, gli atti, i
documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in
risposta agli inviti dell'ufficio, non possono essere presi in considerazione a
favore del contribuente, ai fini degli accertamenti. Di ciò, l'ufficio deve
informare il contribuente insieme alla richiesta.
Sostituti d'imposta: le sanzioni
Violazione |
Sanzione |
Omessa presentazione
dichiarazione sostituto d’imposta |
Dal 120° al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate,
con minimo di 258 euro |
Infedele
dichiarazione (non tutto è stato dichiarato o è incompleto). Compensi,
interessi e altri versamenti superiori a quelli dichiarati |
Dal 100 al 200%
dell’importo delle ritenute non versate. Minimo 258 euro |
Versamento
effettuato ritenute ma dichiarazione omessa |
Se le ritenute non
dichiarate sono state versate: sanzioni da 258 a 2.065 euro |
Omessa
effettuazione delle ritenute alla fonte |
20% in più della
soma non versata |
Omesso o
insufficiente versamento delle ritenute |
30% dell'importo
non versato |
Mancanza di un nominativo del percipiente |
51 euro a nominativo |
Altri obblighi fiscali del condominio.
Il condominio,
tramite l’amministratore, deve far fronte anche ad altri obblighi fiscali, nei
confronti del Comune. Elenchiamoli:
a) pagare l’Ici sui
locali comuni, se sottoposti all’imposta comunale sugli immobili perché
accatastati separatamente (per esempio ‘alloggio
del portiere o il garage comune);
b) versare l’eventuale tassa sul passo carraio,
se prevista nel comune;
c) versare la tassa d’occupazione del suolo
pubblico, se si è costretti a montare delle impalcature sulla strada di
pubblico passaggio (in genere se ne occupa l’impresa
che gestisce i lavori);
d) versare la tassa o il canone per i rifiuti per
le parti comuni (in genere, quella per i singoli proprietari fa capo ad essi).