Condizionatori: i limiti
dell’installazione in facciata
Di Franco Pagani, presidente
Federamministratori_Confappi
L’afa ha scatenato anche
quest’anno la corsa all’acquisto degli apparecchi in
grado di rinfrescare l’aria negli appartamenti, già esplosa con l’estate
torrida di due anni fa. Ventilatori esclusi, essi si suddividono in due grandi
categorie: gli impianti di condizionamento (in cui scopo è raffreddare e
deumidificare l’aria) e quelli di climatizzazione (che hanno il più vasto
obiettivo di creare le migliori condizioni per la
permanenze delle persone in un ambiente, compresa la ventilazione , la purezza
dell’aria e la mancanza di sbalzi di temperatura).
Soprattutto gli
impianti di climatizzazione prevedono. per essere efficienti, l’installazione di unità esterne che
“pescano” l’aria da trattare nell’ambiente fuori dall’edificio e vi scaricano
quella calda e viziata.
Ciò
crea una serie di problemi: innanzitutto queste unità hanno in genere un
aspetto poco invitante: sono massicce scatole che contengono grandi eliche, che
non giovano certo al decoro dell’edificio. Poi emettono
un flusso di aria bollente e malsana, che tende a
salire e a rendere la vita difficile ai condomini dei piani superiori. Infine
possono essere rumorose o guastarsi, provocando problemi di stillicidio di
liquidi.
Quali sono le armi che
possono, per legge, impugnare i vicini di casa disturbati? Non
certo quella del ricorso contro l’installazione basata sul fatto che è stato
praticato un foro nel muro comune. L’articolo 1102 del codice civile,
come più volte interpretato dalla giurisprudenza,
Cassazione in testa, consente infatti al singolo condomino di creare aperture nei
muri perimetrali, al limite anche porte e finestre. Le condizioni a cui sono
consentite sono quasi sempre è facile rispettare. Per esempio, il mancato danno alla statica, il non impedimento ad
altri condomini di un uso simile e così via. Viceversa un’obiezione
concreta può provenire da chi lamenta la rovina del decoro dell’edificio. Esso
non va inteso come la somma delle sue qualità estetiche, Se fosse così, ben pochi palazzi costruiti durante il boom
edilizio meriterebbero di essere preservati. Il decoro
è viceversa ritenuto dai giudici come “l’insieme delle linee e delle strutture
che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti
dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo
insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia”. Per intendersi, un
palazzone con colonne di finestre allineate può risentire di un danno al decoro
dal singolo mutamento del colore o del materiale di un infisso, e, tanto più,
dall’inserimento in facciata di una brutta scatola, quale
è , in genere, un’unità esterna dell’impianto di climatizzazione.
Il danno al decoro
(Cassazione, , sentenza n. 12343 del 2003) può essere
fatto valere davanti al giudice anche da un solo abitante dello stabile,
perfino qualora l’assemblea a maggioranza avesse permesso l’installazione .
L’azione in giudizio è imprescrittibile: quindi non conta quanto tempo è
passato da quando l’apparecchio è stato posizionato.
Naturalmente il danno
può essere messo in dubbio in certi casi: se per esempio l’unità non è in
posizione visibile, ma è mascherata da un balcone o sporge sulla parte alta di
un corridoio che dà solo su un appartamento o da infine si affaccia su uno
stretto cortile difficilmente accessibile (cavedio), il cui unico scopo è dar
luce e aria all’edificio. E’ comunque il giudice di
merito, in prima istanza o in appello, a dover valutare, caso per caso.
L’installazione può
essere comunque vietata da un regolamento condominiale
contrattuale, cioè accettato da tutti. L’esclusione deve essere esplicita. E’
dubbio che basti una clausola che vieti di ingombrare o
occupare le parti comuni. Un regolamento assembleare
(cioè approvato a maggioranza dei condomini e delle quote), può imporre invece
dove installare le unità, in modo che il decoro non venga messo in crisi. Per esempio solo sui balconi, o sul lastrico solare comune in
posizione invisibile.
Altri limiti
all'installazione di un impianto di climatizzazione è
rappresentato dal rispetto della distanza di 3 metri in verticale, in appiombo
o in obliquo da finestre e balconi altrui, (articolo 907 del Codice civile).
Contro le esalazioni e
lo stillicidio della condensa si può far ricorso ai sensi dell’articolo 844 del
codice civile, che vieta le immissioni di fumo o di calore e le esalazioni,
chiedendo al giudice anche un provvedimento d’urgenza a tutela della salute
(articolo 700 del codice di procedura civile). La stessa procedura si può
seguire anche contro i rumori che “superano la normale tollerabilità”. Gli
apparecchi di nuova concezione sono comunque
abbastanza silenziosi.
Impianti di ventilazione e condizionamento
(civili e industriali).
I conti in tasca al nostro Paese.
|
|
2003 |
2004 |
Previsioni 2005 |
% 2004/03 |
% 2005-04 |
Produzione |
(milioni €) |
1.500 |
1.650 |
1.550 |
+ 10,1% |
- 6,1% |
Esportazione |
560 |
640 |
600 |
+ 14,3% |
- 6,3% |
|
Investimenti |
77,5 |
65,0 |
65,0 |
-16,1% |
0,0% |
|
% esportazione su
produzione |
% |
37% |
39% |
39% |
- |
- |
Occupazione |
unità |
7.000 |
6.750 |
6.500 |
- 3,6% |
-3,7% |
Variazione prezzi |
% |
- 3% |
0% |
0% |
- |
- |
Elaborazione Ufficio
studi Confappi-Fna su dati CoAer
Nota.
L'Italia è leader in Europa nel condizionamento d'aria. Per gli impianti
residenziali produzione italiana è calata negli ultimi tre anni , in favore di apparecchi importati in prevalenza da Cina e
Thailandia. I condizionatori split (quelli con due
unità, una esterna e una interna) hanno visto ridurre
dal 2002 al 2004, le vendite interne da 181.786 unità a 84.384, contro
un'importazione passata da 924.887 unità a 1.928.122, il 70% delle quali
provenienti dall'Asia.