La comunitaria 2000 è, in sostanza una legge delega. Attribuisce infatti al Governo il compito di emanare, entro un anno, decreti legislativi oppure regolamenti per dare attuazione a una serie di direttive europee. La legge 422/2000, inoltre, si preoccupa di modificare, in alcuni punti, altre leggi vigenti, allo scopo di armonizzare la legislazione nazionale con quella comunitaria.

Tra le 27 direttive elencate negli allegati alla legge, quelle con un qualche interesse immobiliare sono:

  1. 98/24/CE del 7 aprile 1998 (protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici);
  2. 1999/93/CE: del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
  3. 1999/5/CE: del 9 marzo 1999 ( apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità).
  4. 1999/31/CE: del 26 aprile 1999 ( discariche di rifiuti);
  5. 1999/42/CE: del 7 giugno 1999 (riconoscimento reciproco delle qualifiche per le attività professionali )

La prima direttiva coinvolge sia il discorso della sicurezza nei cantieri, nei quali si faccia uso di sostanze chimiche (pensiamo alle vernici e ai diluenti) che quella dei dipendenti del condominio (per esempio i portieri che usano detergenti).

La seconda, attiene al delicato problema dell'uso delle firme elettroniche anche negli atti immobiliari (per fare un esempio tra i tanti, i rogiti on line);

La terza riguarda i requisiti tecnici delle antenne di trasmissione, installate sui tetti, compresa l'eliminazione di rischi per la salute;

La quarta, di interesse urbanistico, ambientale e sociale, detta i requisiti delle discariche, di rifiuti pericolosi e non, e traccia anche un piano per il loro riciclo (per esempio di quelli biologici). L'articolo 12 della 422/00 detta poi ulteriori principi generali della delega, volti a garantire la sicurezza ambientale, il recupero, l'utilizzazione a fini energetici, la classificazione dei rifiuti.

La quinta, infine, di interesse essenzialmente professionale, si preoccupa di dettare i principi del riconoscimento reciproco di libere professioni (per esempio di quella dell'intermediatore o mandatario di vendita di immobili).

Tutte le cinque direttive verranno recepite tramite decreti legislativi: dato lo spazio abbastanza ampio di autonomia lasciato ai singoli Stati, è ovvio che un loro commento dettagliato è pensabile solo quanto verranno concretamente recepite nella legislazione nazionale.

La comunitaria, comunque, si preoccupa anche di definire i principi della delega. Per le direttive ai punti 3), 4) e 5) dell'elenco precedente (apparecchiature radio, discariche, requisiti professionali) è previsto un parere delle commissioni parlamentari. Le sanzioni civili varieranno da 200 mila lire a 200 milioni, quelle penali non dovranno superare i 200 milioni o l'arresto fino a 3 anni.

L'articolo 7 della legge 422/000 dà un ulteriore delega per la modifica del Dlgs 27 gennaio 1992 n. 129 ai fini del riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura e della piena attuazione della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985.

Di grande interesse è l'articolo 17, che scrive la parola "fine" su una vicenda alquanto assurda: il permanere nelle norme (legge 898/1976) della necessità di chiedere un 'autorizzazione al Prefetto e il parere delle autorità militari da parte del cittadino Ue che acquistava un immobile in un comune di "confine". Ricordiamo che tra i comuni di "confine" sono elencati non solo località come Ventimiglia o Gorizia, ma anche altre non proprio periferiche, come, per fare un esempio, l'isola di Ischia. E sono proprio due cittadini comunitari (tedeschi) che intendevano acquisire una casa a Ischia che si erano rivolti alla Corte di Giustizia europea per lamentare il rifiuto dell'Ufficio del Registro di trascrivere il suo rogito di acquisto. In seguito a questa vicenda, il ministero degli interni aveva emanato una circolare (26 aprile 2000, n.45) in cui chiedeva sostanzialmente ai prefetti di non applicare la legge, perché in contrasto con le norme comunitarie.

L'articolo 18 si occupa dei criteri con cui può essere vietata la balneazione, modificando a questo scopo il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Viene tra l'altro stabilito che il divieto di balneazione va applicato qualora si prelevi nella stessa zona, per due stagioni consecutive, campioni d'acqua non conformi alle norme oppure, nella stessa stagione, le analisi di laboratorio diano risultati allarmanti per più di un terzo dei campioni prelevati.