Comunione ereditaria e suddivisione di più appartamenti
Le risposte danno un’idea
del quesito.
Se
abbiamo ben capito voi, due sorelle, avete ereditato in comunione ereditaria
tre appartamenti, ovviamente di diverso valore e, pur avendo raggiunto un
accordo di principio sul fatto che una delle due tenga per sé l’appartamento di
maggior valore e l’altra gli altri due, non riuscite a mettervi d’accordo sul
loro valore e sugli eventuali conguagli in denaro.
Come
è ovvio, in caso di disaccordi a guadagnarci
sono prima di tutto i vari periti di parte, quindi il Fisco (per l’ imposta
dell’1% sui conguagli sulla divisione
ereditaria) e infine gli avvocati, in caso di giudizio. Ciò nonostante, come
spesso capita, non si riesce a comporre la situazione, magari non solo per
motivi economici, ma anche per logoramento nei rapporti.
Un’alternativa più rapida e meno costosa al ricorso in giudizio
sarebbe un arbitrato cosiddetto “irrituale” (art. 808-ter del codice di
procedura civile), da determinarsi per iscritto con un patto con valore
contrattuale, in cui ciascuno dei periti di fiducia delle parti nomina di
comune accordo un terzo perito: il collegio decide a maggioranza,
esclusivamente sui valori immobiliari. L’arbitrato ha un neo: anche se le parti
convengono di accettare il verdetto, nessuno può impedire comunque
a una delle due di ricorrere in giudizio facendo spuntar fuori un argomento che non è oggetto dell’arbitrato
stesso (e che magari non può esserlo, come i diritti ereditari). Inoltre vanno rispettate scrupolosamente le procedure
previste nell’accordo e permesso il pieno contraddittorio tra le parti.
L’ultima strada è il
giudizio vero e proprio in cui il giudice nomina un Ctu (consulente tecnico
d’ufficio), dopo aver acquisito le perizie dei CTP (consulenti tecnici di
parte).
Confermiamo che i
valori catastali degli immobili hanno rilievo solo ai fini fiscali:
naturalmente nessuno vieta di raggiungere un accordo sulle loro basi, ma
ciascuno può a buon diritto rifiutarsi di accettarli come parametri di
riferimento. Essendo voi in comunione ereditaria, non possedete ciascun
immobile al 50%, ma tutti insieme in comunione: quindi
le stime non vanno fatte sul 50%. Nel caso in questione, infine, il giudice
eventualmente coinvolto dovrà privilegiare la
soluzione della divisione dei vari immobili tra voi due eredi, senza ricorrere
alla vendita, ma solo a conguagli (art. 720 del codice civile).