Comunicazione a Pescara: quando conta il consuntivo spese
Il
quesito è il seguente :
Nel
caso il consuntivo delle spese straordinarie per le quali si è avviata la pratica
(con l'iter previsto dalla legge in questione) fosse diverso da quanto
preventivato ( o in più o in meno) è OBBLIGATORIO inviare al Centro Operativo
di Pescara l'aggiornamento della pratica ( nuovo riparto delle spese ) ?
Nel
caso fosse obbligatorio e l'amministratore non avesse provveduto
a dare comunicazione, che riflessi si hanno sull'esito della pratica (i
condomini corrono il rischio di non vedersi riconosciuto il beneficio di
riduzione IRPEF) ?
Grazie
Geom.
Vincenzo Rizzone
Da un controllo delle
circolari interpretative abbiamo rilevato che la circolare
Finanze n. 57 del 1998 afferma”Qualora successivamente alla trasmissione
della tabella millesimale di ripartizione delle spese
l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di
ripartizione delle spese all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione e non va
trasmesso nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già
presentato preventivamente”.
A nostro avviso l’interpretazione della circolare è squilibrata dal momento che
la legge parla di detrazione delle “spese effettivamente sostenute”, che sono
legalmente attestate dai bonifici effettuati e non da altra documentazione.
Inoltre si introduce una sperequazione di trattamento
tra i singoli che inviano documentazione a Pescara per la detrazione (che non
debbono attestare l’entità della spesa) e i condomini, che dovrebbero invece
attestarla. Infine il decreto di attuazione della
legge parla di “tabella millesimale relativa alla
ripartizione delle spese” (per la quale basterebbe riportale la sola divisione
in millesimi) e non di “tabella millesimale di
ripartizione delle spese”.
Ad ogni buon conto, resta prudente inviare la tabella rivista. Quando? Poiché la detrazione è annuale, e deve tener conto
dei bonifici effettuati, la tabella o le tabelle riviste andrebbero
probabilmente inviate annualmente prima della scadenza
delle dichiarazioni dei redditi ed essere quantomeno congrue ai bonifici.