Compravendita da incapace di intendere e volere

 

Abito nella casa dei miei genitori. Alla morte di mio padre ho deciso di acquistare la casa con il relativo terreno (premettendo che il fabbricato è agricolo e regolarmente accatastato), firmando davanti ad un geometra il compromesso e versando la metà del valore. Manca però un unica firma, quella di mia madre, visto che da anni non è in grado di intendere e volere (tanto è vero che percepisce anche l'accompagnamento). Ora mi trovo a volere fare una variante all'immobile: non posso perché lo stabile è ancora intestato alla mamma ed ai figli eredi del papà. Il geometra mi ha detto che si può fare l'atto di vendita solo alla morte della mamma, oppure facendo l'usucapione. È possibile seguire un’altra strada, come per esempio nominare un mio fratello tutore, facendoli poi firmare l'atto di vendita?

Grazie e complimenti per il servizio che offrite.

 

Per quel che riguarda l’acquisto della quota di sua madre, la strada alternativa sta nelle norme sull’interdizione e sull’inabilitazione delle persone con infermità mentale, prescritte dagli articoli che vanno dal 414 al 432 del codice civile. L'interdizione è prevista dall'ordinamento per i casi più gravi di infermità mentale. L'interdetto si trova nell'impossibilità assoluta di compiere atti giuridici. Vi è un tutore che lo rappresenta legalmente. Per le forme patologiche più lievi esiste la inabilitazione. In tal caso il soggetto può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, occorrendo per gli altri l'assistenza di un curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, a seconda dell'importanza dell'atto da compiere. Occorre fare istanza in tribunale: sarà il giudice a nominare il tutore per gli interdetti o il curatore per gli inabilitati, in genere preferendo i parenti più stretti (articolo 424).

Per quel che riguarda i lavori sull’immobile in comunione ereditaria, supponendo che anche Lei ne sia comproprietario, ricordiamo che l’articolo 1102 del codice civile prevede che ciascun partecipante alla cosa comune può “apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”. Un problema può essere però avere le necessarie autorizzazioni comunali, senza la firma di sua madre.

Approfittiamo dell’occasione per consigliarLe, in casi delicati come questi, di farsi assistere da un notaio per la redazione del compromesso, e non da un geometra.