Punto per punto, il vademecum per utilizzare in modo
corretto i fac simile di tutti i contratti
Immobili, acquisti senza trappole
Non
è sempre il rogito notarile il momento più importante di una compravendita immobiliare.
Quando si va dal notaio, infatti, spesso la frittata è già fatta.
Le
condizioni economiche e i “tempi” della vendita vengono infatti decisi ben
prima.
D’altra
parte il notaio non può rifiutarsi di riportare nel rogito tutte le clausole
già firmate da acquirente e venditore nel contratto preliminare di
compravendita (detto impropriamente anche compromesso) e, molto spesso, anche
alcune di quelle contenute nella cosiddetta “proposta irrevocabile di acquisto”
se accettata.
Il
notaio può e deve cercare di rendere più chiare clausole mal scritte e comunque
rifiutare quelle che sono in palese contraddizione con la legge, ma spesso, ciò
che è stato scritto tra le parti prima del rogito resta vincolante.
Ciò
è ancora più vero tutte le volte che una delle parti anticipa la propria
prestazione: il venditore anticipa la consegna della casa o l’acquirente
anticipa ingenti somme di danaro.
Morale
della favola: talvolta compratore e venditore si consegnano con gli occhi
bendati nelle mani di commercianti di immobili con pochi scrupoli. Del resto
poche persone sono in grado di sbrogliarsela con i termini legali che
infarciscono tutti. questi documenti. Inoltre, chi non ha esperienza,
difficilmente può prevedere le insidie di una trattativa immobiliare.
Quando
acquirente e venditore fanno da sé, capita poi che uno dei due sia più
informato dell’altro e gli tenda delle trappole, oppure che entrambi siano in
buona fede e combinino grossi pasticci.
Non
basta nemmeno che la vendita sia curata da un'agenzia immobiliare onesta che
utilizza formulari perfetti. Non è infatti detto che l'incarico o la scrittura
privata proposti dal mediatore facciano al caso del cliente: in fondo tutti
hanno possibilità, nel rispetto della legge, di sottoscrivere solo i patti che
loro convengono.
Esiste
una soluzione semplice ed efficace per non incappare in grane: consultare un
esperto prima di firmare qualsiasi pezzo di carta. Se l'esperto in questione è
l'agente immobiliare che bene o male guadagna una sua percentuale sull'affare e
quindi ha interesse alla sua conclusione, non si potrà parlare di certezza
assoluta di imparzialità. Meglio interpellare un avvocato civilista, che
conosca la materia. Oppure un notaio, che per la sua stessa natura di pubblico
ufficiale, è tenuto a un'assoluta imparzialità nel dare consigli. Dopotutto i
costi della sua parcella al rogito cresceranno di ben poco se la sua consulenza
è fornita anche prima dell'atto definitivo.
Costi
un po’ più elevati, anche di natura fiscale, (un migliaio di euro in più) sono da
programmare se ci si rivolge al notaio per trascrivere il preliminare.
Ma,
in cambio, si avranno anche più certezze.
Qualunque
modulo prestampato non sostituirà mai l’opera di uno di questi professionisti:
non esiste infatti un immobile identico all'altro e anche due case uguali
possono essere vendute in condizioni contrattuali radicalmente diverse, perché
molto diverse possono essere le situazioni e le esigenze del venditore e del
compratore.
Vi
è poi una serie di accertamenti da eseguire prima di firmare qualsiasi impegno
contrattuale che devono essere compiuti da un professionista qualificato.
In
pratica, quindi, ogni modulo va guardato con una buona dose di diffidenza.
Di
fatto, è molto raro che un cliente si rivolga al notaio prima di firmare un
mandato all'agenzia, una proposta irrevocabile di acquisto o un contratto
preliminare.
Questo
è un atteggiamento assurdo: l’acquisto di una casa è l'investimento più
importante che molte famiglie affrontano nella loro vita. Sono in ballo decine
o centinaia di migliaia di euro e i rischi che si corrono sono in proporzione
all'entità della cifra.
Agli
incauti, ma anche ai più avveduti, sono dedicati questi contratti Si
tratta di due bozze (incarico all'agenzia e contratto preliminare) con le istruzioni
che spiegano il testo delle clausole. Il testo del preliminare e i suoi
commenti sono stati redatti in collaborazione con il Consiglio notarile di
Milano e quindi hanno un alto grado di affidabilità.
Un
ulteriore uso, anzi il migliore, di queste nostre bozze è quello di risvegliare
la coscienza di chi legge: basta dare una scorsa alle spiegazioni contenute
nella guida all'uso per essere coscienti dell'enorme complessità di qualsiasi
compravendita immobiliare e per individuare alcuni dei rischi in cui, più
comunemente, ci si può imbattere. Una ragione di più per farsi assistere da chi
ne sa più di noi.
Volutamente,
trattiamo in questo dossier solo l’acquisto di un immobile “usato” e non quello
di uno in corso di costruzione. Quando si tratta dei cosiddetti acquisti sulla
carta di immobili ancora da costruire, le cautele da tenere presenti crescono in modo esponenziale ed oltre ad al
preliminare occorrerebbe esaminare molti altri documenti (fideiussioni, polizze,
condizioni generali del contratto, capitolati di opere e finiture e via
elencando).
AVVERTENZE IMPORTANTI
Ogni cancellazione nei moduli prestampati va siglata
con la doppia firma a margine dalle parti interessate. La doppia firma va
apposta a margine di ogni foglio, tranne che nell'ultimo, dove va apposta in
fondo, nelle righe prescritte. Gli spazi bianchi inutilizzati vanno annullati
con una riga continua.
Mediatori: il contratto va sottoscritto dal venditore ma
anche dall’agente
Incarico, l’escusiva va meritata
Le
norme italiane (codice civile, legge n. 239 del 1989) disciplinano la
professione del mediatore, dandogli la funzione di intermediario imparziale tra
le parti che concludono un contratto e prevedendo la sua iscrizione in un
apposito “ruolo”, depositato presso le Camere di Commercio. Non possono quindi
intermediare immobili persone non iscritte al ruolo, pena multe e il mancato
riconoscimento dell’onorario. Anche i prestampati di incarico vanno depositati
presso le Camere: una tutela a nostro avviso insufficiente, dal momento che
nessuno ha la funzione di esaminarli e dal momento che niente vieta di stilare
un contratto al momento, e non depositarlo. E’probabile che il mediatore che
contatterete vi proponga un incarico redatto da lui o da un’associazione a cui
aderisce, e che non sia un impresa facile convincerlo ad accettare uno scritto
da voi. Il documento che vi proponiamo resterà utile, se non altro per
confrontarlo con quello proposto.
Punto
1 Il modulo che esaminiamo è un incarico: è
caldamente consigliabile non firmare mai, a meno che si sia pienamente
consapevoli, né "mandati a titolo oneroso” né "procure irrevocabili
di vendita" bensì solo "incarichi di vendita" o "incarichi
di mediazione". Il mandatario e il procuratore hanno infatti diritto
all'onorario anche se non vi vendono l’appartamento, a meno che si dimostri che
non hanno fatto nulla per la conclusione dell'affare. Dovrebbero agire in base
a precise istruzioni date solo da una delle parti (in questo caso dal
venditore) ma spesso riescono a farsi riconoscere piena libertà d'azione
divenendo nei fatti i veri proprietari dell'immobile che tenteranno forse di
rivendere a un prezzo superiore incamerandosi una succosa "cresta"
sul prezzo.
Il
primo passo è identificare con esattezza le parti: non solo chi si propone di
vendere ma anche il mediatore, numero di iscrizione al ruolo compreso. Poi
l’immobile: nel caso in cui non si possiedano i suoi dati di identificazione
catastale, una prassi diffusa, ma poco corretta, giudica sufficiente
l'identificazione con criteri non dubbi dell'immobile stesso (per esempio una
piantina redatta da un tecnico iscritto all'albo dei geometri). E’ bene
comunque citare le proprietà confinanti.
Particolare
cura va serbata ai locali accessori senza un’autonoma rendita catastale (quali
ad esempio cantine o soffitte), anche perché spesso non è disponibile una
piantina in Catasto. In tal caso si provvederà a disegnarne una.
Punto
2 Modo del
pagamento. Al punto 2 si segnalano le condizioni di
pagamento, una indicazione indispensabile. Più tardi si incassano i soldi, meno
si incassa. Se inoltre il venditore è, contemporaneamente, acquirente di un
altro immobile, dovrà avere una ragionevole sicurezza sui temi in cui potrà
disporre del denaro. L'acquirente deve insomma
aver la certezza di avere il tempo
necessario per di poter ottenere da una banca o da una finanziaria un
mutuo fondiario o ipotecario, senza dover ricorrere a un “prestito ponte” a
condizioni più gravose, per poter avere i liquidi necessari per pagare il
venditore. Se invece è il venditore ad avere un’ipoteca sull'immobile, ne vanno
specificati gli estremi, il nome della banca erogante e soprattutto il capitale
residuo da rimborsare.
Normalmente
le spese di trasferimento sono attribuite all’acquirente. Si tratta non solo di
quelle fiscali e notarili, ma anche quelle necessarie per ogni eventuale
documento aggiuntivo. Tuttavia le spese per reperire la documentazione
(concessione edilizia, certificato catastale eccetera) possono essere
attribuite all'agenzia o al venditore. In mancanza di indicazioni contrarie, i
tributi fiscali sono a carico dell'acquirente che però può, con patto espresso,
farli legittimamente pagare al venditore (accordo alquanto raro, però).
Punto
3) Tipo
di incarico.
Va
scelta una delle due formule: incarico in esclusiva o non in esclusiva al
mediatore. L'irrevocabilità (per un certo periodo) dell'incarico è una
possibile tutela del mediatore, che deve lavorare avendo delle certezze. Se
l’incarico è in esclusiva, il mediatore serio sarà più portato a darsi da fare,
anche se così si rinuncia alla possibilità di servirsi di più intermediari.
Probabilmente sarà possibile ottenere che applichi una provvigione minore.
L’esclusiva è consigliabile in particolare per immobili situati in piccoli
comuni (gli acquirenti faranno comunque il giro di tutte le agenzie) mentre ha
i suoi svantaggi nelle grandi città e per gli immobili più facilmente
commerciabili al prezzo richiesto. La durata dell’esclusiva dipende dalla
facilità o dalla difficoltà dell'incarico stesso: sarà lunga se l'immobile è
proposto a un prezzo alto o è poco appetito sul mercato. Vanno evitati rinnovi automatici
o disdette solo tramite raccomandata. Tuttavia la clausola dell’esclusività e
dell’irrevocabilità dell’incarico, per non rientrare tra quelle definite
“vessatorie” dagli articoli 33 e seguenti del codice del consumo (Dlgs n.
206/2005), deve essere compensata da altre clausole favorevoli al consumatore
(per esempio la rinuncia del mediatore al rimborso delle spese, l’impegno a
fare indagini presso il Catasto e la Conservatoria dei registri eccetera).
Provvigione. Va
scelto, tra le due alternative segnalate
dagli asterischi, quella che si intende adottare. In genere è più seria
l'agenzia che pretende l’onorario dalle due parti. E' meglio che il momento in
cui si corrisponde la provvigione al mediatore sia il rogito, perché è solo
alla sua firma che si perfeziona l’affare. I mediatori però tendono a
richiedere il loro onorario al compromesso (in mancanza di indicazioni diverse,
hanno ragione, dice la Cassazione) o addirittura al momento dell'accettazione
della proposte irrevocabile di acquisto.
L'ammontare
della provvigione è un libero patto tra il venditore e il mediatore Può anche
essere stabilita a forfait e non in percentuale al prezzo di vendita. Evitate
con cura la formula del cosiddetto supero del tipo: "qualsiasi somma
eccedente il prezzo minimo di vendita verrà riconosciuta al mediatore a titolo
di provvigione", che cela quasi sempre la sottovalutazione del valore del
vostro immobile e comunque uno stratagemma truffaldino al limite della legge.
Spesso
gli agenti immobiliari si fanno riconoscere dal venditore l'autorizzazione a
"ricevere somme a titolo di caparra, garanzia o anticipo" da coloro
che hanno promesso di acquistare. E' invece meglio che la caparra sia
depositata nelle mani del venditore.
Responsabilità del mediatore.
Egli è tenuto, per il codice civile, a "comunicare alle parti le
circostanze a lui note che possono influire sulla conclusione dell'affare"
e a "operare con la diligenza del buon padre di famiglia". Sarebbe
bene quindi che svolgesse almeno un'indagine presso la Conservatoria dei
registri immobiliari e presso il Catasto. D’altra parte ci sono documenti in
possesso al venditore che debbono essere resi disponibili al mediatore perché
possa eseguire il suo incarico, tutelando anche gli interessi dell’acquirente.
Comunque
tutte le funzioni diverse dalla semplice messa in contatto delle parti
andrebbero specificate e l’eventuale inadempienza può essere sanzionata da
penale.
Rimborso spese.
Pochi lo sanno: il mediatore ha diritto al rimborso di spese documentate anche se
non conclude l’affare, salvo rinuncia espressa (che peraltro, non è difficile
farsi riconoscersi). Attenti perciò alle clausole del tipo: "il mediatore
è autorizzato a effettuare qualsiasi tipo di pubblicità riterrà opportuno, su
quotidiani, periodici, Tv, radio, eccetera". La clausola può essere
sottoscritta solo se è riconosciuto il mancato rimborso spese o la sua entità
massima.
Se
l'affare è concluso dal mediatore, invece, le spese sono automaticamente
assorbite dalla provvigione, anche se non esistono patti a proposito..
Documentazione. Vi
sono documenti che il venditore dovrebbe sempre esibire o far recuperare
all’agenzia: tra questi vi è senz’altro la documentazione catastale e l’atto di
provenienza. Quest’ultimo può essere un rogito precedente, una successione per
causa morte, una donazione, un'attribuzione fatta dal tribunale. La mancanza
dei certificati di conformità degli impianti può non pregiudicare la
conclusione dell’affare, ma l’acquirente deve sapere quantomeno se sono a norma
o meno. Attenzione: il certificato di abitabilità può essere difficilissimo da
reperire, se la costruzione dell’immobile risale a decenni fa. Viceversa se è
recente, dovrebbe esserci. Occorre comunque accertarsi che non siano state
fatte opere interne all'appartamento che ne pregiudichino l’abitabilità (locali
troppo piccoli rispetto all'ampiezza delle finestre, bagni senza antibagno,
soppalchi più bassi dell'altezza minima consentita perché siano utilizzati per
viverci e così via). Tali modifiche non sono spesso riportate sulla planimetria
catastale. Per la visita all’appartamento vanno concordati tempi e modi,
soprattutto se è occupato da un inquilino o dal padrone di casa.
Locali occupati. In
fatto che la casa sia locata ad altri va ovviamente specificato. Si può aggiungere
una clausola del tipo 'eccezion fatta per l'attuale conduttore con contratto
con scadenza al... e canone di euro.... (mensili, trimestrali; annuali),
più spese con cauzione di €…..…”. Se il contratto è registrato (come
dovrebbe) va aggiunto il numero di protocollo e la data della registrazione. Va
anche specificato se è in corso un procedimento di rilascio (per fine locazione
o per morosità) e la data prevista dal giudice per il cosiddetto “sfratto
esecutivo”.
Vincoli e diritti altrui.
Qui il candidato venditore elenca tutti gli ostacoli al suo diritto di
proprietà che verrebbero trasferiti all’acquirente o su cui comunque
quest’ultimo potrebbe “ereditare” corresponsabilità.
Le
ipoteche danno al creditore,qualora il debitore non paghi, il diritto di
vendere il bene ipotecato e di recuperare così i soldi dati in prestito. Il privilegio
è il diritto di un creditore a rifarsi sui beni del debitore prima di altri.
Attenzione ai privilegi fiscali (quelli dello Stato sull'immobile) che
prevalgono su tutti gli altri privilegi. Mentre e più facile ricostruire quali
privilegi hanno privati sull'immobile, è molto complicato sapere quali-
privilegi ha lo Stato in seguito al mancato versamento di tasse odi imposte
(per esempio di successione). La servitù è un diritto reale di godimento
su un immobile o un terreno posseduto da altri. Un esempio e il diritte di
passaggio su un fondo altrui per raggiungere la propria casa. Trascrizione
è la scrittura su appositi registri pubblici di un atto o di un diritto per
renderlo efficace nei confronti di tutti (per esempio un figlio può essere
proprietario di una casa ma sua madre può avere il diritto di abitarvi).
Tra due diritti reali ha il sopravvento quello che è stato trascritto prima.
Per esempio, tra due compravendite dello stesso immobile è valida non quella
fatta prima, ma quella trascritta prima. Vincolo è una limitazione alla
disponibilità imposta dalla pubblica amministrazione (vincolo archeologico
monumentale, ambientale). Oneri o pesi sono espressioni generiche
per descrivere tutti i condizionamenti sui beni di una persona a favore di
un'altra.
Mutui. Se sulla
casa grava un mutuo ipotecario, va aggiunta, in fondo alla frase: “a eccezione di un mutuo ipotecario il cui
importo capitale residuo è di € ….. che sarà accollato all'acquirente in conto
prezzo". Oppure: "un mutuo
ipotecario il cui importo capitale residuo è di €……che sarà estinto dal
venditore prima dell'atto definitivo”. In genere è scelta (e da preferire)
la seconda delle due formule. Comunque c’è chi opta per l’accollo del mutuo
che, se stipulato a condizioni normali di mercato, può convenire all’acquirente
(che ai trova una rateizzazione sul prezzo di acquisto già confezionata).
Se sull'immobile pende una domanda di
sanatoria edilizia, occorre specificarne gli estremi.
Una
precisazione particolare è che la casa non è occupata dal coniuge separato del
venditore, a cui è stata assegnata. Anche se la Cassazione ha riconosciuto il
diritto a liberare i locali se la sentenza di assegnazione non è stata
trascritta, la cosa non è facile né piacevole.
Firme.
Troppo spesso l'incarico è firmato solo dal venditore (che si assume tutti gli
impegni) e non dall'agente immobiliare (che di fatto, così non se ne assume
nessuno). Ciò è evidentemente scorretto.
La “missione” nei particolari
Incarico. Consiste appunto
nell’incaricare un mediatore professionista di vendere un proprio immobile a
certe condizioni. Egli ha diritto alla provvigione solo se riesce a concludere
l’affare.
Obblighi. Il mediatore deve
comunque agire nell’interesse di entrambe le parti, con lo scopo di concludere
l’affare e comunicare tutte le circostanze utili a lui note riguardanti
venditore ed acquirente e l’immobile stesso. Non ha l’obbligo di effettuare
indagini ipocatastaliipotecarie, catastali e
urbanistiche, anche se un agente serio spesso le fa.
Provvigione. E’ sempre
liberamente contrattabile e logicamente dovrebbe dipendere da due variabili:
prezzo dell’immobile (tanto è più alto, tanto più – in percentuale - cala), e commerciabilità
del fabbricato. In media si aggira sul 6% da suddividere a metà tra acquirente
e venditore. La Cassazione ha chiarito
che il diritto alla provvigione può sorgere anche se l’incarico non è scritto,
che è possibile che una delle due parti nel contratto sia sostituita da
un’altra e che non basta il mediatore metta in contatto le parti: l’affare
proposto e quello concluso devono essere identici.*
Fattura. L’importo va
fatturato sempre con Iva al 20%.(che, in genere non è compresa nell’ammontare concordato).
Ricordiamo che la legge 4 agosto 2006,
n. 248 ha introdotto una detrazione del 19% sugli onorari versati per
l’acquisto di un immobile destinato a “prima casa”, per un importo non
superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
Il modello
INCARICO IRREVOCABILE DI VENDITA
1. Il sig.
………….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
nato a ……….…….……….…
(provincia di……….……….……….……….), il ……….….
cod.
fiscale……….……….……….……….……….residente a ……….……….……….……
in via
………..……….……….……….……….……….……….……….……….……….……
in seguito
denominato "venditore"
INCARICA
il sig.
……….……….……….……….………. dell'agenzia ……….……….……….……….
iscritto al ruolo
dei mediatori presso la Camera di commercio al numero di iscrizione ………. ……….in
seguito denominato "mediatore", di cercare un acquirente per la
propria unità immobiliare ubicata nel Comune di……….…….……….……….………. ,
via……….……….….…………………………………………………………………..
piano………. e così
distinta nel Catasto Fabbricati ……….……….……….……………………………………………………..,
dotata delle
seguenti pertinenze e/o annessi ……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….….
2. La vendita sarà
conclusa al prezzo minimo di € ……….……….……….……….……….….
(……….……….……….……….……….……….……….euro)
da pagarsi come segue:
il……….%
(……….……….……….……….……….……….……….euro ) alla firma del contratto preliminare di
compravendita, il……….% (……….………….……….………euro.)
al rogito che verrà sottoscritta non oltre
……….mesi dopo la data del preliminare.
Dal saldo al rogito
verrà detratto l'eventuale capitale residuo dovuto a ……….……….……….…….…
in dipendenza del mutuo……….……….……….……….……….………..…
Le spese di
trasferimento sono a carico interamente
dell'acquirente.
3. Il venditore si
obbliga altresì al momento della sottoscrizione del contratto preliminare / del
rogito notarile ……….……….……….……….……….…
a corrispondere al
mediatore una provvigione del ……….% oltre Iva, del prezzo di compravendita
stesso. La provvigione sul prezzo minimo sarà ugualmente dovuta in caso che la
compravendita non potesse concludersi per inesatte o false dichiarazioni rese
ai punti 4 e/o 5 e/o 7 del presente incarico.
* il venditore non corrisponderà nessuna provvigione al
mediatore dichiarandosi questo completamente soddisfatto della provvigione che
percepirà dall'acquirente. Una penale sul prezzo minimo pari al ………. % (……….
per cento) sarà però dovuta in caso di inesatte false dichiarazioni rese ai
punti 4 e/o 5 e/o 7 del presente incarico
4. Il venditore
allega altresì copia dell’atto di provenienza; della documentazione catastale ,
che si impegna a far aggiornare, ove necessario prima della data del rogito,
degli estremi di licenza/concessione/permesso di costruire, della
documentazione relativa ad eventuali opere edilizie fatte successivamente
all’edificazione, del certificato abitabilità ed eventuale agibilità, dei
certificati di conformità degli impianti alle norme di sicurezza.
5. Il venditore
dichiara di avere totale e libera disponibilità dell'immobile sopra descritto.
Esso sarà consegnato all’acquirente al momento della stipula del rogito
notarile.
6. Il venditore
dichiara che l'immobile sopra descritto è libero da iscrizioni ipotecarie,
trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali, vincoli, liti in corso e altri
pesi e oneri ai sensi di legge, eccezion fatta …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Il venditore, nel
caso in cui sia separato legalmente dal coniuge, garantisce che tra le
condizioni economiche della separazione non è prevista l’assegnazione in
godimento dell’unità al coniuge stesso.
7. Il venditore si
obbliga a fornire al mediatore ogni altra
documentazione necessaria per l’espletamento del presente incarico (a
titolo esemplificativo, documentazione concernente gli eventuali concessioni in
sanatoria, atto di provenienza, regolamento condominiale, certificato di
abitabilità o agibilità, attestazione di conformità degli impianti alle norme,
concessioni o licenze edilizie, o quant’altro
necessario)
Il mediatore da
parte sua si obbliga a consigliare ed assistere il Venditore nelle attività
necessarie per procurare la documentazione di cui al comma precedente.
Nell’adempimento di quest'obbligo, il mediatore deve intendersi autorizzato a
chiedere la consultazione e il rilascio di documenti anche all'amministratore
condominiale o ad altri soggetti ed enti.
7bis In caso di
inadempimento degli obblighi di cui al punto 6, ciascuna della parti è
obbligata a corrispondere una penale pari a Euro…..
8. Il venditore
dichiara che l'immobile sopra descritto è in regola con la normativa
urbanistica vigente, regolamento edilizio compreso, ad eccezione di …….
9. (Se l’incarico è in esclusiva) L'incarico è conferito in modo irrevocabile e
in esclusiva per ………………giorni e cioè non oltre il ……………… ed è escluso ogni tacito
rinnovo; se la vendita dovesse essere conclusa durante il periodo di validità
del presente incarico, dal venditore direttamente o tramite altra persona o
società, anche a condizioni diverse da quelle sopra descritte, spetterà al
mediatore una penale pari al 70% della provvigione con lui sopra pattuita, da
calcolare sul prezzo minimo sopra indicato. La stessa penale sarà dovuta se la
vendita dovesse essere conclusa con uno dei candidati acquirenti che abbiano
richiesto notizie al mediatore in merito all’immobile sopra descritto o lo
abbiano visitato durante il periodo di validità dell’incarico. Il mediatore
stesso si impegna a fornire l’elenco dei nominativi e a rinunciare
anticipatamente a qualunque pretesa se la vendita dovesse essere conclusa con persona
diversa da quelle elencate dopo la scadenza dell’incarico.
(Se l’incarico non è in esclusiva)
L'incarico è conferito in modo irrevocabile ma non in esclusiva per
………………giorni e cioè non oltre il ……………… ed è escluso ogni tacito rinnovo. Una
penale pari al 70% della provvigione sopra pattuita, da calcolare sul prezzo
minimo sopra indicato sarà dovuta se la vendita dovesse essere conclusa con uno
dei candidati acquirenti che abbiano richiesto notizie al mediatore in merito
all’immobile sopra descritto o lo abbiano visitato durante il periodo di
validità dell’incarico. Ili mediatore stesso si impegna a fornire l’elenco dei
nominativi e a rinunciare anticipatamente a qualunque pretesa se la vendita
dovesse essere conclusa con persona diversa da quelle elencate.
10. Il mediatore
dichiara di non aver diritto al rimborso di qualsiasi spesa sostenuta, tranne
quelle eventuali di giudizio in caso di inadempienza del venditore, nel caso
che l'affare non sia concluso e ciò in espressa deroga alla norma generale prevista
dall'articolo 1756 del codice civile.
*In caso di mancata conclusione dell'affare nel tempo
pattuito dal punto 8 il rimborso spese documentate del mediatore non potrà
eccedere €………………………………
11. Per quanto non
previsto dalla presente scrittura, si applicano le norme del codice civile e di
ogni altra legge in materia di mediazione. Per ogni controversia e competente
il foro di ………………
Data
Firma del venditore e del mediatore
----------------------------------- _______________________
Il mediatore e il
venditore si impegnano espressamente a rispettare le seguenti clausole onerose:
1,2,3, 7bis 9 e 10.
Firma del venditore e del mediatore
----------------------------------- _______________________
Quando si affida la ricerca dell’immobile
Nei Paesi anglosassoni
è normalissimo che sia venditore che acquirente abbiano un agente immobiliare
che cura i loro interessi, che ovviamente si trasforma in un consulente di
parte. Ciò è anche dovuto al fatto che, soprattutto negli Stati Uniti,
praticamente tutta l’offerta immobiliare è intermediata e concentrata su banche
dati informatizzate: quindi l’agente ha il compito di interpretare i bisogni
del compratore e darsi da fare per trovare l’immobile giusto al prezzo
preventivato, spulciando tra migliaia di offerte.
Una situazione in
qualche modo confrontabile si ha nel nostro Paese solo allorché un grosso
operatore (in genere, una società) è a caccia di un immobile con
caratteristiche molto particolari (per farne un albergo di lusso, per costruire
un complesso commerciale e così via) e si rivolge a un intermediario con una
rete di contatti “giusti”.
E’ più unico che
raro, invece, che un candidato acquirente di un’abitazione incarichi un agente
per trovarla: il parco offerte di cui dispone è visionabile gratuitamente e se
l’agente si spinge a verificare quello di altri mediatori le provvigioni
(particolarmente elevate in Italia)
possono anche raddoppiarsi. Perciò l’agente che propone un incarico ad
acquistare o (molto peggio) un mandato oneroso rispetto a ricerche è, a dir
poco, da prendere con le molle. Una proposta irrevocabile di acquisto su un
immobile non identificato e lasciato determinare all’agente in base a certe
caratteristiche rischia di sconfinare nella truffa. Un po’ più ragionevole è coinvolgere un agente
esperto e scafato per una consulenza su un immobile che si desidera acquistare,
e pagarlo solo per questo, senza perciò dargli il ruolo di mediatore tra le
parti.
La proposta
irrevocabile di acquisto
Prenota solo chi vuole comprare
L’impegno
vincola il venditore solo dopo l’accettazione
Nove volte si dieci l'agenzia
immobiliare propone (o, talvolta, impone) al candidato compratore di firmare un
documento, la "proposta irrevocabile d'acquisto". Si tratta di un
impegno, preso solo da una parte, l'acquirente, a versare per l'immobile un
certo prezzo. L'obbligo preso è irrevocabile solo per un certo periodo (per
esempio, un mese). Entro questo lasso di tempo, il venditore potrà inviare una
lettera con cui accetta la proposta. Dopo l'accettazione, è prevista in genere
la firma del compromesso: solo in seguito si andrà al rogito.
Alla firma
dell'impegno, l'acquirente versa una certa cifra, a titolo
"d'acconto", destinato a trasformarsi al compromesso in
"caparra". Quasi sempre, nello stesso documento il candidato
compratore riconosce il versamento dell'onorario all'agenzia (in genere, in
percentuale al prezzo dell'immobile).
La proposta
irrevocabile viene troppo spesso contrabbandata come una prenotazione
l'immobile, che altrimenti potrebbe essere venduto ad altri. Si tratta al
contrario solo di un impegno ad acquistare: il proprietario potrà
tranquillamente vendere ad altri. Inoltre vi sono delineate, senza che siano
possibili variazioni al compromesso o al rogito, le condizioni poste, non
dall'acquirente (come sarebbe logico), ma dall'agenzia. Ci si potrebbe pentire,
quindi, di quanto sottoscritto. Se inoltre l'agenzia è poco seria, può senza
rischi fare firmare diverse proposte di acquisto per lo stesso immobile a più
candidati acquirenti, scatenando così un'asta al rialzo sui prezzi. Queste
brutta abitudine fa il paio con un'altra: quella in cui l'agente immobiliare
sottoscrive con il venditore un patto secondo cui tutto l'incasso della vendita
che oltrepassa una certa cifra finisce nelle sue tasche. Si tratta del
cosiddetto "supero", una pratica condannata da tutte le associazioni
di mediatori, ma ancora troppo diffusa, che vede l'agenzia incamerare tutti i
rialzi dell'asta tra i compratori.
Tuttavia sarebbe un
errore credere che se un mediatore ci chiede la firma della proposta sia per
questo un imbroglione. Ne fanno uso anche agenzie professionali e di chiara
fama sul mercato. C’è chi la definisce come “una cattiva abitudine consolidata
nel tempo”, con cui i mediatori tentano di creare certezze e tutele più per sé
che ai loro clienti, Infatti in un solo documento l'acquirente assume impegni
verso il venditore ma anche verso l'agenzia (parliamo della provvigione). Solo
di recente certe associazioni dei mediatori hanno elaborato formulari in cui si
distingue tra gli impegni presi tra le parti contrattuali e quelli assunti con
chi intermedia la vendita.
Vi è anche chi
considera la proposta
uno strumento
giuridicamente debole. Si tratta infatti di un preliminare del preliminare di
acquisto, quindi di qualcosa che sta difficilmente in piedi.
Gli agenti
immobiliari,per difenderla, utilizzano alcuni argomenti non privi di logica.
Innanzitutto si tratta di evitare che acquirente e venditore si mettano in
contatto tra di loro alla fine dell'incarico di vendita, per non pagare
l'agenzia.. Poi così si presenta al venditore un candidato serio, che non gli
fa perdere inutilmente tempo: è probabilmente tale chi si è impegnato, versando
per ciò un acconto.
La prima obiezione è
la più facile da controbattere. Basterebbe infatti che l’agente tenesse un
elenco di tutti i candidati acquirenti che gli si sono rivolti, presentandolo
alla fine dell’incarico al venditore. O, tuttalpiù,
basterebbe che facesse firmare a ogni candidato acquirente anche un semplice
foglio in cui riconosce di averlo contattato per la tal casa, magari
specificando anche qual è la provvigione che gli chiederà nel caso sia lui a
comprare. Tali documenti faranno fede nel caso in cui i due contraenti tentino
di scavalcare l’agente, concludendo tra di loro il contratto.
La seconda obiezione
sa un po’ di lana caprina: se il mediatore ha un cliente legato a vendere a un
certo prezzo da un incarico e trova un acquirente che accetta quel prezzo, non
ha che convocare entrambi per concludere un preliminare di acquisto, invece che
incontrarsi solo con l’acquirente per fargli firmare un pezzo di carta. La
realtà è che, con la scusa della prenotazione, l’agente forza spesso la mano al
suo cliente e ottiene di legarlo mani e piedi a quello che, per lui, è
sicuramente un affare.
Infine la proposta
irrevocabile di acquisto ha una brutta caratteristica: potrebbe non essere
tutelata dalle norme sulle clausole vessatorie nei contratti, previste nel
codice del consumo per proteggere il privato cittadino dagli inganni
dell’imprenditore o del professionista. Infatti non è un contratto, ma è un
impegno unilaterale che il cittadino si assume e le agenzie stanno bene
attente, in genere, a non apporre anche le loro firme in calce. Si tratta, con
tutta evidenza, di un sotterfugio, dal momento che il ruolo dell’agente
immobiliare nel redigere e talvolta imporre la proposta c’è, eccome.
Istruzioni per “candidarsi” senza errori
La proposta
irrevocabile è divenuta una consuetudine applicata sia dalle agenzie corrette
che da quelle poco serie. Se pare difficile non firmarla, ci si dia perlomeno
da fare per limitarne i rischi. Come? Innanzitutto facendo scrivere il
documento dal notaio che in seguito redigerà il rogito: la proposta deve
contenere infatti tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo di
acquisto. In secondo luogo stabilendo un periodo limitato in cui la proposta è
irrevocabile: per esempio 24 o 48 ore al massimo. E' un tempo sufficiente
perché l'agente si metta in contatto con il proprietario dell'immobile, che del
resto dovrebbe avergli firmato un incarico irrevocabile a vendere a certe condizioni.
In terzo luogo, riconoscendo come anticipo una somma minima (poche centinaia di
euro): La caparra vera e propria, di importo ben maggiore, sarà versata al
compromesso. Acconto e caparra non vanno consegnati nelle mani dell'agente
immobiliare: egli potrebbe infatti trattenersi parte della cifra a liquidazione
di reali o supposte competenze, mentre nell'intento del compratore la somma è
data a garanzia di chi vende.
Su un foglio a
parte, eventualmente, si riconoscerà il diritto alla mediazione all'agente.
Tre clausole per trasformare il compromesso in un’offerta
Si può
tranquillamente, con qualche sostituzione, basarsi sul modulo di preliminare di
acquisto che troverete nelle due pagine seguenti.
Gli articoli-chiave
da variare sono l’1, il 2, il 3 e l’11. Per il resto basterà sostituire la
definizione “promissario acquirente” con “candidato
acquirente”.In fondo si può inserire un nuovo
articolo, il 22 (che a nostro avviso sarebbe però meglio riportare in un
documento a parte, controfirmato dal proponente e dall’agente)
Art. 1) Il Sig. ………………….………………………………………………………………………………………………
nato
a………………………………provincia di………………., il ………………………………
cod.
fiscale……………………………… stato civile…………………….(in regime di…..………),
nella
sua qualità di ……………………………………………………………………..
in
seguito denominato "candidato acquirente".
Art. 2
SI
IMPEGNA IRREVOCABILMENTE:
per
4 giorni da oggi ad acquistare per sé o per persona, ente o società da nominare
all'atto definitivo, le porzioni immobiliari site
in
Comune di……………………………, così identificate:
(parametri di identificazione)
Art. 3) L’impegno si
perfezionerà allorché il venditore, d’ora in poi definito “proponente
venditore” anche a mezzo di procuratore speciale, avrà accettato questa
proposta per iscritto, a sua volta controfirmandola. La sottoscrizione del
proponente venditore comporterà la piena accettazione di tutte le dichiarazioni
di sua competenza. Copia della presente, recante la sua accettazione verrà
consegnata delle mani del candidato acquirente dall’intermediario sig. ……
dell’agenzia …… La presente proposta diverrà inefficace se entro 4 giorni non
verrà accettata. In tal caso il candidato acquirente avrà diritto alla
restituzione della somma versata, come all’articolo 11. Dopo questa data
l’intermediario, oltre all’obbligo della restituzione stessa, dovrà
corrispondere i relativi interessi legali e di rivalutazione monetaria..
Art. 7) L’acquisto è
proposto a corpo e non a misura al prezzo di
€
………………………………(……………………………………………………euro).
Il
candidato acquirente versa contestualmente alla firma di questo proposta €
………………………………(……………………………………………………euro) nelle mani dell’intermediario, che la
trasmetterà al promettente venditore al momento in cui gli verrà comunicata
l’accettazione della proposta stessa.
Tale somma è
destinata a acconto prezzo oppure a caparra confirmatoria da versarsi al
momento della firma dell’eventuale preliminare di acquisto.
(seguono le altre
rateizzazioni del prezzo)
Art.
16 Il candidato acquirente dà atto che intermediario nell’affare è il sig. …..,
dell’agenzia …. E che a questi competerà al momento dell’eventuale (
preliminare o rogito) un compenso a
suo carico nella misura di € ……………………(……………………………………euro), pari al …..
per cento del prezzo di vendita, oltre Iva.
In calce alla
proposta va messo infine:
Firma del candidato
acquirente
……..
Firma
dell’intermediatore ………………………………………….. m, per accettazione delle clausole agli
articoli 3), 11) e 22) della presente scrittura privata e per quietanza della
cifra eventualmente corrisposta all’articolo 11.
Preliminare di
acquisto
Tutti i passaggi per fissare l’impegno reciproco
Così
le parti si accordano dandosi tempo per recuperare documenti o risorse
Funzione del
preliminare di acquisto (inesattamente conosciuto come “compromesso”) è spesso
quella di guadagnar tempo in attesa di recuperare tutta la documentazione o i
finanziamenti necessari prima di concludere l’atto definitivo di vendita, il
cosiddetto rogito. Nel frattempo però entrambe le parti (venditore ed
acquirente) sono certi del fatto che il venditore si è impegnato a vendere e
l’acquirente a comprare. Tanto meglio, se in concreto è possibile evitare il
preliminare e andare direttamente al rogito: si concluderà un solo contratto
anziché due e si godrà dell’assistenza, a quel punto obbligatoria, del notaio,
un professionista qualificato.
Premessa: contenuto dell’atto.
Se si è costretti a sottoscrivere un preliminare, deve però essere chiaro, che
le parti si impegnano a vendere e a comperare e che la proprietà si trasferirà
solo al momento del rogito. Proprio per questo vi si parla di “promittente venditore” e “promissario
acquirente” e non di venditore o compratore. Non è necessario ricorrere a
formule sacramentali; è però indispensabile che la volontà delle due parti
coinvolte non sia equivocabile.
Consegna. Nel modello
pubblicato accanto si presuppone che la consegna dell’immobile (e quindi delle
chiavi per averne accesso), avvenga al tempo del rogito, salvo che la casa sia
locata ad altri. Se dovessero esistere motivi (che devono essere non solo
buoni, ma ottimi) per consentire al futuro acquirente di entrarvi prima, per
esempio dopo la firma del preliminare per eseguire lavori edili, ovvero ragioni
per posticipare la consegna ad un momento posteriore al rogito, il preliminare “fai da te” compilato da soli, o anche con l’assistenza
dell’agenzia immobiliare, è assolutamente da sconsigliare e la consulenza del
notaio diviene indispensabile.
Punti 1) e 2) Chi promette di vendere.
Naturalmente per impegnarsi a vendere un immobile è necessario essere l’unico
titolare del bene stesso. Tutto ciò,salvo che si dichiari espressamente di
vendere un bene che ci si obbliga, precedentemente, ad acquistare,
un’operazione teoricamente possibile, ma densa di rischi. Pertanto se il bene
fa parte della comunione di beni tra coniugi, occorre che il preliminare sia
sottoscritto da entrambi. Se i coniugi hanno scelto questo tipo di regime
patrimoniale della famiglia, è, ancora una volta, caldamente consigliabile
rivolgersi a uno specialista per sapere se l’immobile appartiene ad entrambi o
solo al marito o solo alla moglie (per esempio perché è stato ereditato,
ricevuto in donazione o acquistato con il denaro di uno solo dei due sposi).
L’immobile. Non è
indispensabile riportare nel preliminare i dati catastali, ma è assai
consigliabile farne uso dopo avere fatto una visura
di aggiornamento al Catasto anche per verificare la correttezza della
intestazione. Infatti può accadere che perfino un cambio di proprietà
regolarmente richiesto decenni fa (la cosiddetta “voltura” ) non risulti negli
archivi catastali.
Allegare al preliminare
una planimetria è sempre opportuno: sia per la identificazione delle pertinenze
come vani di cantina e di solaio sia per la verifica della distribuzione degli
spazi interni.
Se la planimetria
catastale non corrisponde allo stato reale della ripartizione delle stanze o
dei confini della proprietà, oppure non riporta le pertinenze (cantina,
solaio), è bene che il venditore proceda al suo aggiornamento tramite un
tecnico al quale si chiederà anche di verificare se le divergenze siano frutto
di abusi edilizi (in genere minori).
Decisivo può essere
talvolta l’esame del regolamento di condominio prima della firma del
preliminare: si pensi al caso di chi voglia per esempio utilizzare
l’appartamento come studio medico, quando il regolamento condominiale lo vieta
espressamente.
Punto 3) Vincoli alla vendita.
Quasi tutti sanno cosa sia un ipoteca: si tratta in sostanza della possibilità
per un creditore di proteggere il mancato rimborso del suo prestito con la garanzia
per il creditore di poter vendere (tramite il procedimento giudiziale di
esecuzione forzata) il bene ipotecato.
Con trascrizione
pregiudizievole si intendono tutti quei diritti sui i beni che possono essere,
appunto, trascritti, secondo gli articolo 2643 e seguenti del codice civile, e
che potenzialmente causano ostacoli (cioè pregiudizi) al pieno godimento del
diritto di proprietà o comunque del diritto di cui si diviene titolari con il
rogito. Tra di essi, ad esempio, i diritti di usufrutto, uso, abitazione,
servitù, le sentenze che creano certi diritti, la divisione della comunione, e
via elencando.
Il privilegio è il
diritto di un creditore a rifarsi sui beni del debitore prima di altri.
Particolarmente insidiosi – ma poco frequenti – sono i privilegi speciali
fiscali (quelli dello Stato) sugli immobili perchè
prevalgono su tutti gli altri privilegi. Tra quelli che possono ricorrere con
maggiore frequenza si possono ricordare quelli che tutelano lo Stato stesso in
caso di mancato versamento delle imposte di successione. Pertanto, qualora si
voglia promettere di vendere un bene ereditato di recente, è bene consigliarsi
con un esperto.
Altrettanto
insidiosi sono i vincoli stabiliti dalla legge per la circolazione di unità
abitative rientranti nella disciplina della edilizia residenziale pubblica o
che siano state oggetto di recente dismissione da parte di enti pubblici. Di
regola tali vincoli sono evidenziati nel rogito.
Se sussistono
pignoramenti o sequestri dell’immobile, significa che la situazione finanziaria
del venditore è (o è stata) precaria. E’ sconsigliabile procedere nella
trattativa senza l’assistenza di un legale
Punto 5 Situazione attuale della casa.
Nel modello poi si dice che “le porzioni immobiliari in oggetto saranno
trasferite nello stato di fatto in cui si trovano”. Lo stato di fatto è come
l’appartamento e sue pertinenze si presentano attualmente. Poiché proprietari
poco scrupolosi smontano caldaie, lavandini e perfino maniglie, porte e
rubinetti, è auspicabile (almeno per gli oggetti, impianti e infissi di maggior
pregio) compilare un inventario e controfirmarlo.
Il mantenimento
dello “stato di diritto” comporta che non vi siano variazioni nella proprietà,
nella destinazione, nella regolarità urbanistica, e via elencando.
Punto 4. Condominio.
Per legge, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, in solido con
questo, al pagamento delle spese condominiali relative all’anno in corso e a
quello precedente. In genere, con anno si intende non quello solare ma quello
dell’esercizio finanziario del condominio. E’ perciò necessario verificare per
tempo che il venditore non sia moroso nei confronti del condominio.
E’ anche bene
controllare se sono state deliberate dall’assemblea di condominio spese
particolarmente gravose (per esempio per manutenzione straordinaria o
innovazioni). Anche se dei miglioramenti si avvantaggia l’acquirente, la loro
incidenza finanziaria deve essere valutata nel momento in cui si stabilisce il
prezzo della vendita.
Il fondo di
accantonamento per le spese straordinarie ( per la copertura di future
morosità) è un credito del venditore verso il condominio. Anche di esso si deve
tenere conto nella determinazione del prezzo.
Punto 6 Atto di provenienza.
L’elencazione dei titoli di acquisto serve per verificare, già in sede di
preliminare, se il venditore dispone della documentazione minima necessaria per
procedere poi agli accertamenti preventivi che competeranno al notaio prima
della stipula del rogito.
La indisponibilità
del venditore a (quantomeno) esibire tali documenti è ragione di legittima
diffidenza.
Nel caso in cui
l’atto di provenienza sia una donazione, essa potrebbe essere lesiva della
quota di legittima degli eredi del donante (coniuge, figli, altri discendenti,
ascendenti). Essi potrebbero in futuro pretendere la riduzione della donazione
con la conseguenza che l’acquirente dal donatario (o suoi aventi causa)
potrebbe vedersi costretto a restituire l’immobile o a compensare in denaro i
legittimari. L’indagine per escludere l’ eventualità della lesione di legittima
è complessa: è non solo opportuno, ma caldamente consigliabile, in tal caso,
rivolgersi a un notaio prima di firmare qualunque preliminare di acquisto.
Punto 7 e 7 bis Mutui in corso.
L’accollo di un mutuo è soluzione assai poco praticata se non quando si compra
la casa nuova dal costruttore (nel qual caso è invece consigliabile).
L’accollo non è
consigliabile anche nell’interesse del venditore in quanto, salvo che la banca
creditrice lo dichiari espressamente, il venditore, anche se non è più
proprietario della casa, non è liberato dal debito accollato.
Punto 8 Tempi.
La durata dell’intervallo di tempo tra preliminare e rogito non deve essere
eccessivo: tra la firma del preliminare e atto notarile può accadere di tutto.
Ove si dovesse
superare l’anno è certamente il caso di considerare l’ipotesi di trascrivere il
contratto preliminare rivolgendosi subito al notaio per la sua stipulazione.
Punto 9 Chi acquista.
Non è sempre detto che chi si impegna ad acquistare lo faccia per sé. Tant’è vero che nei prestampati di preliminare compare in
genere la formula “per sé o per persona da nominare al rogito”. Quella che
presentiamo qui è abbastanza equivalente, anche se un po’ più complessa, perché
prevede anche la spartizione tra più persone di diversi diritti (per esempio,
la nuda proprietà e l’usufrutto). Può essere infatti utile per decidere chi, in
un gruppo familiare, sarà proprietario, magari godendo dell'imposta di registro
ridotta o di eventuali mutui agevolati previsti per l'acquisto della prima
casa.
Attenzione, però: la
stessa formula può essere sfruttata da un acquirente che intende speculare
sull'immobile, rivendendolo a terzi a un prezzo maggiorato. Ciò può mettere in
grave imbarazzo il venditore.
Punto 10 Consegna.
Come abbiamo premesso la prassi più comune è quella della consegna della casa
al rogito. Se si decidesse diversamente, è meglio rivolgersi a un esperto.
Punti 11-12-13 Altre tutele.
E’ interesse comune che l’acquirente, anche prima del rogito, abbia conoscenza
della conformità a norma degli impianti (o della loro difformità).
Ciò anche
nell’interesse del venditore che sarebbe chiamato a risponderne. Se ciascuno
degli gli impianti, oltre ad essere adeguato alle norme, dispone di una
certificazione di conformità dell’installatore o di chi ha eseguito una
manutenzione straordinaria, bisogna che il venditore si ricordi di consegnarla
all’acquirente..
Punto 14 Mediatore.
Il preliminare è un impegno che coinvolge coloro che con il rogito saranno
venditore e acquirente: terze persone non c’entrano nulla. Pertanto resta
sconsigliabile che siano in esso regolati i rapporti con un’eventuale agenzia
che intermedia l’immobile. Questi rapporti vanno disciplinati con documenti
separati.
Il fatto che nel
punto 14 si faccia riferimento all’impegno delle parti a fornire al rogito “gli
elementi identificativi di chi ha eseguito la mediazione e le modalità di
pagamento dei relativi costi” dipende l’obbligo, nuovo di zecca, (stabilito
dalla legge n. 248/2006 come modificata dalla Finanziaria 2007) di segnalare se
ci si è avvalsi di un mediatore e di fornirne i dati identificativi (compreso
il numero di iscrizione al ruolo e la partita Iva), nonché di specificare
quanto e come è stato pagato.
Punto 15 Prima casa.
Non è necessario introdurre nel preliminare clausole o dichiarazioni
particolari per fruire delle agevolazioni “prima casa”.
Può essere invece
opportuno che sia esplicitata l’esigenza dell’acquirente di perfezionare
l’acquisto entro una certa data per non incorrere nella decadenza di precedenti
agevolazioni fruite ovvero per non perdere il credito di imposta che spetta a
chi acquista la propria abitazione principale entro l’anno dalla alienazione di
altra casa di abitazione acquistata con agevolazioni “prima casa”.
Quest’ultimo
consiste in un credito a cui ha diritto chi acquista per due (o più) volte di
seguito, una prima casa. Il suo campo d'azione è molto vasto, perché una buona
fetta del mercato immobiliare è costituita da chi cambia abitazione.
Tale credito si
trasforma di fatto in uno sconto su alcune imposte ben precise, a condizione
che il primo acquisto sia stato successivo all’entrata in vigore della legge 22
aprile 1982, n. 168 e che il secondo
acquisto sia avvenuto dopo l'1 gennaio 1999.
L'agevolazione consiste nel diritto di portare in
deduzione quanto pagato a suo tempo, a titolo di imposta di registro o di Iva,
per comprare una prima casa.
Se si acquista
un’abitazione con un atto soggetto a
imposta di registro, i tributi da cui si può detrarre sono: l'imposta di
registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato;
Se si acquista
un’abitazione con un atto soggetto a
IVA, i tributi da cui si può detrarre sono le imposte di registro, ipotecarie e
catastali, ovvero le imposte sulle successioni e donazioni dovute dopo la data
di acquisizione del credito; l'imposta sul reddito delle persone fisiche
(Irpef); detrazioni in compensazione alle somme dovute a titolo di ritenute
d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie
professionali.*
Il bonus non può
superare l'importo dell'imposta dovuta ai fini dell'acquisto della nuova
abitazione.*
Documenti allegati.
L’elenco riportato nel modello può non essere esauriente. Tentare di elencare tutti i documenti che, in
astratto potrebbero essere utili sarebbe stato impossibile (variano a seconda
delle situazioni particolari). Inoltre avremmo rischiato di creare inutile
confusione nella testa del lettore, che magari si sarebbe trovato a dannarsi
l’anima per rintracciare un atto o un certificato che nel caso specifico non
esiste, è irrintracciabile o non è comunque necessario. L’elenco riportato
contiene perciò solo gli allegati più comuni. Attenzione a se è in corso un contratto di locazione
nell’immobile del candidato venditore: tutto il modello accanto è stato redatto
sul presupposto che l’appartamento sia libero e pertanto ne vanno rivisti vari
punti.
Il modello
Redatto in collaborazione con il Consiglio Notarile di Milano
CONTRATTO PRELIMINARE
DI COMPRAVENDITA |
Tra le
sottoscritte parti: Parte
promittente venditrice ………………….………………………………………………………………………………………………… nato
a………………………………provincia di………………., il ……………………………… . residente a ……………………….in
………………………….n. ……………., cod. fiscale……………………………… stato civile…………………….(in
regime di…..………), nella sua qualità di
…………………………………………………………………….. in seguito
denominato "parte promittente
venditrice". e Parte promissaria acquirente …………………………………………………nato
a……………………………………………… provincia
di………………………………………….. residente a ……………………….in ………………………….n. ……………., codice
fiscale…………………………………… stato
civile…………………….(in regime di…..………), nella sua qualità di
…………………………………………………………………….. in seguito denominato
"parte promissaria acquirente" |
si conviene e si
stipula quanto segue: |
Art. 1 |
Parte promittente venditrice si obbliga a vendere a parte promissaria acquirente, che si obbliga ad acquistare
la/le porzione/ii immobiliare/i sita/e in Comune
di……………………………, via……………………………n………, posta/e al……….piano - abitazione
composta di……….locali oltre servizi e con annesso……………………………, - box per auto
………………………… |
il tutto distinto
nel Catasto Fabbricati di……………………………come segue: foglio….., mappale……..subalterno……., scala………, piano………, zona censuaria………., categoria…….., classe…., vani/metri quadrati catastali
…………, rendita catastale Euro ………………. foglio….., mappale……..subalterno……., piano………, zona censuaria………., categoria…….., classe…., metri quadrati catastali …………,
rendita catastale Euro ………………. |
Confini: |
Per la migliore identificazione di quanto sopra descritto le
parti fanno espresso riferimento alla planimetria, che qui si allega sotto la
lettera ". . . ." fatta avvertenza che le dimensioni e misure da
essa rilevabili hanno valore indicativo. |
[clausola da inserire se si tratta di unità immobiliari in
condominio] Compete alle porzioni sopra descritte
e pertanto della vendita cui le parti si sono obbligate, la proporzionale
quota – pari a millesimi . . . . . . . . . – degli spazi ed enti comuni
condominiali in conformità del regolamento che parte promittente
venditrice consegna a parte promissaria acquirente
e che questa si obbliga a rispettare. |
Art. 2 |
Parte promittente venditrice
dichiara di avere la piena proprietà e libera disponibilità, anche in
relazione al proprio stato civile e al regime patrimoniale della sua
famiglia, delle porzioni immobiliari in oggetto le quali saranno consegnate
libere da persone e cose a
far tempo dalla data di seguito indicata per la consegna, eccezion fatta per
……… ………… ……… ……… ……… |
Art.
3 |
Parte
promittente venditrice dichiara e garantisce che le
porzioni immobiliari in oggetto sono e saranno sino alla data del contratto
definitivo di vendita (rogito) libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni
pregiudizievoli, liti in corso, privilegi fiscali o altri oneri e vincoli di
qualsiasi genere, se del caso fatta
eccezione per l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concesso da . . . in data __/__/____ che parte
promittente venditrice si obbliga a estinguere così
che si proceda alla estinzione della relativa ipoteca prima dell’atto
definitivo [oppure] fatta eccezione per
l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concesso da . . . in data __/__/____ che
si lascia sussistere in quanto iscritta a garanzia del mutuo che, come
infra specificato, verrà accollato all’acquirente
in sede di rogito a deconto del prezzo. In particolare
[clausola da inserire se il promittente venditore è
separato legalmente dal coniuge] parte promittente
venditrice garantisce che le porzioni immobiliari in oggetto non sono oggetto
di assegnazione in godimento a favore del di lui coniuge. In particolare la
parte promittente venditrice garantisce che quanto
promesso in vendita non è soggetto a divieti di alienazione o vincoli alla
circolazione derivanti da normativa propria dell’edilizia convenzionata,
agevolata o sovvenzionata e che in relazione alle unità promesse in vendita
non sussistono vincoli storico-artistici,
paesaggistici e idrogeologici, diversi
da quelli eventualmente segnalati nell’atto di provenienza o nel regolamento
di condominio che, contestualmente
alla sottoscrizione del presente contratto, vengono consegnati da parte promittente venditrice a parte promissaria
acquirente. Parte promittente venditrice dichiara infine che non vi sono
aventi diritto a prelazione di qualunque genere |
Art. 4 |
Parte promittente venditrice garantisce che, al momento della
stipulazione dell'atto definitivo di vendita, non sussisteranno arretrati per
spese condominiali ordinarie o straordinarie. Parte promittente venditrice
dichiara che non sono state deliberate
dall’assemblea condominiale, per opere non ancora realizzate, spese
straordinarie. Oppure Parte promittente venditrice
dichiara che sono state deliberate dall’assemblea condominiale, per opere non
ancora realizzate, spese straordinarie relative a . . . . . . . Di tale
delibera consegna copia alla parte promissaria
acquirente. Le parti convengono che di tali spese straordinarie si farà
carico la parte . . . . . . . . . . . Parte promittente venditrice
dichiara che presso l’amministrazione condominiale è/non è costituito un fondo di riserva spese
straordinarie Parte promittente venditrice
dichiara che è / non è stato costituito presso l’amministrazione condominiale
un fondo per l’accantonamento del trattamento di fine rapporto del portiere. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente da oggi alla
stipulazione dell'atto definitivo di vendita, fossero convocate assemblee
condominiali aventi all’ordine del giorno l'assunzione di decisioni per spese
straordinarie, la parte promittente venditrice si
impegna a rilasciare delega per l'intervento a dette assemblee a parte promissaria acquirente. In ogni caso parte promittente venditrice procurerà e consegnerà a parte promissaria acquirente, entro la data fissata per il
contratto definitivo (rogito), una dichiarazione dell'amministratore del
condominio da cui risulti: a) l'indicazione
della quota millesimale di partecipazione alla
comproprietà ed alle spese condominiali spettanti a quanto oggetto del
presente contratto, secondo la tabella in uso; b) l'insussistenza di
arretrati nei pagamenti; c) i criteri per procedere alla determinazione dei conguagli. |
Art. 5 |
Le porzioni immobiliari in oggetto saranno trasferite nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come visitate da parte promissaria acquirente in data __/__/____ dandosi atto
che, per accordo delle parti, fanno parte della vendita e dovranno essere
consegnati insieme alle unità immobiliari in oggetto, in buone condizioni di
manutenzione anche i mobili, infissi, elettrodomestici, impianti e quant’altro contenuto nell’elenco che si allega al
presente contratto sotto la lettera “…”. |
Art. 6 |
Parte promittente
venditrice dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente contratto
preliminare di vendita le è pervenuto per effetto di: - - - - - Parte promittente
venditrice si obbliga a consegnare al notaio incaricato della stipulazione
del rogito nei termini da questi indicati al momento del conferimento
dell’incarico la documentazione idonea a comprovare la propria titolarità, la
regolarità urbanistica, la propria legittimazione a disporre ed ogni altra
documentazione che sia dal notaio richiesta in relazione ai beni in oggetto |
Art. 7 |
Le parti convengono, per la vendita
che si sono obbligate a concludere, il prezzo complessivo e a corpo di Euro regolato come segue: quanto a € la parte promissaria
acquirente ha versato prima d’ora [ovvero] versa ora a titolo di caparra
confirmatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 cod. civ. alla parte
promittente venditrice che accetta e ne rilascia
corrispondente quietanza. Le parti convengono che, al momento
della conclusione del contratto definitivo, detta somma di danaro sia
imputata a prezzo; - quanto a € la parte promissaria
acquirente si obbliga a versarli entro il __/__/____ - quanto a € la parte promissaria
acquirente si obbliga a versarle al momento della stipulazione del contratto
definitivo di vendita (rogito). - quanto a € le parti convengono che, al momento del
contratto definitivo di vendita (rogito) la parte promittente
venditrice accollerà alla parte promissaria
acquirente la quota residua del debito in linea capitale in essere alla data
del rogito in dipendenza del mutuo concesso dalla Banca . . . . . . con atto in data __/__/____ che
la parte promissaria acquirente dichiara di
conoscere e accettandone tutte le condizioni. Gli interessi della rata in corso alla data del rogito
verranno ripartiti tra le parti pro rata temporis. |
ART. 7 bis |
La parte promissaria acquirente dà atto e la parte promittente venditrice si dichiara edotta del fatto che
la parte promissaria acquirente richiederà un
finanziamento sotto forma di mutuo ipotecario per far fronte al pagamento di
quanto in contratto. Pertanto la parte promittente
venditrice si impegna fin d’ora a rendersi disponibile per la predisposizione
della documentazione che le fosse richiesta da parte della banca concedente
il mutuo. La parte promittente venditrice si
dichiara a conoscenza e si obbliga ad accettare il fatto che la banca
concedente potrà mettere a disposizione la somma mutuata solo dopo che sia
avvenuta l’iscrizione della relativa ipoteca. |
Art. 8 |
Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare
il contratto definitivo di vendita entro il __/__/____. Tale termine sarà prorogabile solo di comune
accordo. Trascorsa la data sopra convenuta quale termine finale per
l'adempimento, in caso di inadempimento di una parte, l'altra parte oltre che
avvalersi della caparra ai sensi dell'art. 1385 c.c. recedendo dal contratto
e trattenendo ovvero facendosi restituire il doppio della caparra, potrà fare
ricorso agli altri rimedi di legge: - esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. - intimazione ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; - risoluzione giudiziale ai sensi dell'art. 1453 c.c. e risarcimento
del danno. La scelta del notaio incaricato di ricevere il
contratto definitivo di vendita (rogito) spetta alla parte promissaria acquirente che dovrà darne comunicazione alla
parte promittente venditrice almeno 30 giorni prima
della scadenza del termine precedente. [oppure] Le parti convengono di incaricare per la stipula
del contratto definitivo di vendita (rogito) il notaio . . . . . . . . . . .
. con studio in . . . . . . . . . |
Art. 9 |
La parte promissaria acquirente si riserva
la facoltà di nominare, entro la data sopra convenuta per la stipula del
contratto definitivo, persone od enti che debbano acquistare i diritti (anche
parziali quali nuda proprietà e usufrutto) ed assumere gli obblighi (da
assumersi in ogni caso in solido e per l'intero) nascenti da questo
contratto. In assenza di
dichiarazione di nomina efficace ai sensi di legge, il contratto definitivo
di vendita dovrà essere stipulato tra le parti qui intervenute. |
Art. 10 |
La proprietà si trasferisce in capo
alla parte acquirente con la stipulazione del contratto definitivo di vendita
(rogito). La consegna delle unità immobiliari
in oggetto sarà effettuata alla parte promissaria
acquirente il medesimo giorno del rogito [ovvero] il giorno __/__/_____. Le parti conseguentemente convengono
che, ferma la debenza delle imposte in capo alla
parte promittente venditrice sino alla data di trasferimento
della proprietà, dalla data di effettiva consegna le spese e gli oneri tutti
relativi ai beni in oggetto saranno a carico della parte promissaria
acquirente ed a suo favore saranno tutti i frutti da essi dipendenti. |
Art. 11 |
Ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa edilizia e urbanistica, la parte promittente
venditrice dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fa parte quanto
promesso in vendita è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967,
che successivamente non sono stati effettuati interventi che richiedessero
provvedimenti autorizzativi e si impegna a rinnovare tali dichiarazioni nelle
forme prescritte in occasione del rogito. [oppure] Ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa edilizia e urbanistica, la parte promittente
venditrice dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fa parte quanto
promesso in vendita è stato edificato in forza di regolare Licenza / Nulla
Osta / Concessione Edilizia / Permesso di costruire / Denunzia di Inizio
Attività che successivamente non sono stati effettuati interventi che
richiedessero provvedimenti autorizzativi e si impegna a rinnovare tali
dichiarazioni nelle forme prescritte in occasione del rogito. [oppure] La parte promittente
venditrice dichiara che sono stati realizzati opere e/o interventi per i
quali è stata presentata domanda di concessione in sanatoria in ordine alla
quale si obbliga a produrre, almeno 30 giorni prima della data sopra
convenuta per la stipula dell'atto definitivo di vendita, tutta la
documentazione atta a comprovare la regolarità e la procedibilità della
domanda, il pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione e di contributi
concessori, assumendo in ogni caso l'obbligo di provvedere al pagamento di ogni
somma dovuta in dipendenza della domanda di concessione in sanatoria
medesima. |
Art. 12 |
Parte
promettente venditrice consegna a parte promissaria
acquirente la fotocopia delle certificazioni di conformità dei seguenti
impianti: - - - Parte
promettente venditrice dà atto che
potrebbero non essere stati
adeguati alle norme i seguenti impianti dell’unità
immobiliare …………………. (specificare) e i seguenti impianti condominiali ………………
(specificare). Le parti danno atto che di tale circostanza, si è tenuto conto
nel determinare il prezzo di trasferimento; conseguentemente tutte le spese
relative all’adeguamento faranno carico alla parte acquirente a partire dalla
data dell’atto definitivo. |
Art. 13 |
Parte promittente venditrice dà atto che il certificato di agibilità/abitabilità relativo ai beni in oggetto è stato regolarmente rilasciato [e di esso è in possesso l’amministratore del condominio] [e ne consegna copia a parte promissaria acquirente] [oppure] Parte promittente venditrice dà atto che la agibilità relativa
ai beni in oggetto deve intendersi attestata a seguito del compiuto decorso
del temine di legge previsto per la formazione del c.d. silenzio assenso
conseguente alla relativa richiesta presentata al Comune di . . . . . . in
data . . . . . n. . . . di prot. [oppure] La parte
promettente venditrice rende noto che, per quanto a sua conoscenza non è
stato rilasciato il certificato di agibilità in forma espressa. Del suo
ottenimento si farà carico parte promettente ……. …. con oneri a suo esclusivo
carico. Parte promettente venditrice si dichiara edotta del fatto che
l’insussistenza dei presupposti di fatto per il rilascio di detto certificato è causa di risoluzione
del contratto per inadempimento imputabile ad essa parte promittente
venditrice. |
Art. 14 |
Le parti reciprocamente si impegnano
a collaborare al fine di consentire l’adempimento dell’obbligo di indicare,
nel contratto definitivo di vendita, le modalità con le quali è stato
effettuato il pagamento, gli elementi identificativi di chi ha eseguito la
mediazione e le modalità di pagamento dei relativi costi. |
Art. 15 |
Spese e tributi del
presente, del successivo atto di vendita, degli eventuali atti necessari per
finanziare la parte promissaria acquirente inerenti
e conseguenti, sono a carico della parte promissaria
acquirente. L'onere e la spesa per reperire la documentazione relativa ai
beni promessi in vendita è a carico della parte venditrice e così ogni altro
onere che le sia attribuito dalla legge . |
|
|
Allegati al
contratto preliminare di vendita: “…” planimetria “…” elenco dei
mobili, infissi, elettrodomestici, impianti, etc. Documenti consegnati
da parte promittente venditrice a parte promissaria acquirente: □ copia dell’atto
di provenienza □ copia della
planimetria catastale □ copia del
regolamento di condominio delle porzioni immobiliari in oggetto □ copia della
delibera condominiale avente ad oggetto la decisione relativa a spese
straordinarie □ fotocopia del certificato di agibilità/abitabilità □ fotocopia della certificazione degli impianti □ contratto di locazione in corso (se del caso) |
|
Luogo e data |
Parte promissaria acquirente Parte promittente
venditrice |
|
Condominio: ingresso
senza segreti
La comunicazione qui
sotto serve al candidato acquirente per informarsi presso l’amministratore
sulle eventuali magagne condominiali dell’immobile. Occorre l’assenso di chi
gli propone la vendita, altrimenti l’amministratore può rifiutare la
documentazione. Se così succede, è lecito che chi vuol acquistare nutra dei
sospetti. L’ipotesi migliore è che i documenti siano forniti direttamente da
chi intende vendere, che così rafforzerà il rapporto di fiducia necessario per
la conclusione della compravendita.
Data….
Egregio …
come da contatti
intervenuti tra Lei e il condomino …….. , proprietario dell’appartamento sito
in …………. , che mi ha assicurato di averLe dato il sui assenso anche ai sensi
del codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003), Le
scrivo per ottenere la seguente documentazione, ai fini della valutazione del
mio eventuale acquisto dell’appartamento in questione:
-
regolamenti di condominio (contrattuali
, assembleari o interni);
-
relativa tabella millesimali di
determinazione delle spese;
-
eventuali delibere dell’Assemblea in
cui si decidono opere di manutenzione straordinaria nell’edificio non ancora
eseguite, in corso di esecuzione e/o in via di pagamento e relativa spartizione
delle spese;
-
stato debitorio
nei confronti del condominio del condomino ….. alla data odierna, nonché
eventuali altre rate condominiali dovute alla data prevista del rogito …….
-
sussistenza di liti giudiziali in corso
all’interno del condominio e del condominio verso terzi ed eventuale
documentazione connessa.
-
eventuale sussistenza di fondo spese
straordinarie e/o a copertura di morosità pregresse;
-
eventuale richiesta di detrazioni
fiscali ai sensi delle leggi nazionali sul recupero o sul risparmio energetico
o di contributi regionali e locali da parte del condominio in questione (la cui
documentazione di dettaglio mi sarà consegnata in copia dal venditore)
Voglia cortesemente
comunicarmi la data e l’ora in cui potrò ritirare la documentazione relativa
presso il suo ufficio. Per accordi in merito, può telefonarmi al numero …… in
questi orari ….o contattarmi via e-mail.
Distinti saluti
L’opportunità di trascrivere il compromesso
Dall’1 gennaio 1997
il codice civile ha consentito di trascrivere nei Registri immobiliari anche il
contratto preliminare (il cosiddetto compromesso).
Questa trascrizione
ha l’effetto di “prenotare” l’effetto della vendita proteggendo l’immobile, per
il periodo massimo di tre anni, dalle vicende patrimoniali che possono
riguardare il venditore.
Si tratta di
un’opportunità in passato scarsamente sfruttata, soprattutto per motivi
fiscali: molti intendevano non dichiarare per intero il prezzo di vendita al
rogito, sfruttando la possibilità di evitare accertamenti con la denuncia del
solo il valore fiscale della casa, spesso molto inferiore a quello reale.
Poiché nel preliminare è invece indispensabile, per tutelarsi, riportare il
vero prezzo della compravendita, la trascrizione si trasformava in una sorta di
auto-denuncia al Fisco..
Ora questo ostacolo
è stato rimosso, perlomeno quando l’acquirente è un privato e la vendita è
sottoposta a imposta di registro (cosa che capita quasi sempre, se la casa non
è di nuova costruzione). Infatti il valore imponibile, in tal caso, è quello
catastale (115,5 volte la rendita catastale per le prime case, 126 per le altre
abitazioni). Resta indispensabile dichiarare nel rogito il prezzo reale di
vendita, salvo sanzioni draconiane.
Vantaggi. Con la
trascrizione del preliminare l’acquirente può vivere con tranquillità tutto il
periodo di tempo che intercorre tra compromesso e rogito: gli effetti del suo
acquisto vengono fatti risalire alla data della prima trascrizione. In particolare,
il professionista che assiste l’acquirente, se ritiene che esistano situazioni
di pericolo (pignoramenti o ipoteche a carico del venditore) può consigliare il
ricorso alla trascrizione puntando sul fatto che nell’intervallo di tempo sino
al rogito il bene sia “ripulito” dai debiti, magari con il denaro stornato in
acconto dal compratore. Quest’ultimo diviene comunque “creditore privilegiato”
rispetto ad altri creditori per le somme erogate.
In altre parole,
qualsiasi ipoteca, imposta dal giudice o richiesta dal proprietario, e
qualsiasi formalità pregiudizievole (per esempio un sequestro o pignoramento)
non ha effetto, se la sua data è posteriore a quella della trascrizione del
preliminare. Non solo: se l'immobile promesso in vendita con preliminare
trascritto andasse all'asta giudiziale, a seguito di una procedura esecutiva o
fallimentare, la distribuzione del ricavato dell'asta stessa vedrebbe il
candidato acquirente come creditore privilegiato.
Costi. Per richiedere la trascrizione del
preliminare occorre l’intervento di un notaio, che lo redigerà sotto forma di
scrittura privata autenticata o sotto forma di atto pubblico e, in genere,
controllerà la completezza del testo. Tutto ciò ha un costo, imputabile anche
alle spese fiscali necessarie (grossomodo un migliaio di euro). Infatti, oltre
all’onorario del notaio, bisogna mettere in conto l’imposta di registro e di
trascrizione in misura fissa (336 euro), lo 0,5 per cento sulla caparra
confirmatoria e il 3% sugli acconti: queste ultime si recuperano poi in sede di
tassazione del contratto definitivo, salvo che si tratti di caparra contenuta
in atto soggetto ad Iva (ma c’è una recente risoluzione che consente anche in
questo caso la deduzione).
Meno chiaro è fino a
che punto il notaio sia responsabile del contenuto del preliminare trascritto:
un professionista serio si darà da fare per fare chiarezza sui punti chiave del
contratto; per raggiungere questo scopo occorre però fare indagini (ipotecarie,
catastali, urbanistiche, etc.) e ciò richiede tempo: molte volte, invece, si
vuole fare presto per “fermare l’affare”.
Se non si può
disporre del tempo necessario per fare i controlli, non si può fare a meno di
correre qualche rischio. Proprio in questi casi, però, la trascrizione di un
preliminare in cui siano attentamente dosati i tempi e gli importi dei
pagamenti, può aiutare a trovare il giusto punto di equilibrio tra rischi del
venditore e rischi dell’acquirente.
Attenzione comunque,
sempre, ai tempi: la trascrizione del preliminare non può sostituire
completamente quella del rogito. Infatti se l’atto definitivo non viene
stipulato entro un anno dalla data convenuta tra le parti nel preliminare
stesso e comunque entro tre anni dalla trascrizione del compromesso,
l'immobile, oggetto del preliminare, torna nella piena disponibilità del promittente venditore.
Passaggio di proprietà con la firma dal professionista
Il rogito è' il
documento finale, l'atto di vendita vero e proprio, il titolo di proprietà.
Non dovrebbe essere
molto diverso da un preliminare ben fatto, quale quello che riportiamo nelle
pagine precedenti.
Già al momento di
sottoscrivere il preliminare, infatti, tutti (o quasi tutti) i dubbi dovrebbero
essere stati sciolti; va comunque tenuto conto di ciò che non si è potuto
chiarire perché, nell’intervallo di tempo tra preliminare e rogito il notaio
possa accertare o verificare definitivamente ciò che non era accertato quando
fu firmato il preliminare.
Perciò, tutte le
volte che il contratto preliminare interviene tra le parti “privatamente”, è
necessario farne avere una copia al notaio incaricato di redigere il rogito,
altrimenti c’è il rischio che le clausole dell’uno siano in contraddizione con
quelle dell’altro.
Niente vieta,
naturalmente, di giungere direttamente al rogito senza sottoscrivere alcun
preliminare.
Questa è una
soluzione auspicabile tutte le volte che la situazione è sufficientemente
delineata e si stima di poter mettere insieme tutta la documentazione
necessaria in pochi giorni.
Diversamente, per
“fermare l’affare” è necessario fare ricorso al contratto preliminare.
In ogni caso il
rogito deve essere redatto dal notaio “ritagliandolo su misura” rispetto alle
esigenze di acquirente e venditore e rispetto alle caratteristiche
dell’immobile trasferito.
Il notaio ha
l’obbligo di recepire nel rogito la volontà effettiva delle parti che deve
accertare personalmente, senza inserire clausole inutili, ma solo quelle
necessarie per fare risultare lo specifico accordo raggiunto tra acquirente e
venditore.
In caso di liti
successive, tale volontà effettiva, come accertata dal giudice in base ad
elementi obiettivi, può prevalere anche su erronee indicazioni inserite nel
rogito. Ciò può avvenire, ad esempio, perfino in relazione a risultanze di
mappe catastali poco aggiornate, che identifichino la proprietà venduta in modo
difforme rispetto alla reale volontà dei contraenti.. Infatti in Italia la
documentazione catastale, redatta essenzialmente a fini fiscali, non ha
carattere di prova definitiva della proprietà (vedi ad esempio sentenza della
Cassazione 21 dicembre 1999, n. 14379).
Il notaio è anche
responsabile del fatto che l’atto sia adeguato alle norme imperative di legge
(cioè alle norme a cui non può essere fatta eccezione per volontà delle parti).
E’ inoltre responsabile se l'atto notarile è nullo perchè
manifestatamente illecito o illegale; e lo è anche se
l'atto è annullato perché una parte non aveva la capacità legale di compierlo
per l'età o per evidente incapacità di intendere e di volere, o comunque è
annullato per altra causa imputabile al notaio stesso.
Il notaio ha infine
l’obbligo di versare i tributi e le imposte previsti dalla legge in conseguenza
del passaggio di proprietà e di trascrivere l’atto nei registri immobiliari
perché esso sia efficace e opponibile anche per terze persone.
Il rogito può essere
stipulato sotto due forme: quella della scrittura privata autenticata e quella
dell’atto pubblico. La differenza non sta nel contenuto del contratto e nemmeno
nella sua efficacia: la giurisprudenza ha infatti spesso affermato che, tanto
nell’un caso come nell’altro il notaio è responsabile anche del contenuto del
contratto, nei limiti che gli impone la legge. Anche se i costi della scrittura
privata autenticata sono (teoricamente) leggermente minori, consigliamo l’atto
pubblico poiché è più certo il coinvolgimento del pubblico ufficiale.
La Cassazione
(sentenza 18 gennaio 2002, n. 547) ha chiarito che nella compravendita di un
immobile effettuata per scrittura privata autenticata, nel caso in cui le parti
con clausola espressa sollevino il notaio dall’obbligo di effettuare le cosiddette
“visure ipotecarie”, egli non ha la responsabilità
professionale dell’esistenza di un ipoteca in seguito rilevata. E’ evidente
però che neanche mortivi di urgenza dovrebbero spingere l’acquirente ad
“saltare” un tale controllo.*
Attenzione: bisogna
anche tener conto che esistono ambiti che possono pesantemente condizionare i
contenuto di una compravendita in cui il notaio non ha responsabilità dettate
dalla legge (in genere si tratta di quello urbanistico, condominiale, di
certificazione degli impianti e così via). Quindi occorre valutare quando e
come coinvolgere altri professionisti, se si ritiene sia il caso.
Infine una
raccomandazione banale ma senz’altro utile: quando il notaio legge ad alta voce
il contenuto dell’atto, conviene ascoltare con attenzione ma non c’è motivo di
farsi prendere da alcuna soggezione: fare tutte le domande possibili sulle
frasi o sulle parole che non si capiscono è un diritto, e il notaio è lì per
questo. Se sorge un dubbio o un’incertezza, non esitate a rinviare la firma: non
pagherete il rogito due volte!
Trascrizione, fine partita
L’iter
si conclude solo con l’annotazione nei pubblici registri immobiliari
Siamo abituati a
credere che l’iter burocratico della compravendita si concluda al rogito. Non è
così. Termina solo quando il notaio trascrive questo documento presso i
Registri Immobiliari. E’ solo allora che l’atto assume piena efficacia di
fronte a terze persone. Tra due trascrizioni, vale quella che ha la data più
antica.
La trascrizione. In media i notai
impiegano una ventina di giorni ad effettuare la trascrizione. E, in questo
periodo, può succedere di tutto. Per esempio, il venditore potrebbe vendere lo
stesso immobile anche ad altri, tramite un altro notaio, che non avrebbe
materialmente la possibilità di controllare presso i Registri che l’alienazione
è già avvenuta. Sono cose già capitate: un immobile venduto a più persone con
il truffatore che,dopo aver intascato i soldi, si è reso irreperibile. Non è
finita: nel periodo intercorrente tra rogito e trascrizione il venditore
potrebbe concedere un’ipoteca o subire un pignoramento. Quindi è il caso, se si
ha il pur minimo sospetto, di insistere con il notaio perché la trascrizione
avvenga il più rapidamente possibile.
L’azione revocatoria e il rogito.
Pochi lo sanno: esiste un caso in cui il rogito può essere revocato. Lo
stabilisce nell’articolo 67 la legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942)
che dopo la riforma del 2005 recita così: “Sono revocati, salvo che l'altra
parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore …gli atti a
titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento,
in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano
di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso”. In pratica devono
quindi esistere tre presupposti. Il primo è che il venditore possa fallire (si
tratterà quindi di una società ma anche di un imprenditore titolare di una
ditta individuale). Il secondo è che l’acquirente non possa dimostrare che
ignorava al momento del rogito che la società era sull’orlo del crack (cosa in
effetti difficilissima da fare). Il terzo è che il prezzo di vendita decisamente
inferiore rispetto al valore del bene. Comunque la medesima norma prevede che non
sono soggette all’azione revocatoria:. “le vendite a giusto prezzo di immobili
ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente
o dei suoi parenti o affini entro il terzo grado”.
Il motivo per cui
una tale norma è stata scritta è in sostanza quello di rendere inefficaci nei
confronti dei creditori del fallito le
vendite fatte a prezzo stracciato.
Tuttavia
quest’articolo entra in gioco tutte le volte che, in sede di rogito dissimulano
il prezzo vero e ne dichiarano un corrispettivo molto inferiore a quello reale,
pagando “in nero” la differenza.
E’ ben vero che, a
tutela degli acquirenti è stato varato un decreto legislativo (20 giugno 2005
n. 122) che prevede che le imprese rilascino una fideiussione a copertura delle
somme versate dall’acquirente. Tuttavia, solo in parte si recupera il denaro
(ovviamente solo quello non versato in nero) e il più delle volte si perde la casa.
Fare i furbi per non
pagare le tasse può costare molto caro. Ricordiamo inoltre che la legge 4
agosto 2006, n. 248 (commi 21 e 22 dell’articolo 35) impone che nel rogito vada
comunque denunciato il valore reale a cui è avvenuta la compravendita. In mancanza,
è applicata una sanzione pari a metà della differenza tra quanto pagato e il
nuovo calcolo delle imposte dovute.
I vizi dell’appartamento venduto.
Dopo l’acquisto
dell’appartamento, il compratore è tutelato dall’esistenza di difetti gravi
dell’immobile da due serie di norme, contenute nel codice civile. La prima,
negli articoli dal 1663 in poi, riguarda essenzialmente le costruzioni nuove
(oltre che tutti gli appalti eseguiti da un’impresa edile). La seconda riguarda
tutte le vendite, anche quelle tra privati, ed è riportata negli articoli dal
1490 al 1497. E’ di quest’ultima che ci occupiamo, dato l’argomento del
dossier. La legge chiarisce che la garanzia può essere esclusa o limitata per
contratto, ma tale clausola non ha effetto se il venditore ha taciuto in mala
fede i difetti dell’immobile. Parimenti la garanzia non funziona se
l’acquirente conosceva al momento del contratto le carenze dell’immobile o
queste ultime erano facilmente riconoscibili (un esempio a caso è una finestra
senza infissi). Il venditore non deve aver dichiarato però che la casa era
priva di vizi.
Risoluzione e rimedi
ai vizi. L’acquirente ha due possibilità. La prima è
chiedere la risoluzione del contratto: quindi restituirà l’immobile e avrà
indietro il denaro pagato, più gli interessi e gli eventuali danni. Questa soluzione
estrema è per esempio imboccabile quando l’appartamento sia pignorato o
risultino ipoteche non previste. La seconda è chiedere la riduzione del prezzo
pagato, cioè il rimborso di una sua parte, sempre con il versamento degli
interessi e degli eventuali danni.
Decadenza e prescrizione. La garanzia
opera se si denunciano i vizi almeno entro 8 giorni dalla loro scoperta (ma
tale termine di decadenza non vale se il venditore li ha in qualche modo
riconosciuti). L’azione in giudizio si prescrive entro un anno dalla consegna
della casa. Tale termine può però slittare con una semplice raccomandata, se la
controversia è già in corso. Qualora la consegna dell’appartamento avvenga
prima del rogito (per esempio al compromesso) la giurisprudenza consolidata ha
comunque chiarito che anche il promittente acquirente
può agire in giudizio per vizi.
Una cosa per l’altra.
L’azione di risoluzione del contratto per inadempimento è prevista anche quando
la consegna è di una cosa diversa da quella promessa. Tale è stato giudicato
anche un immobile privo di abitabilità o agibilità, per il quale essa non può
essere ottenuta.
Condominio: l’amministratore
deve sapere
MODELLO DI COMUNICAZIONE DI SUBENTRO DI NUOVO
CONDOMINO
data
Egregio…….,
la presente
per comunicarLe che a far tempo dalla data del ……. sono divenuto unico
proprietario dell’unità immobiliare e relative pertinenze sita in ….., già di
proprietà del condomino …. e distinta nel Catasto Fabbricati come: ……... Ogni
comunicazione potrà essermi nel frattempo spedita all’indirizzo di ………, salvo
future rettifiche. . Per telefono ed e-mail, si veda l’intestazione di questa
lettera.
Rendo noto
che una clausola del rogito tra noi redatto così recita: “… fermo restando che le spese condominiali straordinarie già
definitamene deliberate alla data odierna, ancorché relative a lavori non
ancora eseguiti o liquidati, rimangono a carico della Parte (venditrice) che se
ne assume l’obbligo”.
Mi risulta
che l’ex proprietario, sig. ………….. abbia già versato, sotto forma di acconto
sulla gestione € ………. , a copertura del periodo ………, che si protrae quindi dopo
la data del rogito Accordi interni, riportati nel rogito, stabiliscono che
nulla più sia da me dovuto per tale periodo, restando inteso che il prezzo di
trasferimento convenuto copre anche queste spettanze.
Identico
discorso vale per il fondo spese straordinarie e/o a copertura di morosità
pregresse costituito presso il condominio e per il fondo liquidazione del
portiere.
Distinti
saluti
In regola con la pubblica sicurezza
L’articolo 12 della
legge 18/5/1978 n. 191 stabilisce che il venditore di un immobile, oppure chi
lo dà in affitto, deve comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza,
entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione,
nonché le generalità dell'acquirente, dell'inquilino o della persona che assume
la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di
riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Questa disposizione,
nata a fini anti-terroristici e da molti giudicata obsoleta, sembrava essere
stata abrogata, ma per ora rimane ancora in vigore (salvo cambiamenti
legislativi).
Il modulo relativo è
in genere forniti dal notaio stesso (che però non ha nessun obbligo in
materia): lo pubblichiamo in questa pagina.
La comunicazione può
essere portata direttamente ai commissariati o spedita con raccomandata con
avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della
ricevuta postale.
Le sanzioni per gli
inadempienti variano tra 103,29 e 1.549,37 euro, conciliabili con 206,58 euro.
Altri adempimenti.
Il cambiamento di
abitazione prevede una miriade di adempimenti pratici e burocratici di cui
spesso ci si dimentica, talora con brutte conseguenze. Sintetizzando molto, non
basta certo la variazione delle utenze (luce, gas, acqua, telefono fisso,
radio-Tv), ma sono obbligatorie per legge variazioni all’anagrafe, variazioni sulla
patente, denuncia all’ufficio tributi del comune (dichiarazione Ici, tassa rifiuti, talora tassa sul passo carraio) e il
cambiamento del medico alle Asl. Non va dimenticato
l’Inps o la cassa professionale, le assicurazioni
(soprattutto in caso di polizze sull’immobile), l’ufficio Iva, le comunicazioni
agli Ordini professionali, all’amministratore condominiale, alla banca. Ma
quest’elenco potrebbe essere infinito, a seconda dei rapporti in cui si è
coinvolti, per obbligo o per scelta: c’è chi deve versare regolarmente denaro a
un consorzio di Bonifica e chi paga le lampade votive in cimitero, chi è
abbonato a riviste e chi è iscritto ad associazioni.