Come si calcolano i millesimi di proprietà
Abito in un appartamento di 100 mq di
superficie all’ultimo piano di una palazzina di 6 unità, senza ascensore e con
riscaldamento autonomo.
All’interno del mio appartamento ho una scala detraibile per accedere al sottotetto di mia proprietà. Tale sottotetto è
di 80 mq di superficie e consiste in un gran salone senza pareti interne che
parte da un’altezza 1,20 m arrivando a 3,75 m. Esso ha anche la possibilità di
essere scaldato dal mio appartamento con i radiatori già istallati, ha due
finestre, due lucernari, attacchi per fare il possibile bagno, oltre
naturalmente all’elettricità con due punti luce.
Tale sottotetto non viene da noi abitato, ma utilizzato solo
per mettere qualche vecchio mobile e cose diverse.
Desidererei sapere, dovendo procedere alla ripartizione delle
quote millesimali, se i metri quadrati del sottotetto, che non ha l’abitabilità
del Comune e che io utilizzo esclusivamente come soffitta, devono
essere calcolati come l’appartamento da me abitato oppure hanno diritto
alla riduzione in percentuale, e in che misura, prevista per le soffitte.
Se sì, in base a quale legge,
sentenza o circolare ho diritto a tale riduzione? Aldo Ellero
La palazzina in cui Lei
abita è un condominio, per la sua stessa struttura. L’attribuzione dei
millesimi di proprietà viene in genere fatta dal costruttore dell’edificio e
fatta accettare ai primi acquirenti di ogni unità
immobiliare: è quindi raro, ma non impossibile, che i millesimi di proprietà (e
gli eventuali altri millesimi, tipo quelli calore, che per Lei non sono però un
problema), non siano già stati attribuiti. In questo caso, l’unico riferimento
di legge è quello all’art. 68 delle disposizioni di attuazione
del codice civile , che dice poco o nulla a proposito. In
ogni caso l’approvazione di qualsiasi ripartizione millesimale deve essere
fatta all’unanimità, previa in genere il coinvolgimento di un perito nominato
dal condominio. Nell’impossibilità di raggiungere l’unanimità, occorrerà
rivolgersi a un giudice, che si avvarrà di un perito
da lui nominato.
Certamente una soffitta
del tipo da Lei descritto non avrà una valutazione simile a quella di un
appartamento. I criteri utilizzati dai periti sono in testi specialistici.
L’unico riferimento che conosciamo è la circolare del Ministero dei lavori
Pubblici n. 1248 del 26/3/1966 che, pur riferendosi all’edilizia sociale, è
stata “saccheggiata” dai periti stessi, per utili suggerimenti. Essa si
riferisce a diversi coefficienti, che tentano in qualche modo di “fotografare”
la situazione dei singoli locali. Le forniamo qualche idea dei coefficienti,
utile non tanto per il calcolo (è roba da specialisti e prevede un’indagine sul
posto), ma solo per capire . Ecco i
coefficienti::
-
di destinazione: appartamento 1; soffitta praticabile 0,5-0,9;
-
d’uso: camera-soggiorno-pranzo: 1; cucina 0,95; corridoio 0,8; bagno 0,9 (per
la soffitta praticabile, non si usa);
- di piano: per gli
stabili senza ascensore;in proporzione da 1 a 0,9 per
il piano più alto, il più svantaggiato, proporzionalmente al numero di piani
- d’orientamento:
dipende dai punti cardinali, da cui proviene la luce. Passa da un minimo di
0,8-0,9 sul quadrante NO-NE a un massimo di 0,97-1 su
quello SE-SO.
- coefficiente di
prospetto. Riguarda i pro e i contro dell’apertura su facciate, chiostrine,
cortili. Varia da 0,8 a 1;
- Coefficiente di luminosità: è un rapporto tra
la superficie degli ambienti e quella finestrata. Passa da un minimo di 0,9 a
1.
- Coefficiente di
funzionalità: corregge i più gravi problemi di utilizzo
di un alloggio, mal ripartito strutturalmente (si va da 0,9 a 1)
- coefficiente di
servitù: serve a diminuire di valore i locali di un’unità che sono aderenti a vani ascensore, fosse biologiche, locali di
caldaia rumorosi eccetera (si va dallo 0,98 all’1).
E ora, La prego, non ci
chieda di farLe dei calcoli… Ultima domanda: ha
valutato l’opportunità di rendere abitabile il sottotetto (Legge Veneto 6 4 99
n 12)? .