Contratti Colf e badanti: busta paga e diritti reciproci
La piaga del “lavoro
nero” è messa all’indice un giorni sì e l’altro pure
da giornali e televisioni. Ma perfino chi si indigna
nell’ascoltare queste notizie, non si rende conto spesso che nella propria vita
privata è, a sua volta, “datore di lavoro”, perché ha ad assisterlo una badante
o una colf, magari solo ad ore, che paga, appunto, “in nero”.Non
è finita: anche chi vuol essere in regola con la legge, e mette a libri la propria domestica, gestisce in
buona o cattiva fede il rapporto un po’ “alla carlona”, perché non si sente in grado di consultare e
soprattutto interpretare i contratti di lavoro di categoria. Le conseguenze
possono essere poco simpatiche: quando i rapporti tra padrone e dipendente si incrinano, quest’ultimo può essere motivato a ricorrere
in giudizio.
In questo articolo tentiamo appunto di dare alcune “linee
guida” ai contratti dei dipendenti casalinghi in regola con il permesso di
soggiorno, e risolvere alcuni dei dubbi più comuni. Parleremo
al “femminile”: si tratta, infatti, per la stragrande maggioranza di
rappresentanti del gentil sesso. Evitiamo
quindi volutamente di sciogliere il difficile nodo di chi del permesso di
soggiorno è privo, un argomento che meriterebbe un inchiesta
a parte.
Chi deve essere messo in regola.
E’ presto detto:
tutti, salvo i lavoratori meramente occasionali. Con occasionale si intende una persona che presta servizio in maniera del
tutto eccezionale e irregolare nel tempo. Viceversa non è occasionale la
domestica che, una volta alla settimana, offre solo quattro
ore del proprio tempo per pulirci la casa: dovrebbe essere regolarmente
assunta. Non ha alcun rilievo che la stessa domestica rifiuti si essere messa a
libri, magari perché è assunta regolarmente in un’altra famiglia. Un domani
potrebbe cambiare idea e trascinarci in tribunale.
Quanto costa
Chi intende
concedere uno stipendio in linea con i livelli di mercato, nella
grandi città, non dovrebbe spaventarsi troppo: le paghe minime dei
contratti di categoria sono piuttosto basse e permettono tranquillamente di
versare al lavoratore anche i contributi previdenziali indispensabili, senza
per questo “svenarsi”. Comunque, in caso la colf che
prestino servizio per poche ore alla settimana, i minimi contrattuali sono
talmente bassi da essere “fuori mercato” rispetto alle tariffe normalmente
praticate. :
Discorso differente
vale, ovviamente, per chi fa leva sul bisogno di immigrati
disposti a tutto o quasi.
Due contratti nazionali
I contratti
collettivi nazionali (Ccnl) di lavoro domestico sono
due: la scelta tra uno e l’altro è libera, ed è in
genere il datore di lavoro a decidere. Il primo è quello
sottoscritto dalle associazioni della piccola proprietà (Arpe, Confappi, Uppi) e Fisals, Confsal. Il secondo
da varie sigle di associazioni di datori di lavoro, la
triplice sindacale e Federcolf.
La differenza tra i due non è tanto di carattere retributivo: grossomodo,
si equivalgono, con una piccola convenienza economica di quello della triplice,
che nei confronti delle domestiche prive
di qualsiasi esperienza professionale, prevede minimi un po’ più bassi.
In compenso, il Ccnl della piccola proprietà è più schematico e leggibile rispetto
a quello della triplice. Fissa 4 categorie rispetto agli 8
livelli previsti dall’altro, che eccelle invece in maggiore e più pignola
raffinatezza, nel distinguere le mansioni. Inoltre si preoccupa di
consentire calcoli semplificati nel caso di ore
straordinarie, trasferimenti del posto di lavoro (accompagnamento della badante
nelle ferie), eccetera. Quindi è forse più adatto al “fai da te”, mentre, nel
caso in cui ci si rivolga a una ditta di servizi
esterni, la scelta tra uno e l’altro diviene abbastanza indifferente.
In questo articolo, ci avvaliamo si quest’ultimo contratto,
anche perché ai fini dell’orario di lavoro pare più in linea con le norme
generali nazionali per i dipendenti.
La principale
diversità tra i due contratti rimane, il trattamento della malattia (ne
parliamo a parte).
Retribuzione
Dipende da tre
variabili. La prima è il numero di ore prestate in una
settimana. La seconda è se il lavoratore è convivente o meno. La terza il tipo di categoria o livello.
Senza nasconderci
dietro un dito, va rilevato che è di largo uso inquadrare domestiche e badanti nella
categoria o livello dei lavoratori privi di esperienza
professionale, perfino quando esercitano questa professione da decenni ed anche
quando gli si concede una paga abbastanza generosa. Inoltre è piuttosto comune
lo stratagemma di riconoscere ufficialmente un orario di 25 ore settimanali
anche quando la lavoratrice ne fa di più, allo scopo di assicurargli lo stesso trattamenti contributivo (vedi la parte sui
contributi) ma avere minimi sindacali
più bassi. Si tratta di stratagemmi che talora permettono risparmi per il
datore di lavoro abbastanza ridotti, in cambio di rischi abbastanza elevati.
Nelle tabelle
riportiamo alcuni esempi di calcolo di minimi retributivi e contributivi.
Retribuzione oraria convenzionale
E’ una cifra minima
prefissata che serve anche per il calcolo delle maggiorazioni per il lavoro
straordinario. Se infatti si stabilisce una paga
mensile per colf e badanti, sarebbe difficile calcolare quanto prendono
all’ora, perché i mesi possono variare da 28 a 31 giorni di durata.
Per lo stesso
motivo, anche l’orario mensile è stabilito convenzionalmente, a seconda del numero di ore settimanali prestate, e serve
per il calcolo della paga base.
Indennità
La
principali differenza tra sue tipi di lavoratrici con orario
simile è se vivono in famiglia, con vitto e alloggio, o meno. Per i conviventi
sono stabilite infatti piccole indennità
convenzionali, che occorre versare quando la lavoratrice è in ferie o gode di
una festività e non può godere di vitto
e alloggio. Si rivalutano in percentuale pari a l’Istat ogni anno. Ecco le indennità valide fino a maggio
2009:
Pranzo e colazione |
Euro 1,559 al
giorno |
Cena |
Euro
1,559 al giorno |
Alloggio |
Euro
1,349 al giorno |
In caso di
prestazioni notturne discontinue dalle 10 di sera alle 8 di mattina, per
assistenza non infermieristica. È prevista una retribuzione
maggiorata del 20% e l’obbligo di fornire cena, prima colazione e un letto dove
riposarsi.
Lavoro
straordinario
Le maggiorazioni sulla paga oraria sono:
+ 25%,
dalle ore 6.00 alle ore 22
+ 50%, se prestato dalle ore 22 alle ore 6;
+ 60%,
durante le festività.
Tredicesima
E’ pari a un mese di
retribuzione e viene erogata a Natale. Se il lavoratore ha meno di un anno di anzianità, si divede la tredicesima per 12 e la si
moltiplica per il numero di mesi effettivamente lavorati.
Liquidazione (TFR)
Va
divisa per 13,5 la paga ricevuta ogni anno. Questo importo va aumentato dell’1,5 % annuo, e del 75% del costo Istat
della vita. E’ esclusa da maggiorazioni la quota maturata nell’anno in
corso.
Contributi
L’ammontare dei
contributi dipende:
-
Per i lavoratori fino a 24 ore
settimanali, dal numero di ore prestate alla settimana
e dalla paga oraria
-
Per quelli da 25 ore settimanali in su, solo dal numero di ore prestate.
Questo meccanismo è,
a dire il vero, un po’ strano: si pagano quindi più contributi per una colf che
presta 20 ore settimanali che per una che ne presta 25.
La quota a carico
del lavoratore del contributo andrebbe trattenuta dalla busta paga. In realtà
molti datori di lavoro si limitano a pagarla loro.
Come pagare i contributi
In genere i
contributi si pagano su appositi bollettini precompilati dall’Inps, di
cui è possibile anche richiedere l’invio
sul sito dell’Inps (ww.inps.it)
compilando il proprio codice fiscale e il codice del rapporto di lavoro (che
identifica il tipo di attività svolta, per esempio 8.4.2.1.2 per una colf).
Il
metodo più semplice è però pagare online sul sito
dell’Inps seguendo questo percorso: servizi on line
> cittadino> Lavoratori domestici: pagamento on line contributi.
Se si versa con carta prepagata
o bancoposta il costo è di 1 euro (uguale a quello
del bollettino postale). Se si paga con carta di credito
è di 2 euro + il 2% per i versamenti oltre i 100 euro.
Scadenze pagamento
1- 10 aprile |
trimestre gennaio - marzo |
1- 10 luglio |
trimestre aprile - giugno |
1- 10 ottobre |
trimestre luglio -
settembre |
1- 10 gennaio anno
successivo |
trimestre ottobre -
dicembre |
Contributi anno
2009
|
Retribuzione oraria |
Contributo orario (1) |
1a fascia |
Fino a € 7,17 |
€ 1,33 (0,32) (2) |
2a fascia |
da € 7,18 a € 8,75 |
€ 1,50 (0,36) (2) |
3a fascia |
Oltre € 8,75 |
€ 1,83 (0,44) (2) |
4a fascia |
Da 25 ore
settimanali(3) |
€ 0,97 (0,23) (2) |
Legenda:
(1) Non abbiamo tenuto conto del caso (rarissimo) in
cui Il contributo è senza la quota degli
assegni familiari ( lavoratore coniuge, parente o affine entro il 3° grado e
convivente del datore di lavoro.
(2) La cifra tra
parentesi è la quota a carico del lavoratore.
(3) Gli importi
contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria
corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso
datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin
dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.
Retribuzioni minime contrattuali per 4 tipi di Colf
(Contratto
piccola proprietà)
Domestica 3° categoria
non convivente
Con 4 ore
settimanali
Paga oraria
convenzionale:, euro 4,34
Orario mensile
convenzionale: 17,33 ore
75,22 euro (retribuzione minima mensile)
23,05
euro (oneri Inps
- 1,33)
Totale 98,27 euro
( di cui 5,55 a carico del lavoratore)
Totale busta paga: 92,72 euro
Domestica 3° categoria
non convivente
Con 25 ore
settimanali
Paga oraria
convenzionale: 4,34 euro
Orario mensile
convenzionale: 108,33
470,17 euro (retribuzione)
105,08
euro (oneri Inps)
Totale 575,25 euro
(di cui 24,92 a
carico lavoratore)
Totale busta paga: 550, 33 euro
Domestica 3° categoria
convivente
Con 48 ore settimanali
Paga oraria
convenzionale: 3,61 euro
Orario mensile
convenzionale: 208 ore
750 euro (retribuzione)
201,76
euro (oneri Inps)
Totale 951,76 euro
(di cui 47,84 a carico lavoratore)
Totale busta paga: 903,92 1euro
Badante 2° categoria convivente
Con 48 ore settimanali
Paga oraria
convenzionale: 4,09 euro
Orario mensile
convenzionale: 208 ore
850 euro
(retribuzione minima mensile)
201,76
euro (oneri Inps)
Totale 1.051,76
( di cui 47,84 a
carico del lavoratore)
Totale
busta paga: 1.003,92
La parte a carico del lavoratore è quella che il datore di
lavoro versa all’Inps ma trattiene dalla busta paga. Quindi il reale onere minimo a carico del datore di lavoro è
quello riportato nell’ultima riga, benché gli oneri Inps
vadano versati per intero.
Al lavoratore spetta per ogni biennio di servizio presso
lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
Riposo giornaliero e settimanale
Al
di là dell’orario di lavoro, il convivente ha diritto ad
un riposo di almeno 8 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e ad un
riposo intermedio retribuito, nelle ore pomeridiane, normalmente non inferiore
ad 2 ore. Dietro accordi, è consentito il recupero di non più di 2 ore
giornaliere non lavorate in altri momenti..
Ferie
Sono pari a 26
giorni lavorativi all’anno e sono irrinunciabili (non
è possibile pagarle). I giorni vanno concordati e, in genere, decide il datore
di lavoro. I periodi però non possono essere frazionati a piacere del datore di
lavoro: sono continuativi e, in caso di contrasti, il
lavoratore potrà pretendere che si concordino in due periodi all’anno.
Ovviamente lo
stipendio si riceve anche nei giorni di ferie. I conviventi con vitto e
alloggio hanno comunque diritto a ricevere un compenso sostitutivo
del vitto-alloggio non fruito (vedi la parte stipendio).
Per il contratto della triplice sindacale, le
lavoratrice straniere possono,con il consenso della
famiglia,cumulare quelle di un biennio se hanno bisogno di un periodo più lungo
per tornare nel proprio Paese.
Festività
Sono 12 giorni aggiuntivi alle ferie: 1°
gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15
agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, festa del Santo
Patrono (che varia da comune a comune). A differenza delle ferie, sono
rinunciabili, ma in cambio è dovuto un incremento della paga oraria del 60%. Se cadono in un giorno festivo, si concorda il recupero in
un altro giorno o si paga un giorno in più (1/26 della paga mensile). Se il
Santo Patrono cade in un giorno di festività (per esempio il 25 aprile) la festività si recupera in un altro giorno.
Cambio
casa durante le ferie
Con l’avvicinarsi delle ferie, si ripresenta
spesso un problema nodale: quello dell’accompagnamento o meno della domestica,
che può essere una necessità soprattutto se il datore di lavoro è persona molto
anziana che si stabilisce in una seconda casa per alcuni mesi, cioè un periodo di tempo superiore a quello delle ferie del
dipendente.
Nel caso di colf non conviventi la trasferta
non è obbligatoria per il lavoratore, a meno che sia
espressamente prevista nel contratto. Nel caso di conviventi (per esempio
badanti), invece sì. In ogni caso il dipendente ha diritto al pagamento delle
spese di viaggio e al riconoscimento di una “diaria” che, per il contratto
della triplice è del 20% della paga giornaliera e per quello della piccola
proprietà del 10% (la paga giornaliera si ha moltiplicando quella convenzionale
oraria per il numero di ore).
Malattia
I due contratti la
trattano in modo completamente diversa. Quello della
triplice ha modalità che potremmo definire
“tradizionali”, perché pone a carico del datore di lavoro la corresponsione
della relativa indennità (dal 4° al 180° giorno, come limite massimo, occorre
corrispondere l’intero importo della
retribuzione). Quello della piccola proprietà, invece, aggiunge alla normale
retribuzione mensile una piccola percentuale (1,30%), che viene
versata sul conto di un ente bilaterale (Edilcoba).
E’ l’Edilcoba a pagare il lavoratore, in caso di
malattia. In parole povere, mentre il contratto della triplice fa pagare la
malattia al datore di lavoro del dipendente ammalato, quello della piccola
proprietà “spalma” su tutti i datori di lavoro l’onere
del versamento. Si tratta, in sostanza, di una sorta di polizza di assicurazione, che riduce il rischio in cambio di un
versamento abbastanza ridotto.
Detrazioni fiscali
Sono
possibili due tipi di detrazioni fiscali dai redditi, cumulabili tra loro (nel
senso che si possono godere entrambe contemporaneamente):
Colf e badanti:
Si possono
dedurre i contributi previdenziali obbligatori versati per la colf dal proprio
reddito (qualsiasi esso sia), per un importo massimo di 1.549,37 euro l’anno (rigo E24 del modello 730/2009, rigo RP25 Unico/2009)
Si debbono conservare le ricevute dei bollettini Inps, sia ai fini dell’assistenza alla compilazione della
dichiarazione da parte di Caf e commercialisti, sia per esibirle in caso di
controlli fiscali.
Solo badanti:
Chi ha un
reddito fino a 40 mila euro lordi, può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle
spese sostenute per gli assistenti di persone non autosufficienti, per un importo
massimo di 2.100 euro l’anno. La detrazione spetta al soggetto non
autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa (rigo
E15 del modello 730/2009, rigo RP15 Unico/2009).
Per poter
usufruire di questa agevolazione sono necessari:
- il certificato
medico, rilasciato da un medico specialista o generico, che attesti la
condizione di non autosufficienza;
- le ricevute
delle retribuzioni erogate, firmate dalla badante.