Certificazione energetica, agevolazioni coibentazioni e
autorizzazione unica: a confronto le norme di Stato e Regioni
Spianata la strada alla certificazione energetica regionale
Il decreto
sull’efficienza energetica, nell’articolo 18 e poi nell’allegato III, introduce
una scorciatoia perché le Regioni possano varare in tempi più brevi le norme
per il rendimento energetico in edilizia, e di conseguenza la certificazione
energetica, anche in assenza delle linee guida nazionali sulla certificazione, che
avrebbero dovuto essere approvate, ai sensi
dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005, da circa un anno e mezzo.
In sostanza, vi si
afferma che le Regioni possono rendere esecutive nel loro territorio le
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici previste
dalla norma UNI TS 11300, nella parti 1 (fabbisogno di energia
termica dell'edifico per la climatizzazione estiva ed invernale), 2-1
(fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione
invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei
combustibili fossili) e 2-2 (fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel
caso di utilizzo di fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento, pompe
di calore elettriche e a gas).
Lo scopo del decreto
legislativo è quindi quello di sbloccare le complesse procedure di approvazione di nuove norme tecniche in ciascuna regione,
adottando senz’altro quelle Uni, che tra l’altro hanno il vantaggio di essere
già dotate di software per il calcolo utilizzabile direttamente dai
professionisti incaricati.
Ricordiamo che alcune
regioni hanno varato già le norme tecniche e le procedure per ottenere la
certificazione energetica, che anzi è stata già rilasciata per decine di
migliaia di edifici. Il primo ente locale a darsi da
fare è stata la provincia autonoma di Bolzano, con metodologie assai differenti
dal resto del territorio nazionale. Il regolamento di esecuzione
della legge urbanistica (Decreto pres. Provincia 29/9/2004, n. 34) ha recepito
i criteri dettati da una società a partecipazione mista pubblico-privato,
Casaclima, che prevede 7 diverse classi di efficienza
energetica e crea un marchio di qualità (Casa Clima plus) per gli edifici con prestazioni
particolarmente alte, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale
(per esempio utilizzo di coibentanti che nel loro
processo di produzione e di smaltimento hanno basso impatto ambientale).
Poi è stata la volta
della Lombardia, con norme tecniche concentrate nel Decreto della giunta 31
ottobre 2007 - n. 8/5773 e tempi di attuazione molto
stretti (certificazione prevista dal 1° settembre 2007 per le nuove costruzioni
e dall’1 luglio 2009 anche per gli edifici esistenti, se compravenduti o locati).
Quindi è toccato
alla Liguria (regolamento regionale 8/11/2007, n. 6) e infine all’Emilia
Romagna (Atto di indirizzo e coordinamento
dell’Assemblea legislativa, varato il 4 marzo 2008. Tre enti sono a metà del
guado: Piemonte (legge n. 13/2007), Toscana (legge n. 39/2005) e provincia
autonoma di Trento (legge n. 1/2008, art. 84). Sono state dettagliate le norme
procedurali ma mancano ancora regolamenti attuativi e/o tecnici.
I riferimenti al decreto sull’efficienza
Concessioni di bonus volumetrico per le coibentazioni |
art. 11, commi 1-2 |
Semplice comunicazione al Comune per
pannelli e eolico |
art. 11, commi 3-5 |
15 milioni di euro
per i nuovi edific |
art. 11, comma 6 |
25 milioni di euro
per i professionisti con investimenti a rischio nel risparmio energetico
(Esco) |
art. 9 |
Requisiti dei certificatori |
Allegato III, punto 2 |
Più facile la certificazione regionale |
art. 18, comma 6;
Allegato III, punto 1. |
Coibentazioni: Regioni più virtuose dello Stato.
Le agevolazioni
urbanistiche concesse dal Dlgs n. 115/2008 sull’efficienza energetica per le
coibentazioni sono interessanti, ma misure identiche e, talora, più vantaggiose
sono già state approvate in molte regioni, che tra l’altro spesso concedono
anche “sconti” sugli oneri di urbanizzazione e anche
contributi ai proprietari con sensibilità verso il risparmio energetico.Ecco un elenco di alcune di queste norme, largamente
indicativo.
Val d’Aosta, leggi
3/1/2006, n. 3, 26/10/2007, n. 28 |
Previsti contributi fino al 70% della spesa ammissibile per
l’aumento dell’efficienza energetica degli edifici (art. 5). lo spessore
derivante da interventi di isolamento termico e acustico è equiparato a
volume tecnico non computabile ai fini edificatori né del rispetto del
rapporto di copertura e dell’altezza massima degli edifici (art. 11). |
Piemonte, legge
28/5/07, n. 13, art. 8 |
Non considerati
nei computi volumetrici, delle altezze massime, delle le distanze dai confini
e dalle sedi stradali Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri
portanti, superiore ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i
maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli
di isolamento termico ed acustico. |
Lombardia, legge 11/3/2005, n. 12 |
Il documento di
piano comunale può prevedere incentivazione, in misura non superiore al 15
per cento della volumetria ammessa per dell’edilizia bioclimatica
e risparmio energetico. (art. 11). I comuni possono prevedere l’applicazione
di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in
relazione a interventi di edilizia bioclimatica o
finalizzati al risparmio energetico. (art. 44). Non sono comunque
da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle
cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione
interna delle singole unità abitative e produttive, per l’adeguamento alle
norme di risparmio energetico. (art. 54) |
Lombardia, legge
20 04 95 n 26 |
Non è considerato
nei computi per la determinazione dei volumi, l’aumento di volume prodotto
dagli aumenti di spessore di murature esterne per la
realizzazione di pareti ventilate. |
Lombardia legge
21/12/2004, n. 39 |
Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate
all’edificio, chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre
per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi
tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici purchè
progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente
(art. 4) |
Bolzano (prov) legge 19/2/1993, n. 4 |
Previsti
contributi per interventi di coibentazione negli edifici esistenti i da
almeno dieci anni che raggiungano determinati parametri nonché
per i doppi vetri (art. 4). |
Friuli, legge
23/2/2007 n. 5, art. 39 |
Gli interventi
finalizzati al perseguimento di obiettivi di
risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche
volumetriche possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici
e dai regolamenti edilizi. I Comuni stabiliscono una riduzione del contributo
di costruzione, se dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento
dell’importo. |
Emilia Romagna,
legge 25/11/2002, n. 31 |
Non sono
variazioni essenziali al progetto gli aumenti della cubatura del 10 per cento
e comunque superiori a 300 mc,
se dovuti a interventi di risparmio energetico (art. 23). Prevedibili di
comuni riduzioni del contributo di costruzione (art.
30). |
Liguria, legge 6/6/2008, n. 216. art.
67 |
Non considerate
nei computi per l’indice edificatorio le strutture
perimetrali portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai
intermedi che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi
strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola
parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri
25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli
orizzontali intermedi. |
Toscana legge 3/1/20095, n. 1 |
Possibile
riduzione fino al 70% degli oneri di urbanizzazione
secondaria in misura proporzionale ai livelli di risparmio energetico. Non rientrano
nelle volumetrie gli spessori delle murature esterne superiori ai minimi
fissati dai regolamenti edilizi e comunque superiori
ai 30 cm, quello dei solai per un ottimale isolamento termico e acustico, le
serre solari. Prevedibili incentivi fino al 10% della superficie utile per
l’edilizia sostenibile, nonché altri contributi.
(art. 145-147). |
Marche, legge
17/6/2008, n. 14 |
Nessuna volumetria
per i maggiori spessori delle murature esterne oltre i 30 cm, siano esse
tamponature o muri portanti (senza limiti), le serre solari e tutti i
maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica. La
deroga è valida anche ai fini delle altezze massime, delle distanze dai
confini, dalle strade e tra edifici. Contributi a soggetti pubblici e privati
per la realizzazione di edifici sostenibili, in
misura proporzionale al livello di sostenibilità raggiunto e per la
certificazione di una sostenibilità energetico-ambientale
particolarmente elevata. |
Umbria, legge n. 1
del 18-02-2004 |
Esclusi dal
computo volumetrico superfici e volumi finalizzati all’ottenimento di comfort
ambientale e risparmio energetico (art. 34). |
Lazio legge 27
maggio 2008, n. 6 |
Nel calcolo degli
indici di fabbricabilità non sono computati i maggior
spessori per la parte eccedente 30 centimetri, fino a un massimo di 25
cm per murature e solai di copertura e un massimo di 15 cm per i solai
intermedi. Escluse anche le serre a servizio di abitazioni,
di dimensioni non superiori al 15 per cento della superficie utile. Riduzione fino al 50% degli oneri di urbanizzazione
e possibili contributi. (art. 12-14). |
Puglia, Legge
10/6/2008, n. 13 |
Nessuna riduzione degli indici per gli incrementi coibentato delle
murature oltre i 30 cm e per quelli dei solai “oltre la funzione esclusivamente strutturale”. Ma anche per “tutti i maggiori volumi e
superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento
termico e acustico o di inerzia termica”. Deroga alle distanze dai confini ma
“qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi”. Per chi effettua interventi di edilizia sostenibile secondo i
requisiti fissati dal disciplinare tecnico, possibili riduzioni dell’ICI, di
altre imposte comunali, e incrementi fino al 10 per cento del volume
consentito. |
Basilicata, legge
n. 28 del 28-12-2007 |
Non considerati
nei volumi, nelle superfici e nei rapporti di copertura lo spessore delle
murature esterne, tamponature o muri portanti, anche rispetto al recupero
degli edifici esistenti, per la sola parte eccedente i
30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di
copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi. (art. 11), |
Fonte: Ufficio Studi
Confappi-Federamministratori
Fonti rinnovabili: tagli alla burocrazia edilizia
Previsto dal Decreto
un iter semplificato (semplice comunicazione al Comune, niente Dichiarazione di inizio attività), per l’installazione di impianti solari
termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e per gli impianti eolici con
altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1
metro. Esso trova però applicazione “fino all'emanazione di apposita
normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima”. Cosa hanno fatto le Regioni? Il Lazio (legge n. 26/2007)
afferma addirittura che non è neanche necessaria la comunicazione al Comune in
vari casi. Innanzitutto per i pannelli solari termici di
sviluppo uguale o inferiore a 30 mq. Poi per le pompe di calore
destinate esclusivamente alla produzione di acqua
calda e di aria negli edifici pubblici e privati. Quindi per gli impianti
fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati (edifici residenziali), anche
non integrati (edifici commerciali ed industriali se con potenza nominale
uguale o inferiore a 20 kWp),
e, per i condomini, di potenza nominale uguale o inferiore a 5 kWp per unità abitativa, fino a un massimo di 20 kWp per l’intero stabile. Infine per gli impianti eolici di
potenza uguale o inferiore a 5 kWp.
In Liguria (legge n.
22/2007), prevista la semplice comunicazione di inizio
attività per i pannelli solari termici e fotovoltaici i sviluppo inferiore a 20
metri quadrati per ogni unità immobiliare (ma con relazione tecnica allegata),
mentre per gli impianti di potenza superiore occorrerebbe la Dia.
Per la nuova legge
urbanistica della provincia autonoma di Trento (n. 1/2008, art. 97) la Dia non
è già necessaria per tutti i nuovi impianti e installazioni relativi
alle energie rinnovabili e al risparmio energetico. Tuttavia occorre un’apposita certificazione se gli impianti sono integrati in un
edificio a basso consumo energetico per il quale si richiede la riduzione
comunale degli oneri concessori (da un minimo del 10% a un massimo del 30%, a
scelta del comune).