Certificazione energetica, agevolazioni coibentazioni e autorizzazione unica: a confronto le norme di Stato e Regioni

 

 

Spianata la strada alla certificazione energetica regionale

 

Il decreto sull’efficienza energetica, nell’articolo 18 e poi nell’allegato III, introduce una scorciatoia perché le Regioni possano varare in tempi più brevi le norme per il rendimento energetico in edilizia, e di conseguenza la certificazione energetica, anche in assenza delle linee guida nazionali sulla certificazione, che avrebbero dovuto essere approvate, ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005, da circa un anno e mezzo.

In sostanza, vi si afferma che le Regioni possono rendere esecutive nel loro territorio le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici previste dalla norma UNI TS 11300, nella parti 1 (fabbisogno di energia termica dell'edifico per la climatizzazione estiva ed invernale), 2-1 (fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili) e 2-2 (fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo di fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas).

Lo scopo del decreto legislativo è quindi quello di sbloccare le complesse procedure di approvazione di nuove norme tecniche in ciascuna regione, adottando senz’altro quelle Uni, che tra l’altro hanno il vantaggio di essere già dotate di software per il calcolo utilizzabile direttamente dai professionisti incaricati.

Ricordiamo che alcune regioni hanno varato già le norme tecniche e le procedure per ottenere la certificazione energetica, che anzi è stata già rilasciata per decine di migliaia di edifici. Il primo ente locale a darsi da fare è stata la provincia autonoma di Bolzano, con metodologie assai differenti dal resto del territorio nazionale. Il regolamento di esecuzione della legge urbanistica (Decreto pres. Provincia 29/9/2004, n. 34) ha recepito i criteri dettati da una società a partecipazione mista pubblico-privato, Casaclima, che prevede 7 diverse classi di efficienza energetica e crea un marchio di qualità (Casa Clima plus) per gli edifici con prestazioni particolarmente alte, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale (per esempio utilizzo di coibentanti che nel loro processo di produzione e di smaltimento hanno basso impatto ambientale).

Poi è stata la volta della Lombardia, con norme tecniche concentrate nel Decreto della giunta 31 ottobre 2007 - n. 8/5773 e tempi di attuazione molto stretti (certificazione prevista dal 1° settembre 2007 per le nuove costruzioni e dall’1 luglio 2009 anche per gli edifici esistenti, se compravenduti o locati).

Quindi è toccato alla Liguria (regolamento regionale 8/11/2007, n. 6) e infine all’Emilia Romagna (Atto di indirizzo e coordinamento dell’Assemblea legislativa, varato il 4 marzo 2008. Tre enti sono a metà del guado: Piemonte (legge n. 13/2007), Toscana (legge n. 39/2005) e provincia autonoma di Trento (legge n. 1/2008, art. 84). Sono state dettagliate le norme procedurali ma mancano ancora regolamenti attuativi e/o tecnici.

 

I riferimenti al decreto sull’efficienza

 

Concessioni di bonus volumetrico per le coibentazioni

art. 11, commi 1-2

Semplice comunicazione al Comune per pannelli e eolico

art. 11, commi 3-5

15 milioni di euro per i nuovi edific

art. 11, comma 6

25 milioni di euro per i professionisti con investimenti a rischio nel risparmio energetico (Esco)

art. 9

Requisiti dei certificatori

Allegato III, punto 2

Più facile la certificazione regionale

art. 18, comma 6; Allegato III, punto 1.

 

 

 

 

 

Coibentazioni: Regioni più virtuose dello Stato.

 

Le agevolazioni urbanistiche concesse dal Dlgs n. 115/2008 sull’efficienza energetica per le coibentazioni sono interessanti, ma misure identiche e, talora, più vantaggiose sono già state approvate in molte regioni, che tra l’altro spesso concedono anche “sconti” sugli oneri di urbanizzazione e anche contributi ai proprietari con sensibilità verso il risparmio energetico.Ecco un elenco di alcune di queste norme, largamente indicativo.

 

 

Val d’Aosta, leggi 3/1/2006, n. 3, 26/10/2007, n. 28

Previsti contributi fino al 70% della spesa ammissibile per l’aumento dell’efficienza energetica degli edifici (art. 5). lo spessore derivante da interventi di isolamento termico e acustico è equiparato a volume tecnico non computabile ai fini edificatori né del rispetto del rapporto di copertura e dell’altezza massima degli edifici (art. 11).

Piemonte, legge 28/5/07, n. 13, art. 8

Non considerati nei computi volumetrici, delle altezze massime, delle le distanze dai confini e dalle sedi stradali Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico.

Lombardia, legge 11/3/2005, n. 12

Il documento di piano comunale può prevedere incentivazione, in misura non superiore al 15 per cento della volumetria ammessa per dell’edilizia bioclimatica e risparmio energetico. (art. 11). I comuni possono prevedere l’applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico. (art. 44). Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l’adeguamento alle norme di risparmio energetico. (art. 54)

Lombardia, legge 20 04 95 n 26

Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l’aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.

Lombardia legge 21/12/2004, n. 39

Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici purchè progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente (art. 4)

Bolzano (prov) legge 19/2/1993, n. 4

Previsti contributi per interventi di coibentazione negli edifici esistenti i da almeno dieci anni che raggiungano determinati parametri nonché per i doppi vetri (art. 4).

 

Friuli, legge 23/2/2007 n. 5, art. 39

Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi. I Comuni stabiliscono una riduzione del contributo di costruzione, se dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell’importo.

Emilia Romagna, legge 25/11/2002, n. 31

Non sono variazioni essenziali al progetto gli aumenti della cubatura del 10 per cento e comunque superiori a 300 mc, se dovuti a interventi di risparmio energetico (art. 23). Prevedibili di comuni riduzioni del contributo di costruzione (art. 30).

Liguria, legge 6/6/2008, n. 216. art. 67

Non considerate nei computi per l’indice edificatorio le strutture perimetrali portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi.

Toscana legge 3/1/20095, n. 1

Possibile riduzione fino al 70% degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura proporzionale ai livelli di risparmio energetico. Non rientrano nelle volumetrie gli spessori delle murature esterne superiori ai minimi fissati dai regolamenti edilizi e comunque superiori ai 30 cm, quello dei solai per un ottimale isolamento termico e acustico, le serre solari. Prevedibili incentivi fino al 10% della superficie utile per l’edilizia sostenibile, nonché altri contributi. (art. 145-147).

Marche, legge 17/6/2008, n. 14

Nessuna volumetria per i maggiori spessori delle murature esterne oltre i 30 cm, siano esse tamponature o muri portanti (senza limiti), le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica. La deroga è valida anche ai fini delle altezze massime, delle distanze dai confini, dalle strade e tra edifici. Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili, in misura proporzionale al livello di sostenibilità raggiunto e per la certificazione di una sostenibilità energetico-ambientale particolarmente elevata.

Umbria, legge n. 1 del 18-02-2004

Esclusi dal computo volumetrico superfici e volumi finalizzati all’ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico (art. 34).

Lazio legge 27 maggio 2008, n. 6

Nel calcolo degli indici di fabbricabilità non sono computati i maggior spessori per la parte eccedente 30 centimetri, fino a un massimo di 25 cm per murature e solai di copertura e un massimo di 15 cm per i solai intermedi. Escluse anche le serre a servizio di abitazioni, di dimensioni non superiori al 15 per cento della superficie utile. Riduzione fino al 50% degli oneri di urbanizzazione e possibili contributi. (art. 12-14).

Puglia, Legge 10/6/2008, n. 13

Nessuna riduzione degli indici per gli incrementi coibentato delle murature oltre i 30 cm e per quelli dei solai “oltre la funzione esclusivamente strutturale”. Ma anche per “tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica”. Deroga alle distanze dai confini ma “qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi”. Per chi effettua interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal disciplinare tecnico, possibili riduzioni dell’ICI, di altre imposte comunali, e incrementi fino al 10 per cento del volume consentito.

Basilicata, legge n. 28 del 28-12-2007

Non considerati nei volumi, nelle superfici e nei rapporti di copertura lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, anche rispetto al recupero degli edifici esistenti, per la sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi. (art. 11),

 

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

 

 

 

Fonti rinnovabili: tagli alla burocrazia edilizia

 

Previsto dal Decreto un iter semplificato (semplice comunicazione al Comune, niente Dichiarazione di inizio attività), per l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e per gli impianti eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. Esso trova però applicazione “fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima”. Cosa hanno fatto le Regioni? Il Lazio (legge n. 26/2007) afferma addirittura che non è neanche necessaria la comunicazione al Comune in vari casi. Innanzitutto per i pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 30 mq. Poi per le pompe di calore destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati. Quindi per gli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati (edifici residenziali), anche non integrati (edifici commerciali ed industriali se con potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp), e, per i condomini, di potenza nominale uguale o inferiore a 5 kWp per unità abitativa, fino a un massimo di 20 kWp per l’intero stabile. Infine per gli impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kWp.

In Liguria (legge n. 22/2007), prevista la semplice comunicazione di inizio attività per i pannelli solari termici e fotovoltaici i sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare (ma con relazione tecnica allegata), mentre per gli impianti di potenza superiore occorrerebbe la Dia.

Per la nuova legge urbanistica della provincia autonoma di Trento (n. 1/2008, art. 97) la Dia non è già necessaria per tutti i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico. Tuttavia occorre un’apposita certificazione se gli impianti sono integrati in un edificio a basso consumo energetico per il quale si richiede la riduzione comunale degli oneri concessori (da un minimo del 10% a un massimo del 30%, a scelta del comune).