CNEL
Consiglio Nazionale dell’Economia e
del Lavoro
DISEGNO DI LEGGE
SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE
Assemblea
15 gennaio 2003
Consiglio Nazionale dell’Economia e
del Lavoro
Disegno di legge sulle professioni non regolamentate
RELAZIONE
Da oltre dieci anni il CNEL, prima istituendo la
Commissione per le nuove rappresentanze e, successivamente, la Consulta e l’Osservatorio
sulla nuove professioni, ha dedicato la sua attenzione alle “professioni
non regolamentate”.
Nella consapevolezza del progressivo sviluppo di questo
importante settore del mercato del lavoro e al fine di garantire gli utenti
delle prestazioni e, al tempo stesso, consentire ai prestatori forme più
adeguate di presenza sul mercato del lavoro anche a livello di Unione europea e
in conformità con quanto previsto dalla direttiva 92/51 CEE, poi integrata con
la direttiva 2001/19CE, il CNEL ha svolto con continuità una attività di
sollecitazione e di stimolo perché le associazioni liberamente costituitesi tra
i prestatori di attività professionale, nell’esercizio della loro autonomia,
adottassero idonei statuti, curassero la formazione e l’aggiornamento professionale degli iscritti e garantissero il
rispetto di regole deontologiche.
All’esito di queste iniziative il CNEL ritiene opportuno “tirare
le fila” dell’attività svolta, con la formulazione di un disegno di legge nell’auspicio
che Parlamento e Governo ne tengano conto nel quadro delle numerose iniziative volte a disciplinare sul piano generale
il mondo delle professioni.
In considerazione dell’attività svolta in questi anni e
della maggiore legittimazione del CNEL a intervenire in questo settore del
mercato del lavoro, la proposta ha ad oggetto esclusivamente le professioni non
regolamentate, ma il CNEL, convinto della validità del sistema “duale” (Ordini
ed Associazioni) ribadisce la piena disponibilità a collaborare alla
realizzazione di un più generale intervento volto a disciplinare in forme più
moderne, attraverso l’enunciazione di principi generali e con doveroso
riconoscimento dell’autonomia degli ordini e delle associazioni, tutte le forme
di esercizio delle attività professionali. Si tratta, del resto, di un
intervento che non sembra possa essere ulteriormente differito, se si tiene
conto, da un lato, degli obblighi comunitari e, dall’altro, del necessario
coordinamento con il concorrente potere legislativo in materia riconosciuto
alle Regioni dalla legge costituzionale n.3 del 2001.
In questa prospettiva, la proposta di legge, ribadito il
principio della libertà dell’esercizio delle attività professionali, con i soli
limiti derivanti dalla tutela di interessi generali, ( art. 1), al fine di consentire il rilascio dell’attestato di
competenza previsto dalle direttive comunitarie (art. 3), prevede la
possibilità che le libere associazioni di natura privata ottengano il
riconoscimento con l’iscrizione in apposito registro istituito presso il
Ministero della Giustizia (art. 4).
La concreta determinazione dei requisiti e delle
condizioni richiesti, rispettivamente, per il riconoscimento delle associazioni
e per il rilascio ai singoli degli attestati di competenza è rimessa a decreti
delegati da emanare dal Governo previa intesa con la Conferenza dei Presidenti
delle Regioni (art.5). Questa soluzione, che è sembrata preferibile a quella
del ricorso ad uno o più decreti ministeriali che pure è stata motivatamente
prospettata nell’ambito del CNEL, da un lato appare rispettosa degli obblighi
comunitari, e, dall’altro, tiene conto della ratio che ha ispirato in materia la riforma del Titolo V della
Costituzione e non sembra invadere la competenza delle Regioni se si considera,
da un lato, che le disposizioni di cui agli artt. 2222-2238 cod. civ. rientrano
nella nozione di ordinamento civile e, dall’altro, che il possesso dell’attestato
non è condizione per l’esercizio dell’attività professionale e ampio spazio di
intervento rimane per quanto attiene alla eventuale integrazione della
disciplina ( ad es. per quanto riguarda la formazione professionale).
CNEL
Consiglio Nazionale dell’Economia e
del Lavoro
Disegno di legge sulle professioni non regolamentate
TESTO
Art. 1
L’esercizio delle attività professionali è libero salvi i
casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l’iscrizione
in appositi albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c. c.
Art. 2
Le associazioni costituite dagli esercenti attività
professionali non rientranti nella previsione di cui all’art. 2229 c.c. , se in
possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo
art. 5 possono essere riconosciute.
Art.3
Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente art.
2, sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare
periodicamente agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in
ordine al possesso di requisiti professionali, all’aggiornamento professionale
e al rispetto di regole di correttezza nella svolgimento dell’attività
professionale. In ogni caso l’attestato non è requisito necessario per l’esercizio
dell’attività professionale.
Art. 4
Il riconoscimento delle associazioni ai sensi del
precedente art. 2 è disposto, su conforme parere del CNEL, dal Ministro della
Giustizia con l’iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero.
Art. 5
Il Governo è delegato a emanare entro un anno dall’entrata
in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e previa consultazione delle parti sociali maggiormente
rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l’iscrizione
nel registro e ai professionisti per l’ottenimento dell’attestato di cui ai
precedenti articoli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) l’esistenza
di uno statuto dell’associazione che garantisca un ordinamento interno a base
democratica, escluda ogni fine di lucro,
determini l’ambito dell’attività professionale, preveda l’elaborazione e
l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme
di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale:
b) la
disponibilità da parte dell’associazione di adeguate strutture organizzative e
tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione
professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo
aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede
disciplinare del codice deontologico;
c) la
previsione di un limite temporale di validità dell’attestato
d) l’affidamento
al CNEL, prevedendo anche la costituzione di un Osservatorio sulle professioni
non regolamentate con la partecipazione anche dei rappresentanti delle
associazioni riconosciute, dell’attività istruttoria in ordine alle richieste
di riconoscimento delle associazioni e di controllo e verifica sul loro
operato, anche ai fini della formulazione di
proposte di cancellazione dal registro.