CNEL

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

 

DISEGNO DI LEGGE

SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

 

Assemblea

15 gennaio 2003

 

CNEL

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

 

Disegno di legge sulle professioni non regolamentate

 

RELAZIONE

 

Da oltre dieci anni il CNEL, prima istituendo la Commissione per le nuove rappresentanze e, successivamente, la Consulta e l’Osservatorio sulla nuove professioni, ha dedicato la sua attenzione alle “professioni non  regolamentate”.

Nella consapevolezza del progressivo sviluppo di questo importante settore del mercato del lavoro e al fine di garantire gli utenti delle prestazioni e, al tempo stesso, consentire ai prestatori forme più adeguate di presenza sul mercato del lavoro anche a livello di Unione europea e in conformità con quanto previsto dalla direttiva 92/51 CEE, poi integrata con la direttiva 2001/19CE, il CNEL ha svolto con continuità una attività di sollecitazione e di stimolo perché le associazioni liberamente costituitesi tra i prestatori di attività professionale, nell’esercizio della loro autonomia, adottassero idonei statuti, curassero la formazione  e l’aggiornamento professionale degli iscritti e garantissero il rispetto di regole deontologiche.

All’esito di queste iniziative il CNEL ritiene opportuno “tirare le fila” dell’attività svolta, con la formulazione di un disegno di legge nell’auspicio che Parlamento e Governo ne tengano conto nel quadro  delle numerose iniziative volte a disciplinare sul piano generale il mondo delle professioni.

In considerazione dell’attività svolta in questi anni e della maggiore legittimazione del CNEL a intervenire in questo settore del mercato del lavoro, la proposta ha ad oggetto esclusivamente le professioni non regolamentate, ma il CNEL, convinto della validità del sistema “duale” (Ordini ed Associazioni) ribadisce la piena disponibilità a collaborare alla realizzazione di un più generale intervento volto a disciplinare in forme più moderne, attraverso l’enunciazione di principi generali e con doveroso riconoscimento dell’autonomia degli ordini e delle associazioni, tutte le forme di esercizio delle attività professionali. Si tratta, del resto, di un intervento che non sembra possa essere ulteriormente differito, se si tiene conto, da un lato, degli obblighi comunitari e, dall’altro, del necessario coordinamento con il concorrente potere legislativo in materia riconosciuto alle Regioni dalla legge costituzionale n.3 del 2001.

In questa prospettiva, la proposta di legge, ribadito il principio della libertà dell’esercizio delle attività professionali, con i soli limiti derivanti dalla tutela di interessi generali,  ( art. 1), al fine di consentire il rilascio dell’attestato di competenza previsto dalle direttive comunitarie (art. 3), prevede la possibilità che le libere associazioni di natura privata ottengano il riconoscimento con l’iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia (art. 4).

La concreta determinazione dei requisiti e delle condizioni richiesti, rispettivamente, per il riconoscimento delle associazioni e per il rilascio ai singoli degli attestati di competenza è rimessa a decreti delegati da emanare dal Governo previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni (art.5). Questa soluzione, che è sembrata preferibile a quella del ricorso ad uno o più decreti ministeriali che pure è stata motivatamente prospettata nell’ambito del CNEL, da un lato appare rispettosa degli obblighi comunitari, e, dall’altro, tiene conto della ratio che ha ispirato in materia la riforma del Titolo V della Costituzione e non sembra invadere la competenza delle Regioni se si considera, da un lato, che le disposizioni di cui agli artt. 2222-2238 cod. civ. rientrano nella nozione di ordinamento civile e, dall’altro, che il possesso dell’attestato non è condizione per l’esercizio dell’attività professionale e ampio spazio di intervento rimane per quanto attiene alla eventuale integrazione della disciplina ( ad es. per quanto riguarda la formazione  professionale).


 

 

CNEL

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

 

Disegno di legge sulle professioni non regolamentate

 

TESTO

 

Art. 1

L’esercizio delle attività professionali è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l’iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c. c.

Art. 2

Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all’art. 2229 c.c. , se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 5 possono essere riconosciute.

 

Art.3

Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente art. 2, sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all’aggiornamento professionale e al rispetto di regole di correttezza nella svolgimento dell’attività professionale. In ogni caso l’attestato non è requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

Art. 4

Il riconoscimento delle associazioni ai sensi del precedente art. 2 è disposto, su conforme parere del CNEL, dal Ministro della Giustizia con l’iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero.

Art. 5

Il Governo è delegato a emanare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti  richiesti alle associazioni per l’iscrizione nel registro e ai professionisti per l’ottenimento dell’attestato di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)   l’esistenza di uno statuto dell’associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro,  determini l’ambito dell’attività professionale, preveda l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati  nell’esercizio dell’attività professionale:

b)  la disponibilità da parte dell’associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

c)   la previsione di un limite temporale di validità dell’attestato

d)  l’affidamento al CNEL, prevedendo anche la costituzione di un Osservatorio sulle professioni non regolamentate con la partecipazione anche dei rappresentanti delle associazioni riconosciute, dell’attività istruttoria in ordine alle richieste di riconoscimento delle associazioni e di controllo e verifica sul loro operato, anche ai fini della formulazione di  proposte di cancellazione dal registro.