Lettera al
Sole 24 ore
Clausole birichine nelle vendite di case in costruzione
Ho firmato un "impegno di vendita" con
un costruttore per un immobile in costruzione e che mi verrà
consegnato per fine 2007 versando una somma di > EUR> 2000. Tra pochi
giorni dovrò fare il compromesso di vendita per cui ne
ho richiesta copia al costruttore. Leggendola ho notato alcuni punti non del
tutto chiari. Provo a sintetizzarli:
1)la stipula dell'atto notarile di vendita dovrà
avvenire a rogito di notaio designato da loro ma a mie spese.
2)mi devo impegnare a rogitare pur in pendenza del
rilascio di certificato di abitabilità da parte del comune.
3)Il costruttore si riserva il diritto per 80 anni di utilizzare il tetto di
copertura per insegne o cartelloni pubblicitari permanenti senza alcun onere di
spesa a suo carico.
4) Alla firma del compromesso devo accollarmi una quota del mutuo fondiario
nominale originario che il costruttore ha sottoscritto o sottoscriverà con un
istituto secondo le condizioni stabilite con lo stesso nel contratto
condizionato di mutuo edilizio. Inoltre (è espressamente
scritto) che io devo pagare sia gli interessi passivi relativi al mutuo
accollato così come stabiliti nel contratto condizionato di mutuo edilizio
sopra citato, sia l'eventuale quota capitale in ammortamento.
Mi sembrano clausole un po' troppo di parte per cui chiedo
un vostro parere facendo riferimento alla legislazione in vigore.
Va subito premesso che le clausole da Lei
indicate non sono, di per sé, poco comuni nei contratti di acquisto
di immobili sulla carta. Si tratta di disposizioni che non entrano in diretta
contraddizione con il Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (che Le
consigliamo caldamente di leggere) , purchè ovviamente non siano lesi altri articoli di tale
decreto (tra cui il più importante è quello che istituisce la fideiussione
obbligatoria. Nel suo caso però va consultato attentamente anche l’articolo 6
sui contenuti del contratto preliminare).
Questo non significa che tali clausole siano per forza legittime. Vediamole una per una.
1) designazione del notaio. Non esiste una legge
che stabilisca che deve essere fatta dall’acquirente:
è solo una prassi diffusissima. Nel caso degli acquisti sulla carta, però, è
comune che la nomina sia imposta dal costruttore. Ciò è dettato da alcune
ragioni pratiche (omogeneità dei rogiti, talora anche risparmio sugli onorari, dato che essi sono “fatti in serie”). Tuttavia non è detto
che Lei non possa insistere sulla scelta del notaio o comunque
chiedere consulenza a un altro professionista.
2) pendenza del certificato di abitabilità.
Anche questa clausola può essere dettata da motivi
tecnici (tempi di rilascio del certificato). Tuttavia,
qualora esso non fosse rilasciato, la vendita senza agibilità potrebbe essere valutata
non come nulla, ma come risolvibile, perché considerata dalla giurisprudenza
come “aliud pro alio”, vendita
di una cosa per l’altra. La clausola potrebbe essere accettata, ma a patto che
se ne inserisca una che regoli la risoluzione del
contratto, con restituzione di quanto anticipato, interessi e danni. Per Lei
resterebbe comunque a rischio: una cosa è dare del
denaro, un’altra è averlo indietro (anche se se ne ha diritto).
3) utilizzo tetto. Questa clausola è in forte
odore di presunta vessatorietà. Anche
dopo che è stata firmata, potrebbe (e, secondo noi, dovrebbe) essere giudicata
nulla, ai sensi dell’articolo 33 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, il “codice del consumo”. Esso recita, nel comma 1: “Nel contratto concluso
tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole
che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto”.
Nell’articolo 34 si dice che “La
vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto
della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo
riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle
altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui
dipende”. E anche che “Nel contratto concluso mediante
sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere
di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal
medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica
trattativa con il consumatore.”. L’unica via di scampo per il costruttore
sarebbe dimostrare che ha praticato un deciso sconto sul prezzo di mercato, per
ottenere questo diritto, dopo una trattativa. Tra l’altro il Tribunale
di Bologna, in un caso simile (sentenza 28 giugno 2005 sulla riserva del
costruttore di installazione di antenna per cellulari
sul tetto), ha dato ragione al condominio, valutando tra l’altro che esiste un
pericolo di deprezzamento dell’immobile.
4) accollo del mutuo. Spesso è la prassi. Occorre
naturalmente valutare le condizioni del mutuo stesso, esattamente come si
valuta il prezzo d’acquisto nonché l’eventuale
possibilità di estinzione anticipata non eccessivamente onerosa.
In definitiva è prudente che Lei sia assistito da un buon professionista, prima di firmare. La
spesa necessaria è più che giustificata.