Detrazione 36% box, comunicazioni inizio lavori, sublocazione e
redditi, assegnazione immobili a soci, reddito da canone di immobili vincolati:
i chiarimenti delle Entrate
Circolare Agenzia
delle Entrate del 20/06/2002 n. 55 (Estratto sui temi immobiliari)
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Risposte a vari quesiti in materia di imposte sui
redditi e IRAP, predisposte dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle
Entrate per la Liguria.
Si riportano, di seguito, le risposte a quesiti
vari in materia di imposte sui redditi e IRAP predisposte dalla Direzione
regionale per la Liguria. In
considerazione della rilevanza generale dei temi trattati e della correttezza
delle risposte elaborate, se ne autorizza l'inserimento nel servizio
"documentazione tributaria"consultabile attraverso i siti
www.agenziaentrate.it <http://www.agenziaentrate.it> e www.finanze.it, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 2 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e 3, comma 5 del Decreto 26 aprile 2001, n. 209.
1 oneri detraibili
D: Nel caso in cui durante
il 2002 sia dato inizio ai lavori di costruzione di boxes da parte di
un'impresa costruttrice e proprietaria dell'area, e durante lo stesso anno si
stipuli il compromesso di vendita e si versino acconti secondo lo stato di
avanzamento lavori, la detrazione del 36% compete anche se l'atto definitivo di
acquisto verrà effettuato dopo il 31 dicembre 2002 (al termine dei lavori di
costruzione)? In caso di risposta affermativa, la detrazione si calcola in ogni
caso sui pagamenti con bonifico effettuati entro il 31 dicembre 2002 (fino alla
concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa) ovvero anche su
quelli successivi?
R: La detrazione spetta in relazione ai pagamenti
effettuati con bonifico nel corso del 2002 e fino a concorrenza del costo di
costruzione del box dichiarato dall'impresa, a condizione che:
-
il compromesso di vendita
sia stato regolarmente registrato;
-
- da tale compromesso
risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra edificio abitativo e box.
D: In un condominio munito
di codice fiscale e di amministratore,si vorrebbe presentare il modulo per le
agevolazioni "del 36%" con il codice fiscale del condominio e di uno
dei condomini, come consentito dall'art. 2, c. 2 del decreto 6.3.1998 (i
condomini sono infatti solo 4 e darebbero mandato ad uno solo di essi di
firmare il contratto di appalto e di seguire la pratica fiscale). Si domanda se nel caso descritto i bonifici
devono essere effettuati dal solo condomino delegato al posto
dell'amministratore (che indicherà il proprio C.F. e anche quello del
condominio) oppure se i bonifici possono essere effettuati da ciascun condomino
con il proprio C.F. e quello del condominio.
R: Si ritiene che il bonifico debba essere
effettuato dall'amministratore o dal condomino delegato ad effettuare il
pagamento in luogo dell'amministratore. Al fine di una corretta imputazione
delle spese che danno diritto alla detrazione da parte dei singoli condomini è
opportuno che anche i pagamenti vengano gestiti unitariamente dal condominio.
Diversamente non sarebbe infatti possibile
trovare una corrispondenza tra l'importo pagato singolarmente dal condomino e
la spesa complessiva riferibile ai lavori eseguiti in base al contratto
stipulato dal condominio. In ogni caso
anche nell'ipotesi in cui il modulo venga presentato da un condomino delegato
l'amministratore è comunque tenuto ad indicare nel quadro AC i dati relativi ai
fornitori dei servizi.
D: Il soggetto A compra al
100% la casa 1ª abitazione con mutuo ipotecario nel 1998. Nel 2000 si sposa e
va ad abitare in altra casa perdendo possibilità di detrarre interessi passivi.
Nel 2001 nella sua abitazione va ad abitare la madre. Può detrarre il mutuo ?
R: Per effetto delle modifiche apportate
dall'art. 2, c. 1, lett. f) della L. 388/2000 all'art 13 bis del T.U.I.R., ai
fini della detraibilità degli interessi passivi per mutui ipotecari, si intende
per abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari
dimorano abitualmente. La Cir. del
14/06/2001 n. 55, al punto 1.3.1, afferma che, relativamente agli interessi
passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad
abitazione principale, la continuità non è un requisito richiesto per usufruire
della detrazione. Pertanto, dalla
lettura combinata delle disposizioni suindicate, si ritiene che il contribuente
possa tornare a detrarre gli interessi passivi dal momento in cui l'immobile
viene ad essere utilizzato come abitazione principale dalla madre.
2 immobile posseduto
all'estero
D: Si chiede di conoscere se
un immobile situato in Francia ed acquistato nel 2001, che. non è locato e non
produce reddito, deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi?
R: Gli immobili non locati e tenuti a
disposizione del contribuente in un Paese che non li assoggetta a tassazione ai
fini delle imposte sui redditi non determinano reddito imponibile neppure in
Italia ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del TUIR.
6 proventi derivanti da
sublocazione.
D: Il reddito proveniente da
sublocazione deve essere dichiarato ai sensi dell'art. 81 lett. h) al rigo RL6
del quadro RL. Le istruzioni al modulo prevedono l'indicazione dei
"proventi derivanti dalla sublocazione di immobili", mentre la norma
citata parla di " redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla
sublocazione di beni immobili". Il
reddito non può essere altro che la differenza tra il canone di locazione
pagato ed il canone della sublocazione percepito, mentre il provento potrebbe
essere inteso come il canone di sublocazione percepito. Applicando la legge dovrebbe essere indicato
al rigo RL6 il reddito e quindi la differenza tra i due canoni. Si chiede
conferma.
R: Ai sensi dell'art. 85, comma 2, del TUIR, i
redditi di cui all'art. 81, comma 1, lett. h) dello stesso TUIR sono costituiti
dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese
specificamente inerenti alla produzione del reddito. Di conseguenza si ritiene
che il contribuente dovrà indicare in dichiarazione al rigo RL6 i proventi
percepiti ed al rigo RL18 le spese sostenute, corrispondenti, nel caso
specifico, ai canoni di locazione pagati.
8 assegnazione di beni ai
soci
D: In caso di assegnazione
agevolata di immobili ad un socio di società per azioni, è consentito assegnare
all'altro socio un uguale importo prelevato da riserve di rivalutazione: si
chiede a quale tassazione è soggetta l'operazione e quale delibera occorre
assumere. Inoltre si chiede di
conoscere le corrette modalità per il computo del quinquennio di cui all'art.
81, comma 1, lettera b del TUIR nei confronti del socio che riceve l'immobile.
R: In relazione alla situazione descritta nel
quesito si ritiene che:
a) l'operazione è soggetta alle regole che
presiedono al trattamento fiscale della specifica riserva di rivalutazione che
si intende assegnare non essendo prevista una specifica deroga;
b) la delibera deve essere assunta dalla
assemblea ordinaria a meno che non sia diversamente previsto dallo statuto
della società;
c) come già chiarito nella circolare n. 112/E del
1999, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 81, comma 1,
lett. b) del TUIR, che prevede l'imponibilità delle plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di
cinque anni, l'assegnazione in esame interrompe il termine di decorrenza del
quinquennio poichè si realizza un negozio giuridico di trasferimento della
proprietà dalla società al socio. Di conseguenza il calcolo del quinquennio per
il socio assegnatario decorrerà dalla data di acquisto della titolarità del
diritto di proprietà come sopra indicata.
11 immobili di interesse
storico
D: Un contribuente ha in
corso un accertamento per canoni di locazione percepiti su immobili
riconosciuti di interesse storico artistico, ma non dichiarati perchè l'art. 11
della legge 413/91 è stato interpretato che "in ogni caso" debba
essere indicato il minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni
della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Su questa locuzione "in ogni
caso", vi è una lunga disputa, in quanto il Ministero dell'Economia e
Finanze non ha ancora voluto recepire le pronunce giurisdizionali secondo cui,
anche in caso di locazione, il contribuente dovrebbe dichiarare la rendita
catastale in luogo del canone di affitto.
Quest'anno le istruzioni al Modello Unico 2002, affermano che per gli
immobili storici artistici concessi in locazione si debba indicare il canone di
locazione, ma per la prima volta affermano che coloro che ritengano di
adeguarsi all'orientamento giurisdizionale che fissa come reddito imponibile
solo quello derivante dalle tariffe d'estimo, possano escludere il canone di
locazione. Il contribuente che seguirà
tale orientamento, non subirà sanzioni e se tale orientamento del Ministero
dell'Economia e Finanze risultasse fondato, verrà recuperata solo
l'imposta. Si chiede di conoscere se il
contribuente che ha già in corso un contenzioso relativamente a questa
fattispecie possa pagare l'imposta e chiedere immediatamente il rimborso in
attesa della definizione di questo problema.
R: Nella circolare n. 22/E del 6 marzo 2001 sono
state impartite istruzioni agli uffici in merito alla controversa questione del
reddito derivante dalla locazione dei beni immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico. In particolare, è
stato precisato che: Le sentenze della
Corte di Cassazione contrarie all'orientamento dell'Amministrazione finora emesse
non hanno affrontato la questione dell'entrata in vigore della disciplina delle
locazioni introdotta dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la quale conferma la
determinazione del reddito in base ai canoni di locazione e prevede, con
riferimento agli immobili in questione, una ulteriore riduzione del 30% del
canone pattuito in base agli accordi ivi contemplati. Di conseguenza, gli
Uffici locali sono stati invitati a coltivare il contenzioso, alla luce di tale
innovazione. In conformità agli
orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa, nella circolare 22/E
è stata esclusa la possibilità per gli uffici di effettuare qualsiasi recupero
a seguito di controllo formale e liquidazione automatica della dichiarazione
dei redditi; d'altro canto, si è ribadito che gli uffici possono
"procedere al controllo delle posizioni interessate dalla fattispecie in
esame... attraverso l'avviso di accertamento". In caso di impugnazione dell'avviso di accertamento, saranno gli
organi giurisdizionali a valutare legittimità della pretesa erariale. In presenza di pronuncia favorevole all'amministrazione,
si procederà al recupero dell'imposta, mentre le sanzioni saranno applicate
solo per le dichiarazioni presentate dopo l'entrata in vigore della citata
legge n. 431/1998. Conformemente agli
orientamenti espressi nella citata circolare 22/E, nelle istruzioni la modello
Unico 2002 è chiarito che "gli uffici non procederanno al recupero di
imposte in sede di controllo formale nè all'applicazione di sanzioni" nel
caso in cui il titolare di un diritto reale su un immobile riconosciuto di
interesse storico o artistico concesso in locazione indichi in dichiarazione la
rendita catastale. Si ritiene, in
conclusione, che il contribuente che ha in corso un contenzioso e decide di
pagare l'imposta, determinata in base ai canoni di locazione, non avrà titolo -
dal punto di vista dell'Amministrazione - a chiederne il rimborso.
12 imposta sostitutiva sulla
rideterminazione del valore dei terreni
D: Nel caso di proprietà da
parte di privato di aree su cui grava un temporaneo diritto di superficie da
parte di terzi, si chiede di conoscere se tali aree possono essere soggette a
rideterminazione del valore ai sensi dell'art. 7 della L.488/01 da parte del
proprietario nei seguenti due casi: -
il diritto di superficie non è stato esercitato nel senso che nessuna edificazione
è stato posta in essere; - il diritto
di superficie è stato esercitato con la costruzione di un fabbricato per la
residua durata temporanea del diritto.
R: L'art. 7 della legge n. 448/01, ai fini della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, lettere
a) e b), del TUIR, consente di assumere, in luogo del costo di acquisto o del
valore dei terreni edificabili e di quelli agricoli posseduti alla data del 1
gennaio 2002, il valore ad essi attribuito a tale data mediante una perizia
giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. Si ritiene che la norma non precluda al
proprietario di procedere alla rideterminazione dei valori d'acquisto dei
terreni, ancorchè questi, come sembra dal quesito, siano gravati da un diritto
di superficie alla data del 1 gennaio 2002.
L'esistenza di tale diritto di superficie, peraltro, influenzerà il
valore del terreno alla data del 1 gennaio 2002 e sarà oggetto di valutazione in
sede di perizia di stima. Si deve trattare,
comunque, di terreni che rientrano tra quelli per i quali la rideterminazione è
consentita. Come chiarito nella circolare n. 15/E del 2002 sono interessati
dalla norma di rivalutazione, qualora non siano posseduti da imprese
commerciali, poichè in tale caso la relativa cessione non genera plusvalenza
tassabile ai sensi dell'articolo 81 del TUIR, i seguenti beni:
1. terreni lottizzati o sui quali sono state
costruite opere per renderli edificabili. Come indicato nella voce
"lottizzazioni" riportata in appendice al modello di dichiarazione
"Unico 2001-Persone Fisiche, fascicolo 2", ai fini della disciplina
delle plusvalenze, si considerano lottizzati i terreni sui quali è eseguita
qualsiasi operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione
di opere per la edificabilità dei terreni, anche se realizzata al di fuori di
strumenti urbanistici;
2. terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria. Ai sensi dell'articolo 81, lett. a) del TUIR la utilizzabilità
del terreno a fini edificatori deve sussistere in base agli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione. Pertanto, come precisato nelle
istruzioni al quadro RM del modello di dichiarazione "Unico 2001-Persone
Fisiche, fascicolo 2", tale qualificazione ricorre per i terreni
qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o in mancanza da
altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
3. terreni agricoli. Questi ultimi, in caso di
rivendita possono generare plusvalenza ai sensi della lettera b) dell'articolo
81, se venduti entro cinque anni dall'acquisto, esclusi quelli acquistati
mediante successione o donazione la cui cessione non genera plusvalenza
imponibile, o, se ceduti oltre tale termine, qualora al momento della rivendita
siano suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti.