2) Manovra bis: l’incremento della burocrazia
Cinque nuove dichiarazioni per l’appaltatore
La
manovra bis del Governo Prodi ha anche
incrementato le certificazioni delle imprese edili, con quattro nuove
“dichiarazioni”. Eccole..
Documento di regolarità fiscale. Vedrà
la luce una nuova dichiarazione con la quale le imprese attesteranno il
regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Si
tratterà insomma di un’ integrazione dell’attuale Durc,. che si occupa solo della
regolarità dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro.
L’appaltatore
risponderà in solido con il subappaltatore, entro un anno dal termine dei
lavori e nei limiti di quanto gli deve, della sua regolarità
fiscal-contributiva. Dovrà sospendere i pagamenti al subappaltatore fino
all'esibizione di questa nuova documentazione (anche in deroga, quindi, a un eventuale contratto). Con la verifica dell’esistenza
della dichiarazione stessa, si libererà da ogni responsabilità a proposito. Una
misura che l’Ance condivide, ma a un patto: che si
tratti di una documentazione agile e semplice e che l’appaltatore non debba
sostituirsi al Fisco o al Ministero del lavoro nei loro compiti istituzionali:
i controlli sui documenti e “sul campo”.
Responsabilità del committente. Il
committente che stipula un contratto d’appalto
nell'ambito di attività soggette a Iva, dovrà pretendere
prima del pagamento anch’egli, dall’appaltatore e dal subappaltatore, la
documentazione sulla regolarità fiscal-contributiva. Se
non lo fa è punito con la sanzione amministrativa da euro 5. 000 a euro 200.000. La regola vale, ad esempio, anche per il
piccolo negoziante che si faccia ristrutturare l’esercizio o l’avvocato che
faccia metterà a posto lo studio professionale. Escluse spa,
srl e Enti pubblici.
Comunicazione assunzioni. Dal
12 agosto i datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli uffici competenti
l’assunzione di nuovi lavoratori il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporti con documentazione avente data
certa (e-mail, fax, raccomandata, ecc.).
Tessera di riconoscimento.
Dal 1° ottobre scatta l’obbligo per le imprese edili con dieci o più dipendenti
di munirli di una tessera con foto, generalità e
indicazione del datore di lavoro. Per le altre basta l’annotazione degli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori in un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione
provinciale del lavoro. In mancanza, sanzioni in capo al datore di lavoro da 100
a 500 euro per ciascun lavoratore, ed in capo al dipendente che no mostri la tessera, da 50 a 300 euro.
Niente ammortamento sulla aree. Non
più ammortizzabili fiscalmente le aree occupate da fabbricati strumentali. Si
uniformano così i principi fiscali a quelli di redazione del bilancio, per i
quali è già prevista la separata indicazione contabile del valore del
fabbricato da quello del terreno. Per riuscire a
“scorporare” il valore del fabbricato da quello dell’area, bisognerà incaricare
un tecnico iscritto all’albo (ingegneri, architetti, geometri o periti
industriali edili) che rediga un’apposita perizia. In
ogni caso, se il fabbricato è industriale (capannoni o simili) il valore dell’area non potrà essere inferiore al 20%, o al 30% del totale dei valori. Esclusi
solo gli impianti e i macchinari, anche
se infissi al suolo. La disposizione dal
periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006.