Chiasso e fumo: provvedimento d’urgenza

 

Le espongo alcuni problemi, che si riassumono nel solito atteggiamento del solito condomino 'furbo' che pensa di vivere in una casa singola.

Abito in una palazzina di 4 alloggi, due al primo piano con mansarda e due al piano terra con tavernetta e giardino annesso, riservato come da regolamento condominiale 'AD USO ESCLUSIVO' del proprietario dell'alloggio.

Il proprietario di uno dei due alloggi del piano terra (con annesso giardino ad uso esclusivo) afferma che il giardino non è ad uso esclusivo ma è invece da intendersi come 'proprietà' privata. Alla luce di questa sua interpretazione arbitraria questo signore non intende sottomersi alle delibere condominiali sul rispettoso uso del giardino nei confronti degli altri condomini, per cui la sequenza degli eventi è la seguente:

1 - due anni fa il tizio ha costruito sul confine fra il suo pezzo di giardino e quello del vicino un barbecue in muratura, che scarica i fumi direttamente nel giardino del vicino ed è posto a 3 metri in linea 'a piombo' dalle camere da letto mie, del signore sottostante e dell'altro condomino. In pratica quando accende il barbecue affumica le camere da letto dei due piani superiori ed invade col fumo il giardino del suo vicino a piano terra. Di fronte alle recriminazioni ha detto che se protestiamo 'diventa ancora più cattivo'.

2 - abitualmente nel giardino d'estate la figlia invita compagni di scuola per una sorta di birreria a cielo aperto, dove gli schiamazzi, sempre a 3 metri a piombo dalla mia camera da letto, impediscono di dormire andando ben oltre la mezzanotte anche nei giorni lavorativi. Da notare che avevo installato un condizionatore d'aria per poter dormire con le finestre chiuse, ma sempre il solito tizio me lo ha fatto togliere dicendomi che 'altera il decoro della facciata'.

3 - nel giardino il tizio ha piantato alberi di alto fusto, fra cui una palma, la cui crescita tende a superare il mio balcone impendomi nel divenire la vista dalla camera da letto sul panorama circostante. Alla richiesta di una potatura delle piante mi è stato risposto che noi 'dei piani alti' non dobbiamo interferire 'con quelli che hanno il giardino'.

La mia domanda di fondo è: fino a che punto l'uso esclusivo del giardino può essere esteso a questo tipo di atteggiamento? Come possiamo intervenire? Saluti

 

 

Il suo è un classico esempio di ricorso al Giudice appellandosi all'articolo 844 del codice civile (immissioni di rumore e fumi che superano la normale tollerabilità).

Il Giudice di Pace è competente per le liti sui rumori e sulle immissioni tra civili abitazioni. Tuttavia, nove volte su dieci, la competenza slitta al Giudice Unico. Infatti , per tutelare il più rapidamente possibile il diritto alla salute, si fa appello, congiuntamente alla procedura ordinaria, anche all'articolo 700 del codice di procedura civile, chiedendo un provvedimento d'urgenza, che solo il Giudice Unico può concedere provvisoriamente in attesa dei (lunghi) tempi del processo ordinario.

Per poter chiedere il provvedimento d'urgenza, occorre aver fatto effettuare una perizia a un tecnico acustico di parte. Dal momento che il ricorso costa, va ben preparato, collezionando tutte le testimonianze possibili (vicini, vigili urbani, oltre un'eventuale perizia dell'Agenzia regionale). Naturalmente, va coinvolto anche un avvocato. Il giudice, che incaricherà un Consulente tecnico d'ufficio (Ctu), un perito esperto in misurazioni acustiche, che si rifarà a parametri del codice civile per valutare la tollerabilità del rumore . I tempi di intervento possono essere di alcuni mesi . Il giudice può, oltre a stabilire immediatamente misure per contenere il disturbo, valutare nel singolo caso l'entità del danno subito, e il relativo risarcimento.

Sono coinvolti a favore del ricorrente almeno tre professionisti, il Consulente tecnico di parte, l'avvocato, e il Consulente tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice (le cui spese, al momento del ricorso d'urgenza, sono in genere poste per il 50% a carico delle due parti). In tutto, la spesa può essere di circa 5 mila euro. Ovviamente chi vince la causa avrà diritto a farsi rimborsare quanto ha anticipato, comprese le perizie, fino all'ultima lira. Lei ha comunque diritto anche alla tutela del diritto di veduta, con la potatura dell’albero.