Certificazioni impiantistiche e obblighi dell’installatore
Salve,
ho da poco acquistato un appartamento in un edificio
ristrutturato da un'impresa edile.
A
tutt'oggi non ho ricevuto alcun documento riguardante
l'impiantistica (acqua, luce e gas).
Mi
chiedevo cosa fosse necessario avere e a chi spettassero gli oneri connessi (ad
es. ho il riscaldamento a pavimento: ci sono certificati di garanzia? il libretto della caldaia è a carico mio o del costruttore?
L'impianto elettrico ha bisogno di un certificato di conformità, o il fatto che
l'ENEL abbia già installato i contatori rende questo implicito?)
Grazie
Matteo
Vadagnini
tessera 39209
Non vi è alcun dubbio
sul fatto che l’installatore di un impianto debba rilasciare al committente un
certificato di conformità in cui si attesta che l’impianto stesso è eseguito a
regola d’arte (legge n. 46 del 1990 e Dpr n. 447/1991). Tale certificato deve essere conforme al modello ministeriale
pubblicato sul decreto ministeriale del 20 febbraio 1992 (tutte le norme sono
sul nostro sito e il modello è riportato anche nella sezione formulari). Per
gli impianti di riscaldamento è prevista anche una Relazione Tecnica , ai sensi dell’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n.
10 e su modello previsto dal Dm Industria del 13 dicembre 1993 che attesi il risparmio energetico. La
relazione tecnica va depositata in comune ma una copia, con l’attestazione di
consegna e il numero di protocollo, va restituita al committente. In caso di
compravendita, il certificato di conformità e collaudo va
trasmesso all’acquirente (art. 30 legge n. 10/1991 ). Quando andranno in vigore
le norme del Testo Unico dell’Edilizia, l’esibizione del certificato diverrà
necessaria per ottenere l’agibilità: per il momento la mancata consegna all’acquirente non prevede
sanzioni specifiche, ma comunque l’installatore che
non rilascia il certificato al committente è sottoposto a una sanzione che
varia da 516 a 5.164 euro. In teoria,
inoltre, il cliente qualora non ottenga dall’installatore, al termine dei
lavori, la dichiarazione di conformità può rivolgersi al giudice civile per
richiedere, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile,
l’adozione di un adeguato provvedimento di urgenza,
poiché la condotta dell’installatore gli cagiona un pericolo di danno grave ed
irreparabile. Il libretto d’impianto (per le caldaie singole) e il libretto
caldaia, redatti ai sensi del decreto del Ministero delle
Attività produttive del 17 marzo 2003, andrebbero consegnati al cliente dall’installatore,
che tra l’altro deve redigerne i primi fogli. Se la consegna non c’è, andrebbero
comunque acquistati da chi usa l’impianto in una
libreria tecnica, a scanso di responsabilità, per annotare i successivi
interventi e i controlli periodici. Ovviamente, per considerarsi al di fuori da ogni problema, andranno comunque richiesti all’impresa
installatrice , insieme a tutto il resto della documentazione impiantistica,
tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.