Certificazioni impiantistiche e obblighi dell’installatore

 

 

Salve,

ho da poco acquistato un appartamento in un edificio ristrutturato da un'impresa edile.

A tutt'oggi non ho ricevuto alcun documento riguardante l'impiantistica (acqua, luce e gas).

Mi chiedevo cosa fosse necessario avere e a chi spettassero gli oneri connessi (ad es. ho il riscaldamento a pavimento: ci sono certificati di garanzia? il libretto della caldaia è a carico mio o del costruttore? L'impianto elettrico ha bisogno di un certificato di conformità, o il fatto che l'ENEL abbia già installato i contatori rende questo implicito?)

 

Grazie

 

Matteo Vadagnini

tessera 39209

 

Non vi è alcun dubbio sul fatto che l’installatore di un impianto debba rilasciare al committente un certificato di conformità in cui si attesta che l’impianto stesso è eseguito a regola d’arte (legge n. 46 del 1990 e Dpr n. 447/1991). Tale certificato  deve essere conforme al modello ministeriale pubblicato sul decreto ministeriale del 20 febbraio 1992 (tutte le norme sono sul nostro sito e il modello è riportato anche nella sezione formulari). Per gli impianti di riscaldamento è prevista anche una Relazione Tecnica , ai sensi dell’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e su modello previsto dal Dm Industria del 13 dicembre 1993  che attesi il risparmio energetico. La relazione tecnica va depositata in comune ma una copia, con l’attestazione di consegna e il numero di protocollo, va restituita al committente. In caso di compravendita, il certificato di conformità e collaudo va trasmesso all’acquirente (art. 30 legge n. 10/1991 ). Quando andranno in vigore le norme del Testo Unico dell’Edilizia, l’esibizione del certificato diverrà necessaria per ottenere l’agibilità: per il momento la  mancata consegna all’acquirente non prevede sanzioni specifiche, ma comunque l’installatore che non rilascia il certificato al committente è sottoposto a una sanzione che varia da  516 a 5.164 euro. In teoria, inoltre, il cliente qualora non ottenga dall’installatore, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità può rivolgersi al giudice civile per richiedere, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, l’adozione di un adeguato provvedimento di urgenza, poiché la condotta dell’installatore gli cagiona un pericolo di danno grave ed irreparabile. Il libretto d’impianto (per le caldaie singole) e il libretto caldaia, redatti ai sensi del decreto del Ministero delle Attività produttive del 17 marzo 2003, andrebbero consegnati al cliente dall’installatore, che tra l’altro deve redigerne i primi fogli. Se la consegna non c’è, andrebbero comunque acquistati da chi usa l’impianto in una libreria tecnica, a scanso di responsabilità, per annotare i successivi interventi e i controlli periodici. Ovviamente, per considerarsi al di fuori da ogni problema, andranno comunque richiesti all’impresa installatrice , insieme a tutto il resto della documentazione impiantistica, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.