Immobili nuovi: norme poco applicabili sulla
certificazione energetica
Edifici nuovi o
integralmente ristrutturati: due disposizioni nella Finanziaria 2008 creano
gravi difficoltà applicative. La prima (comma 288, art. 1), operativa dall’1
gennaio 2009, dispone che per il rilascio del permesso di costruire occorre la
certificazione energetica dell’edificio nonché del
risparmio idrico e del riciclo delle acque piovane. Occupiamoci prima della
sola certificazione. Si noti innanzitutto che tale norma ha efficacia limitata
nel tempo, perché valida “in attesa dell’emanazione
dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. Si tratta delle latitanti “Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, che avrebbero
dovuto vedere la luce entro il 5 febbraio 2006, più volte promesse e mai
emanate. A loro volta, però, le “Linee guida” sono una norma non vincolante ma di indirizzo e consiglio verso le Regioni per predisporre la
certificazione energetica. A rigor di logica, quindi,si
sarebbe dovuto condizionare l’efficacia dell’articolo non all’emanazione delle
linee guida, ma al loro recepimento da parte delle Regioni. Fino a tale
momento, infatti, non sarebbe dato di sapere che cosa sia
la “certificazione energetica dell’edificio” in quella determinata regione, e
quindi non si può subordinare ad essa il rilascio del permesso di costruire:
quindi creare un periodo transitorio in cui la certificazione va fatta, è un
assoluto non senso. A dire il vero Regioni come la
Lombardia o l’Emilia Romagna l’hanno già definita, bypassando
le Linee Guida: ma le altre?
Ci sono commentatori
che hanno suggerito che in mancanza della certificazione, si debba fare
riferimento all’attestato di “qualificazione energetica”, cioè
a un documento redatto da un tecnico abilitato sostitutivo della
certificazione.
Ma
cosa è questo attestato? Due cose diverse. Per il codice dell’energia si tratta
documento obbligatorio presentato dal direttore dei lavori in Comune contestualmente
alla dichiarazione di fine lavori. Esso ha lo scopo di
ottenere il rilascio dell’attestato di certificazione
energetica. Insomma, non si tratta di un documento sostitutivo, ma di una asseverazione del professionista che accelera la pratica
per ottenere la certificazione. Viceversa per il decreto economia e finanze 19
febbraio 2007, che dispone i requisiti per ottenere le detrazioni fiscali del
55%, l’attestato di qualificazione (di cui è addirittura allegato un modello) è
a tutti gli effetti sostitutivo della certificazione
energetica, almeno finché la Regione non abbia emanato norme a proposito. Ma si tratta di una norma con fini solo fiscali, la cui
efficacia non può essere estesa all’ambito edilizio e urbanistico (tanto è vero
che è emanata dalle Finanze).
Passiamo ora alla seconda parte del comma 288. Nessuno sa, oggi, cosa sia
la “certificazione delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate
al risparmio idrico e al reimpiego delle acque
meteoriche”. Quindi, si è in attesa che qualcuno ce lo
spieghi. Resta certo che filtrare le acque piovane e riutilizzarle per
irrigazione, per gli sciacquoni e per le pulizie della casa, è molto costoso:
occorre predisporre cisterne apposite e utilizzare
componenti meccanici complessi e ad elevato consumo energetico.
Agibilità a rischio nelle case appena costruite
L’altra novità della
Finanziaria è il comma 282 dell’articolo 2. Essa
stabilisce che il rilascio del certificato di agibilità
al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione
energetica dell’edificio. Questa norma è efficace da subito, cioè
dal gennaio 2008.
Come
è noto, l’agibilità è rilasciata dopo il
termine dei lavori di costruzione o di ristrutturazione. Il relativo permesso
di costruire,o la SuperDia, possono benissimo essere
stata richiesti tre o quattro anni fa. Quindi, nel
testo attuale, questa norma congelerebbe l’utilizzo di tutti gli edifici nuovi
o integralmente ristrutturati finiti di edificare nel 2008, che dovrebbero
prima essere adeguati agli standard (quali?) di certificazione energetica.
Naturalmente, non
sarà così: le imprese edili continueranno a far riferimento agli strumenti
urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali e i comuni stessi, probabilmente,
ignoreranno questo nuovo obbligo. Altrimenti sarebbe
il blocco totale dell’edilizia, con tanto di famiglie che hanno acquistato la
casa in costruzione costrette a bivaccare in tenda davanti agli stabili finiti,
ma non ancora abitabili.
Fotovoltaico obbligatorio sui tetti. Ma
quando?
L’installazione di
fonti rinnovabili con produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa di
nuova costruzione è prescritta dal comma 289 dell’articolo 1 della Finanziaria
2008, che riscrive la norma introdotta della Finanziaria 2008. Non si tratta
più, per forza, di pannelli fotovoltaici (ammesse le biomasse, il geotermico,
il vento, per esempio).
Il succo è però che
tale prescrizione è valida per il cittadino quando, e se, sarà inserita in un
regolamento edilizio comunale. E’ vero che i regolamenti dovrebbero recepirla entro il gennaio 2009, ma si tratta di un termine
“ordinatorio”: quindi, basandosi sull’esperienza passata, potrebbero passare (e
probabilmente passeranno) anni e anni prima che la norma scatti nella
maggior parte dei comuni.
Inoltre la
Finanziaria lascia un dubbio: l’installazione è obbligatoria “compatibilmente
con la realizzabilità tecnica dell’intervento”, frase fumosa che evidentemente
si lascia da chiarire ai comuni. Ulteriore novità è
che la produzione energetica minima da fonti rinnovabili è di 5 kW per i fabbricati
industriali di superficie non inferiore a 100 metri quadrati .
Norme tecniche regionali sulla certificazione energetica
Emilia Romagna |
|
Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico
e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. |
Approvato
dall’Assemblea legislativa il 10 marzo 2008 (non ancora pubblicato sul Bur) |
Lombardia |
|
Certificazione
energetica degli edifici – Modifiche ed integrazioni alla d. g. r. n. 5018/2007 |
D.g.r. 31 ottobre 2007 - n. 8/5773 (Bur 9 novembre 2007 3° Suppl.
Straord. n. 45) |
Determinazioni
inerenti la certificazione energetica degli edifici,
in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r. 24/2006 |
D.g.r. 26 giugno 2007 - n. 8/5018 (Bur 20 luglio 2007, 3° Suppl.
Straord. n. 29) |
Piemonte |
|
Disposizioni in
materia di rendimento energetico nell'edilizia |
Legge 28 maggio
2007, n. 13 (Bur n. 22 del 31 maggio 2007) |
Liguria |
|
Regolamento di attuazione
dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 |
Regolamento regionale 8 novembre 2007, n. 6 (Bur n. 19 del 28 novembre 2007, Parte I) |
Alto Adige |
|
Regolamento di esecuzione
della legge urbanistica in materia di risparmio energetico |
Dpgp
29 settembre 2004, n. 34 (Bur n. 52 del 28
dicembre 2004, supp. 1) |
Fonte: Ufficio Studi Confappi Federamministratori