Condominio e certificazione energetica unica
Una pioggia di
comunicazioni degli amministratori sta sommergendo i condomini. Vi si afferma
che dall’1 luglio i proprietari di casa, in caso di
compravendite, sono costretti a redigere l’attestato di certificazione (o
qualificazione) energetica dei loro appartamenti. Dal momento che le norme
consentono di predisporre una certificazione energetica unica per tutto
l’edificio, è meglio darsi da fare subito, per risparmiare. Una sola
certificazione costa meno di venti o trenta singole.
In effetti, le cose
stanno (quasi) così. Il dlgs n. 192/2005 afferma che, in caso di condominii dotati di caldaia centralizzata, è possibile
redigere un’unica certificazione energetica per tutto l’edificio. Quando invece le caldaie sono singole, resta possibile certificare
unitariamente gli appartamenti della stessa tipologia (grandezza e caldaiette simili).
Con questa
“scorciatoia” concessa dalle norme, si sacrifica sull’altare della
semplificazione alcune considerazioni tecniche. Infatti,
in un condominio può ben capitare che alcuni appartamenti siano più esposti al
freddo di altri (quelli affacciati a nord, quelli all’ultimo piano in posizione
angolare o quelli sopra l’androne).
Chi ci guadagna.
Restano in campo alcune domande. La prima è: a chi conviene la certificazione
energetica comune? Ovviamente, a chi intende vendere il
proprio appartamento entro alcuni anni. Viceversa sarà poco disponibile
ad affrontare la spesa chi è sicuro di continuare ad abitare la casa ancora per
molto tempo o non si intende affittarla a breve. Infatti la validità di un attestato è di dieci
anni:all’undicesimo questo documento diviene carta straccia.
Risparmi. Una seconda
domanda è: che risparmi permette?. Secondo l’Ace (associazione certificatori energetici), bisogna
distinguere tra documenti seri e non. Sarebbe in atto una vera propria corsa al
ribasso delle tariffe, con offerte che vanno da 70-80 euro a certificazione di appartamento nei supercondomini, a 100 euro in media nei
condomini di medie dimensioni, contro i 400 euro che sarebbero dovuti in media
per una certificazione singola (cifre che confermiamo, dopo un giro di
telefonate agli amministratori). Una certificazione condominiale seria dovrebbe
invece “quotare” sui 250 euro ad appartamento, se la caldaia è centralizzata, e
almeno 50 euro in più se è singola.
A sostenere la
“svendita” sarebbero soprattutto quei tecnici qualificati secondo la vecchia
legge n. 10/1991 che sono assurti a certificatori senza nemmeno seguire un
corso e spesso compilano certificazione energetiche di
dubbia qualità con l’aiuto dei programmini
informatici imposti dalle regione o forniti da aziende di software. Alla
regione Lombardia confermano che una verifica a campione di una quarantina di
certificazioni, pur fatta con una certa tolleranza per le sviste più superficiali,
ne ha identificato una buona fetta di inaccettabili e
sottoponibili alle sanzioni di legge (che colpiscono i certificatori, non i
loro clienti). I migliori tecnici sono risultati
quelli che lo sono divenuti di recente, e quindi sono stati costretti a seguire
i corsi di formazione.
Delibera condominiale. E’ valida
una delibera che dia l’incarico a un tecnico di
redigere l’attestato? Difficile rispondere. Da una parte si potrebbe dire che
la certificazione energetica condominiale riguarda i singoli appartamenti e non
le parti comuni, come scale, androni e corridoi (che non sono riscaldate).
Perciò una delibera potrebbe essere radicalmente nulla, perché il suo oggetto
(l’appartamento, appunto), è fuori dall’ambito delle
decisioni condominiali. Quindi l’amministratore può
solo proporre la certificazione comune, lasciando a ciascuno libera scelta.
D’altronde è anche vero che la caldaia centralizzata è senz’altro un impianto
di proprietà condominiale e che i muri esterni del palazzo, che fanno da
cappotto all’edificio, sono anch’essi comuni.
Una buona soluzione,
per tagliare la testa al toro, è deliberare in
assemblea il calcolo delle prestazioni energetiche di caldaia centralizzata,
muri e tetto, a spesa comune (cosa possibile). Viceversa resterà facoltà di ciascuno,
a spese aggiuntive proprie, chiedere o meno la certificazione energetica, completando l’analisi
con eventuali valutazioni del proprio appartamento..
Norme particolari regionali
La certificazione
energetica condominiale,così come definita dal Dlgs
192, e’ valida per tutt’Italia a patto però che le
singole regioni non dettino prescrizioni diverse. In effetti
il Piemonte (legge n. 13/2007) e l’Emilia Romagna (delibera assemblea
legislativa n. 156/2008) riproducono pari pari la
norma nazionale. Lo stesso poteva dirsi, fino a poco tempo fa, anche per la
Lombardia. Dal 7 di settembre entra però in vigore il decreto dirigenziale n.
5376/2009, che prevede che il calcolo delle prestazioni energetiche sia fatto
per singolo appartamento, anche se l’impianto è centralizzato.
Resta la possibilità
di redigere un attestato riferito a più unità immobiliari poste in un medesimo
edificio, ma specificando comunque in questo documento
le prestazioni delle singole unità. Esse saranno identiche tra loro per quanto
riguarda la caldaia centralizzata e i muri esterni, ma potranno differire l’una
dall’altra se un appartamento è all’ultimo piano ed è sovrastato da un
sottotetto non coibentato, se un altro ha i tripli vetri, se un terzo ha il
pavimento sopra cantine non riscaldate, e così via. Comunque
gli uffici regionali continueranno a poter ricevere un solo documento per
stabile, senza che si per forza necessario riceverne uno per appartamento. Restano
comunque sottratti dalla certificazione condominiale i
locali ad uso diverso (per esempio i negozi). Anche in caso di
appartamento termoautonomo, l’attestato deve essere comunque
individuale.
Più articolate le
soluzioni prospettate in Liguria. La certificazione comune è possibile per
appartamenti condominiali sia con impianto centralizzato che con impianto
autonomo. Tuttavia gli alloggi debbono avere
caratteristiche di “ripetibilità logistica e di
esposizione” e gli impianti autonomi devono avere la stessa tipologia e
potenza. Per gli impianti centralizzati privi di regolazione locale e
contabilizzazione. l’indice di prestazione energetica
individuale si ha proporzionando il fabbisogno di energia primaria dell’edificio
alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento (una regola opinabile,
dato che non è detto che i cosiddetti “millesimi calore” corrispondano davvero
al consumo di ogni appartamento).In definitiva, la certificazione comune in
Liguria pare una chimera, perché prevede condizioni che si verificano
raramente. In Val d’Aosta si riproducono le regole nazionale salvo per il fatto che la certificazione condominiale non è
possibile se l’impianto centralizzato è dotato di contabilizzazione del calore.
In Toscana si
afferma che l’attestazione tecnica di rendimento energetico può essere
rilasciata anche per interi edifici o addirittura per aree residenziali di
nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva. In questi casi la
progettazione deve prevedere, se possibile, impianti innovativi e centralizzati che servano
l’edificio o l’area. Il documento ha validità anche per le singole unità
immobiliari.
Interessante è anche
ricordare alcune disposizioni particolari locali in campo energetico. In
Lombardia una legge di fine giugno stabilisce che, dove esiste caldaia
centralizzata, l’amministratore deve comunicare nei municipi sopra i 40 mila
abitanti al Comune, e in quelli sotto, alla Provincia, la propria nomina ai fini dell’istituzione e
gestione del catasto degli impianti termici, pena una sanzione da 100 a 600
euro. La stessa norma ha stabilito che l’azienda che conclude
un contratto di servizio energia deve consegnare la certificazione energetica
entro sei mesi dalla stipula al proprietario dell’immobile, con sanzione tra
500 e 2 mila euro. Tuttavia se vende o affitta l’immobile il proprietario deve
farsela rilasciare prima, al momento dell’atto. E’ infine stato introdotto il
divieto di riscaldamento o condizionamento di cantine, ripostigli, scale, box,
garage e depositi negli edifici residenziali (con eccezioni possibili solo per
gli immobili vincolati).
In Val d’Aosta la
certificazione energetica non guarda solo ai consumi da riscaldamento, ma anche
a quelli da condizionamento estivo e all’illuminazione artificiale.
Certificazione e rogiti: le leggi regionali |
|
Regione |
Norma |
Emilia Romagna |
Deliberazione
dell'assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 |
Liguria |
Legge n. 22 del 29
maggio2007 |
Lombardia |
Legge n. 24 del 11
dicembre 2006, Legge n. 10 del 29 giugno 2009 |
Piemonte |
Legge n. 13 del 28
maggio 2007 |
Toscana |
Legge n. 39 del 24
febbraio2005 |
Val d'Aosta |
Legge n. 21 del 18
febbraio2008 |
Fonte: Ufficio Studi
Confappi-Federamministratori
L’allegazione ai rogiti e ai contratti di locazione
Una legge di
semplificazione, la n. 133/2008, ha cancellato dal decreto sul rendimento
energetico l’obbligo della allegazione al rogito di
compravendita della certificazione energetica e le sanzioni relative (nullità
dell’atto). Resta però obbligatorio dall’1 luglio 2009 che il venditore disponga della certificazione, ma nulla si dice della sua
consegna all’acquirente. Scomparsa del tutto, invece,
l’imposizione a fare la certificazione energetica in caso di locazione e ad
allegarla al contratto.
E’ chiaro che
laddove le norme regionali non dicono diversamente, la mancanza di controlli da
parte dei notai (che possono comunque rogitare) e
l’inesistenza di sanzioni porterà molti cittadini ad aggirare le leggi
tranquillamente, senza rischiare nulla. Quindi, in
questi casi, anche la certificazione energetica condominiale non attirerà più
di tanto.
Tuttavia le norme di alcune regioni continuano a pretendere che la
certificazione sia allegata ai rogiti di compravendita sin dall’1 luglio 2009
nonché ai contratti di locazione, a scadenze diverse.
In Piemonte
l’obbligo per gli affitti scatta dall’1 luglio 2009.
In Lombardia e in Emilia Romagna, invece, partirà dall’1
luglio 2010. Date ancora da determinare, invece, per Toscana e Valle d’Aosta.
Non è finita: in Piemonte, in Lombardia e in Toscana sono previste anche
sanzioni amministrative per i venditori e gli affittuari di immobili.
Poiché i notai che lavorano in queste regioni hanno
avuto indicazioni dall’Ordine di pretendere le certificazioni, l’obbligo in
caso di compravendite è assicurato anche quando mancano sanzioni. Per le
locazioni , invece, occorrerebbe un ente addetto ai
controlli, che non si sa quale possa essere (non di certo l’ufficio del
registro, che ha funzioni solo fiscali). Quindi
svicolare è più facile. Il tutto finché non interverrà la commissione Europea a
dettare sanzioni a carico dell’Italia per inosservanza della
Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, come pare
che stia succedendo.
Sanzioni in caso di mancata allegazione
Regione |
Al rogito |
Al contratto di locazione |
Lombardia |
5.000-10.000 euro* |
2.500-10.000 euro* |
Piemonte |
1.000-10.000 euro** |
500-5.000 euro** |
Toscana |
0,5-3 per mille
valore venale |
0,2-2 per mille
valore venale |
* ridotte, rispettivamente, a
2.500-5.000 euro e a 1.250-5.000 euro in caso di inosservanza
accettata entro 2 anni dall’entrata in vigore della legge n. 10/2009
** graduata sulla superficie utile
dell’immobile
Fonte:
Elaborazione Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Detrazione 55% e contratto servizio energia
Vi sono altri due
casi in cui la certificazione o la qualificazione energetica diviene
necessaria in condominio. Il primo è quando si chiede la detrazione fiscale del
55% sul risparmio energetico. Secondo la prassi dell’Enea, il tecnico deve ci
compilato online l’attestato di qualificazione,
secondo lo schema previsto nell’allegato A del Decreto Economia e Finanze 19
febbraio 2007. L’attestato di certificazione, invece, va redatto solo nelle
regioni che hanno legiferato in materia e in cui le norme tecniche siano
applicabili (attualmente Lombardia, Liguria, Emilia
Romagna e provincia di Bolzano). Va comunque messo in
un cassetto ed esibito solo in caso di controlli. I due attestati vanno redatti
solo dopo il loro collaudo dei lavori, e testimoniano il raggiungimento di
certi obiettivi previsti dalla legge per ottenere la detrazione.
Un altro caso in cui
può scattare la certificazione energetica comune è
quando il condominio si affida a un fornitore firmando un “contratto di
servizio energia”. In tal caso si tratta di una certificazione comune, che deve
però specificare le prestazioni alloggio per alloggio (quella
indifferenziata non è ammessa). Secondo l’allegato II al Decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 tale contratto prevede la fornitura di una
determinata quantità di calore a un prezzo periodico
prefissato e indipendente dalla quantità di combustibile consumato, salvo
adeguamenti al variare dei costi dei carburanti stessi.
Quindi viene venduta la prestazione finale (una certa temperatura
negli ambienti) e non il gasolio o il metano che la ditta acquista con denaro
suo, correndo un rischio imprenditoriale (meno guadagno negli inverni freddi e
più introiti in quelli caldi). All’inizio del contratto è prescritta anche una
diagnosi energetica che individui sotto il profilo di costi e benefici
appartamento per appartamento, gli interventi da effettuare
per ridurre i consumi.
Glossario
Attestato di certificazione energetica.
Attestazione da parte di organismi certificatori
identificato dalla Regione o dalla Provincia autonoma, della prestazioni
energetiche di un’unità immobiliare o di un edificio. Permette di inquadrarli
in classi energetiche, decrescenti in genere dalla A
(o dalla A+) alla G. In mancanza di norme locali apposite in vigore, è sostituita dall’attestato di qualificazione energetica, anche ai fini della
detrazione fiscale del 55%.
Contabilizzazione dell’impianto.
Regolazione locale del calore (vedi) accoppiata a
contatori che permettono di misurare il consumo di combustibile, appartamento
per appartamento.
Diagnosi energetica. Procedura volta a
fornire conoscenza dei consumo energetico di un
immobile o di un insieme di unità immobiliari, quantificando vari calcoli di
costi/benefici volti a migliorare la sua efficienza energetica, perché si possa
operare una scelta tra diversi tipi di interventi.
Enea. Ente per le
Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, con sede a Roma.
La legge gli attribuisce vari compiti, tra cui quello del recepimento della documentazione
tecnica per ottenere la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico.
Indice di energia primaria.
Esprime il consumo di energia primaria riferito
all'unità di superficie utile o di volume lordo, espressi rispettivamente in kWh/m² anno o kWh/m³anno
Regolazione locale del calore.
Insieme di dispositivi (centraline o valvole
termostatiche) che permettono di alzare, ridurre o spegnere i caloriferi di un
singolo appartamento anche se la caldaia è centralizzata.