Certificazione ascensore e detraibilità 36%
Oltre agli interventi effettuati a seguito della prescrizione dell'ente certificato quali cambio corde ascensore, argano etc. è pure detraibile ai sensi della legge in oggetto l'ammontare della fattura relativa alle prestazioni dell'ente certificato stesso?
La Circolare 24 febbraio 1998 n. 57 / E, nel parlare delle spese con diritto alla detrazione, ha così affermato:
"Tra le spese che danno diritto alla detrazione, nel limite già esposto, rientrano le spese per:
progettazione dei lavori;
acquisto di materiali;
esecuzione dei lavori;
altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
perizie e sopralluoghi;
imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori;
oneri di urbanizzazione;
altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.
Non rientrano, invece, tra le spese che danno diritto alla detrazione, gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, etc) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione."
Come si può notare, ogni tipo di spesa legata alla realizzazione tecnica di un intervento è detraibile. Dal quel che riusciamo a interpretare dalla sua richiesta, invece, la fattura dell’ente di certificazione non sarebbe spesa tecnica legata all’intervento, ma piuttosto una prescrizione antecedente ad esso. Sta a lei interpretare la norma.